Sentenza 22 aprile 2009
Massime • 1
La distinzione tra il delitto di concussione per induzione e quello di truffa aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale va individuata nel fatto che nella concussione il privato mantiene la consapevolezza di dare o promettere qualcosa di non dovuto, mentre nella truffa la vittima viene indotta in errore dal soggetto qualificato circa la doverosità delle somme o delle utilità oggetto di dazione o promessa e la qualità di pubblico ufficiale concorre solo in via accessoria a condizionare la volontà del soggetto passivo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha qualificato come truffa aggravata la condotta dei dipendenti di un ufficio doganale che avevano indotto il titolare di una ditta individuale al versamento di una somma per l'acquisto di uno spazio pubblicitario all'interno di una pubblicazione destinata a beneficio di un'associazione culturale rivelatasi inesistente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/04/2009, n. 20195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20195 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 22/01/2009
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - N. 146
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 18774/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GO AN N. IL 06/09/1943;
avverso SENTENZA del 29/04/2004 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO;
sentite il P.G. in persona del Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per lo annullamento con rinvio limitatamente all'attenuante ex art.323 bis c.p. e rigetto nel resto;
nonché i difensori Avv.ti Lamanna
Fabrizio e Curci Eligio, che hanno concluso come da ricorsi. OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 5/3/01 il G.U.P. del Tribunale di Taranto dichiarava OL RI e ZI IO colpevoli del reato di concorso in concussione, condannandoli alla pena di giustizia, per avere il OL, abusando della qualità e dei poteri di dipendente della Dogana di Taranto, prospettando implicitamente conseguenze sfavorevoli in casi di rifiuto, inducevano AR AM, titolare della ditta individuale "Solettificio M.P." a consegnare indebitamente la somma di L. 204.000 per l'acquisto di uno spazio pubblicitario in un libro sulle origini della città di Taranto, destinato ad essere pubblicato nell'ambito e a beneficio dell'associazione culturale denominata "Magna Grecia", risultata inesistente.
Fondava il giudice di primo grado il giudizio di colpevolezza sulle dichiarazioni del AR, confermate dal suo collaboratore TA PP, osservando che il AR in tanto si era indotto all'acquisto dello spazio pubblicitario, pur non essendo interessato al caso, in quanto il p.u. aveva particolarmente insistito, prospettandogli falsamente di avere competenze ispettive nell'ambito dell'ente, dal quale, dipendeva e rappresentando il rischio concreto di possibili ritorsioni o fastidi da parte dell'ente doganale. A seguito di gravame degli imputati, la Corte di Appello di Lecce - Sez. Distac. di Taranto - con la sentenza indicata in epigrafe in parziale riforma della sentenza impugnata, riconosciute ad entrambi anche l'attenuante ex art. 62, n. 4, riduceva la pena e confermava nel resto. In motivazione la Corte territoriale, faceva propri i rilievi e le argomentazioni, espresse dal giudice di primo grado a sostegno del giudizio di colpevolezza, e nel rispondere alle censure mosse nei motivi di appello del OL, rilevava che il AR era stato chiaro nello specificare che era stato costretto ad accettare l'acquisto dello spazio pubblicitario, pur non essendo interessato ad esso, perché il OL gli aveva fatto intendere che qualora non avesse accettato sarebbe andato incontro a conseguenze spiacevoli. Osservava ancora che l'essersi il OL presentato come funzionario della dogana, delegato ai controlli esterni, circostanza non vera, rafforzava il suo proposito di raggiungere il profitto che si era prefisso. Riteneva inoltre che la chiara prova della responsabilità dell'imputato non necessitava di integrazione probatoria o di ulteriori riscontri, e che esulavano dalla presente vicenda le effettive modalità di svolgimento dei rapporti del OL con altri soggetti. Escludeva infine che il fatto potesse essere definito di particolare tenuità ex art. 323 bis c.p., pur se meritevole dell'attenuante ex art. 62 c.p., n. 4, per la modesta entità del danno.
Contro tale decisione ricorre il OL a mezzo dei suoi due difensori. L'avv. Eligio Curci nella sua lunga e articolata memoria denunzia: la violazione dell'art. 317 c.p. e art. 192 c.p.p., e l'assenza o la illogicità della motivazione, sostenendo che il giudizio di colpevolezza era fondato non su di una specifica condotta concessiva posta in essere dall'imputato, ma da una semplice intuizione della parte offesa di essere costretto ad accettare la proposta;
la violazione degli artt. 43, 317 c.p. e la totale assenza di motivazione, censurando l'errore dei giudici del merito, i quali non si erano posti il dubbio se il OL avesse avuto o meno l'intenzione di indurre in una situazione di costrizione il suo interlocutore, e che quindi se detta situazione, sia pure vera, fosse derivata o meno da una inesatta intuizione del AR;
la violazione dell'art. 317 c.p.p. e la totale assenza di motivazione in riferimento alla mancanza della indebita dazione, sostenendo che nella sentenza mancava del tutto qualsivoglia analisi in ordine alla sussistenza della illiceità della pretesa e soprattutto dell'esatta interpretazione dell'avverbio "indebitamente", quale elemento costitutivo del reato, essendo impossibile riassorbire nel concetto di indebito quello dell'abuso della funzione, che ha un'autonoma valenza;
la violazione dell'art. 121 c.p.p. e il mancato esame della memoria difensiva, relativa alla complessa e articolata vicenda giudiziaria, inerente la misura cautelare e le valutazioni emerse in tale sede;
la violazione degli artt. 187, 192 e la totale assenza di motivazione in riferimento all'omessa valutazione delle diverse fattispecie inizialmente contestate al OL e definite con sentenza di assoluzione da parte del G.I.P., che riguardavano lo stesso identico reato commesso dal OL con identiche modalità;
la violazione dell'art. 603 c.p.p., e la totale assenza di motivazione in riferimento alla necessità dell'esame del teste AR, richiesta al solo fine di confutarla con l'ampia assoluzione per la quasi totalità delle contestazioni mosse al OL;
infine la violazione dell'art. 323 bis c.p. e la totale assenza di motivazione sul punto, non essendo l'ipotesi de qua alternativa all'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4; la violazione degli artt. 163, 175, in riferimento all'intervenuta depenalizzazione dei precedenti reati, ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità non ostativa alla concessione dei benefici di legge. Di analogo tenore è il ricorso proposto dall'avv. Fabrizio La manna, che ripropone sostanzialmente i temi sopra enunciati del codifensore. Infine con i motivi aggiunti l'avv. Eligio Curci lamenta la violazione dell'art. 317 c.p. e artt. 187, 192 c.p.p., e l'assenza o la illogicità della motivazione in riferimento alla valutazione della prova e la ricostruzione della vicenda non in coerenza con le acquisite emergenze processuali.
Osserva il collegio che le censure in ordine all'erronea applicazione della norma incriminatrice di cui all'art. 317 c.p., e alla manifesta illogicità della motivazione a sostegno del giudizio di colpevolezza sono fondate, anche se diversa è la conclusione, cui questa Corte intende pervenire rispetto a quella auspicata dalla difesa, dovendo il fatto essere qualificato ai sensi dell'art. 640 c.p., art. 61 c.p., n. 9, e il conseguente annullamento pronunciarsi senza rinvio,
per essere tale reato estinto per prescrizione.
Ed invero va innanzi tutto richiamato il discrimine tra il delitto di concussione per induzione e quello di truffa aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale, che la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, qui pienamente condivisa, individua nelle modalità dell'azione attuata da quest'ultimo, nel senso che tutte le volte in cui l'abuso della qualità assume preminente importanza e sia stata spiegata in funzione prevaricatrice, in modo da creare nel soggetto passivo quel "metus publicae potestatis", che lo piega alla ingiusta e non dovuta prestazione, si è in presenza di concussione;
viceversa ove la suddetta qualità, nel rapporto intercorrente con la vittima, non assume ne' quel rango, ne' quella valenza effettuale e solo in via accessoria concorre a condizionare la volontà del soggetto passivo ricorre il reato di truffa aggravata dall'abuso della qualità di pubblico ufficiale (ex multis Cass. Sez. 6^ 26/1 - 11/4/96 n. 3546 Rv. 204492; 30/1 - 16/3/95 n. 2787 Rv. 201357; Sez. 2^ 8/11/84 - 9/2/85 n. 1364 Rv. 167815). Ciò posto, non sembra corretta la valutazione delle risultanze processuali, operata in ambo i gradi del giudizio, che ha condotto alla conclusione che la condotta dell'imputato fosse riconducibile all'ipotesi criminosa della concussione.
È sfuggito ai giudici del merito che, come evidenziato nello stesso capo di imputazione, riportato nella parte narrativa del provvedimento impugnato e, come pur è risultato accertato dall'istruttoria dibattimentale, la presunta associazione culturale denominata "Magna Grecia", definitiva beneficiarla dell'operazione commerciale, era in realtà inesistente. La stessa sentenza di primo grado finisce col darne atto, quando richiama le indagini di polizia giudiziaria, da cui era emerso che il numero di partita IVA, indicate nelle fatture rilasciato dal menzionato centro culturale agli acquirenti degli spazi pubblicitari era assegnato a persona estranea agli interessi della società, e cioè a Zelletta Cosimo, pregiudicato per diversi reati contro il patrimonio, resosi irreperibile;
che detto centro aveva come sede un immobile sito in Taranto nella disponibilità del Comune di Taranto privo di arredi, di fornitura elettrica, in stato di completo abbandono, e oggetto di una procedura di rilascio immediato per occupazione abusiva da parte del OL;
non esisteva alcun atto costitutivo o statuto dell'associazione, nonostante che in nome della stessa fossero già state emesse fatture.
Ed allora è evidente che una più attenta valorizzazione di tali emergenze avrebbe condotto ad una diversa conclusione, più logica e aderente alla realtà, riconducendo il fatto nella fattispecie delittuosa della truffa aggravata dall'art. 61 c.p., n.
9. L'intenzione del OL nel contattare gli operatori commerciali della zona non era quella di vendere spazi pubblicitari, bensì quella di intascare indebitamente somme pretese quale prezzo per esclusivo lucro personale e non per incrementare il patrimonio dell'ente culturale. Di qui il raggiro consistito non tanto nella spendita della qualifica di pubblico dipendente, quanto nell'avere taciuto della inesistenza della società culturale, o quanto meno della situazione estremamente deficitaria o precaria in cui essa versava. Ed è ovvio che nessuno dei vari operatori contattati, e tanto meno il AR, si sarebbe determinato all'esborso se fosse stato messo al corrente del reale stato delle cose.
Nel caso in esame si è poi aggiunta l'ulteriore condotta menzognera dell'imputato, consistita nel qualificarsi, contrariamente al vero, funzionario della dogana, addetto ai servizi esterni, che pur non avendo assunto preminente valenza fattuale, è comunque servita a vincere ogni altra residua resistenza nel AR, titolare della ditta individuale "Solettificio M.P.", che aveva rapporti commerciali anche con l'estero.
Il fatto come contestato e come accertato attraverso una più attenta valutazione delle risultanze processuali va dunque qualificato come truffa aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale ex art. 640 c.p., art. 61 c.p., n. 9, che tuttavia deve essere dichiarato prescritto, essendo alla data attuale ampiamente decorso il termine di anni sette e mesi sei di cui all'art. 157 c.p., n. 4 e art. 160 c.p., comma 3, previg. a partire dalla data del 23/7/1999 di commissione del fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato di cui all'art. 640 c.p., art. 61 c.p., n. 9, così diversamente qualificato il fatto, è estinto per intervenuta prescrizione.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2009