Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/04/2009, n. 20195
CASS
Sentenza 22 aprile 2009

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La distinzione tra il delitto di concussione per induzione e quello di truffa aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale va individuata nel fatto che nella concussione il privato mantiene la consapevolezza di dare o promettere qualcosa di non dovuto, mentre nella truffa la vittima viene indotta in errore dal soggetto qualificato circa la doverosità delle somme o delle utilità oggetto di dazione o promessa e la qualità di pubblico ufficiale concorre solo in via accessoria a condizionare la volontà del soggetto passivo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha qualificato come truffa aggravata la condotta dei dipendenti di un ufficio doganale che avevano indotto il titolare di una ditta individuale al versamento di una somma per l'acquisto di uno spazio pubblicitario all'interno di una pubblicazione destinata a beneficio di un'associazione culturale rivelatasi inesistente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/04/2009, n. 20195
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20195
    Data del deposito : 22 aprile 2009

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