Sentenza 20 gennaio 2005
Massime • 1
In tema di reato militare commesso da un appartenente alle Forze armate in concorso con un privato, non trova applicazione il disposto dell'art. 13, comma secondo, cod. proc. pen., che ha come indispensabile presupposto una pluralità di reati - comuni e militari - mentre l'ipotesi di concorso, positivamente regolata dall'art. 110 cod. pen., configura una fattispecie plurisoggettiva unitaria, che non consente di ipotizzare reati di diversa gravità, "condicio sine qua non" per impedire l'operatività della connessione a favore della giurisdizione ordinaria e legittimare quella speciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2005, n. 8791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8791 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 20/01/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 233
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 029674/2004
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE MILITARE di TORINO;
nei confronti di:
1) AN IM N. IL 02/05/1972;
avverso ORDINANZA del 08/07/2004 TRIBUNALE MILITARE di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MOCALI PIERO;
lette le conclusioni del P.G. Mil. Per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Il procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Torino ricorre a questa Corte, chiedendo, ai sensi dell'art. 264 c.p.m.p., che sia disposta la separazione dei procedimenti penali pendenti, nei confronti del sottufficiale dell'Esercito Antimo Pisani, dinanzi a quel tribunale, per truffa militare e, nei confronti di MA LLAN, dinanzi al tribunale ordinario di Novara, per concorso nel medesimo reato.
Sottolinea il ricorrente che una recente pronuncia di questa Corte (sez. 1^, 21.4.2004, Bausone) ha confermato la vigenza dell'art. 264 c.p.m.p., siccome non abrogato dall'art. 13 c.p.p.; colla conseguenza che, dovendo il giudice di merito prenderne atto, si produrrebbero ragioni di convenienza - legate al gran numero di appartenenti alle Forze armate, concorrenti del solo LLAN, che costringerebbe il tribunale ordinario alla celebrazione di un processo dalle abnormi dimensioni, in rapporto alla scarsa rilevanza del reato in oggetto - le quali dovrebbero indurre alla separazione dei processi, con attribuzione al giudice militare di quello riguardante il Pisani. Il ricorso del p.m. militare muove dalla premessa che i processi, attualmente pendenti l'uno dinanzi al giudice ordinario e l'altro dinanzi a quello militare, dovrebbero essere entrambi trattati dal primo, a norma dell'art. 264 c.p.m.p.; la richiesta, cioè, tende a conferire base giuridica alla situazione processuale esistente e a legittimare la giurisdizione militare in relazione al reato (militare) commesso dal Pisani.
Tale assunto comporta la soluzione di problemi attinenti alla definizione degli ambiti delle due giurisdizioni, nella particolare prospettiva della connessione di procedimenti;
e quindi pone a confronto l'art. 264 c.p.m.p. coll'art. 13 c. 2^ c.p.p., che vi si riferiscono. Con ovvio richiamo all'art. 103 c. 3^ Cost., secondo cui i tribunali militari in tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate;
laddove, invece, l'originario art. 264 e l'art. 49 u.c. del previgente codice di rito penale riconoscevano la prevalenza della giurisdizione militare, stabilendo la competenza del giudice speciale nei casi appunto di connessione. La legge n. 167/1956 sostituì il testo dell'art. 264, stabilendo la "vis actractiva" della giurisdizione ordinaria;
e la Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimità della norma così modificata (sent. 8.4.1958, n. 29), affermando anche l'eccezionalità della giurisdizione militare, da circoscriversi entro limiti rigorosi (così le pronunce n. 29/1958, n. 48/1959, n. 81/1980, nn. 112 e 113/1986), e ribadendo la "normalità" di quella ordinaria anche nella materia militare, in tempo di pace (sent. 10.11.100 2, n. 429 e 26.3.1998, n. 73). Ora, l'art. 13 c. 2^ c.p.p. - secondo cui fra reato comune e militare la connessione opera soltanto quando il primo è più grave, avuto riguardo ai criteri dettati dall'art. 16 c. 3, e in tal caso è competente per tutti i reati il giudice ordinario - non ha abrogato l'art. 264 c.p.m.p., che sancisce la prevalenza della giurisdizione ordinaria su quella militare, semplicemente rendendolo inapplicabile nei casi di maggior gravita del reato militare, dovendo in questo caso ritenersi che non possa esservi riferimento alla disciplina della connessione per giustificare l'integrale devoluzione alla giurisdizione ordinaria e che i procedimenti debbano restare separati: quello relativo al più grave reato militare rientra nella cognizione del giudice speciale, mentre quello riguardante il reato comune resta compreso nella giurisdizione del giudice ordinario. Pertanto, la sfera di operatività dell'art. 13 c. 2^ c.p.p. incide esclusivamente sulla normativa della connessione, la quale - per variamente modellata che sia dal legislatore - trova un unico limite nella impossibilità per il giudice speciale - anche in caso di maggior gravita del reato militare - di esercitare la giurisdizione nei confronti dei non appartenenti alle Forze armate, restando in ogni caso riservata al giudice ordinario la cognizione del reato comune meno grave.
Ciò precisato, appare evidente che mancano le condizioni per l'applicazione dell'art. 13 c. 2 c.p.p., nell'ipotesi di reato commesso da un militare in concorso con un non militare, essendo sufficiente rilevare che detta norma ha come indispensabile presupposto una pluralità di reati - comuni e militari - mentre l'ipotesi di concorso, positivamente regolata dall'art. 110 c.p., configura una fattispecie plurisoggettiva unitaria, che non consente di ipotizzare reati di diversa gravità (situazione questa che è "condicio sine qua non" per impedire la operatività della connessione a favore della giurisdizione ordinaria e legittimare quella speciale). Tale linea interpretativa è stata già condivisa dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 1^, 23.11.1995, De Marco;
id. 13.11.2002, Rimordi;
id. 21.4.2004, Brusone) e lo stesso p.m. ricorrente la fa propria, chiedendo tuttavia che questa Corte disponga la separazione dei procedimenti, ai sensi dell'art. 264 c.p.m.p., che prevede tale facoltà, in evidente parallelismo coll'art. 48 c. 2^ del previgente codice di rito penale. Quest'ultima norma era fortemente sospettata di illegittimità costituzionale, stante la totale discrezionalità della relativa decisione;
ed altrettanto dovrebbe dirsi dell'art. 264 c.p.m.p., se fosse ancora vigente "in parte qua"; ma una corretta lettura della norma porta ad opposta conclusione, stante la sua totale incompatibilità colla disciplina dettata in tema di connessione fra reati militari e comuni dall'art. 13 del vigente codice, cosicché la si deve ritenere abrogata, in forza dell'art. 15 delle preleggi. L'art. 13, invero, regolando tassativamente la materia, esclude che la separazione possa essere disposta con singoli provvedimenti discrezionali, adottati nel corso del processo;
preclude, cioè, che in caso di connessione, il processo a carico del militare possa essere deciso dal giudice speciale, al di fuori della diversa gravità dei fatti. E quindi deve necessariamente escludersi discrezionalmente decisa, dei procedimenti.
Conseguentemente, è inammissibile il ricorso del p.m. militare, che contiene la richiesta di esercizio di un potere non più attribuito al giudice di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2005