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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 14/11/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1671/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Orlando ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1671/2024 con OGGETTO: Altri contratti d'opera promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASERINI AN- Parte_1 P.IVA_1 GELO e dell'avv. CASCELLA RAFAELE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENEDETTI Controparte_1 P.IVA_2 ALBERTO
CONVENUTA
1 Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione a mezzo PEC il 5.7.24, la ha evocato in Parte_2 giudizio la , esponendo: Controparte_1 a) che con rogito del 13.9.21 la aveva acquistato dalla gli CP_1 CP_2 immobili siti nel Comune di Portoferraio, loc. Albereto, via Plinio Nimelli;
b) che con altro rogito del 12.12.2020 la stessa aveva comprato da CP_1 [...]
un fabbricato sito nel Comune di Portoferraio, via Carpani n. 6; Parte_3 c) che l'acquirente si era obbligata a corrispondere ai venditori gli importi dovuti a titolo di prezzo, mediante prestazione in luogo di adempimento (art. 1197 c.c.), fatta eccezione per la somma di € 50.000,00 versata alla Pt_4 d) che la C§ e la stipularono intese verbali in forza delle quali la prima
CP_1 si dichiarava disponibile ad eseguire i lavori concordati tra e i due
CP_1 acquirenti;
e) che la C§ iniziava i lavori nel mese di settembre 2021; f) che non ha rispettato l'accordo verbale secondo cui le spese per
CP_1 l'acquisto del materiale e il costo della manodopera “avrebbero dovuto essere rimborsate da a stato avanzamento lavori”;
CP_1 g) che la C§ “si è autofinanziata finchè ha potuto, sperando sempre che i paga- menti promessi da arrivassero” finchè non è stata costretta a ral-
CP_1 lentare e poi a sospendere i lavori “in attesa che la committente fornisse capitali e materiali”; h) che il 27.4.2022 le due società si accordarono per cessare la loro collaborazione, perché la aveva comunicato “di essere essa stessa a corto di capita-
CP_1 li”; i) che in detta scrittura privata le parti avevano stabilito gli importi dovuti sia per il cantiere Albereto che per il cantiere Carpani, per un totale di € 200.000,00; j) che non aveva corrisposto gli importi concordati e, anzi, il
CP_1
3.8.2022 aveva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo;
k) che il CTU ing. indicava le somme dovute dalla srl la in € Per_1 CP_1 146.052,20 per il cantiere Albereto e in € 133.652,27 per il cantiere Carpani;
l) che dette somme erano “ben maggiori di quelle transattivamente concordate”. La società attrice C§ ha concluso chiedendo la condanna della a pagare € CP_1 229.704,57, già detratto l'acconto di € 50.000,00. 2. Con comparsa di costituzione depositata il 4.11.24, la si è costi- Controparte_1 tuita deducendo: a) che la srl C§ aveva commesso le seguenti inadempienze:
1) gravi irregolarità relativa agli obblighi in tema di sicurezza;
2) dimissioni di dipendenti per ragioni economiche;
3) difformità edilizie relative ai lavori di posa in opera della copertura dell'edificio di via Carpani
4) non conformità alle regole dell'arte; b) che il aveva emesso prima un'ordinanza di sospensione dei lavori e, CP_3 poi, ha ordinato la riduzione in pristino;
2 c) che tali provvedimenti avevano costretto la “a fermare ogni lavora- CP_1 zione, anche interna”; d) che “per il ripristino della conformità alle regole dell'arte dei lavori sulla co- pertura eseguiti da , la riceveva un preventivo di € 30.000”; Pt_1 CP_1 e) che per il cantiere Albereto la aveva versato un acconto di € CP_1
30.000,00 nell'ottobre 2021 “e successivamente fatturato”; f) che “C&F si era resa già cessionaria dei crediti d'imposta (maturati anche da
) per importi anche superiori alla cifra sopra indicata, attraverso CP_1 emissione di fatture, gran parte delle quali emesse in data immediatamente an- tecedente a quella dell'accordo di risoluzione”. Tanto premesso, la sostenuto: Parte_5 a) l'improcedibilità della domanda per non essere stata esperita la mediazione, per- ché “l'accordo del 27.4.2022 risolve un'associazione in partecipazione”; evi- denziava in proposito che “le fatture concernenti i crediti oggetto di cessione a proprio favore, docc. 15-19) non sono intestate a ma sono CP_1 emesse da C&F srl ai singoli promissari acquirenti, a conferma del fatto che C&F – tra ottobre 2021 ed aprile 2022- compartecipava alla commercializza- zione degli immobili”; b) che il procedimento ex art 696 bis cpc non ha avuto ad oggetto l'accertamento dei rapporti di dare/avere tra le parti, bensì “il “valore” delle forniture e dei la- vori apportati dall'attrice , valore che prescinde -come è evidente- dal “corri- spettivo” per le prestazioni”; c) che C§ non ha chiesto, nel presente giudizio, “il valore dei materiali e/o della manodopera”; d) che la transazione del 27.4.22 ha effetto novativo e, pertanto, “null'altro è dovu- to da a favore di C§ srl”; CP_1 e) che l'attrice “si è resa cessionaria di crediti di imposta per una cifra superiore a
€ 160.000,00”; f) che la ha diritto di compensare il “credito risarcitorio di € 30.000 CP_1 corrispondente alle somme occorse per eseguire i lavori di ripristino della co- pertura dell'edificio”, oltre “al danno da svalutazione commerciale e da ritar- data vendita delle tre unità immobiliari del fabbricato di Carpani”. La ha chiesto di dichiarare l'improcedibilità della domanda e, nel merito, il suo CP_1 rigetto. 3. Con ordinanza del 19.1.2025 il Giudice ha ritenuto: a) “che l'eccezione di improcedibilità per omesso ricorso alla mediazione obbliga- toria sia infondata, atteso che non è in alcun modo configurabile la associazio- ne in partecipazione tra le due parti;
b) che la causa sia matura per la decisione, perché le lagnanze della Parte_6
[...
sono adeguatamente esaminate nella relazione del ctu nominato nella pro- cedura di accertamento tecnico preventivo”.
4. La causa è stata istruita con produzione di documenti.
5. Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 30.10.25, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter cpc con il deposito di note scritte:
- in data 24.10.25, da parte attrice;
- in data 28.10.25, da parte convenuta.
3 6. La causa è stata poi assegnata a decisione, ai sensi degli artt. 281quinquies e 189 cpc.
Motivi della decisione
7. Eccezione di improcedibilità della domanda La convenuta ha eccepito l'improcedibilità della domanda, per non esse- Controparte_1 re stato avviato il procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 d. lgs. 28/2010, soste- nendo che “l'accordo del 27.4.2022 risolve un'associazione in partecipazione”. In particolare, ha evidenziato che “le fatture concernenti i crediti oggetto di cessione a pro- prio favore, docc. 15-19) non sono intestate a ma sono emesse da C&F srl CP_1 ai singoli promissari acquirenti, a conferma del fatto che C&F – tra ottobre 2021 ed apri- le 2022- compartecipava alla commercializzazione degli immobili”. Con l'associazione in partecipazione, a mente dell'art. 2549 c.c., “l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto”. Gli elementi essenziali dell'associazione in partecipazione sono l'apporto dell'associato e l'attribuzione di una partecipazione agli utili da parte dell'associante (Cass. 15175/2000). Rientra nella categoria dei contratti di scambio a carattere aleatorio perché alla prestazione certa dell'associato - denaro, beni mobili e immobili, titoli di credito, brevetti, garanzie, fi- deiussioni, ecc. - corrisponde una prestazione incerta dell'associante, consistente nella di- stribuzione degli utili conseguiti con l'impresa o l'affare intrapreso. Orbene, non è dato intendere la ragione per cui la sostiene di aver stipulato con CP_1 la C§ un'associazione in partecipazione. I documenti contrassegnati coi numeri da 15 a 19, invocati da consistono sem- CP_1 plicemente in fatture emesse da C§C nei confronti di soggetti terzi, promissari acquirenti, di porzioni del fabbricato sito in via Carpani. Le predette fatture sono state emesse direttamente da C§ (appaltatore) nei confronti degli appartamenti che, a seguito dei lavori di ristrutturazione del fabbricato di via Carpan, sa- rebbero stati realizzati, anche se non vi era alcun rapporto contrattuale tra C§ e i predetti promissari acquirenti. Questa peculiare modalità di fatturazione (priva, si ripete, di un vincolo contrattuale) si spiega esclusivamente (e agevolmente) sulla base dell'art. 16-bis dpr 917/196 che, nel 2021, prevedeva il c.d. “sconto in fattura 50%” e cioè la possibilità per l'appaltatore di emettere fattura per un certo importo, farne pagare alla controparte solo la metà e chiedere all'Erario il pagamento della restante metà (oppure, in alternativa, cedere il relativo credito ad un'impresa bancaria). Ma, di certo, questi documenti non dimostrano l'esistenza di un'associazione in partecipa- zione tra e C§, perché non vi è alcuna prova che C§ abbia assunto il rischio di CP_1 non ottenere il pagamento da parte dei promissari acquirenti, esonerando il committente ( dai suoi obblighi derivanti dal contratto di appalto. CP_1 Cioè, la C§ ha emesso le fatture relative al cantiere Carpani, sebbene non vi fosse alcun contratto di appalto, al fine di consentire ai promissari acquirenti di avvalersi dell'agevolazione c.d. “sconto in fattura”, alle condizioni stabilite dall'art. 16 bis dpr. 917/1986.
4 Ma il contratto di appalto era stato stipulato tra e C§ e nessun elemento è CP_1 emerso a favore della tesi della sussistenza di un'associazione in partecipazione.
La ON ha, inoltre, sostenuto che prova dell'associazione in partecipazione sarebbe costituita anche dalla convocazione, per il 16.5.2022, da parte della C§ di un “appunta- mento … per la definizione ed eventuale sottoscrizione dei nuovi accordi e alla risoluzione dei precedenti”. Tuttavia, non si vede come questa mera convocazione (a cui non è seguita, pare di capire, alcuna riunione o alcun nuovo accordo) possa dimostrare l'esistenza di un'associazione in partecipazione.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità ex art. 5 d. lgs. 28/2010.
8. Merito Nel merito, va osservato quanto segue. Con scrittura privata del 27.4.2022 (cfr. doc. 12 fasc. conv.) La ha affermato di CP_1
“riconoscere il debito per i lavori fino ad oggi eseguiti nei cantieri di Albereto e di Carpa- ni” e cioè: a) Cantiere Albereto
- € 30.000,00 entro la metà di giugno;
- € 20.000,00 – settembre
- € 20.000,00 – ottobre
- € 30.000,00 – novembre Totale: € 100.000,00 b) Cantiere Carpani:
- € 100.000.
In totale, quindi, ha riconosciuto di essere debitrice di € 200.000,00. CP_1 Nella predetta scrittura privata, le parti concludono affermando che “con la firma della pre- sente si liberano le parti dai rispettivi contratti e obblighi”. Ciò posto in punto di fatto, va individuata la natura giuridica da attribuire alla scrittura pri- vata del 27.4.2022. Non ha natura transattiva, perché manca l'elemento fondamentale delle “reciproche con- cessioni” (art. 1965 c.c.). La insussistenza delle reciproche concessioni, implicante l'esclusione di un accordo transat- tivo, “non esclude che possa - con tale atto - essersi costituito tra le parti un vincolo giuri- dico contrattuale di altra natura, ove vi sia il riconoscimento di un diritto in favore di uno dei contendenti” (Cass. 2207/1985). Pertanto, la scrittura privata del 27.4.2022 va qualificata come “ricognizione di debito” che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., “dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale … che si presume fino a prova contraria”. Si tratta, quindi, di un vero e proprio negozio di accertamento. Nel caso di specie, però, è un riconoscimento titolato, perché contiene l'indicazione del rapporto fondamentale e, cioè, l'appalto per i due distinti cantieri (Albereto e Carpani).
5 Pertanto, alla scrittura del 27-4-2022 si può attribuire valore confessorio, perché indica “i lavori fino ad oggi eseguiti” e, quindi, un dato di fatto preciso, a cui corrisponde il relativo debito del confitente, . CP_1 Dalla natura confessoria della scrittura privata del 27.4.2022 consegue la necessità di stabi- lire che il debito della convenuta è pari a € 200.000,00. Non ha alcuna rilevanza il maggior valore dei lavori, accertato dal CTU ing. nel Per_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo nr. 70/2022 (peraltro, promosso il 3.8.2022 da e non da C§), perché il suddetto importo di € 200.000,00 è sta- CP_1 to contrattualmente stabilito dalle parti, ha natura confessoria perché consiste in un fatto sfavorevole per la e non è stata chiesta la revoca della dichiarazione con- Controparte_1 fessoria.
La convenuta ha dedotto che il procedimento ex art 696 bis cpc non ha avuto ad oggetto l'accertamento dei rapporti di dare/avere tra le parti, bensì “il “valore” delle forniture e dei lavori apportati dall'attrice , valore che prescinde -come è evidente- dal “corrispetti- vo” per le prestazioni”. La questione è in primo luogo irrilevante, perché la domanda proposta dall'attrice va accol- ta in forza della scrittura privata del 27.4.2022. In secondo luogo, questa distinzione tra valore e corrispettivo ha solo valore terminologico ma non ha alcuna valenza sostanziale. E' vero, infatti, che l'art. 1657 c.c. attribuisce al giudice il potere di determinare “la misura del corrispettivo”. Nell'ordinanza di conferimento dell'incarico al CTU ing. il Giudice del procedi- Per_1 mento di ATP nr. 70/2022 ha, invece, utilizzato l'espressione, atecnica, di “valore”. Tuttavia, va evidenziato che il CTU ha preso in considerazione il Prezzario della Regione Toscana e, quindi, ha utilizzato un parametro che rientra certamente nella previsione dell'art. 1957 c.c.
Analogamente, non rilevano le fatture (doc 15-19 fasc. conv.) emesse da C§ nei confronti dei promissari acquirenti, perché tutte precedenti al 27.4.2022 (e, in particolare, emesse dal 15.12.2021 al 26.04.2022). E' inevitabile ritenere che le parti, quando il 27 aprile 2022 hanno firmato la scrittura privata, abbiano tenuto in debita considerazione le predette fattu- re, che erano già state emesse.
Le prove orali chieste dalla convenuta nella memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc CP_1
e reiterate nell'istanza depositata il 28.10.25, sono superflue, perché: a) non sono idonee a dimostrare l'esistenza di una associazione in partecipazione con C§ (cap. 1, 11, 12, 13). b) riguardano fatti pacifici (cap. 2 e 14); c) l'esistenza di vizi nella realizzazione dell'intervento di rifacimento della coper- tura (capp. 3-4-5) è smentita dalla relazione tecnica dell'ing Per_1 Questi, infatti, ha affermato “l'esistenza di alcune imperfezioni nella realizzazione della struttura portante lignea del tetto, che tuttavia non inficiano la statica del fabbricato, ma solo l'estetica interna” (cfr. pag. 8 relazione tecnica, doc. nr 16 fasc. att., che richiama le foto nnr. 6,7 e 8).
6 Proprio perchè quelle raffigurate nelle foto 6,7 e 8 sono imperfezioni che incidono sulla
“estetica esterna”, si deve escludere che la si sia accorta della loro esistenza in CP_1 data successiva al 27.4.2022. d) le contestazioni mosse dal (sospensione e riduzione in pristino: capp. CP_3
7-8-9-10) risultano documentalmente. A tal proposito, va evidenziato che l'ordinanza di sospensione dei lavori è del21.9.23 ed è stata emessa a seguito dei sopralluoghi effettuati il 5 e il 19 settembre 2023e, quindi, di molto successivi alla scrittura del 27.4.2022, con cui la C§ si è sciolta dal vincolo contrat- tuale.
e) analogamente per quanto riguarda la vendita a (capp. 15, 16 e Persona_2 18), essa risulta documentalmente.
Con particolare riferimento all'associazione in partecipazione, da cui dovrebbe conseguire l'improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione, va evidenziato: a) quanto al cap. 13 sub. a), che l'espressione contenuta nel capitolo “la demoli- zione di un fabbricato collabente e la realizzazione al grezzo di cinque nuove villette in cambio di una partecipazione agli utili nella vendita di quelle di resi- dua proprietà ” è generica perché non indica in cosa sia consistita la CP_1
“partecipazione agli utili”; b) quanto al cap. 13 sub. b), che (come già detto al § 7 che precede) la fatturazione da parte della C§ nei confronti dei promissari acquirenti non dimostra in alcun modo che C§ abbia assunto il rischio dell'insolvenza di costoro sollevando, quindi, in ultima analisi, la dall'obbligo di adempiere il contratto di CP_1 appalto.
Quantificazione del debito La C§ ha ammesso di aver ricevuto il pagamento di € 30.000,00. Pertanto, il credito residuo ammonta a € 170.000,00. Il debito è di valore (Cass. 26202/2022) ma non va riconosciuta la rivalutazione perché la srl C§ non ha dimostrato il maggior danno rispetto a quello ristorato dagli interessi legali (Cass. 15708/2018).
La ha sostenuto di aver diritto di compensare il “credito risarcitorio di € 30.000 CP_1 corrispondente alle somme occorse per eseguire i lavori di ripristino della copertura dell'edificio”, oltre “al danno da svalutazione commerciale e da ritardata vendita delle tre unità immobiliari del fabbricato di Carpani”. La pretesa va respinta, sia perché contrasta con quanto le parti hanno pattuito il 27.4.2022, sia perché il CTU ing. ha ritenuto che “gli errori accertati siano di carattere assolu- Per_1 tamente estetico” (cfr. p. 17 relazione) e che “il 10% è da ritenersi congruo”.
9. Spese Dalla soccombenza consegue l'obbligo di di rifondere a Controparte_1 CP_4 le spese processuali, liquidate come in dispositivo.
7
PQM
Il Giudice definitivamente decidendo, così provvede: a) condanna la a pagare alla la soma di € Controparte_5 CP_4
170.000,00 oltre interessi legali ex art 1284, primo comma, c.c. dal 27.4.2022 al saldo;
b) condanna la a rifondere agli avv.ti Raffaele Cascella e An- Controparte_5 gelo Caserini, difensori distrattari della , le spese processuali, li- CP_6 quidate in:
- € 8.000,00 per compenso;
- rimborso forfetario del 15%;
- cpa e iva nelle misure di legge;
- € 786,00 per spese anticipate;
- spese successive occorrende.
Livorno, 14.11.25
Il Giudice dott. Massimo Orlando
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Orlando ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1671/2024 con OGGETTO: Altri contratti d'opera promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASERINI AN- Parte_1 P.IVA_1 GELO e dell'avv. CASCELLA RAFAELE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENEDETTI Controparte_1 P.IVA_2 ALBERTO
CONVENUTA
1 Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione a mezzo PEC il 5.7.24, la ha evocato in Parte_2 giudizio la , esponendo: Controparte_1 a) che con rogito del 13.9.21 la aveva acquistato dalla gli CP_1 CP_2 immobili siti nel Comune di Portoferraio, loc. Albereto, via Plinio Nimelli;
b) che con altro rogito del 12.12.2020 la stessa aveva comprato da CP_1 [...]
un fabbricato sito nel Comune di Portoferraio, via Carpani n. 6; Parte_3 c) che l'acquirente si era obbligata a corrispondere ai venditori gli importi dovuti a titolo di prezzo, mediante prestazione in luogo di adempimento (art. 1197 c.c.), fatta eccezione per la somma di € 50.000,00 versata alla Pt_4 d) che la C§ e la stipularono intese verbali in forza delle quali la prima
CP_1 si dichiarava disponibile ad eseguire i lavori concordati tra e i due
CP_1 acquirenti;
e) che la C§ iniziava i lavori nel mese di settembre 2021; f) che non ha rispettato l'accordo verbale secondo cui le spese per
CP_1 l'acquisto del materiale e il costo della manodopera “avrebbero dovuto essere rimborsate da a stato avanzamento lavori”;
CP_1 g) che la C§ “si è autofinanziata finchè ha potuto, sperando sempre che i paga- menti promessi da arrivassero” finchè non è stata costretta a ral-
CP_1 lentare e poi a sospendere i lavori “in attesa che la committente fornisse capitali e materiali”; h) che il 27.4.2022 le due società si accordarono per cessare la loro collaborazione, perché la aveva comunicato “di essere essa stessa a corto di capita-
CP_1 li”; i) che in detta scrittura privata le parti avevano stabilito gli importi dovuti sia per il cantiere Albereto che per il cantiere Carpani, per un totale di € 200.000,00; j) che non aveva corrisposto gli importi concordati e, anzi, il
CP_1
3.8.2022 aveva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo;
k) che il CTU ing. indicava le somme dovute dalla srl la in € Per_1 CP_1 146.052,20 per il cantiere Albereto e in € 133.652,27 per il cantiere Carpani;
l) che dette somme erano “ben maggiori di quelle transattivamente concordate”. La società attrice C§ ha concluso chiedendo la condanna della a pagare € CP_1 229.704,57, già detratto l'acconto di € 50.000,00. 2. Con comparsa di costituzione depositata il 4.11.24, la si è costi- Controparte_1 tuita deducendo: a) che la srl C§ aveva commesso le seguenti inadempienze:
1) gravi irregolarità relativa agli obblighi in tema di sicurezza;
2) dimissioni di dipendenti per ragioni economiche;
3) difformità edilizie relative ai lavori di posa in opera della copertura dell'edificio di via Carpani
4) non conformità alle regole dell'arte; b) che il aveva emesso prima un'ordinanza di sospensione dei lavori e, CP_3 poi, ha ordinato la riduzione in pristino;
2 c) che tali provvedimenti avevano costretto la “a fermare ogni lavora- CP_1 zione, anche interna”; d) che “per il ripristino della conformità alle regole dell'arte dei lavori sulla co- pertura eseguiti da , la riceveva un preventivo di € 30.000”; Pt_1 CP_1 e) che per il cantiere Albereto la aveva versato un acconto di € CP_1
30.000,00 nell'ottobre 2021 “e successivamente fatturato”; f) che “C&F si era resa già cessionaria dei crediti d'imposta (maturati anche da
) per importi anche superiori alla cifra sopra indicata, attraverso CP_1 emissione di fatture, gran parte delle quali emesse in data immediatamente an- tecedente a quella dell'accordo di risoluzione”. Tanto premesso, la sostenuto: Parte_5 a) l'improcedibilità della domanda per non essere stata esperita la mediazione, per- ché “l'accordo del 27.4.2022 risolve un'associazione in partecipazione”; evi- denziava in proposito che “le fatture concernenti i crediti oggetto di cessione a proprio favore, docc. 15-19) non sono intestate a ma sono CP_1 emesse da C&F srl ai singoli promissari acquirenti, a conferma del fatto che C&F – tra ottobre 2021 ed aprile 2022- compartecipava alla commercializza- zione degli immobili”; b) che il procedimento ex art 696 bis cpc non ha avuto ad oggetto l'accertamento dei rapporti di dare/avere tra le parti, bensì “il “valore” delle forniture e dei la- vori apportati dall'attrice , valore che prescinde -come è evidente- dal “corri- spettivo” per le prestazioni”; c) che C§ non ha chiesto, nel presente giudizio, “il valore dei materiali e/o della manodopera”; d) che la transazione del 27.4.22 ha effetto novativo e, pertanto, “null'altro è dovu- to da a favore di C§ srl”; CP_1 e) che l'attrice “si è resa cessionaria di crediti di imposta per una cifra superiore a
€ 160.000,00”; f) che la ha diritto di compensare il “credito risarcitorio di € 30.000 CP_1 corrispondente alle somme occorse per eseguire i lavori di ripristino della co- pertura dell'edificio”, oltre “al danno da svalutazione commerciale e da ritar- data vendita delle tre unità immobiliari del fabbricato di Carpani”. La ha chiesto di dichiarare l'improcedibilità della domanda e, nel merito, il suo CP_1 rigetto. 3. Con ordinanza del 19.1.2025 il Giudice ha ritenuto: a) “che l'eccezione di improcedibilità per omesso ricorso alla mediazione obbliga- toria sia infondata, atteso che non è in alcun modo configurabile la associazio- ne in partecipazione tra le due parti;
b) che la causa sia matura per la decisione, perché le lagnanze della Parte_6
[...
sono adeguatamente esaminate nella relazione del ctu nominato nella pro- cedura di accertamento tecnico preventivo”.
4. La causa è stata istruita con produzione di documenti.
5. Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 30.10.25, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter cpc con il deposito di note scritte:
- in data 24.10.25, da parte attrice;
- in data 28.10.25, da parte convenuta.
3 6. La causa è stata poi assegnata a decisione, ai sensi degli artt. 281quinquies e 189 cpc.
Motivi della decisione
7. Eccezione di improcedibilità della domanda La convenuta ha eccepito l'improcedibilità della domanda, per non esse- Controparte_1 re stato avviato il procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 d. lgs. 28/2010, soste- nendo che “l'accordo del 27.4.2022 risolve un'associazione in partecipazione”. In particolare, ha evidenziato che “le fatture concernenti i crediti oggetto di cessione a pro- prio favore, docc. 15-19) non sono intestate a ma sono emesse da C&F srl CP_1 ai singoli promissari acquirenti, a conferma del fatto che C&F – tra ottobre 2021 ed apri- le 2022- compartecipava alla commercializzazione degli immobili”. Con l'associazione in partecipazione, a mente dell'art. 2549 c.c., “l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto”. Gli elementi essenziali dell'associazione in partecipazione sono l'apporto dell'associato e l'attribuzione di una partecipazione agli utili da parte dell'associante (Cass. 15175/2000). Rientra nella categoria dei contratti di scambio a carattere aleatorio perché alla prestazione certa dell'associato - denaro, beni mobili e immobili, titoli di credito, brevetti, garanzie, fi- deiussioni, ecc. - corrisponde una prestazione incerta dell'associante, consistente nella di- stribuzione degli utili conseguiti con l'impresa o l'affare intrapreso. Orbene, non è dato intendere la ragione per cui la sostiene di aver stipulato con CP_1 la C§ un'associazione in partecipazione. I documenti contrassegnati coi numeri da 15 a 19, invocati da consistono sem- CP_1 plicemente in fatture emesse da C§C nei confronti di soggetti terzi, promissari acquirenti, di porzioni del fabbricato sito in via Carpani. Le predette fatture sono state emesse direttamente da C§ (appaltatore) nei confronti degli appartamenti che, a seguito dei lavori di ristrutturazione del fabbricato di via Carpan, sa- rebbero stati realizzati, anche se non vi era alcun rapporto contrattuale tra C§ e i predetti promissari acquirenti. Questa peculiare modalità di fatturazione (priva, si ripete, di un vincolo contrattuale) si spiega esclusivamente (e agevolmente) sulla base dell'art. 16-bis dpr 917/196 che, nel 2021, prevedeva il c.d. “sconto in fattura 50%” e cioè la possibilità per l'appaltatore di emettere fattura per un certo importo, farne pagare alla controparte solo la metà e chiedere all'Erario il pagamento della restante metà (oppure, in alternativa, cedere il relativo credito ad un'impresa bancaria). Ma, di certo, questi documenti non dimostrano l'esistenza di un'associazione in partecipa- zione tra e C§, perché non vi è alcuna prova che C§ abbia assunto il rischio di CP_1 non ottenere il pagamento da parte dei promissari acquirenti, esonerando il committente ( dai suoi obblighi derivanti dal contratto di appalto. CP_1 Cioè, la C§ ha emesso le fatture relative al cantiere Carpani, sebbene non vi fosse alcun contratto di appalto, al fine di consentire ai promissari acquirenti di avvalersi dell'agevolazione c.d. “sconto in fattura”, alle condizioni stabilite dall'art. 16 bis dpr. 917/1986.
4 Ma il contratto di appalto era stato stipulato tra e C§ e nessun elemento è CP_1 emerso a favore della tesi della sussistenza di un'associazione in partecipazione.
La ON ha, inoltre, sostenuto che prova dell'associazione in partecipazione sarebbe costituita anche dalla convocazione, per il 16.5.2022, da parte della C§ di un “appunta- mento … per la definizione ed eventuale sottoscrizione dei nuovi accordi e alla risoluzione dei precedenti”. Tuttavia, non si vede come questa mera convocazione (a cui non è seguita, pare di capire, alcuna riunione o alcun nuovo accordo) possa dimostrare l'esistenza di un'associazione in partecipazione.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità ex art. 5 d. lgs. 28/2010.
8. Merito Nel merito, va osservato quanto segue. Con scrittura privata del 27.4.2022 (cfr. doc. 12 fasc. conv.) La ha affermato di CP_1
“riconoscere il debito per i lavori fino ad oggi eseguiti nei cantieri di Albereto e di Carpa- ni” e cioè: a) Cantiere Albereto
- € 30.000,00 entro la metà di giugno;
- € 20.000,00 – settembre
- € 20.000,00 – ottobre
- € 30.000,00 – novembre Totale: € 100.000,00 b) Cantiere Carpani:
- € 100.000.
In totale, quindi, ha riconosciuto di essere debitrice di € 200.000,00. CP_1 Nella predetta scrittura privata, le parti concludono affermando che “con la firma della pre- sente si liberano le parti dai rispettivi contratti e obblighi”. Ciò posto in punto di fatto, va individuata la natura giuridica da attribuire alla scrittura pri- vata del 27.4.2022. Non ha natura transattiva, perché manca l'elemento fondamentale delle “reciproche con- cessioni” (art. 1965 c.c.). La insussistenza delle reciproche concessioni, implicante l'esclusione di un accordo transat- tivo, “non esclude che possa - con tale atto - essersi costituito tra le parti un vincolo giuri- dico contrattuale di altra natura, ove vi sia il riconoscimento di un diritto in favore di uno dei contendenti” (Cass. 2207/1985). Pertanto, la scrittura privata del 27.4.2022 va qualificata come “ricognizione di debito” che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., “dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale … che si presume fino a prova contraria”. Si tratta, quindi, di un vero e proprio negozio di accertamento. Nel caso di specie, però, è un riconoscimento titolato, perché contiene l'indicazione del rapporto fondamentale e, cioè, l'appalto per i due distinti cantieri (Albereto e Carpani).
5 Pertanto, alla scrittura del 27-4-2022 si può attribuire valore confessorio, perché indica “i lavori fino ad oggi eseguiti” e, quindi, un dato di fatto preciso, a cui corrisponde il relativo debito del confitente, . CP_1 Dalla natura confessoria della scrittura privata del 27.4.2022 consegue la necessità di stabi- lire che il debito della convenuta è pari a € 200.000,00. Non ha alcuna rilevanza il maggior valore dei lavori, accertato dal CTU ing. nel Per_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo nr. 70/2022 (peraltro, promosso il 3.8.2022 da e non da C§), perché il suddetto importo di € 200.000,00 è sta- CP_1 to contrattualmente stabilito dalle parti, ha natura confessoria perché consiste in un fatto sfavorevole per la e non è stata chiesta la revoca della dichiarazione con- Controparte_1 fessoria.
La convenuta ha dedotto che il procedimento ex art 696 bis cpc non ha avuto ad oggetto l'accertamento dei rapporti di dare/avere tra le parti, bensì “il “valore” delle forniture e dei lavori apportati dall'attrice , valore che prescinde -come è evidente- dal “corrispetti- vo” per le prestazioni”. La questione è in primo luogo irrilevante, perché la domanda proposta dall'attrice va accol- ta in forza della scrittura privata del 27.4.2022. In secondo luogo, questa distinzione tra valore e corrispettivo ha solo valore terminologico ma non ha alcuna valenza sostanziale. E' vero, infatti, che l'art. 1657 c.c. attribuisce al giudice il potere di determinare “la misura del corrispettivo”. Nell'ordinanza di conferimento dell'incarico al CTU ing. il Giudice del procedi- Per_1 mento di ATP nr. 70/2022 ha, invece, utilizzato l'espressione, atecnica, di “valore”. Tuttavia, va evidenziato che il CTU ha preso in considerazione il Prezzario della Regione Toscana e, quindi, ha utilizzato un parametro che rientra certamente nella previsione dell'art. 1957 c.c.
Analogamente, non rilevano le fatture (doc 15-19 fasc. conv.) emesse da C§ nei confronti dei promissari acquirenti, perché tutte precedenti al 27.4.2022 (e, in particolare, emesse dal 15.12.2021 al 26.04.2022). E' inevitabile ritenere che le parti, quando il 27 aprile 2022 hanno firmato la scrittura privata, abbiano tenuto in debita considerazione le predette fattu- re, che erano già state emesse.
Le prove orali chieste dalla convenuta nella memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc CP_1
e reiterate nell'istanza depositata il 28.10.25, sono superflue, perché: a) non sono idonee a dimostrare l'esistenza di una associazione in partecipazione con C§ (cap. 1, 11, 12, 13). b) riguardano fatti pacifici (cap. 2 e 14); c) l'esistenza di vizi nella realizzazione dell'intervento di rifacimento della coper- tura (capp. 3-4-5) è smentita dalla relazione tecnica dell'ing Per_1 Questi, infatti, ha affermato “l'esistenza di alcune imperfezioni nella realizzazione della struttura portante lignea del tetto, che tuttavia non inficiano la statica del fabbricato, ma solo l'estetica interna” (cfr. pag. 8 relazione tecnica, doc. nr 16 fasc. att., che richiama le foto nnr. 6,7 e 8).
6 Proprio perchè quelle raffigurate nelle foto 6,7 e 8 sono imperfezioni che incidono sulla
“estetica esterna”, si deve escludere che la si sia accorta della loro esistenza in CP_1 data successiva al 27.4.2022. d) le contestazioni mosse dal (sospensione e riduzione in pristino: capp. CP_3
7-8-9-10) risultano documentalmente. A tal proposito, va evidenziato che l'ordinanza di sospensione dei lavori è del21.9.23 ed è stata emessa a seguito dei sopralluoghi effettuati il 5 e il 19 settembre 2023e, quindi, di molto successivi alla scrittura del 27.4.2022, con cui la C§ si è sciolta dal vincolo contrat- tuale.
e) analogamente per quanto riguarda la vendita a (capp. 15, 16 e Persona_2 18), essa risulta documentalmente.
Con particolare riferimento all'associazione in partecipazione, da cui dovrebbe conseguire l'improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione, va evidenziato: a) quanto al cap. 13 sub. a), che l'espressione contenuta nel capitolo “la demoli- zione di un fabbricato collabente e la realizzazione al grezzo di cinque nuove villette in cambio di una partecipazione agli utili nella vendita di quelle di resi- dua proprietà ” è generica perché non indica in cosa sia consistita la CP_1
“partecipazione agli utili”; b) quanto al cap. 13 sub. b), che (come già detto al § 7 che precede) la fatturazione da parte della C§ nei confronti dei promissari acquirenti non dimostra in alcun modo che C§ abbia assunto il rischio dell'insolvenza di costoro sollevando, quindi, in ultima analisi, la dall'obbligo di adempiere il contratto di CP_1 appalto.
Quantificazione del debito La C§ ha ammesso di aver ricevuto il pagamento di € 30.000,00. Pertanto, il credito residuo ammonta a € 170.000,00. Il debito è di valore (Cass. 26202/2022) ma non va riconosciuta la rivalutazione perché la srl C§ non ha dimostrato il maggior danno rispetto a quello ristorato dagli interessi legali (Cass. 15708/2018).
La ha sostenuto di aver diritto di compensare il “credito risarcitorio di € 30.000 CP_1 corrispondente alle somme occorse per eseguire i lavori di ripristino della copertura dell'edificio”, oltre “al danno da svalutazione commerciale e da ritardata vendita delle tre unità immobiliari del fabbricato di Carpani”. La pretesa va respinta, sia perché contrasta con quanto le parti hanno pattuito il 27.4.2022, sia perché il CTU ing. ha ritenuto che “gli errori accertati siano di carattere assolu- Per_1 tamente estetico” (cfr. p. 17 relazione) e che “il 10% è da ritenersi congruo”.
9. Spese Dalla soccombenza consegue l'obbligo di di rifondere a Controparte_1 CP_4 le spese processuali, liquidate come in dispositivo.
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PQM
Il Giudice definitivamente decidendo, così provvede: a) condanna la a pagare alla la soma di € Controparte_5 CP_4
170.000,00 oltre interessi legali ex art 1284, primo comma, c.c. dal 27.4.2022 al saldo;
b) condanna la a rifondere agli avv.ti Raffaele Cascella e An- Controparte_5 gelo Caserini, difensori distrattari della , le spese processuali, li- CP_6 quidate in:
- € 8.000,00 per compenso;
- rimborso forfetario del 15%;
- cpa e iva nelle misure di legge;
- € 786,00 per spese anticipate;
- spese successive occorrende.
Livorno, 14.11.25
Il Giudice dott. Massimo Orlando
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