Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 8294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8294 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08294/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04252/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4252 del 2024, proposto da
MARIA ASSUNTA FORTE, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Corso, Marina Corso e Francesco Saverio Corso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
REGIONE CAMPANIA, non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
al giudicato discendente dall’ordinanza n. 1125/2023 del 24 marzo 2023, emessa dalla Corte di Appello di Napoli, Quinta Sezione Civile, nei confronti della Regione Campania in materia di opposizione alla stima.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. RL L'IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato discendente dall’ordinanza in epigrafe (emessa a seguito di processo sommario di cognizione), nella parte in cui la Corte di Appello di Napoli ha statuito nei confronti della Regione Campania quanto segue: “1. determina in Euro 25.429,01 oltre interessi legali (al tasso previsto dall’art. 1284 comma 1° c.c.) dal 21/5/2018, la complessiva indennità ex art. 42 bis d.P.R. 327/2001; 2. ordina alla Regione Campania di versare presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Caserta il predetto importo, detratto quanto già eventualmente depositato a tale titolo;”.
In dettaglio, la medesima chiede che sia dichiarato l’obbligo della Regione Campania di provvedere al versamento della suddetta indennità come liquidata in sede giudiziale, disponendosi contestualmente la nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, di un commissario ad acta che si attivi in tal senso in sostituzione dell’amministrazione.
Parte ricorrente domanda, altresì, la fissazione della penalità di mora che l’amministrazione è tenuta a corrispondere in caso di ulteriore violazione del giudicato.
L’intimata Regione Campania non si è costituita.
All’udienza camerale del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il Tribunale, nelle forme sintetiche imposte dal c.p.a., rileva che:
- sussiste la legittimazione passiva della Regione Campania;
- sussistono altresì tutti i presupposti per l’accoglimento, atteso che: a) l’ordinanza della Corte di Appello di Napoli azionata è passata in giudicato come da certificazione in atti; b) è trascorso il termine di 120 giorni dalla notifica della predetta ordinanza ex art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997;
- parte resistente non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, di avere adempiuto agli obblighi derivanti dall’ordinanza su menzionata.
3. Si ritiene, pertanto, che:
- va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione all’ordinanza in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione ovvero dal perfezionamento della notifica di essa a cura di parte, se anteriore alla comunicazione; entro detto termine la Regione Campania dovrà provvedere al versamento, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Caserta, dell’importo definito a titolo di indennità, secondo quanto puntualmente indicato nel suddetto titolo giudiziale e con maggiorazione degli interessi legali ivi riconosciuti;
- va, altresì, accolta la domanda inerente alla corresponsione della penalità di mora (o astreinte), prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Quest’ultima disposizione, nel disciplinare i poteri del “giudice in caso di accoglimento del ricorso”, stabilisce che lo stesso, “salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo”. La lett. a) del comma 781 dell’art. 1 legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), ha aggiunto al predetto enunciato il seguente periodo: “Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali”. L’indicata novella ha, quindi, espressamente sancito il principio, in realtà già acquisito in via giurisprudenziale (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15), secondo cui la penalità di mora è dovuta anche per le condanne al pagamento di somme di denaro, atteso che l’istituto assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volto a riparare il pregiudizio cagionato dalla non esecuzione della sentenza, ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento. Ha, altresì, indicato come non possa considerarsi manifestamente iniqua un’astreinte qualora sia stabilita in misura pari agli interessi legali. La precisazione legislativa induce il Collegio a rivedere il precedente orientamento giurisprudenziale circa la configurabilità dell’iniquità della debenza dell’astreinte in relazione a condanne pecuniarie dell’amministrazione, avuto riguardo alle esigenze di bilancio e allo stato di crisi finanziaria della finanza pubblica, non potendo ora la penalità di mora, pur in presenza di condanne pecuniarie derivanti da un contenzioso seriale, considerarsi iniqua per stessa definizione legislativa, laddove rapportata al saggio degli interessi legali, trattandosi di previsione che attua un equo contemperamento degli interessi del creditore e del debitore pubblico. La quantificazione della relativa penalità di mora deve pertanto essere effettuata in una misura percentuale rispetto alla somma di cui alla condanna, prendendo a riferimento il tasso legale di interesse (in tal senso, già prima della legge di stabilità 2016, cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 15 gennaio 2015, n. 629; T.A.R. Lazio, Roma Sez. II, 16 dicembre 2014, n. 12739). In sintesi, l’astreinte verrà calcolata, nella misura indicata dell’interesse legale, sulla somma di cui alla condanna in aggiunta agli interessi legali eventualmente dovuti ad altro titolo, stante la funzione sanzionatoria della stessa (e non compensativa del danno subito), che deve anche costituire un elemento di coazione indiretta all’adempimento. Quanto alla data di decorrenza iniziale dell’astreinte, la novella introdotta dall’art. 1 della legge n. 208/2015 all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ha previsto che la penalità di mora debba essere disposta a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza. Quanto, invece, alla sua data di decorrenza finale, la penalità in parola sarà corrisposta fino all’effettivo soddisfacimento del credito e, comunque, non oltre la scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere, essendo onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta una volta scaduto detto termine;
- va, infine, accolta la richiesta di nominare sin d’ora un commissario ad acta con il compito di provvedere all’adempimento di quanto sopra riconosciuto in esecuzione dell’ordinanza in epigrafe, una volta decorso infruttuosamente il termine assegnato all’amministrazione, e ciò entro i successivi sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione; si nomina, quindi, il commissario ad acta indicato in dispositivo, il quale, entro il suddetto termine, darà corso all’adempimento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- le spese per l’eventuale funzione commissariale restano poste a carico dell’amministrazione inadempiente e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo;
- le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, venendo addebitate alla Regione Campania, e si liquidano come da dispositivo, in considerazione dell’importo e della linearità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo della Regione Campania di dare esecuzione all’ordinanza individuata in epigrafe nei sensi e nei termini pure in motivazione indicati.
Nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega ad un dirigente/funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta ordinanza.
Determina fin d’ora in € 1.000,00 (mille/00) il compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere a tale commissario ad acta per l’espletamento di detto incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria.
Condanna la Regione Campania ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. a corrispondere alla ricorrente una somma pari agli interessi legali per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della presente sentenza, nei termini e con le modalità di cui in motivazione.
Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, disponendo l’attribuzione, in solido come da richiesta, in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RL L'IO, Presidente FF, Estensore
Rosalba Giansante, Consigliere
Valeria Ianniello, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RL L'IO |
IL SEGRETARIO