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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/12/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4228/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EF Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4228/2023 promossa dal sig.:
(C.F. ), nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente, Via alla Casa Comunale 1, rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti depositata telematicamente, anche disgiuntamente fra loro, dagli avv.ti Andrea Sergio e
NA OD ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Genova, Viale Sauli
5/27 (PEC: e Email_1 Email_2
-ricorrente-
CONTRO
l - Sede Controparte_1 di Genova, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti depositata presso il notaio dr. iscritto nel ruolo Persona_1 dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari al repertorio n. 93743, raccolta n. 6860, dall'avv. Giuseppe Zane e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Genova - via
Gabriele D'Annunzio n. 76
-convenuto- dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti RICORRENTE:
“Chiede: che il Tribunale di Genova Sezione Lavoro, previa fissazione di udienza di discussione ed, occorrendo, istruttoria, voglia accertare che l'infortunio per cui è causa sia da considerarsi infortunio in itinere e, per l'effetto, condannare
[...]
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via IV Novembre 144 - 00198
Roma, PEC , ad erogare al ricorrente il Email_3 trattamento di legge, da sommarsi agli ulteriori trattamenti già riconosciuti dall' con CP_1 pagamento di eventuali ratei arretrati oltre interessi e rivalutazione. Vinte le spese di lite da distrarsi ai sottoscritti difensori antistatari”;
: CP_1
“IN MERITO - Respingere il ricorso perché infondato. Con vittoria di spese”.
MOTIVI DELLE DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente il 13.11.2023 il sig.
[...]
ha convenuto in giudizio l' , per sentirlo condannare al Parte_1 CP_1 riconoscimento delle prestazioni di legge a fronte dell'incidente stradale subito il
17.12.2020, denunciato quale infortunio in itinere il 28.1.2021 (v. doc. 2 ), CP_1 deducendo esserne seguiti un'inabilità totale al lavoro di 9 mesi e postumi permanenti del
20%.
L' si è ritualmente costituto in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso, CP_1 perché infondato.
Dopo il libero interrogatorio del ricorrente, la causa è stata istruita per testi;
quindi,
è stata licenziata CTU medico-legale ed è stata richiesta informativa all'INPS che vi ha dato riscontro. Ancora, l' , dietro richiesta giudiziale, ha depositato documentazione CP_1 relativa alla convenzione tra INPS e , vigente pro tempore, per quanto di rilievo in CP_1 relazione al rivendicato indennizzo per inabilità temporanea, attesa la corresponsione dell'indennità di malattia (v. infra). Infine, la vertenza è stata discussa oralmente dai difensori delle parti, che hanno insistito come nei rispettivi atti ed in particolare, il difensore di parte ricorrente, anche per la prestazione d'invalidità temporanea.
2. Il ricorso è fondato, per le ragioni e nei termini che seguono.
3. Possono ritenersi pacifici, tra le parti, e comunque non contestati e/o documentalmente provati i seguenti fatti, rilevanti ai fini del decidere.
Il ricorrente, al momento dell'incidente, era dipendente della società GIERRE s.r.l.
e svolgeva attività di panificazione presso il forno sito in Genova, Salita al Lago 7R (v. in particolare docc. 2 ric., 1 e 4 conv.).
Il 17.12.2020 il sig. , alla guida del proprio motociclo Piaggio 150 Parte_1 cc. Targato CK04943, in Genova, via Walter Fillak, alle ore 10:30 circa, ne ha perso il controllo, cadendo a terra e riportando lesioni (v. “Relazione incidente stradale”, doc. 4 ric.), che hanno richiesto il trasporto in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Villa
Scassi, ove sono state diagnosticate polifratture costali e la rottura del tendine rotuleo del ginocchio sinistro (v. referto 17.12.2020, doc. 5 ric.).
Il ricorrente, quindi, è stato ricoverato presso il reparto Ortopedia del medesimo ospedale ed operato al ginocchio sinistro, il 23.12.2020, per plastica del tendine rotuleo e dei tendini del vasto mediale e laterale (v. referto del 23.12.2020, doc. 7 ric., nonché cartella clinica del ricovero, doc. 8 bis ric.); è stato dimesso il 28.12.2020 (v. lettera di dimissione, doc. 8 ric.).
L' , pur avendo inizialmente aperto la posizione amministrativa n. 518125107 CP_1 come da lettera in data 18.3.2021 (doc. 9 ric.), ha poi negato l'indennizzabilità, anche all'esito del ricorso amministrativo, e ha segnalato il caso all'INPS (v. doc. 10 ric., lettera di reiezione della domanda amministrativa;
doc. 10 bis ric., segnalazione del caso all'INPS; doc. 12 ric., comunicazione reiezione ricorso amministrativo;
prod. 12.12.2025, CP_1 comunicazione INPS di accettazione della competenza), ritenendo che non sia dovuta
“alcuna indennità in quanto l'infortunio è stato causato da abuso di alcolici” (v. ancora doc. 12 ric.).
E' altresì pacifico e comunque documentalmente provato, che: -all'epoca il ricorrente risiedeva in Genova, via Fereggiano, 173 (v. doc. 3 ric., certificato storico di residenza;
doc. 14 ric., autorizzazione alla guida);
-egli, all'epoca del fatto, era destinatario di provvedimento di sospensione della patente di guida per mesi 4 e giorni 24, a decorrere dal 14.11.2020, per recidiva nella violazione dell'art. 186 del Codice della Strada, ma disponeva di autorizzazione “a circolare, dalle ore
02,30 alle ore 03,00 e dalle ore 10,30 alle ore 11,00 dal lunedì al sabato per tutta la durata della sospensione”, per esigenze lavorative;
-a fronte degli orari di lavoro e del percorso casa-lavoro, lo spostamento tramite utilizzo dei mezzi pubblici sarebbe stato disagevole ed anzi impossibile per l'inizio del turno lavorativo
(v. docc. 15 e 16 ric.).
4. La dinamica dell'incidente è stata ricostruita dal personale della Polizia Locale di
Genova - intervenuto circa un'ora e mezza dopo il sinistro, senza riuscire a raccogliere informazioni da terze persone che avessero assistito all'incidente o ad acquisire pertinenti riprese dalle telecamere installate sul luogo del sinistro - nei seguenti termini:
Si legge altresì, nella medesima “Relazione incidente stradale” (doc. 4 ric.) che:
a)
b) 5. E' documentalmente provato che gli esami tossicologici effettuati sul ricorrente a seguito del ricovero in P.S. sono risultati negativi per tutte le sostanze stupefacenti e positivi per etanolo, con riscontro di una concentrazione di 0,1 g/l, dato inferiore a quello sanzionabile benché in via ammnistrativa, in base alla normativa vigente pro tempore.
Infatti, si considera in stato di ebbrezza chi presenti un tasso alcoolemico superiore a 0,5 g/l. Inoltre, non risulta che il ricorrente rientrasse in una delle categorie di conducenti per cui vige il divieto di guidare “dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste”, tenute, quindi, al c.d. obbligo di alcol 0 (soggetti per i quali il tasso di 0,1 g/l comporta una sanziona amministrativa).
Occorre aggiungere che il provvedimento di autorizzazione alla guida (doc. 14 ric.) non prevedeva limiti in materia di assunzione di alcool e che essi non sono contemplati, in via generale, dall'art. 218 CdS.
Parte ricorrente, inoltre, ha dedotto e documentato che, in base alla Tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica, di cui all'art. 6 d.l. 3 agosto 2007 n. 117, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 2 ottobre 2007, n. 160 (doc. 13 ric.), gli iniziali effetti dell'alcool si manifestano a partire dal valore di 0,1 g/l.
6. I testimoni escussi (dopo una prima delibazione, all'esito del libero interrogatorio del ricorrente di cui al verbale d'udienza del 21.3.2024, in ordine alle circostanze atte a suffragare la presenza degli stessi sul luogo dell'incidente e la conoscenza tra essi e il ricorrente) hanno riferito alcuni elementi di rilievo.
La teste ha rappresentato che il ricorrente è stato da lei soccorso, Tes_1 quando si trovava a terra, in via Fillak, “sul lato della corsia di marcia in direzione
Genova”, nei pressi dello scooter da cui evidentemente era caduto, accusando forte dolore al ginocchio.
La teste ha ricordato che il ricorrente lavorava, in quel periodo, presso Tes_2 il forno sito nel palazzo di casa sua e che, recandosi presso il negozio, di cui era cliente, tra le 8.30 e le 9.30, incontrava quasi sempre il sig. , che era ancora Parte_1 impegnato nel lavoro. Il teste , invece, non è stato particolarmente preciso in ordine agli orari di Tes_3 lavoro del ricorrente e, comunque, poteva conoscerne limitatamente al periodo di lavoro assieme, pari ad una sola settimana circa, non coincidente con il giorno dell'occorso.
7. La disciplina normativa rilevante ai fini di causa è prevista dall'art. 12 del d.lgs.
23.2.2000, n. 38 (rubricato “Infortunio in itinere”), che ha modificato il testo unico CP_1 del 1965 e ai sensi del quale:
"Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.
L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”.
8. Secondo la tesi dell' , di cui alla memoria di costituzione dell'ente, nella CP_1 specie nessuna prestazione a proprio carico competerebbe al ricorrente, per tre ordini di ragioni:
-l'orario dell'incidente, non congruo rispetto a quello di lavoro, mentre ai sensi dell'art 12
d.lgs. 38/2000, cit., sono compresi nell'Assicurazione gli infortuni occorsi alle CP_1 persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione,
“Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate …”. Mentre “… stando a quanto dichiarato nella denuncia di infortunio e nella risposta al questionario , dal datore di lavoro (v. doc. n. 1 e 4), e stando al CP_1 contratto prodotto all' dallo stesso infortunato (doc. n. 2) [il ricorrente] lavorava con CP_1 orario part-time dalle 2:30 alle 6:30, ed anche quel giorno aveva terminato di lavorare alle
6:30, quindi ben 4 ore prima del sinistro”;
-la carenza, in capo al ricorrente, dell'abilitazione a condurre il mezzo al momento del sinistro, mentre l'art 12 cit. esclude l'indennizzabilità nei casi in cui il conducente è
“sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”: egli era “autorizzato a condurre un mezzo solo a determinate e limitate condizioni, tra le quali rientrava il non avere assunto sostanze alcooliche (per la sicurezza dello stesso e degli altri utenti della strada)”; avendo assunto sostanze alcooliche, “anche se ai limiti del massimo consentito dalla legge per la guida”, non era autorizzato a porsi alla guida, “perché il suo titolo limitato che lo abilitava condizionatamente alla guida non era valido in quel momento ed in quelle condizioni”;
-l'infortunio “è da ricondurre ad una ipotesi di rischio elettivo”, perché “il ricorrente ha subito il sinistro in quanto conduceva un mezzo non idoneo e pericoloso... Dal verbale redatto (v. doc. n. 6) emerge che la Polizia Municipale ha ritenuto che la perdita di controllo del mezzo da parte del ricorrente fosse stata causata esclusivamente dall'eccessivo consumo del battistrada dello pneumatico posteriore, che riduceva la tenuta di strada del mezzo, ed ha quindi contravvenzionato il sig. per aver Parte_1 condotto un mezzo non sicuro in violazione delle norme del CdS”.
L' , in subordine, ha anche eccepito che “per l'inabilità temporanea CP_1
l'indennizzo potrà in ipotesi essere erogato solo nella misura che eventualmente CP_1 ecceda quanto già percepito dall'INPS per indennità di malattia”, contestando, in ogni caso,
“sia la durata della inabilità temporanea sia la misura dei postumi permanenti indicata dal ricorrente”.
9. Le difese dell' non paiono fondate. CP_1
10. Per quanto concerne l'orario dello spostamento in scooter e, quindi, dell'incidente, che non sarebbe coerente con l'orario di lavoro dichiarato dal datore di lavoro, deve osservarsi, innanzitutto, che l'autorizzazione alla guida, concessa al sig.
proprio per recarsi al lavoro e per tornare a casa, lo abilitava a guidare, Parte_1 per compiere il secondo tragitto, tra le 10.30 e le 11.00, e tanto basterebbe, onde escludere che egli abbia posto in essere soste o deviazioni non necessarie, atteso che al momento dell'incidente si trovava sul percorso verso casa. Deve altresì rilevarsi che l'orario di guida (10.30-11.00) stabilito nel provvedimento di autorizzazione (concesso, per legge, previa domanda documentata, anche in ordine agli orari lavorativi) e le dichiarazioni della teste confermano la tesi del ricorrente, Tes_2 secondo cui la sua attività lavorativa normalmente proseguiva oltre le 6.30 e fino ad orario prossimo a quello (10.30) di cui all'autorizzazione stessa.
11. Alla luce di quanto già osservato in merito alla carenza di riscontri (nonostante le indicazioni di cui alla relazione della Polizia Locale, che comunque non ha contestato alcuna connessa violazione del CdS) circa l'obbligo di guida “alcol 0”, deve altresì escludersi che il ricorrente potesse ritenersi privo dell'abilitazione a condurre il mezzo.
In particolare, secondo la Polizia Locale il divieto era stabilito dal provvedimento autorizzativo. Ma esso è silente sul punto.
Sulla base dei dati già esposti, deve anche escludersi, ad ogni buon conto, che il ricorrente avesse fatto “abuso” di alcol. Il tasso alcoolemico riscontrato non evidenzia gli estremi dell'abuso e ad esso occorre attenersi, poiché fanno fede gli esami ematochimici e non possono ammettersi illazioni in merito al tasso che sarebbe stato riscontrato al momento dell'incidente.
12. Quanto accertato circa le condizioni del motociclo al momento dell'incidente, cioè che lo pneumatico posteriore dello stesso non era “in perfetta efficienza”, non integra certamente il “rischio elettivo”.
Come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte, <L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro fa riferimento, ai fini della delimitazione del suo ambito di operatività, alla nozione di "occasione di lavoro" (art. 2 del testo unico del 1965) e quindi… non considera ragione ostativa della sua operatività la colpa, ancorché esclusiva, del lavoratore, le particolarità della cui condotta valgono ad interrompere il nesso causale tra il contesto lavorativo e l'infortunio solo nelle ipotesi eccezionali del rischio c.d. elettivo.
Quest'ultimo è configurabile in presenza di un comportamento del lavoratore, abnorme rispetto al contesto lavorativo e integrato da una scelta puramente volontaria e arbitraria del medesimo, diretta a soddisfare impulsi personali e tale da condurre ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alle normali attività, con conseguente perdita da parte dell'evento di ogni aspetto di professionalità (cfr. Cass. 27 maggio 1986 n. 3576; Id., 30 gennaio 1988 n. 847; Id., 9 novembre 1995 n. 11683; Id., 6 marzo 1996 n. 1750; Id., 18 novembre 1998
n. 11635; Id., 16 dicembre 1999 n. 14157; cfr. anche Cons. Stato, sez. 2^, 29 gennaio 1997
n. 853/96). Naturalmente anche rispetto agli infortuni in itinere può porsi la problematica del rischio elettivo, anche se sotto taluni aspetti le relative questioni sono già prese in considerazione ai fini della delimitazione dei casi di indennizzabilità degli infortuni stessi: si pensi, in particolare, all'esclusione dall'operatività dell'assicurazione in caso di adozione di un percorso diverso da quello normale, oltre che in caso di insussistenza dei presupposti del ricorso al veicolo privato (questioni ora regolamentate dall'art. 12 del
d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, che ha integrato il testo degli artt. 2 e 210 del testo unico del 1965). Un'ipotesi evidente di rischio elettivo potrebbe essere quella dei lavoratori che colgano l'occasione del percorso abitazione-posto di lavoro per effettuare una gara di velocità, ed altri casi potrebbero essere quelli, ora espressamente disciplinati dal citato art. 12, della guida senza la prescritta abilitazione di guida o degli incidenti causati dall'abuso di alcolici o dall'uso di stupefacenti.
Ma non vi è alcuna ragione per escludere l'operatività, anche in relazione agli infortuni in itinere, i quali siano provvisti sotto gli altri profili dei requisiti dell'indennizzabilità, del principio della inidoneità in sé della colpa del lavoratore, ancorché esclusiva, ai fini della elisione del collegamento tra attività lavorativa e infortunio. In particolare è opportuno ricordare che il ricorso da parte del lavoratore al mezzo di trasporto privato, al fine di effettuare lo spostamento abitazione-posto di lavoro e viceversa, per la mancanza o
l'inidoneità del trasporto pubblico, ha rappresentato una delle prime ipotesi in cui è stato ritenuto indennizzabile l'infortunio in itinere, in considerazione, quanto meno implicita, della specifica, particolare pericolosità di tale modalità di trasporto, ricollegabile sia alla natura dei veicoli e alla pericolosità intrinseca della circolazione stradale, sia anche alla circostanza della guida del veicolo da parte di soggetto privo al riguardo una qualificazione professionale e suscettibile di trovarsi in condizioni soggettive non ottimali, anche per la stanchezza e le preoccupazioni causate dallo svolgimento di una diversa attività lavorativa (cfr., ex plurimis, Cass. 9 marzo 1982 n. 1487; Id., 26 ottobre 1982 n.
5600; Id., 25 marzo 1986 n. 2128; Id., 30 luglio 1987 n. 6625; Id., 4 novembre 1994 n.
9099; Id., 11 aprile 1998 n. 3742; Id., 7 giugno 1999 n. 5580; Id., 28 settembre 2000 n. 12981), senza che, come è noto, tali negative qualità e condizioni soggettive possano di norma costituire ragione sufficiente per escludere la qualificabilità nell'ambito dei comportamenti colposi delle conseguenti condotte di guida caratterizzate da imperizia, imprudenza, negligenza, o inadeguata osservanza delle regole della circolazione stradale.
D'altronde è proprio in ragione di una specifica rischiosità dell'impiego del mezzo privato che anche la recente riforma, ai fini assicurativi ne ha consentito l'utilizzo solo se
"necessitato".
Appare quindi evidente l'errore di diritto da cui è viziata la sentenza impugnata, nella quale si è ritenuta la colpa esclusiva del lavoratore causa di non operatività dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sia in genere, sia nel caso specifico dell'infortunio in itinere.
Stante l'accertamento in sede di merito della riconducibilità nella specie della colpa del lavoratore alla violazione di una specifica prescrizione delle regole sulla circolazione stradale, deve essere precisato che neanche tale caratterizzazione del fatto è idonea, di per sé, a giustificare la decisione adottata dal giudice di merito, sotto il profilo della configurabilità del rischio elettivo e della relativa esclusione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro... Deve rilevarsi, infatti, che, non solo, come è noto, nella realtà concreta anche violazioni apparentemente plateali alle regole della circolazione trovano spesso la loro causa in distrazioni, difetti di valutazione, errori tecnici di guida, necessità di uscire da situazioni anomale causate da motivi vari, ecc., sì da venire chiaramente esclusa l'ipotesi della scelta volontaria del lavoratore, ma anche che, generalmente, la stessa consapevole violazione delle prescrizioni si basa sulla convinzione della superfluità nelle circostanze concrete del rispetto della regola ai fini della sicurezza della circolazione, sicché anche sotto tale profilo, ferma restando la colpa del lavoratore, può venirne escluso il rischio elettivo, salvi i casi di scelte consapevoli comunque abnormi.
Tali puntualizzazioni rendono evidente che il giudizio circa la configurabilità del rischio elettivo, particolarmente in relazione agli infortuni in itinere, può essere strettamente connesso con accertamenti di fatto, con la conseguenza della inerenza al giudizio di merito delle relative valutazioni, salvo naturalmente il controllo in sede di legittimità del rispetto dei principi di diritto e della adeguatezza della motivazione>> [Cass. n. 15312/2001; conf. Cass. n. 11885/2003, che nel ritenere <non… censurabile la sentenza impugnata la quale… ha ritenuto che la violazione del divieto di transito abbia aggravato il rischio fino al punto da escludere il nesso causale>>, ha chiarito che <<… la nozione di colpa nell'infortunio in itinere è più rigorosa che nella attività lavorativa vera e propria, e tale diversa valutazione è giustificata dalla ragione di tutela di un'attività (percorso casa- lavoro) che ha con il lavoro un rapporto meno pregnante. Correlativamente, è più ampia la nozione di rischio elettivo, comprendendo comportamenti di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza.
Pertanto, la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare il rischio elettivo che esclude il nesso causale tra attività protetta (percorso casa-lavoro) ed evento. Tale violazione va valutata nella sua gravità rispetto alla norma violata, e non all'eventuale comportamento illegale degli altri utenti della strada, come preteso dai ricorrenti. Trattasi, come avvertito da Cass.
4.12.2001 n. 15312 (che ha negato il rischio elettivo, e ritenuto perciò tutelabile l'infortunio occorso per la inosservanza di un segnale di stop) di giudizio molto dipendente dalle circostanze di fatto>>; conf. altresì Cass. n.
17655/2009 e Cass. n. 3292/2015, nonché, di recente, nella giurisprudenza di merito, Corte
Appello Bari, sez. Lavoro, 16.1.2023, n. 1254, che ha escluso la ricorrenza del rischio elettivo per il solo fatto della mancata revisione del veicolo].
12.1. Nella specie, le cause dell'incidente sono state “ipotizzate” dalla Polizia
Locale sulla base di dati assolutamente parziali (dopo il vano tentativo di acquisire
“testimonianze” e videoriprese), nonché a seguito di un sopralluogo avvenuto a distanza di un certo tempo (un'ora e mezza circa) dal sinistro, quando il motociclo era già stato spostato.
La diretta osservazione degli operatori ha evidenziato che il suolo era asciutto e che non erano visibili tracce di frenata.
Dunque, a ben vedere, ciò che trova obiettiva conferma nella “Relazione di incidente” è (solo) la perdita del controllo del mezzo da parte del conducente.
Comunque, deve escludersi che la circolazione con lo pneumatico posteriore “non in perfette condizioni” quanto al consumo del battistrada, su strada asciutta, possa integrare una violazione così grave da determinare la ricorrenza del rischio elettivo e da escludere, quindi, il nesso con l'attività lavorativa.
13. Conclusivamente, l'incidente in itinere de quo è indennizzabile.
14. Ai fini dell'accertamento delle conseguenze patite dal ricorrente è stata licenziata CTU medico legale, con incarico conferito al dott. Persona_2
Detto Consulente TU, nella propria relazione, ha così condivisibilmente osservato:
“Lo studio della documentazione in atti integrato dalle risultanze dell'esame clinico eseguito in corso di CTU porta a riconoscere il Sig. affetto da: Parte_1
-postumi di frattura costale dalla IV alla X di sinistra
-esiti di traumatismo contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro con lesione completa del tendine rotuleo ricostruito chirurgicamente e dei tendini del vasto mediale e laterale sottoposti a raffia, esiti di lesione parziale del LCA.
Il quadro anatomofunzionale patologico accertato in corso di Consulenza e descritto sopra in parte analitica porta a riconoscere la sussistenza di una Invalidità Permanente Parziale quantificabile nella misura del 15% con una temporanea che può con verosimiglianza essere riconosciuta per la durata di mesi 6.
Considerando poi la preesistenza di invalidità parziale nella misura del 7% per precedente infortunio sembra da riconoscersi una Invalidità nella misura complessiva del 21%
(ventuno per cento)”.
Il dott. a quindi così concluso: Per_2
“Il Sig. è latore di invalidità conseguente all'infortunio in itinere del Parte_1
17.12.2020 nella misura del 15% (quindici per cento) che tenuto conto della preesistente invalidità riconosciuta nella misura del 7% si traduce in una Invalidità complessiva nella misura del 21% (ventuno per cento).
La Invalidità temporanea ebbe durata di 6 mesi”.
15. Le conclusioni del CTU meritano di essere condivise, dunque, in quanto fondate su accurati esami clinici e sorrette da corretta ed esauriente motivazione. La differente quantificazione dei postumi permanenti effettuata dal CTP di parte ricorrente configura semplicemente una divergenza di valutazioni, un dissenso parziale privo di concreta rilevanza poiché non vengono denunciati errori di valutazione del dott. (che, Per_2 inoltre, ha preso in esame i rilievi del collega, ribadendo come, alla luce dell'“obiettività riscontrata”, la propria valutazione sia congrua ed adeguata).
Ne consegue l'indennizzabilità della lesione de qua nella misura del 15%.
16. Il CTU ha anche correttamente determinato, in applicazione dell'art. 13, co. 5 ss., d.lgs. n. 38/2000, i postumi complessivi, tenuto conto della preesistenza, nella misura del 21%, con decorrenza, evidentemente, dal momento della stabilizzazione delle conseguenze del più recente infortunio. Ma sul punto occorrerà ritornare brevemente.
17. Resta da dire della prestazione per invalidità temporanea assoluta (ITA), oggetto della domanda del ricorrente, che tuttavia l'ha limitata, in corso di causa, rinunciando alla richiesta per il periodo successivo al 18.4.2021 (v. verbale d'udienza del 13.11.2025).
Si tratta della prestazione (“indennità giornaliera per l'inabilità temporanea”) di cui agli artt. 66 ss. del d.P.R. n. 1124/1965, dovuta al lavoratore “a decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio… e fino a quando dura l'inabilità assoluta…”.
Non vi è dubbio, a seguito della ritenuta sussistenza di un infortunio in itinere e a fronte delle conseguenze patite dal ricorrente, di cui si è detto, che al medesimo spetti la precisata indennità giornaliera, a decorrere dal 21.12.2020 (quarto giorno successivo a quello dell'infortunio, avvenuto il 17.12.2020).
Secondo le valutazioni del CTU, inoltre, l'ITA si è protratta per 6 mesi, con conseguente “copertura” di tutto il periodo oggetto della domanda in questione, come limitata.
17.1. A fronte delle difese dell' , riferite alla prestazione de qua - secondo cui CP_1
l'indennizzo potrà essere erogato nella misura eventualmente eccedente quanto già il sig.
ha percepito dall'INPS per indennità di malattia - deve rilevarsi quanto Parte_1 segue.
Innanzitutto - come accennato - è pacifico, tra le parti, e comunque documentalmente provato, che l' , dopo l'inziale presa in carico della posizione del CP_1 sig. , ha segnalato la stessa all'INPS, in attuazione della Convenzione tra i Parte_1 due Enti del 15.12.2014, relativa ai casi di dubbia competenza (v. doc. 10 bis ric.), e che l'INPS si è poi ritenuta competente e investita dei conseguenti adempimenti (v. nota INPS del 26.3.2021, dep. del 12.12.2025). CP_1
E' stata richiesta informativa ex art. 213 c.p.c. all'INPS, all'esito della quale l' ha comunicato che: CP_1
-il ricorrente ha presentato al medesimo Istituto due attestazioni di malattia telematiche, per i periodi dal 18.12.2020 al 18.2.2021 e dal 19.2.2021 al 24.3.2021;
-il datore di lavoro GIERRE S.R.L., in conseguenza del periodo di prognosi, ha conguagliato la malattia del lavoratore, con le denunce Uniemes del dicembre 2020 e del gennaio 2021;
-in data 31.1.2021 è cessato il contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze di GIERRE S.R.L.;
-l'11.4.2021 il sig. ha presentato domanda di NASpI, che gli è Parte_1 stata corrisposta dal 19.4.2021 al 17.9.2021.
Il ricorrente, “sentito liberamente in merito all'effettiva percezione dell'indennità di malattia, a seguito di anticipazione da parte del datore di lavoro, in relazione al periodo di cui all'informativa INPS”, ha riferito di non ricordare tale circostanza e di non avere conservato le buste paga eventualmente fattegli avere. Conclusivamente, non ha saputo rispondere.
Non avendo egli escluso la corresponsione dell'indennità di malattia ed essendo ragionevole ritenere che il datore di lavoro abbia effettuato il conguaglio dopo avere adempiuto al proprio obbligo di anticipare la prestazione e che, d'altra parte, il sig.
si sarebbe accorto della mancata erogazione dell'indennità di malattia e se Parte_1 ne sarebbe lamentato per tempo, non vi è motivo per escludere l'effettiva percezione della prestazione di malattia.
Il sistema delineato nella predetta Convenzione e in quella precedente, di cui anche alle Circolari n. 38/2009 e n. 47/2015 (prod. doc. del 12.12.2015) - CP_1 CP_1 contraddistinto dalla regolazione delle partite creditorie e debitorie tra i due Istituti tramite sistema centrale di compensazione, a fronte di condizioni patologiche e di prestazioni di dubbia competenza - comporta che l'indennità giornaliera per inabilità temporanea debba corrispondersi al ricorrente previa detrazione di quanto riconosciutogli dall'INPS, a titolo d'indennità di malattia, per il medesimo periodo, potendo poi gli Enti provvedere alle compensazioni del caso;
così da evitare anche l'indebita locupletazione dell'assicurato, che potrebbe altrimenti percepire, per il medesimo periodo, due prestazione riferite alla medesima condizione e tra loro incompatibili.
18. Conclusivamente, l' deve essere condannato: CP_1
-a costituire e a corrispondere al ricorrente la rendita vitalizia in ragione del pregiudizio patito, corrispondente alla percentuale complessiva di menomazione del 21%, con decorrenza dalla data del 18.6.2021 (trascorsi sei mesi dall'incidente), quando possono ritenersi stabilizzati, alla luce delle indicazioni del CTU, i postumi dell'infortunio; detratto quanto già corrisposto al sig. per il precedente infortunio;
Parte_1
-a corrispondere al ricorrente l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea assoluta, nella misura di legge, per il periodo dal 21.12.2020 al 18.4.2021; detratto quanto già riconosciuto al ricorrente dall'INPS, per il medesimo periodo, a titolo d'indennità di malattia.
19. Quanto agli accessori, trova applicazione, nella fattispecie, la disciplina prevista per le prestazioni previdenziali dall'art. 16 co. 6° legge n. 412/91, con riferimento sia alla decorrenza degli interessi, sia al cumulo con gli interessi legali, successivamente al 31 dicembre 1991, della sola rivalutazione eventualmente eccedente la misura degli interessi legali. Con la precisazione, per ciò che concerne la rendita per invalidità permanente, che la decorrenza degli accessori va posticipata alla data (successiva al decorso dei 120 giorni dalla data della domanda) di stabilizzazione dei postumi.
20. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
(opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 e s.m.i., in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente, antistatari.
Anche le spese di CTU debbono essere poste definitivamente a carico dell' , CP_1 in base al medesimo principio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione: -dichiara tenuto e conseguentemente condanna l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a costituire e a corrispondere al ricorrente la rendita nella misura di legge in relazione ad una menomazione di grado complessivo pari al 21%, con decorrenza dal 18.6.2021, dedotto il percepito;
oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dal 18.6.2021 e dalle successive maturazioni sino al saldo;
-dichiara tenuto e conseguentemente condanna l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente l'indennità giornaliera per inabilità temporanea, nella misura di legge, per il periodo dal 21.12.2020 al 18.4.2021, detratto quanto già riconosciuto al ricorrente dall'INPS, per il medesimo periodo, a titolo di indennità di malattia;
oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa sino al saldo;
-condanna l' , infine, a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore degli avvocati Andrea
GI e NA PARODI;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Genova, il 22 dicembre 2025.
IL GIUDICE
EF GRILLO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EF Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4228/2023 promossa dal sig.:
(C.F. ), nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente, Via alla Casa Comunale 1, rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti depositata telematicamente, anche disgiuntamente fra loro, dagli avv.ti Andrea Sergio e
NA OD ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Genova, Viale Sauli
5/27 (PEC: e Email_1 Email_2
-ricorrente-
CONTRO
l - Sede Controparte_1 di Genova, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti depositata presso il notaio dr. iscritto nel ruolo Persona_1 dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari al repertorio n. 93743, raccolta n. 6860, dall'avv. Giuseppe Zane e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Genova - via
Gabriele D'Annunzio n. 76
-convenuto- dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti RICORRENTE:
“Chiede: che il Tribunale di Genova Sezione Lavoro, previa fissazione di udienza di discussione ed, occorrendo, istruttoria, voglia accertare che l'infortunio per cui è causa sia da considerarsi infortunio in itinere e, per l'effetto, condannare
[...]
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via IV Novembre 144 - 00198
Roma, PEC , ad erogare al ricorrente il Email_3 trattamento di legge, da sommarsi agli ulteriori trattamenti già riconosciuti dall' con CP_1 pagamento di eventuali ratei arretrati oltre interessi e rivalutazione. Vinte le spese di lite da distrarsi ai sottoscritti difensori antistatari”;
: CP_1
“IN MERITO - Respingere il ricorso perché infondato. Con vittoria di spese”.
MOTIVI DELLE DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente il 13.11.2023 il sig.
[...]
ha convenuto in giudizio l' , per sentirlo condannare al Parte_1 CP_1 riconoscimento delle prestazioni di legge a fronte dell'incidente stradale subito il
17.12.2020, denunciato quale infortunio in itinere il 28.1.2021 (v. doc. 2 ), CP_1 deducendo esserne seguiti un'inabilità totale al lavoro di 9 mesi e postumi permanenti del
20%.
L' si è ritualmente costituto in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso, CP_1 perché infondato.
Dopo il libero interrogatorio del ricorrente, la causa è stata istruita per testi;
quindi,
è stata licenziata CTU medico-legale ed è stata richiesta informativa all'INPS che vi ha dato riscontro. Ancora, l' , dietro richiesta giudiziale, ha depositato documentazione CP_1 relativa alla convenzione tra INPS e , vigente pro tempore, per quanto di rilievo in CP_1 relazione al rivendicato indennizzo per inabilità temporanea, attesa la corresponsione dell'indennità di malattia (v. infra). Infine, la vertenza è stata discussa oralmente dai difensori delle parti, che hanno insistito come nei rispettivi atti ed in particolare, il difensore di parte ricorrente, anche per la prestazione d'invalidità temporanea.
2. Il ricorso è fondato, per le ragioni e nei termini che seguono.
3. Possono ritenersi pacifici, tra le parti, e comunque non contestati e/o documentalmente provati i seguenti fatti, rilevanti ai fini del decidere.
Il ricorrente, al momento dell'incidente, era dipendente della società GIERRE s.r.l.
e svolgeva attività di panificazione presso il forno sito in Genova, Salita al Lago 7R (v. in particolare docc. 2 ric., 1 e 4 conv.).
Il 17.12.2020 il sig. , alla guida del proprio motociclo Piaggio 150 Parte_1 cc. Targato CK04943, in Genova, via Walter Fillak, alle ore 10:30 circa, ne ha perso il controllo, cadendo a terra e riportando lesioni (v. “Relazione incidente stradale”, doc. 4 ric.), che hanno richiesto il trasporto in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Villa
Scassi, ove sono state diagnosticate polifratture costali e la rottura del tendine rotuleo del ginocchio sinistro (v. referto 17.12.2020, doc. 5 ric.).
Il ricorrente, quindi, è stato ricoverato presso il reparto Ortopedia del medesimo ospedale ed operato al ginocchio sinistro, il 23.12.2020, per plastica del tendine rotuleo e dei tendini del vasto mediale e laterale (v. referto del 23.12.2020, doc. 7 ric., nonché cartella clinica del ricovero, doc. 8 bis ric.); è stato dimesso il 28.12.2020 (v. lettera di dimissione, doc. 8 ric.).
L' , pur avendo inizialmente aperto la posizione amministrativa n. 518125107 CP_1 come da lettera in data 18.3.2021 (doc. 9 ric.), ha poi negato l'indennizzabilità, anche all'esito del ricorso amministrativo, e ha segnalato il caso all'INPS (v. doc. 10 ric., lettera di reiezione della domanda amministrativa;
doc. 10 bis ric., segnalazione del caso all'INPS; doc. 12 ric., comunicazione reiezione ricorso amministrativo;
prod. 12.12.2025, CP_1 comunicazione INPS di accettazione della competenza), ritenendo che non sia dovuta
“alcuna indennità in quanto l'infortunio è stato causato da abuso di alcolici” (v. ancora doc. 12 ric.).
E' altresì pacifico e comunque documentalmente provato, che: -all'epoca il ricorrente risiedeva in Genova, via Fereggiano, 173 (v. doc. 3 ric., certificato storico di residenza;
doc. 14 ric., autorizzazione alla guida);
-egli, all'epoca del fatto, era destinatario di provvedimento di sospensione della patente di guida per mesi 4 e giorni 24, a decorrere dal 14.11.2020, per recidiva nella violazione dell'art. 186 del Codice della Strada, ma disponeva di autorizzazione “a circolare, dalle ore
02,30 alle ore 03,00 e dalle ore 10,30 alle ore 11,00 dal lunedì al sabato per tutta la durata della sospensione”, per esigenze lavorative;
-a fronte degli orari di lavoro e del percorso casa-lavoro, lo spostamento tramite utilizzo dei mezzi pubblici sarebbe stato disagevole ed anzi impossibile per l'inizio del turno lavorativo
(v. docc. 15 e 16 ric.).
4. La dinamica dell'incidente è stata ricostruita dal personale della Polizia Locale di
Genova - intervenuto circa un'ora e mezza dopo il sinistro, senza riuscire a raccogliere informazioni da terze persone che avessero assistito all'incidente o ad acquisire pertinenti riprese dalle telecamere installate sul luogo del sinistro - nei seguenti termini:
Si legge altresì, nella medesima “Relazione incidente stradale” (doc. 4 ric.) che:
a)
b) 5. E' documentalmente provato che gli esami tossicologici effettuati sul ricorrente a seguito del ricovero in P.S. sono risultati negativi per tutte le sostanze stupefacenti e positivi per etanolo, con riscontro di una concentrazione di 0,1 g/l, dato inferiore a quello sanzionabile benché in via ammnistrativa, in base alla normativa vigente pro tempore.
Infatti, si considera in stato di ebbrezza chi presenti un tasso alcoolemico superiore a 0,5 g/l. Inoltre, non risulta che il ricorrente rientrasse in una delle categorie di conducenti per cui vige il divieto di guidare “dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste”, tenute, quindi, al c.d. obbligo di alcol 0 (soggetti per i quali il tasso di 0,1 g/l comporta una sanziona amministrativa).
Occorre aggiungere che il provvedimento di autorizzazione alla guida (doc. 14 ric.) non prevedeva limiti in materia di assunzione di alcool e che essi non sono contemplati, in via generale, dall'art. 218 CdS.
Parte ricorrente, inoltre, ha dedotto e documentato che, in base alla Tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica, di cui all'art. 6 d.l. 3 agosto 2007 n. 117, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 2 ottobre 2007, n. 160 (doc. 13 ric.), gli iniziali effetti dell'alcool si manifestano a partire dal valore di 0,1 g/l.
6. I testimoni escussi (dopo una prima delibazione, all'esito del libero interrogatorio del ricorrente di cui al verbale d'udienza del 21.3.2024, in ordine alle circostanze atte a suffragare la presenza degli stessi sul luogo dell'incidente e la conoscenza tra essi e il ricorrente) hanno riferito alcuni elementi di rilievo.
La teste ha rappresentato che il ricorrente è stato da lei soccorso, Tes_1 quando si trovava a terra, in via Fillak, “sul lato della corsia di marcia in direzione
Genova”, nei pressi dello scooter da cui evidentemente era caduto, accusando forte dolore al ginocchio.
La teste ha ricordato che il ricorrente lavorava, in quel periodo, presso Tes_2 il forno sito nel palazzo di casa sua e che, recandosi presso il negozio, di cui era cliente, tra le 8.30 e le 9.30, incontrava quasi sempre il sig. , che era ancora Parte_1 impegnato nel lavoro. Il teste , invece, non è stato particolarmente preciso in ordine agli orari di Tes_3 lavoro del ricorrente e, comunque, poteva conoscerne limitatamente al periodo di lavoro assieme, pari ad una sola settimana circa, non coincidente con il giorno dell'occorso.
7. La disciplina normativa rilevante ai fini di causa è prevista dall'art. 12 del d.lgs.
23.2.2000, n. 38 (rubricato “Infortunio in itinere”), che ha modificato il testo unico CP_1 del 1965 e ai sensi del quale:
"Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.
L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”.
8. Secondo la tesi dell' , di cui alla memoria di costituzione dell'ente, nella CP_1 specie nessuna prestazione a proprio carico competerebbe al ricorrente, per tre ordini di ragioni:
-l'orario dell'incidente, non congruo rispetto a quello di lavoro, mentre ai sensi dell'art 12
d.lgs. 38/2000, cit., sono compresi nell'Assicurazione gli infortuni occorsi alle CP_1 persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione,
“Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate …”. Mentre “… stando a quanto dichiarato nella denuncia di infortunio e nella risposta al questionario , dal datore di lavoro (v. doc. n. 1 e 4), e stando al CP_1 contratto prodotto all' dallo stesso infortunato (doc. n. 2) [il ricorrente] lavorava con CP_1 orario part-time dalle 2:30 alle 6:30, ed anche quel giorno aveva terminato di lavorare alle
6:30, quindi ben 4 ore prima del sinistro”;
-la carenza, in capo al ricorrente, dell'abilitazione a condurre il mezzo al momento del sinistro, mentre l'art 12 cit. esclude l'indennizzabilità nei casi in cui il conducente è
“sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”: egli era “autorizzato a condurre un mezzo solo a determinate e limitate condizioni, tra le quali rientrava il non avere assunto sostanze alcooliche (per la sicurezza dello stesso e degli altri utenti della strada)”; avendo assunto sostanze alcooliche, “anche se ai limiti del massimo consentito dalla legge per la guida”, non era autorizzato a porsi alla guida, “perché il suo titolo limitato che lo abilitava condizionatamente alla guida non era valido in quel momento ed in quelle condizioni”;
-l'infortunio “è da ricondurre ad una ipotesi di rischio elettivo”, perché “il ricorrente ha subito il sinistro in quanto conduceva un mezzo non idoneo e pericoloso... Dal verbale redatto (v. doc. n. 6) emerge che la Polizia Municipale ha ritenuto che la perdita di controllo del mezzo da parte del ricorrente fosse stata causata esclusivamente dall'eccessivo consumo del battistrada dello pneumatico posteriore, che riduceva la tenuta di strada del mezzo, ed ha quindi contravvenzionato il sig. per aver Parte_1 condotto un mezzo non sicuro in violazione delle norme del CdS”.
L' , in subordine, ha anche eccepito che “per l'inabilità temporanea CP_1
l'indennizzo potrà in ipotesi essere erogato solo nella misura che eventualmente CP_1 ecceda quanto già percepito dall'INPS per indennità di malattia”, contestando, in ogni caso,
“sia la durata della inabilità temporanea sia la misura dei postumi permanenti indicata dal ricorrente”.
9. Le difese dell' non paiono fondate. CP_1
10. Per quanto concerne l'orario dello spostamento in scooter e, quindi, dell'incidente, che non sarebbe coerente con l'orario di lavoro dichiarato dal datore di lavoro, deve osservarsi, innanzitutto, che l'autorizzazione alla guida, concessa al sig.
proprio per recarsi al lavoro e per tornare a casa, lo abilitava a guidare, Parte_1 per compiere il secondo tragitto, tra le 10.30 e le 11.00, e tanto basterebbe, onde escludere che egli abbia posto in essere soste o deviazioni non necessarie, atteso che al momento dell'incidente si trovava sul percorso verso casa. Deve altresì rilevarsi che l'orario di guida (10.30-11.00) stabilito nel provvedimento di autorizzazione (concesso, per legge, previa domanda documentata, anche in ordine agli orari lavorativi) e le dichiarazioni della teste confermano la tesi del ricorrente, Tes_2 secondo cui la sua attività lavorativa normalmente proseguiva oltre le 6.30 e fino ad orario prossimo a quello (10.30) di cui all'autorizzazione stessa.
11. Alla luce di quanto già osservato in merito alla carenza di riscontri (nonostante le indicazioni di cui alla relazione della Polizia Locale, che comunque non ha contestato alcuna connessa violazione del CdS) circa l'obbligo di guida “alcol 0”, deve altresì escludersi che il ricorrente potesse ritenersi privo dell'abilitazione a condurre il mezzo.
In particolare, secondo la Polizia Locale il divieto era stabilito dal provvedimento autorizzativo. Ma esso è silente sul punto.
Sulla base dei dati già esposti, deve anche escludersi, ad ogni buon conto, che il ricorrente avesse fatto “abuso” di alcol. Il tasso alcoolemico riscontrato non evidenzia gli estremi dell'abuso e ad esso occorre attenersi, poiché fanno fede gli esami ematochimici e non possono ammettersi illazioni in merito al tasso che sarebbe stato riscontrato al momento dell'incidente.
12. Quanto accertato circa le condizioni del motociclo al momento dell'incidente, cioè che lo pneumatico posteriore dello stesso non era “in perfetta efficienza”, non integra certamente il “rischio elettivo”.
Come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte, <L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro fa riferimento, ai fini della delimitazione del suo ambito di operatività, alla nozione di "occasione di lavoro" (art. 2 del testo unico del 1965) e quindi… non considera ragione ostativa della sua operatività la colpa, ancorché esclusiva, del lavoratore, le particolarità della cui condotta valgono ad interrompere il nesso causale tra il contesto lavorativo e l'infortunio solo nelle ipotesi eccezionali del rischio c.d. elettivo.
Quest'ultimo è configurabile in presenza di un comportamento del lavoratore, abnorme rispetto al contesto lavorativo e integrato da una scelta puramente volontaria e arbitraria del medesimo, diretta a soddisfare impulsi personali e tale da condurre ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alle normali attività, con conseguente perdita da parte dell'evento di ogni aspetto di professionalità (cfr. Cass. 27 maggio 1986 n. 3576; Id., 30 gennaio 1988 n. 847; Id., 9 novembre 1995 n. 11683; Id., 6 marzo 1996 n. 1750; Id., 18 novembre 1998
n. 11635; Id., 16 dicembre 1999 n. 14157; cfr. anche Cons. Stato, sez. 2^, 29 gennaio 1997
n. 853/96). Naturalmente anche rispetto agli infortuni in itinere può porsi la problematica del rischio elettivo, anche se sotto taluni aspetti le relative questioni sono già prese in considerazione ai fini della delimitazione dei casi di indennizzabilità degli infortuni stessi: si pensi, in particolare, all'esclusione dall'operatività dell'assicurazione in caso di adozione di un percorso diverso da quello normale, oltre che in caso di insussistenza dei presupposti del ricorso al veicolo privato (questioni ora regolamentate dall'art. 12 del
d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, che ha integrato il testo degli artt. 2 e 210 del testo unico del 1965). Un'ipotesi evidente di rischio elettivo potrebbe essere quella dei lavoratori che colgano l'occasione del percorso abitazione-posto di lavoro per effettuare una gara di velocità, ed altri casi potrebbero essere quelli, ora espressamente disciplinati dal citato art. 12, della guida senza la prescritta abilitazione di guida o degli incidenti causati dall'abuso di alcolici o dall'uso di stupefacenti.
Ma non vi è alcuna ragione per escludere l'operatività, anche in relazione agli infortuni in itinere, i quali siano provvisti sotto gli altri profili dei requisiti dell'indennizzabilità, del principio della inidoneità in sé della colpa del lavoratore, ancorché esclusiva, ai fini della elisione del collegamento tra attività lavorativa e infortunio. In particolare è opportuno ricordare che il ricorso da parte del lavoratore al mezzo di trasporto privato, al fine di effettuare lo spostamento abitazione-posto di lavoro e viceversa, per la mancanza o
l'inidoneità del trasporto pubblico, ha rappresentato una delle prime ipotesi in cui è stato ritenuto indennizzabile l'infortunio in itinere, in considerazione, quanto meno implicita, della specifica, particolare pericolosità di tale modalità di trasporto, ricollegabile sia alla natura dei veicoli e alla pericolosità intrinseca della circolazione stradale, sia anche alla circostanza della guida del veicolo da parte di soggetto privo al riguardo una qualificazione professionale e suscettibile di trovarsi in condizioni soggettive non ottimali, anche per la stanchezza e le preoccupazioni causate dallo svolgimento di una diversa attività lavorativa (cfr., ex plurimis, Cass. 9 marzo 1982 n. 1487; Id., 26 ottobre 1982 n.
5600; Id., 25 marzo 1986 n. 2128; Id., 30 luglio 1987 n. 6625; Id., 4 novembre 1994 n.
9099; Id., 11 aprile 1998 n. 3742; Id., 7 giugno 1999 n. 5580; Id., 28 settembre 2000 n. 12981), senza che, come è noto, tali negative qualità e condizioni soggettive possano di norma costituire ragione sufficiente per escludere la qualificabilità nell'ambito dei comportamenti colposi delle conseguenti condotte di guida caratterizzate da imperizia, imprudenza, negligenza, o inadeguata osservanza delle regole della circolazione stradale.
D'altronde è proprio in ragione di una specifica rischiosità dell'impiego del mezzo privato che anche la recente riforma, ai fini assicurativi ne ha consentito l'utilizzo solo se
"necessitato".
Appare quindi evidente l'errore di diritto da cui è viziata la sentenza impugnata, nella quale si è ritenuta la colpa esclusiva del lavoratore causa di non operatività dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sia in genere, sia nel caso specifico dell'infortunio in itinere.
Stante l'accertamento in sede di merito della riconducibilità nella specie della colpa del lavoratore alla violazione di una specifica prescrizione delle regole sulla circolazione stradale, deve essere precisato che neanche tale caratterizzazione del fatto è idonea, di per sé, a giustificare la decisione adottata dal giudice di merito, sotto il profilo della configurabilità del rischio elettivo e della relativa esclusione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro... Deve rilevarsi, infatti, che, non solo, come è noto, nella realtà concreta anche violazioni apparentemente plateali alle regole della circolazione trovano spesso la loro causa in distrazioni, difetti di valutazione, errori tecnici di guida, necessità di uscire da situazioni anomale causate da motivi vari, ecc., sì da venire chiaramente esclusa l'ipotesi della scelta volontaria del lavoratore, ma anche che, generalmente, la stessa consapevole violazione delle prescrizioni si basa sulla convinzione della superfluità nelle circostanze concrete del rispetto della regola ai fini della sicurezza della circolazione, sicché anche sotto tale profilo, ferma restando la colpa del lavoratore, può venirne escluso il rischio elettivo, salvi i casi di scelte consapevoli comunque abnormi.
Tali puntualizzazioni rendono evidente che il giudizio circa la configurabilità del rischio elettivo, particolarmente in relazione agli infortuni in itinere, può essere strettamente connesso con accertamenti di fatto, con la conseguenza della inerenza al giudizio di merito delle relative valutazioni, salvo naturalmente il controllo in sede di legittimità del rispetto dei principi di diritto e della adeguatezza della motivazione>> [Cass. n. 15312/2001; conf. Cass. n. 11885/2003, che nel ritenere <non… censurabile la sentenza impugnata la quale… ha ritenuto che la violazione del divieto di transito abbia aggravato il rischio fino al punto da escludere il nesso causale>>, ha chiarito che <<… la nozione di colpa nell'infortunio in itinere è più rigorosa che nella attività lavorativa vera e propria, e tale diversa valutazione è giustificata dalla ragione di tutela di un'attività (percorso casa- lavoro) che ha con il lavoro un rapporto meno pregnante. Correlativamente, è più ampia la nozione di rischio elettivo, comprendendo comportamenti di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza.
Pertanto, la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare il rischio elettivo che esclude il nesso causale tra attività protetta (percorso casa-lavoro) ed evento. Tale violazione va valutata nella sua gravità rispetto alla norma violata, e non all'eventuale comportamento illegale degli altri utenti della strada, come preteso dai ricorrenti. Trattasi, come avvertito da Cass.
4.12.2001 n. 15312 (che ha negato il rischio elettivo, e ritenuto perciò tutelabile l'infortunio occorso per la inosservanza di un segnale di stop) di giudizio molto dipendente dalle circostanze di fatto>>; conf. altresì Cass. n.
17655/2009 e Cass. n. 3292/2015, nonché, di recente, nella giurisprudenza di merito, Corte
Appello Bari, sez. Lavoro, 16.1.2023, n. 1254, che ha escluso la ricorrenza del rischio elettivo per il solo fatto della mancata revisione del veicolo].
12.1. Nella specie, le cause dell'incidente sono state “ipotizzate” dalla Polizia
Locale sulla base di dati assolutamente parziali (dopo il vano tentativo di acquisire
“testimonianze” e videoriprese), nonché a seguito di un sopralluogo avvenuto a distanza di un certo tempo (un'ora e mezza circa) dal sinistro, quando il motociclo era già stato spostato.
La diretta osservazione degli operatori ha evidenziato che il suolo era asciutto e che non erano visibili tracce di frenata.
Dunque, a ben vedere, ciò che trova obiettiva conferma nella “Relazione di incidente” è (solo) la perdita del controllo del mezzo da parte del conducente.
Comunque, deve escludersi che la circolazione con lo pneumatico posteriore “non in perfette condizioni” quanto al consumo del battistrada, su strada asciutta, possa integrare una violazione così grave da determinare la ricorrenza del rischio elettivo e da escludere, quindi, il nesso con l'attività lavorativa.
13. Conclusivamente, l'incidente in itinere de quo è indennizzabile.
14. Ai fini dell'accertamento delle conseguenze patite dal ricorrente è stata licenziata CTU medico legale, con incarico conferito al dott. Persona_2
Detto Consulente TU, nella propria relazione, ha così condivisibilmente osservato:
“Lo studio della documentazione in atti integrato dalle risultanze dell'esame clinico eseguito in corso di CTU porta a riconoscere il Sig. affetto da: Parte_1
-postumi di frattura costale dalla IV alla X di sinistra
-esiti di traumatismo contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro con lesione completa del tendine rotuleo ricostruito chirurgicamente e dei tendini del vasto mediale e laterale sottoposti a raffia, esiti di lesione parziale del LCA.
Il quadro anatomofunzionale patologico accertato in corso di Consulenza e descritto sopra in parte analitica porta a riconoscere la sussistenza di una Invalidità Permanente Parziale quantificabile nella misura del 15% con una temporanea che può con verosimiglianza essere riconosciuta per la durata di mesi 6.
Considerando poi la preesistenza di invalidità parziale nella misura del 7% per precedente infortunio sembra da riconoscersi una Invalidità nella misura complessiva del 21%
(ventuno per cento)”.
Il dott. a quindi così concluso: Per_2
“Il Sig. è latore di invalidità conseguente all'infortunio in itinere del Parte_1
17.12.2020 nella misura del 15% (quindici per cento) che tenuto conto della preesistente invalidità riconosciuta nella misura del 7% si traduce in una Invalidità complessiva nella misura del 21% (ventuno per cento).
La Invalidità temporanea ebbe durata di 6 mesi”.
15. Le conclusioni del CTU meritano di essere condivise, dunque, in quanto fondate su accurati esami clinici e sorrette da corretta ed esauriente motivazione. La differente quantificazione dei postumi permanenti effettuata dal CTP di parte ricorrente configura semplicemente una divergenza di valutazioni, un dissenso parziale privo di concreta rilevanza poiché non vengono denunciati errori di valutazione del dott. (che, Per_2 inoltre, ha preso in esame i rilievi del collega, ribadendo come, alla luce dell'“obiettività riscontrata”, la propria valutazione sia congrua ed adeguata).
Ne consegue l'indennizzabilità della lesione de qua nella misura del 15%.
16. Il CTU ha anche correttamente determinato, in applicazione dell'art. 13, co. 5 ss., d.lgs. n. 38/2000, i postumi complessivi, tenuto conto della preesistenza, nella misura del 21%, con decorrenza, evidentemente, dal momento della stabilizzazione delle conseguenze del più recente infortunio. Ma sul punto occorrerà ritornare brevemente.
17. Resta da dire della prestazione per invalidità temporanea assoluta (ITA), oggetto della domanda del ricorrente, che tuttavia l'ha limitata, in corso di causa, rinunciando alla richiesta per il periodo successivo al 18.4.2021 (v. verbale d'udienza del 13.11.2025).
Si tratta della prestazione (“indennità giornaliera per l'inabilità temporanea”) di cui agli artt. 66 ss. del d.P.R. n. 1124/1965, dovuta al lavoratore “a decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio… e fino a quando dura l'inabilità assoluta…”.
Non vi è dubbio, a seguito della ritenuta sussistenza di un infortunio in itinere e a fronte delle conseguenze patite dal ricorrente, di cui si è detto, che al medesimo spetti la precisata indennità giornaliera, a decorrere dal 21.12.2020 (quarto giorno successivo a quello dell'infortunio, avvenuto il 17.12.2020).
Secondo le valutazioni del CTU, inoltre, l'ITA si è protratta per 6 mesi, con conseguente “copertura” di tutto il periodo oggetto della domanda in questione, come limitata.
17.1. A fronte delle difese dell' , riferite alla prestazione de qua - secondo cui CP_1
l'indennizzo potrà essere erogato nella misura eventualmente eccedente quanto già il sig.
ha percepito dall'INPS per indennità di malattia - deve rilevarsi quanto Parte_1 segue.
Innanzitutto - come accennato - è pacifico, tra le parti, e comunque documentalmente provato, che l' , dopo l'inziale presa in carico della posizione del CP_1 sig. , ha segnalato la stessa all'INPS, in attuazione della Convenzione tra i Parte_1 due Enti del 15.12.2014, relativa ai casi di dubbia competenza (v. doc. 10 bis ric.), e che l'INPS si è poi ritenuta competente e investita dei conseguenti adempimenti (v. nota INPS del 26.3.2021, dep. del 12.12.2025). CP_1
E' stata richiesta informativa ex art. 213 c.p.c. all'INPS, all'esito della quale l' ha comunicato che: CP_1
-il ricorrente ha presentato al medesimo Istituto due attestazioni di malattia telematiche, per i periodi dal 18.12.2020 al 18.2.2021 e dal 19.2.2021 al 24.3.2021;
-il datore di lavoro GIERRE S.R.L., in conseguenza del periodo di prognosi, ha conguagliato la malattia del lavoratore, con le denunce Uniemes del dicembre 2020 e del gennaio 2021;
-in data 31.1.2021 è cessato il contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze di GIERRE S.R.L.;
-l'11.4.2021 il sig. ha presentato domanda di NASpI, che gli è Parte_1 stata corrisposta dal 19.4.2021 al 17.9.2021.
Il ricorrente, “sentito liberamente in merito all'effettiva percezione dell'indennità di malattia, a seguito di anticipazione da parte del datore di lavoro, in relazione al periodo di cui all'informativa INPS”, ha riferito di non ricordare tale circostanza e di non avere conservato le buste paga eventualmente fattegli avere. Conclusivamente, non ha saputo rispondere.
Non avendo egli escluso la corresponsione dell'indennità di malattia ed essendo ragionevole ritenere che il datore di lavoro abbia effettuato il conguaglio dopo avere adempiuto al proprio obbligo di anticipare la prestazione e che, d'altra parte, il sig.
si sarebbe accorto della mancata erogazione dell'indennità di malattia e se Parte_1 ne sarebbe lamentato per tempo, non vi è motivo per escludere l'effettiva percezione della prestazione di malattia.
Il sistema delineato nella predetta Convenzione e in quella precedente, di cui anche alle Circolari n. 38/2009 e n. 47/2015 (prod. doc. del 12.12.2015) - CP_1 CP_1 contraddistinto dalla regolazione delle partite creditorie e debitorie tra i due Istituti tramite sistema centrale di compensazione, a fronte di condizioni patologiche e di prestazioni di dubbia competenza - comporta che l'indennità giornaliera per inabilità temporanea debba corrispondersi al ricorrente previa detrazione di quanto riconosciutogli dall'INPS, a titolo d'indennità di malattia, per il medesimo periodo, potendo poi gli Enti provvedere alle compensazioni del caso;
così da evitare anche l'indebita locupletazione dell'assicurato, che potrebbe altrimenti percepire, per il medesimo periodo, due prestazione riferite alla medesima condizione e tra loro incompatibili.
18. Conclusivamente, l' deve essere condannato: CP_1
-a costituire e a corrispondere al ricorrente la rendita vitalizia in ragione del pregiudizio patito, corrispondente alla percentuale complessiva di menomazione del 21%, con decorrenza dalla data del 18.6.2021 (trascorsi sei mesi dall'incidente), quando possono ritenersi stabilizzati, alla luce delle indicazioni del CTU, i postumi dell'infortunio; detratto quanto già corrisposto al sig. per il precedente infortunio;
Parte_1
-a corrispondere al ricorrente l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea assoluta, nella misura di legge, per il periodo dal 21.12.2020 al 18.4.2021; detratto quanto già riconosciuto al ricorrente dall'INPS, per il medesimo periodo, a titolo d'indennità di malattia.
19. Quanto agli accessori, trova applicazione, nella fattispecie, la disciplina prevista per le prestazioni previdenziali dall'art. 16 co. 6° legge n. 412/91, con riferimento sia alla decorrenza degli interessi, sia al cumulo con gli interessi legali, successivamente al 31 dicembre 1991, della sola rivalutazione eventualmente eccedente la misura degli interessi legali. Con la precisazione, per ciò che concerne la rendita per invalidità permanente, che la decorrenza degli accessori va posticipata alla data (successiva al decorso dei 120 giorni dalla data della domanda) di stabilizzazione dei postumi.
20. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
(opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 e s.m.i., in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente, antistatari.
Anche le spese di CTU debbono essere poste definitivamente a carico dell' , CP_1 in base al medesimo principio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione: -dichiara tenuto e conseguentemente condanna l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a costituire e a corrispondere al ricorrente la rendita nella misura di legge in relazione ad una menomazione di grado complessivo pari al 21%, con decorrenza dal 18.6.2021, dedotto il percepito;
oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dal 18.6.2021 e dalle successive maturazioni sino al saldo;
-dichiara tenuto e conseguentemente condanna l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente l'indennità giornaliera per inabilità temporanea, nella misura di legge, per il periodo dal 21.12.2020 al 18.4.2021, detratto quanto già riconosciuto al ricorrente dall'INPS, per il medesimo periodo, a titolo di indennità di malattia;
oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa sino al saldo;
-condanna l' , infine, a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore degli avvocati Andrea
GI e NA PARODI;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Genova, il 22 dicembre 2025.
IL GIUDICE
EF GRILLO