Sentenza 11 giugno 2015
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento del giudice che, ritenendo accertata la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato, dichiara la nullità del decreto che dispone il giudizio per l'omessa traduzione dello stesso e dispone la restituzione degli atti al P.M., in quanto tale provvedimento costituisce l'esplicazione di un potere riconosciuto dall'ordinamento, anche quando fondato su un presupposto erroneamente ritenuto sussistente, e le sue conseguenze sono rimediabili con attività propulsive legittime da parte del pubblico ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2015, n. 26241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26241 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2015 |
Testo completo
O S C U R A T A 2 6 24 1/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza in camera di consiglio del 11.6.2015 Sentenza n. 1225 Reg. gen. n. 10463/2015 In caso di diffusione del presente provvedimento composta dai signori omettere le generalità e gli altri deti identificativi, dott. Antonio Esposito Presidente a norma dell'art. 52 dott. Piercamillo Davigo Consigliere d.lgs. 196/03 in quanto: dott.ssa Mirella Cervadoro Consigliere ☐ disposto d'ufficio ☐ a richiesta di parte/ dott.ssa Giovanna Verga Consigliere ✓ Imposto dalla legge dott. Andrea Pellegrino Consigliere est. IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente UD LI SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Brescia nel procedimento a carico di T.P. n. in "omissis" , rappresentato e assistito dall'avv. Giovanni Calvosa, d'ufficio, avverso l'ordinanza del Tribunale dei minorenni di Brescia, n. 51/2014, in data 19.02.2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta in data 01.04.2015 del Sostituto procuratore generale dott. Fulvio Baldi con il quale si chiede di voler disporre l'annullamento del provvedimento impugnato con restituzione degli atti all'Ufficio di provenienza. RITENUTO IN FATTO 1 O S C U R A T A 1. Avverso l'ordinanza del Tribunale per i minorenni di Brescia pronunciata in data 19.02.2015 in sede di atti preliminari al dibattimento con la quale veniva dichiarata la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini, del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio per omessa loro traduzione nella lingua d'origine dell'imputato T.P. (di nazionalità albanese) che non risulta né parlare né comprendere la lingua italiana per ritenuta nullità ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen. tempestivamente rilevata dalla difesa, con conseguente restituzione degli atti al pubblico ministero, l'organo dell'accusa ha proposto ricorso per cassazione ritenendo che l'ordinanza de qua costituisca provvedimento abnorme, in quanto intervenuta in situazione che non consentiva alcuna regressione della fase procedimentale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, è inammissibile.
2. Risulta dagli atti come in sede di verbale di identificazione in data 29.12.2011, l'imputato avesse eletto domicilio inT.P. Bergamo via Petrarca 3 presso l'avv. Giovanni Calvosa.
3. Va preliminarmente evidenziato come, per conforme giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta è escluso ove lo stesso si sia posto nella condizione processuale per cui gli atti devono essergli notificati mediante consegna al difensore, non verificandosi in tale ipotesi alcuna lesione concreta dei suoi diritti (cfr., Sez. 6, n. 47896 del 19/06/2014, B., Rv. 261218 in fattispecie in cui la notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato era avvenuta presso il difensore ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen.; nello stesso senso, Sez. 1, n. 37955 del 18/07/2013, Wagne, Rv. 256767; Sez. 6, n. 47550 del 13/11/2007, Homrani e altri, Rv. 238224).
4. Fermo quanto precede, ritiene peraltro il Collegio come la medesima giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto che non sia abnorme il provvedimento del giudice che dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa traduzione nella lingua O S C U R A T A conosciuta dall'imputato della dichiarazione di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, e disponga la restituzione degli atti alla Procura della Repubblica, in quanto lo stesso costituisce l'esplicazione di un potere riconosciuto dall'ordinamento processuale, anche quando è fondato su un presupposto superfluo o erroneamente ritenuto sussistente, e le sue conseguenze sono rimediabili con attività propulsive legittime da parte del pubblico ministero (Sez. 1, n. 2263 del 14/05/2014, PM in proc. Tahiri, Rv. 261998).
5. Su queste premesse, il ricorso del Procuratore della Repubblica non può che ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), essendo stato proposto avverso un provvedimento non impugnabile, e non qualificabile, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, quale atto abnorme.
5.1. Invero, la categoria dei provvedimenti abnormi è stata elaborata dalla giurisprudenza con l'intento dichiarato di introdurre un correttivo al principio della tassatività dei mezzi d'impugnazione e di apprestare il rimedio del ricorso per cassazione per rimuovere gli effetti di determinati provvedimenti che, pur non essendo oggettivamente impugnabili, risultino, tuttavia, affetti da anomalie genetiche o funzionali così radicali da non poter essere inquadrati in nessuno schema legale o essere incompatibili con le linee fondanti del sistema.
5.2. La lunga elaborazione giurisprudenziale delle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 7 del 26/04/1989, dep. 09/05/1989, Goria, Rv. 181304; Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, dep. 31/07/1997, P.M. in proc. Quarantelli, Rv. 208221; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 12/02/1998, Di Battista, Rv. 209603; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 26/01/2000, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, dep. 13/12/2000, P.M. in proc. Boniotti, Rv. 217244; Sez. U, n. 4 del 31/01/2001, dep. 08/02/2001, P.M. in proc. Romano, Rv. 217760; Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, dep. 17/06/2005, P.M. in proc. Minervini, Rv. 231163; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 01/02/2008, P.M. in proc. Battistella, Rv. 238239) ha chiarito quali sono le caratteristiche della categoria della "abnormità", precisando che: è affetto da tale vizio il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto 3 O S C U R A T A manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite;
- l'abnormità dell'atto può riguardare sia il profilo strutturale, allorché l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, sia il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, potendosene ravvisare un sintomo nel fenomeno della c.d. regressione anomala del procedimento a una fase anteriore.
5.3. Le Sezioni unite di questa Corte, nel risolvere il contrasto in proposito insorto nella giurisprudenza delle sezioni semplici, hanno ulteriormente chiarito che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - rilevata l'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il pubblico ministero disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, dep. 22/06/2009, P.M. in proc. Toni e altro, Rv. 243590; da ultimo, Sez. 6, n. 5159 del 14/01/2014, dep. 03/02/2014, Rv. 258569), in tal modo chiarendo che l'errato esercizio del potere/dovere di verifica della regolarità della citazione in giudizio non determina, per il solo fatto di imporre la regressione ingiustificata del procedimento, l'abnormità dell'atto, che va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo.
5.4. Nella specie, il Procuratore ricorrente si duole dell'abnormità dell'ordinanza del Tribunale per i minorenni di Brescia, che ha ritenuto che vi fosse la prova della mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato e che ha dichiarato la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini, del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio per l'omessa traduzione nella lingua conosciuta dal medesimo, abbia tratto, come indebita conseguenza, la regressione del procedimento pur non 4 O S C U R A T A ricorrendo alcuna ipotesi di nullità dovendo la notifica degli atti in questione, destinati all'imputato, avvenire presso il difensore.
6. Si rileva in diritto che questa Corte, movendo da una interpretazione estensiva dell'art. 143 cod. proc. pen., operata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 10 del 1993 in applicazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, ha ritenuto che "il diritto all'interprete", previsto dalla indicata norma, sia inclusivo del diritto per l'imputato straniero, che versi in una situazione di effettiva ignoranza della lingua italiana, alla traduzione del decreto di citazione a giudizio, diritto la cui violazione integra una ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen., lett. c) e art. 180 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, dep. 23/06/2000, Jakani, Rv. 216259).
6.1. Sotto concorrente profilo deve ricordarsi che la giurisprudenza di questa Corte è concorde nel senso che l'accertamento relativo alla conoscenza della lingua italiana spetta al giudice di merito e l'errore commesso nel ritenere provata la mancata conoscenza o la inadeguatezza di questa al fine di ponderare profili essenziali dell'esercizio del diritto di difesa non è soggetto ad autonoma impugnazione (Sez. 6, n. 28697 del 17/04/2012, dep. 17/07/2012, Wu, Rv. 253250).
6.2. Posti tali rilievi e richiamato il condiviso principio per cui è abnorme il provvedimento che pone il pubblico ministero nella condizione di compiere un atto nullo o illegittimo, l'ordinanza adottata dal Tribunale per i minorenni non può essere qualificato quale atto abnorme, poiché la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, con il "ritorno" dalla fase del dibattimento a quella delle indagini preliminari non può essere considerata un provvedimento avulso dal sistema processuale, ovvero espressione dell'esercizio da parte del giudice di un potere non riconosciutogli dall'ordinamento, ne' determina una stasi del procedimento. Tale provvedimento, infatti, anche se fondato su un presupposto superfluo o erroneamente ritenuto sussistente, costituisce pur sempre l'esplicazione di un potere riconosciuto al giudice dall'ordinamento processuale e, anche se si è determinata un'indebita regressione, le relative conseguenze "sono rimediabili con attività propulsive legittime" del Pubblico Ministero (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, 1 0 O S C U R A T A cit.), che vi procederà nella specie, ove non vi abbia già provveduto, riavviando l'iter normale del procedimento, senza pregiudizio in concreto del suo successivo sviluppo.
7. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso non fa seguito la pronunzia sulle spese, attesa la natura di parte pubblica del ricorrente (art. 592 cod. proc. pen., comma 1)
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 11.6.2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Andrea Pellegrino Dott. Antono Esposito buckley- DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 22 GIU 2015 IL IL CANCELLIERE EMA DI R P UD LI U ) R C O N C E 6