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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 24/02/2026, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1163/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCOLARO MA GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4052/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036160587000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti e verbali di causa.
Resistente/Appellato: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-IS e dell'ATO Me 1 spa- in liquidazione la cartella di pagamento n. 29520240036160587000, notificata in data 22.02.2025, contenente l'iscrizione a ruolo per TASSA RACCOLTA RIFIUTI 2010-2011 e 2012 per una pretesa complessiva di €.
366,88, eccependo la prescrizione dell'asserito diritto.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento del ricorso con condanna in solido degli enti resistenti alle spese del giudizio con distrazione in favore del difensore antistatario.
Si costituiva l'ADER la quale chiedeva preliminarmente dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva. In ogni caso difendeva la legittimità della procedura di riscossione e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva l'ATO la quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, e comunque insisteva per la sua infondatezza, assumendo l'avvenuta notifica di atti presupposti ed interruttivi della prescrizione.
In particolare, allegava di avere ritualmente notificato:
-in data 22.12.2016 l'intimazione di pagamento n. 017153/16, con la quale si richiedeva il pagamento delle fatture n. 2013044275 e n. 2013092496;
- in data 10.10.2019 l'intimazione di pagamento n. 301081, presupposta alla cartella di pagamento opposta.
Come memorie depositate in data 04 febbraio 2026, la difesa di parte ricorrente insisteva in ricorso.
All'odierna udienza, la Corte, in persona del Giudice Unico, assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento, per i motivi di cui si dirà.
In via preliminare, quanto al dedotto difetto di legittimazione passiva formulato dall'Agenzia delle Entrate-
IS, con l'atto di costituzione in giudizio, deve rilevarsene l'infondatezza, posto che secondo l'indirizzo giurisprudenziale invalso in tema di contenzioso tributario, in caso di opposizione avverso cartelle di pagamento, come nel caso di specie, o ruoli esattoriale, sussiste la legittimazione passiva sia dell'Agenzia delle Entrate IS che dell'ente impositore (Cfr. da ultimo, Cass. sez.
6-2 Ordinanza n. 7716 del
09.03.2022).
Quanto al merito, risulta fondata, con assorbimento di ogni altra questione, l'eccezione di prescrizione della pretesa di tributaria che, pacificamente, si estingue con il decorso del termine di anni cinque. Invero, dalla documentazione prodotta dall'ATO si ricava che -pur avendo in relazione all'anno 2011 l'ente creditore interrotto il termine di prescrizione dapprima con l'intimazione del 2016 e poi con quella del 2019- tuttavia dall'ultimo atto interruttivo, rappresentato dall'avviso di intimazione n. 301081, notificato il 10.10.2019 alla notifica della cartella di pagamento qui opposta (22.02.2025), risulta ampiamente decorso il nuovo termine prescrizionale di anni cinque (per tutti gli anni imposta pretesi con l'atto impugnato), potendosi considerare a titolo di sospensione per il periodo emergenziale dovuto alla nota epidemia Covid, soltanto il termine di gg. 85 e non il più lungo periodo invocato dall'ATO.
Trattandosi di iscrizione a ruolo operata nel 2024, ben oltre la fine del periodo emergenziale, non opera, infatti, nella specie, la sospensione di cui all'art. 68 d.l. 18/20, che concerne, al comma 1, i versamenti dovuti in base a cartelle o avvisi di accertamento esecutivi precedentemente emessi e, al comma 4 bis, i carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo emergenziale. Del resto, la previsione del comma 1 dell'art. 68 cit. si applica – in virtù del rinvio contemplato dal comma successivo – anche alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - ossia agli avvisi di accertamento esecutivi emessi, a partire dall'1.1.2020, dagli enti locali e dai relativi concessionari della riscossione - mentre, nel caso a mani, non consta l'emissione di ingiunzioni ai sensi del r.d. n. 639/1910, né di avvisi di accertamento esecutivi.
Così, invero, dispone espressamente l'art. 68 d.l. 18/20: “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Pertanto, opererà esclusivamente la sospensione per giorni 85 (dall'8 marzo al 31 maggio 2020) di cui all'art. 67 d.l. 18/20, riguardante l'attività impositiva e riscossiva dell'ente titolare del credito.
Invero, il comma 1 di tale articolo 67 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020 ha disposto la sospensione, per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 (per un totale di 85 giorni), dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.
Va, in particolare, posta l'attenzione sul comma 4 dello stesso art. 67, il quale, per i termini di prescrizione e decadenza, ha operato un rinvio all'articolo 12, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 159/2015 e non anche al comma
2 della medesima norma, che avrebbe comportato una proroga biennale, apparendo così chiara la scelta del legislatore di circoscrivere la durata effettiva della sospensione emergenziale, in tali ipotesi, ai soli ottantacinque giorni, escludendo proroghe più ampie.
Ebbene, nella fattispecie in esame, pur considerando tale sospensione di gg. 85, la prescrizione quinquennale risulta comunque decorsa nelle more tra la notifica dell'intimazione richiamata in cartella (10.10.2019) e la notifica di essa cartella (22.02.2025).
§
Alla luce di tutte le superiori argomentazioni, il ricorso merita accoglimento.
Circa le spese del giudizio, sussistono validi motivi, in considerazione della controvertibilità delle questioni afferenti alla sospensione dei termini prescrizionali durante la pandemia covid, non univocamente risolte nell'ambito della giurisprudenza di merito ed in mancanza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Messina, in persona del giudice monocratico, sentite le parti, così provvede:
accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così è deciso in Messina il 19 febbraio 2026
Il Giudice Unico
(d.ssa Maria Giuseppa Scolaro)
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCOLARO MA GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4052/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036160587000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti e verbali di causa.
Resistente/Appellato: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-IS e dell'ATO Me 1 spa- in liquidazione la cartella di pagamento n. 29520240036160587000, notificata in data 22.02.2025, contenente l'iscrizione a ruolo per TASSA RACCOLTA RIFIUTI 2010-2011 e 2012 per una pretesa complessiva di €.
366,88, eccependo la prescrizione dell'asserito diritto.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento del ricorso con condanna in solido degli enti resistenti alle spese del giudizio con distrazione in favore del difensore antistatario.
Si costituiva l'ADER la quale chiedeva preliminarmente dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva. In ogni caso difendeva la legittimità della procedura di riscossione e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva l'ATO la quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, e comunque insisteva per la sua infondatezza, assumendo l'avvenuta notifica di atti presupposti ed interruttivi della prescrizione.
In particolare, allegava di avere ritualmente notificato:
-in data 22.12.2016 l'intimazione di pagamento n. 017153/16, con la quale si richiedeva il pagamento delle fatture n. 2013044275 e n. 2013092496;
- in data 10.10.2019 l'intimazione di pagamento n. 301081, presupposta alla cartella di pagamento opposta.
Come memorie depositate in data 04 febbraio 2026, la difesa di parte ricorrente insisteva in ricorso.
All'odierna udienza, la Corte, in persona del Giudice Unico, assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento, per i motivi di cui si dirà.
In via preliminare, quanto al dedotto difetto di legittimazione passiva formulato dall'Agenzia delle Entrate-
IS, con l'atto di costituzione in giudizio, deve rilevarsene l'infondatezza, posto che secondo l'indirizzo giurisprudenziale invalso in tema di contenzioso tributario, in caso di opposizione avverso cartelle di pagamento, come nel caso di specie, o ruoli esattoriale, sussiste la legittimazione passiva sia dell'Agenzia delle Entrate IS che dell'ente impositore (Cfr. da ultimo, Cass. sez.
6-2 Ordinanza n. 7716 del
09.03.2022).
Quanto al merito, risulta fondata, con assorbimento di ogni altra questione, l'eccezione di prescrizione della pretesa di tributaria che, pacificamente, si estingue con il decorso del termine di anni cinque. Invero, dalla documentazione prodotta dall'ATO si ricava che -pur avendo in relazione all'anno 2011 l'ente creditore interrotto il termine di prescrizione dapprima con l'intimazione del 2016 e poi con quella del 2019- tuttavia dall'ultimo atto interruttivo, rappresentato dall'avviso di intimazione n. 301081, notificato il 10.10.2019 alla notifica della cartella di pagamento qui opposta (22.02.2025), risulta ampiamente decorso il nuovo termine prescrizionale di anni cinque (per tutti gli anni imposta pretesi con l'atto impugnato), potendosi considerare a titolo di sospensione per il periodo emergenziale dovuto alla nota epidemia Covid, soltanto il termine di gg. 85 e non il più lungo periodo invocato dall'ATO.
Trattandosi di iscrizione a ruolo operata nel 2024, ben oltre la fine del periodo emergenziale, non opera, infatti, nella specie, la sospensione di cui all'art. 68 d.l. 18/20, che concerne, al comma 1, i versamenti dovuti in base a cartelle o avvisi di accertamento esecutivi precedentemente emessi e, al comma 4 bis, i carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo emergenziale. Del resto, la previsione del comma 1 dell'art. 68 cit. si applica – in virtù del rinvio contemplato dal comma successivo – anche alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - ossia agli avvisi di accertamento esecutivi emessi, a partire dall'1.1.2020, dagli enti locali e dai relativi concessionari della riscossione - mentre, nel caso a mani, non consta l'emissione di ingiunzioni ai sensi del r.d. n. 639/1910, né di avvisi di accertamento esecutivi.
Così, invero, dispone espressamente l'art. 68 d.l. 18/20: “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Pertanto, opererà esclusivamente la sospensione per giorni 85 (dall'8 marzo al 31 maggio 2020) di cui all'art. 67 d.l. 18/20, riguardante l'attività impositiva e riscossiva dell'ente titolare del credito.
Invero, il comma 1 di tale articolo 67 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020 ha disposto la sospensione, per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 (per un totale di 85 giorni), dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.
Va, in particolare, posta l'attenzione sul comma 4 dello stesso art. 67, il quale, per i termini di prescrizione e decadenza, ha operato un rinvio all'articolo 12, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 159/2015 e non anche al comma
2 della medesima norma, che avrebbe comportato una proroga biennale, apparendo così chiara la scelta del legislatore di circoscrivere la durata effettiva della sospensione emergenziale, in tali ipotesi, ai soli ottantacinque giorni, escludendo proroghe più ampie.
Ebbene, nella fattispecie in esame, pur considerando tale sospensione di gg. 85, la prescrizione quinquennale risulta comunque decorsa nelle more tra la notifica dell'intimazione richiamata in cartella (10.10.2019) e la notifica di essa cartella (22.02.2025).
§
Alla luce di tutte le superiori argomentazioni, il ricorso merita accoglimento.
Circa le spese del giudizio, sussistono validi motivi, in considerazione della controvertibilità delle questioni afferenti alla sospensione dei termini prescrizionali durante la pandemia covid, non univocamente risolte nell'ambito della giurisprudenza di merito ed in mancanza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Messina, in persona del giudice monocratico, sentite le parti, così provvede:
accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così è deciso in Messina il 19 febbraio 2026
Il Giudice Unico
(d.ssa Maria Giuseppa Scolaro)