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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/09/2025, n. 2115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2115 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Prima Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel. Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4228/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto: separazione giudiziale TRA
(C.F. ), nata in [...], il [...], rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'Avv. Antonietta Caputo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sant'Agnello (NA), alla via A. Balsamo, n. 35 RICORRENTE E
(C.F. ), nato in [...], il [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza del 28.04.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la difesa di parte ricorrente ha concluso chiedendo di: autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
disporre l' affido esclusivo del figlio alla sola madre, essendo acclarato e documentato il totale Persona_1 distacco che nutre il padre per il figlio anche in ordine al mancato versamento degli alimenti ed interesse sulla crescita ed educazione dello stesso;
stabilire che il sig. , versi alla Controparte_1 signora la somma di euro 200,00 (duecento mensili) a titolo di mantenimento, oltre il Parte_1
50% delle spese straordinarie. Il P.M., con parere depositato in data 01.07.2025, chiede di dichiararsi la separazione dei coniugi e la conferma dei provvedimenti provvisori in ordine alla gestione del minore. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.07.2021, chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1 separazione personale dal coniuge. Precisava di aver contratto matrimonio con in Controparte_1 data 05.09.2010, in Copălău, distretto di Botoșani, in Romania, e che dal rapporto con il resistente era nato un figlio, , in data 16.06.2011. Persona_2
1 A sostegno della domanda la ricorrente deduceva che il rapporto era andato a deteriorarsi, venendo meno l'affectio maritalis iniziale. In particolare, allegava che il marito aveva incominciato a percepire un sentimento ostile nei confronti del paese dove era domiciliato e anche della sua famiglia, al contrario ben inserita, assumendo così atteggiamenti aggressivi nei confronti della moglie e del figlio;
che nel mese di febbraio 2021, il sig. si allontanava da Piano di Sorrento, Pt_1 ove era sita la casa coniugale, per andare in Germania e senza fare più rientro in Italia. Ciò posto, chiedeva di dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi;
disporre Parte_1
l'affidamento esclusivo del figlio a , con collocazione presso la madre e con diritto di Parte_1 visita del padre previa comunicazione alla madre;
porre l'obbligo in capo a di Controparte_1 corrisponderle la somma mensile pari ad euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Sciogliendo la riserva assunta all'udienza di comparizione dei coniugi dell' 11.01.2023, il Presidente adottava i seguenti provvedimenti: autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
affidava in via esclusiva il figlio minore a con collocazione privilegiata presso la madre;
Parte_1 regolava il diritto di visita del padre;
poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno mensile di complessivi euro 200,00 per il contributo al mantenimento delle figlie, nonché il 50% delle spese scolastiche e mediche e il 75% delle spese straordinarie. All'udienza dell'08.01.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I. disponeva acquisirsi informazione da parte dei Servizi Sociali del Comune di Piano di Sorrento (comune di residenza della e del figlio) in ordine al contesto abitativo, familiare, scolastico e Pt_1 sociale in cui il figlio minore era inserito (materno) e quello in cui avrebbe dovuto inserirsi (paterno), ai rapporti del predetto minore con ciascun genitore e relativo ambito familiare, alla condizione psicologica del minore in rapporto alla interruzione dei rapporti con il padre, rinviando la causa all'udienza del 29.05.2024, all'esito della quale, preso atto del trasferimento della sig.ra nel Comune di Meta, disponeva acquisirsi le predette informazioni da parte dei SS di Meta Pt_1
(comune di residenza di e del figlio minore alla via Municipio n. 31), rinviando Parte_1 all'udienza del 13.11.2024. Alla predetta udienza, acquisita la richiesta relazione, ritenuta la causa matura per la decisione, il G.I. rinviava la causa all'udienza del 28.04.2025 per la precisazione delle conclusioni. All'udienza suindicata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti - con decorrenza dal 06.05.2025 - giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica. Disponeva trasmettersi il fascicolo al P.M. affinché rendesse le sue conclusioni. Il P.M., con parere reso in data 02.07.2025, concludeva chiedendo dichiararsi la separazione dei coniugi e la conferma dei provvedimenti provvisori in ordine alla gestione del minore. In via preliminare va dichiarata la contumacia del resistente , ritualmente citato e Controparte_1 non costituitosi in giudizio (cfr ricorso, ritualmente notificato in data 06.07.2022 a mezzo del servizio postale ai sensi del Reg UE 1393/07, depositato in data 09.01.2023, e verbale udienza presidenziale ritualmente notificato in data 20.02.2023 a mezzo del servizio postale ai sensi del Reg UE 1393/07, depositato in data 25.04.2023). La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
2 Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di distacco determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, come evincibile dalla cessazione della convivenza da epoca anteriore alla celebrazione della udienza di comparizione dell'11.01.2023, dal trasferimento del resistente in Germania – come dedotto dalla ricorrente in sede di ricorso – e dal notevole periodo di tempo già trascorso senza che sia intercorsa alcuna riconciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda deve essere pronunziata la loro separazione personale. Per quanto concerne i provvedimenti accessori riguardanti il figlio minore , il Persona_2
Tribunale, valutata ogni circostanza, confermando quanto previsto in via provvisoria dal Presidente, ritiene di disporre l'affido esclusivo del figlio minore (nato il [...]) alla madre, Persona_2 come richiesto dalla stessa. Sul punto preme, invero, sottolineare che il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc.) (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18559 del 22/09/2016; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5108 del 29/03/2012; Cass. Civ., 16953/2008, 24841/2010). In tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice, è costituito dall'esclusivo interesse morale a materiale della prole, previsto in passato dall'art. 155 c.c. ed oggi dall'art. 337 quater c.c., il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (Cassazione civile sez. I, 08/05/2024, n.12474). Nella specie, sin dal ricorso introduttivo, ha chiesto disporsi l'affidamento in via Parte_1 esclusiva del minore alla madre, sostenendo che il padre, trasferitosi in Germania, Persona_2 aveva soltanto sporadici rapporti per videochiamata con il figlio, omettendo, peraltro, di versare l'assegno di mantenimento, dimostrando così di nutrire un disinteresse per la crescita e l'educazione del figlio. Queste precise circostanze hanno trovato piena conferma nel corso del giudizio. Invero, significativo è ciò che emerge dal colloquio effettuato dai Servizi Sociali del Comune di Meta con il minore , di anni 14, che “a suo riferito non ha contatti con il padre dal Persona_2 mese di Gennaio 2024, ugualmente la famiglia del padre è completamente assente. Evidenzia la sua indifferenza nei riguardi della figura paterna e che contrariamente gli piace molto il compagno della madre…. conferma di non avere alcuna notizia di dove si trovi attualmente il padre” (cfr. relazione dei Servizi Sociali di Meta depositata in data 30.10.2024).
3 Dalla relazione predetta non emergono criticità in ordine al contesto familiare e socio ambientale in cui il minore è inserito, emergendo la condizione di un ragazzo ben seguito e supportato adeguatamente dalla madre;
in particolare si presenta molto educato e disponibile al Persona_2 dialogo;
risulta ben inserito nel contesto sociale, frequentando amici di scuola e dell'Azione Cattolica Giovanile, nonché nel gruppo di classe, mostrandosi un ragazzo assiduo, educato e distinto, come riferito dal corpo docenti e della coordinatrice;
frequenta molto la nonna materna. Nella predetta relazione si dà atto della totale assenza del padre e delle difficoltà di rintracciarlo, tale da non rendere attuabile un eventuale intervento di rispristino dei rapporti. Ebbene la pacifica completa assenza del padre nella vita del figlio, sia sotto l'aspetto affettivo ed educativo, sia sotto l'aspetto dei doveri economici, giustifica l'affidamento del minore in via esclusiva alla madre. Quanto al diritto di visita del padre, in ragione del comportamento totalmente disinteressato del
, il Collegio ritiene di nulla stabilire in ordine alla disciplina del diritto di visita, rimettendosi al Pt_1 minore, se e quando lo vorrà, di incontrare il padre, che risulta residente all'estero. Per quanto concerne i profili patrimoniali, va previsto in capo al padre il versamento di un assegno quale contributo al mantenimento del figlio minore . Persona_2
Va, invero, precisato che l'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su entrambi i coniugi prevedendo l'art. 337 ter c.c., al comma IV, che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Difatti, per come chiarito, anche di recente, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, fatta propria dal Collegio, l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze (Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-07-2015, n. 13504). In ordine all'importo di detto assegno dovuto dal padre a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, tenuto conto della totale assenza di documentazione idonea a dimostrare quali siano i redditi di entrambe le parti, il Collegio ritiene congruo imporre al sig. un assegno Controparte_1 pari ad euro 200,00 mensili, con adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, confermando quanto disposto in via provvisoria dal Presidente del Tribunale. All'uopo la ricorrente riferiva di avere un contratto a tempo indeterminato come cameriera e di percepire uno stipendio di euro 400,00 al mese (cfr. contratto di assunzione depositato in data 27.07.2021); nonché che il marito lavorava in Germania come agricoltore/giardiniere, lavoro che svolgeva anche in Italia all'epoca del matrimonio (cfr. verbale di udienza comparizione coniugi del dell'11.01.2023). A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie per il figlio, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse
4 scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo. Le spese processuali, tenuto conto dell'esito della controversia e della contumacia del resistente vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi (nata in [...] il [...]) e Parte_1 [...]
(nato in [...] il [...]); CP_1
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Meta per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (Atto n. 8, parte II, serie C, Ufficio I, dei registri degli atti di matrimonio dell'anno 2024);
- dispone l'affido esclusivo del figlio minore alla madre;
Persona_2
- pone a carico del padre l'assegno mensile di euro 200,00 a titolo di mantenimento del figlio PE
. Detta somma va versata a entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutata
[...] Parte_1 annualmente secondo indici ISTAT;
- pone a carico di ciascun genitore la metà delle spese straordinarie per il figlio Persona_2 purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture) rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
- dichiara irripetibili le spese processuali. Così deciso in Torre Annunziata il 24.07.2025 in camera di consiglio Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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