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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 26/06/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donatella Oneto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1292/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Matteo Schiavello,(Cod. Fisc.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano (MI) in C.F._2 Via Vittor Pisani n. 7
ATTORE in opposizione contro
( Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'4, l'Avv. Realdo Filippo Frattoni (C.F. C.F._4 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Broni (PV) Via Dante 2
CONVENUTA opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 282/2024, del Tribunale di Pavia
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti pagina 1 di 5 Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in epigrafe indicato col quale gli veniva intimato” di pagare a il mancato rimborso dell'intero prestito infruttifero Controparte_1 risultante dalla scrittura privata prodotta dall'odierna opposta nel procedimento monitorio, per un importo complessivo di €25.000,00 con gli interessi come da domanda e spese di lite, liquidate in € 567,00 per compensi ed in € 145,50 per esborsi, spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a. oltre successive occorrende .
A sostegno della propria opposizione parte attrice esponeva quanto segue: In relazione al prestito complessivo di 25.000,00 euro aveva corrisposto a
Controparte_1 la somma di 25.000,00 euro nel periodo marzo-maggio 2023 (Allegati 2 - 5) così estinguendo il debito. Chiedeva pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto previa sospensione della provvisoria esecutività. Si costituiva contestando gli assunti avversari ed in particolare prova e
Controparte_1 tempi dell'avvenuto rimborso. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione. Ordinata dal Giudice all'opposta ed alla Banca di Piacenza S.c.p.a. (con
Controparte_1 obbligo per entrambi) l'esibizione, con riferimento al conto corrente avente IBAN [...]CC0550001721, degli estratti conto completi relativi al periodo compreso tra l'1.3.2023 ed il 30.5.2023; ordinata, altresì, alla stessa opposta ed alla
Controparte_1 Controparte_2 (con obbligo per entrambi), l'esibizione, con riferimento al conto corrente
[...] avente IBAN [...], degli estratti conto completi relativi al periodo compreso tra l'1.3.2023 ed il 30.5.2023,sospesa la provvisoria esecutività del decreto opposto, scambiate le memorie di rito e precisate le conclusioni la causa,ritenuta dal Giudice documentalmente istruita ,veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025.
Motivi della decisione
L'opposizione al decreto ingiuntivo è fondata e deve essere accolta. La data 20 aprile 2023 sulla scrittura privata su cui si fonda il decreto ingiuntivo per prestito infruttifero risulta apocrifa in base al doc. 9 di parte opponente in cui non risulta nessuna data. Il debito derivante dal prestito infruttifero di € 25.000,00 risulta pagato in base agli estratti conto bancari acquisiti al procedimento senza che nessun elemento in contrario possa desumersi dalla data apocrifa apposta sulla scrittura privata posta a base del decreto ingiuntivo.
pagina 2 di 5 Risultano indimostrati i collegamenti allegati dall'opposta circa i i pagamenti effettuati da a titolo restituzione del prestito con le proprie carte di credito Parte_1 asseritamente utilizzate dalla controparte. L'opposizione fondata deve pertanto essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore di parte opponente nella misura indicata in dispositivo. Non sussistono i presupposti per la richiesta condanna alle spese per lite temeraria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando ,contrariis reiectis, in accoglimento dell'opposizione
REVOCA L'impugnato decreto ingiuntivo n. 282/2024
CONDANNA a rifondere a le spese di giudizio che liquida in Parte_2 Parte_1
€5077,00 per competenze oltre rimborso forfettario spese generali oltre IVA e CPA Pavia, 26 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Donatella Oneto
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donatella Oneto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1292/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Matteo Schiavello,(Cod. Fisc.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito a Milano C.F._2 (MI) in Via Vittor Pisani n. 7
ATTORE in opposizione contro pagina 3 di 5
( Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'4, l'Avv. Realdo Filippo Frattoni (C.F. C.F._4 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Broni (PV) Via Dante 2
CONVENUTA opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 282/2024, del Tribunale di Pavia
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in epigrafe indicato col quale gli veniva intimato” di pagare a il mancato rimborso dell'intero prestito infruttifero Controparte_1 risultante dalla scrittura privata prodotta dall'odierna opposta nel procedimento monitorio, per un importo complessivo di €25.000,00 gli interessi come da domanda e spese di lite, liquidate in € 567,00 per compensi ed in € 145,50 per esborsi, spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a. oltre successive occorrende .
A sostegno della propria opposizione parte attrice esponeva quanto segue: In relazione al prestito complessivo di 25.000,00 euro aveva corrisposto a Controparte_1 la somma di 25.000,00 euro nel periodo marzo-maggio 2023 (Allegati 2 - 5) così estinguendo il debito. Chiedeva pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto previa sospensione della provvisoria esecutività. Si costituiva contestando gli assunti avversari ed in particolare prova e Controparte_1 tempi dell'avvenuto rimborso. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione. Ordinata dal Giudice all'opposta ed alla Banca di Piacenza S.c.p.a. (con Controparte_1 obbligo per entrambi) l'esibizione, con riferimento al conto corrente avente IBAN [...]CC0550001721, degli estratti conto completi relativi al periodo compreso tra l'1.3.2023 ed il 30.5.2023;
pagina 4 di 5 ordinata, altresì, alla stessa opposta ed alla Controparte_1 Controparte_2 (con obbligo per entrambi), l'esibizione, con riferimento al conto corrente
[...] avente IBAN [...], degli estratti conto completi relativi al periodo compreso tra l'1.3.2023 ed il 30.5.2023,sospesa la provvisoria esecutività del decreto opposto, scambiate le memorie di rito e precisate le conclusioni la causa,ritenuta dal Giudice documentalmente istruita ,veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025.
Motivi della decisione
L'opposizione al decreto ingiuntivo fondata e deve essere accolta. La data 20 aprile 2023 sulla scrittura privata su cui si fonda il decreto ingiuntivo per prestito inftittifero risulta apocrifa in base al doc. 9 di parte opponente in cui non risulta nessuna data. Il debito derivante dal prestito infruttifero di € 25.000,00 risulta pagato in base agli estratti conto bancari acquisiti al procedimento. Risultano indimostrati i collegamenti allegati dall'opposta dei pagamenti effettuati da a titolo restituzione del prestito con le proprie carte di credito asseritamente Parte_1 utilizzate dalla controparte. L'opposizione fondata deve pertanto essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore di parte opponente nella misura indicata in dispositivo. Non sussistono i presupposti per la richiesta condanna alle spese per lite temeraria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando ,contrariis reiectis, in accoglimento dell'opposizione
REVOCA L'impugnato decreto ingiuntivo n. 282/2024
CONDANNA a rifondere a le spese di giudizio che liquida in Parte_2 Parte_1
€5077,00 per competenze oltre rimborso forfettario spese generali oltre IVA e CPA Pavia, 26 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Donatella Oneto
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donatella Oneto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1292/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Matteo Schiavello,(Cod. Fisc.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano (MI) in C.F._2 Via Vittor Pisani n. 7
ATTORE in opposizione contro
( Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'4, l'Avv. Realdo Filippo Frattoni (C.F. C.F._4 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Broni (PV) Via Dante 2
CONVENUTA opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 282/2024, del Tribunale di Pavia
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti pagina 1 di 5 Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in epigrafe indicato col quale gli veniva intimato” di pagare a il mancato rimborso dell'intero prestito infruttifero Controparte_1 risultante dalla scrittura privata prodotta dall'odierna opposta nel procedimento monitorio, per un importo complessivo di €25.000,00 con gli interessi come da domanda e spese di lite, liquidate in € 567,00 per compensi ed in € 145,50 per esborsi, spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a. oltre successive occorrende .
A sostegno della propria opposizione parte attrice esponeva quanto segue: In relazione al prestito complessivo di 25.000,00 euro aveva corrisposto a
Controparte_1 la somma di 25.000,00 euro nel periodo marzo-maggio 2023 (Allegati 2 - 5) così estinguendo il debito. Chiedeva pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto previa sospensione della provvisoria esecutività. Si costituiva contestando gli assunti avversari ed in particolare prova e
Controparte_1 tempi dell'avvenuto rimborso. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione. Ordinata dal Giudice all'opposta ed alla Banca di Piacenza S.c.p.a. (con
Controparte_1 obbligo per entrambi) l'esibizione, con riferimento al conto corrente avente IBAN [...]CC0550001721, degli estratti conto completi relativi al periodo compreso tra l'1.3.2023 ed il 30.5.2023; ordinata, altresì, alla stessa opposta ed alla
Controparte_1 Controparte_2 (con obbligo per entrambi), l'esibizione, con riferimento al conto corrente
[...] avente IBAN [...], degli estratti conto completi relativi al periodo compreso tra l'1.3.2023 ed il 30.5.2023,sospesa la provvisoria esecutività del decreto opposto, scambiate le memorie di rito e precisate le conclusioni la causa,ritenuta dal Giudice documentalmente istruita ,veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025.
Motivi della decisione
L'opposizione al decreto ingiuntivo è fondata e deve essere accolta. La data 20 aprile 2023 sulla scrittura privata su cui si fonda il decreto ingiuntivo per prestito infruttifero risulta apocrifa in base al doc. 9 di parte opponente in cui non risulta nessuna data. Il debito derivante dal prestito infruttifero di € 25.000,00 risulta pagato in base agli estratti conto bancari acquisiti al procedimento senza che nessun elemento in contrario possa desumersi dalla data apocrifa apposta sulla scrittura privata posta a base del decreto ingiuntivo.
pagina 2 di 5 Risultano indimostrati i collegamenti allegati dall'opposta circa i i pagamenti effettuati da a titolo restituzione del prestito con le proprie carte di credito Parte_1 asseritamente utilizzate dalla controparte. L'opposizione fondata deve pertanto essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore di parte opponente nella misura indicata in dispositivo. Non sussistono i presupposti per la richiesta condanna alle spese per lite temeraria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando ,contrariis reiectis, in accoglimento dell'opposizione
REVOCA L'impugnato decreto ingiuntivo n. 282/2024
CONDANNA a rifondere a le spese di giudizio che liquida in Parte_2 Parte_1
€5077,00 per competenze oltre rimborso forfettario spese generali oltre IVA e CPA Pavia, 26 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Donatella Oneto
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donatella Oneto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1292/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Matteo Schiavello,(Cod. Fisc.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito a Milano C.F._2 (MI) in Via Vittor Pisani n. 7
ATTORE in opposizione contro pagina 3 di 5
( Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'4, l'Avv. Realdo Filippo Frattoni (C.F. C.F._4 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Broni (PV) Via Dante 2
CONVENUTA opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 282/2024, del Tribunale di Pavia
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in epigrafe indicato col quale gli veniva intimato” di pagare a il mancato rimborso dell'intero prestito infruttifero Controparte_1 risultante dalla scrittura privata prodotta dall'odierna opposta nel procedimento monitorio, per un importo complessivo di €25.000,00 gli interessi come da domanda e spese di lite, liquidate in € 567,00 per compensi ed in € 145,50 per esborsi, spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a. oltre successive occorrende .
A sostegno della propria opposizione parte attrice esponeva quanto segue: In relazione al prestito complessivo di 25.000,00 euro aveva corrisposto a Controparte_1 la somma di 25.000,00 euro nel periodo marzo-maggio 2023 (Allegati 2 - 5) così estinguendo il debito. Chiedeva pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto previa sospensione della provvisoria esecutività. Si costituiva contestando gli assunti avversari ed in particolare prova e Controparte_1 tempi dell'avvenuto rimborso. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione. Ordinata dal Giudice all'opposta ed alla Banca di Piacenza S.c.p.a. (con Controparte_1 obbligo per entrambi) l'esibizione, con riferimento al conto corrente avente IBAN [...]CC0550001721, degli estratti conto completi relativi al periodo compreso tra l'1.3.2023 ed il 30.5.2023;
pagina 4 di 5 ordinata, altresì, alla stessa opposta ed alla Controparte_1 Controparte_2 (con obbligo per entrambi), l'esibizione, con riferimento al conto corrente
[...] avente IBAN [...], degli estratti conto completi relativi al periodo compreso tra l'1.3.2023 ed il 30.5.2023,sospesa la provvisoria esecutività del decreto opposto, scambiate le memorie di rito e precisate le conclusioni la causa,ritenuta dal Giudice documentalmente istruita ,veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025.
Motivi della decisione
L'opposizione al decreto ingiuntivo fondata e deve essere accolta. La data 20 aprile 2023 sulla scrittura privata su cui si fonda il decreto ingiuntivo per prestito inftittifero risulta apocrifa in base al doc. 9 di parte opponente in cui non risulta nessuna data. Il debito derivante dal prestito infruttifero di € 25.000,00 risulta pagato in base agli estratti conto bancari acquisiti al procedimento. Risultano indimostrati i collegamenti allegati dall'opposta dei pagamenti effettuati da a titolo restituzione del prestito con le proprie carte di credito asseritamente Parte_1 utilizzate dalla controparte. L'opposizione fondata deve pertanto essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore di parte opponente nella misura indicata in dispositivo. Non sussistono i presupposti per la richiesta condanna alle spese per lite temeraria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando ,contrariis reiectis, in accoglimento dell'opposizione
REVOCA L'impugnato decreto ingiuntivo n. 282/2024
CONDANNA a rifondere a le spese di giudizio che liquida in Parte_2 Parte_1
€5077,00 per competenze oltre rimborso forfettario spese generali oltre IVA e CPA Pavia, 26 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Donatella Oneto
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