Sentenza 14 gennaio 2014
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare - rilevata l'omessa notifica al difensore dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2014, n. 5159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5159 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 14/01/2014
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 48
Dott. VILLONI O. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 06946/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
avverso l'ordinanza GUP Tribunale di Cassino del 5/02/2013 in proc. n. 814/12 RG NR;
nei confronti di:
OR NC;
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto P.G., dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata il GUP del Tribunale di Cassino dichiarava la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al PM in accoglimento della eccezione sollevata dalla difesa dell'imputato OR NC di omessa notifica al difensore dello avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen.. 2. Avverso detta ordinanza ha presentato ricorso il PM presso detto Tribunale, rilevando il carattere abnorme dell'atto impugnato per indebita regressione del procedimento. Rileva in particolare il ricorrente che l'atto di chiusura delle indagini era stato erroneamente indirizzato allo avv. Armando Caporicci, venendo però ricevuto a mani dell'avv. Aurelio Caporicci, effettivo difensore dell'imputato, il quale aveva poi personalmente presenziato alla fase dell'udienza preliminare, formulando l'eccezione accolta dal giudice;
ad avviso del PM ricorrente, nessuna norma dell'ordinamento processuale penale prevede, a pena di nullità, che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e la richiesta di rinvio a giudizio contengano l'indicazione del difensore dell'imputato, a differenza di quando accade ad es. per l'art. 369 bis c.p.p., comma 2, lett. b), essendo sufficiente l'effettiva notificazione dei predetti atti al difensore medesimo, come avvenuto nel caso di specie e che il vizio rilevato dal giudice avrebbe potuto al più consentire la rinnovazione del solo avviso dell'udienza preliminare di cui all'art. 419 c.p.p., comma 2. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Al di là della circostanza che effettivamente il giudice autore dell'impugnata ordinanza sembra avere rilevato una insussistente nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c) per successiva sanatoria ai sensi dell'art. 184 c.p.p., comma 1, deve rilevarsi che il provvedimento adottato non si colloca al di fuori dell'ordinamento e della struttura del sistema processuale, rientrando fisiologicamente nelle attribuzioni del decidente, ancorché abbia determinato l'indubbia (ed erronea nel caso di specie) regressione del procedimento.
Nel comporre, infatti, un contrasto giurisprudenziale insorto all'interno della giurisprudenza di legittimità, la decisione delle Sezioni Unite n. 25957 del 26/03/09, Toni, Rv. 243590 ha ridotto l'ambito di rilevanza del vizio di abnormità dell'atto processuale, precisando che la retrocessione del procedimento di per sè non costituisce elemento decisivo ed esclusivo ai fini dell'individuazione dell'atto abnorme. Il regresso non rappresenta una causa autonoma di abnormità ed al riguardo deve distinguersi tra regresso tipico (consentito dalla legge), regresso illegittimo (compiuto nell'esercizio di un potere non correttamente esercitato), regresso fonte di abnormità in quanto atipico e conseguente ad atto compiuto in carenza di potere.
Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite il regresso del procedimento è dunque atipico e comporta l'abnormità del relativo provvedimento se consegua ad un atto adottato dal giudice in carenza di potere (ad es. restituzione degli atti nei casi ex art. 552 c.p.p., comma 3 allorché questi doveva provvedere direttamente a rinnovare la citazione a giudizio o la relativa notifica) ed invece non è abnorme quando il giudice, dichiarata la nullità del decreto di citazione, restituisca gli atti al PM, ancorché si tratti di declaratoria originata da un suo errore, in quanto l'atto rientra nella sfera di competenza del giudice e comporta tipicamente la regressione.
Oltre tutto si rileva che nel caso oggetto di ricorso, anche se si è determinata indebita regressione, le relative conseguenze sono rimediabili con attività propulsive legittimè (Cass. Sez. U n. 25957/09 cit.). Sempre secondo le Sezioni Unite l'abnormità funzionale, riscontrabile, come si è detto, nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo;
negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice.
L'opzione delle Sezioni Unite di delimitare l'ambito di estensione del concetto di abnormità è, inoltre, espressamente collegata all'esigenza di evitare il proliferare di casi di abnormità, dal momento che l'emissione di provvedimento abnorme configura un'ipotesi di illecito disciplinare per il magistrato, ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. ff) come modificato dalla L. n. 269 del 2006 (adozione di provvedimento non previsto da norme vigenti).
Ove quindi, come nel caso di specie, il giudice, in accoglimento di specifica eccezione, dichiari la nullità dell'atto e disponga la restituzione degli atti al PM continua a far governo di un potere riconosciutogli dall'ordinamento, determinando come effetto un regresso consentito, anche se i presupposti che ne legittimano l'emanazione siano stati ritenuti sussistenti in modo errato. Detto altrimenti, il cattivo esercizio di un potere sfocia generalmente in un atto illegittimo - la cui eventuale e sistematica reiterazione può ben inteso dar luogo a rilievi sull'operato del magistrato nelle sedi e nelle occasioni competenti previste dalla L. n. 160 del 2006 in tema di valutazioni di professionalità - ma non necessariamente in un atto abnorme.
Nel caso in esame non sussiste alcun impedimento per il PM alla rinnovazione della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini all'indagato, attività cui procederà senza meno, ove non vi abbia provveduto, riavviando l'iter normale del procedimento.
4. alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso non fa seguito pronunzia sulle spese attesa la natura di parte pubblica del ricorrente (art. 592 c.p.p., comma 1).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2014