Sentenza 12 giugno 2012
Massime • 1
In tema di abuso di ufficio, per gli amministratori degli enti locali il dovere di imparzialità trae fondamento, oltre che, in via generale, dall'art. 97 Cost., anche dall'art. 78 D.Lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per cui la sua inosservanza integra il requisito della violazione di legge rilevante ai fini della configurabilità del reato.
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- 3. Abuso d'ufficio: il dolo intenzionale può essere provato anche attraverso indici fattualiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023
La massima In tema di abuso d'ufficio, la prova del dolo intenzionale, che qualifica la fattispecie criminosa, può essere desunta anche da una serie di indici fattuali, tra i quali assume specifico rilievo la violazione del dovere di astensione gravante sui pubblici ufficiali e sugli incaricati di pubblico servizio, non rilevando la compresenza di una finalità pubblicistica, salvo che il perseguimento dell'interesse pubblico costituisca l'obiettivo esclusivo o primario dell'agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso la configurabilità del reato in relazione alla condotta di un sindaco che aveva disposto la proroga dei rapporti di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/06/2012, n. 25180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25180 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 12/06/2012
Dott. CONTI NN - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 1045
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 49114/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'MM NN IN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 30/03/2011 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Aprile Ercole;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Baglione Tindari, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. De Perna Gaetano, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30/03/2011 la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del 17/09/2009 con la quale il Tribunale di Lucera aveva condannato NN D'MM alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione (oltre alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena principale, ed al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese di costituzione in giudizio della parte civile), in relazione al reato di abuso di ufficio continuato per avere, quale componente della giunta del comune di Sannicandro Garganico - in concorso con il sindaco Marinacci Meandro, con il vicesindaco Nicola Ciavarella, con il segretario comunale Santodirocco Antonietta e con gli altri assessori Augello Roberto, Antonio De Rogatis, Mario Marinacci e Stuccilli Michelina, nei cui confronti dei quali si era proceduto separatamente - con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, svolgendo le sue funzioni in violazione delle norme del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e, in particolare, dell'art. 48 che individua le competenze della giunta municipale e dell'art. 78 che impone agli amministratori di improntare la propria azione ad imparzialità, intenzionalmente procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale al consigliere comunale Cervone Antonio, concorrendo nell'adozione delle deliberazioni n. 193 del 10/12/2004 e n. 78 del 09/05/2005, con le quali la giunta comunale aveva distratto la somma complessiva di Euro 23.000, oltre iva;
appartenente al Comune, destinandola al pagamento di una serie di lavori edili effettuati in un locale-garage di proprietà del predetto Cervone, ubicato al piano terra di via Caggese 6, che veniva in tal modo trasformato e migliorato a spese del Comune, indi dal proprietario concesso in locazione all'Asl Foggia 1.
Rilevava la Corte di appello come la penale responsabilità del D'MM (e dei suoi coimputati, già condannati con sentenza emessa in altro processo) fosse desumibile dalle circostanziate denunce presentate dall'avv. Mario Bucci e da un comitato civico di Sannicandro Garganico, dal contenuto delle due delibere della giunta municipale indicate nell'imputazione e dell'ulteriore documentazione acquisita durante le indagini, nonché dalle dichiarazioni rese da alcuni testimoni, in specie dal dr Selvaggi Giorgio, responsabile del servizio di veterinaria di quella Asl. Elementi, questi, che avevano dimostrato come i componenti della giunta del comune di Sannicandro Garganico avessero adottato le due menzionate delibere allo scopo di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale al consigliere comunale Antonio Cervone il quale, proprietario dell'indicato locale-garage, si era visto beneficiare dell'esecuzione, a spese dell'amministrazione comunale, di lavori di ristrutturazione (del valore di Euro 23.000, oltre imposte) di tale immobile, destinato ad ospitare la nuova sede del servizio sanitario della locale Asl, senza che la stessa giunta avesse motivato tale scelta ovvero avesse preventivamente vagliato l'esistenza di soluzioni alternative, nonostante la mancata indicazione nelle delibere del nome del proprietario del locale (laddove la richiesta di autorizzazione all'esecuzione di quei lavori significativamente non fosse stata presentata neppure dal consigliere comunale Cervone Antonio, ma dal di lui genitore, che non era proprietario dell'immobile), e nonostante il dr. Selvaggi, responsabile di quel servizio, non avesse dato affatto il suo assenso al trasferimento degli uffici della Asl presso quel locale, che, sotto l'aspetto strutturale, si presentava palesemente inidoneo ad ospitare un servizio sanitario. Aggiungeva la Corte territoriale che la sentenza di primo grado andasse confermata anche in relazione alle determinazioni sul trattamento sanzionatorio, avendo giudicata proporzionata alla oggettiva gravità del fatto tanto l'entità della pena inflitta, quanto il negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il cui riconoscimento non poteva essere automatica conseguenza dello stato di formale incensuratezza dell'imputato.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Gaetano De Perna, il quale ha dedotto i seguenti tre motivi.
2.1. Violazione dell'art. 323 c.p. e art. 78 T.U. ordinamento enti locali, in relazione alla configurabilità della fattispecie incriminatrice de qua, la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto integrato l'elemento oggettivo, laddove, invece, la norma codicistica richiede la violazione di un obbligo determinato, imposto da una legge o da un regolamento, e non anche di un generico canone di imparzialità previsto da una disposizione con valenza esclusivamente programmatica e meramente ricognitiva dei principi di buona amministrazione.
2.2. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'abuso di ufficio, per avere la Corte di appello omesso di considerare che le verifiche, poste a fondamento delle due delibere, erano state di competenza degli organi tecnici dell'amministrazione comunale;
che l'imputato aveva agito senza conoscere chi fosse il proprietario di quei locali e, comunque, con l'esclusiva finalità di tutelare un interesse pubblico, quale quello di evitare che il servizio di veterinaria della Asl venisse trasferito in locali di altro comune, dunque senza il dolo specifico richiesto per la sussistenza dell'abuso di ufficio;
e che il consigliere comunale, asseritamente beneficiario di quelle due delibere di giunta, apparteneva ad un partito di opposizione, dunque ostile alla maggioranza che sosteneva il governo cittadino.
2.3. Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, in relazione alla omessa concessione della attenuanti generiche, avendo la Corte pugliese negata la funzione di mitigazione della pena, senza adeguatamente considerare che l'imputato è persona priva di pregiudizi penali e che aveva tenuto un comportamento processuale collaborativo e chiarificatore.
3. Con memoria depositata in cancelleria il 23/05/2012, il difensore dell'imputato ha formulato motivi nuovi, tornando a sottolineare le argomentazioni già sviluppate nell'originario ricorso ed evidenziando il vizio di motivazione nella sentenza gravata con riferimento alla mancata dimostrazione della esistenza dell'elemento psicologico del reato in capo ai singoli componenti della giunta municipale e, in particolare, del D'MM, non essendo stato provato alcun rapporto personale con il beneficiato, ne' le finalità "di natura verosimilmente politica", di cui vi è traccia nel provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato.
2. Il primo motivo del ricorso è infondato.
2.1. Va premesso che tale motivo, proposto con una richiamo all'intera formula dell'art. 606 c.p.p., lett. b), comma 1, è invero incentrato su un'asserita inosservanza, più che su una erronea applicazione, dell'art. 323 c.p., in quanto la questione che è stata sollevata è come debba essere interpretata tale norma incriminatrice nella parte in cui indica, quale elemento costitutivo oggettivo - in alternativa all'ipotesi dell'omessa astensione - la violazione di legge.
È vero che, per effetto delle modifiche introdotte dalla L. 16 luglio 1997, n. 234, art. 1, la disposizione de qua è stata formulata in termini di maggiore tassatività, sì da limitare i rischi di letture esegetiche arbitrane. Ma è anche vero che, per un verso, il legislatore della novella non ha inteso limitare la portata applicativa dell'art. 323 c.p. ai casi di violazione di legge in senso stretto, avendo voluto far rientrare anche le altre situazioni che integrano un vizio dell'atto amministrativo: dunque, anche le ipotesi di eccesso di potere, configurabili laddove vi sia stata oggettiva distorsione dell'atto dal fine di interesse pubblico che avrebbe dovuto soddisfare;
e quelle di sviamento di potere, riconoscibili se il potere pubblico è stato esercitato al di fuori dello schema che ne legittima l'attribuzione (in questo senso Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, Rv. 251498). E che, per altro verso, il legislatore della riforma ha voluto, comunque, garantire un'adeguata tutela dell'interesse giuridico protetto in relazione a tutte quelle condotte che si pongono in contrasto con disposizioni di legge o di regolamento a contenuto precettivo, con esclusione, perciò, delle sole disposizioni che si limitano ad enunciare principi o valori. In tale ottica, secondo l'orientamento oramai maggioritario di questa Corte il requisito della violazione di norme di legge ben può essere integrato anche solo dall'inosservanza del principio costituzionale di imparzialità della Pubblica Amministrazione, per la parte in cui esprime il divieto di ingiustificate preferenze o di favoritismi ed impone al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio una precisa regola di comportamento di immediata applicazione. Anche nell'art. 97 Cost. "che pur detta principi di natura programmatica, è individuabile un residuale significato precettivo relativo all'imparzialità dell'azione amministrativa e, quindi, un parametro di riferimento per il reato di abuso d'ufficio. L'imparzialità a cui fa riferimento l'art. 97 Cost. consiste, infatti, nel divieto di favoritismi, nell'obbligo cioè per la Pubblica Amministrazione di trattare tutti i soggetti portatori di interessi tutelati alla stessa maniera, conformando logicamente i criteri oggettivi di valutazione alle differenziate posizioni soggettive. In sostanza, il principio d'imparzialità, se riferito all'aspetto organizzativo della Pubblica Amministrazione, ha certamente una portata programmatica e non rileva ai fini della configurabilità del reato di abuso d'ufficio, in quanto detto principio generale deve necessariamente essere mediato dalla legge di attuazione;
lo stesso principio, invece, se riferito all'attività concreta della Pubblica Amministrazione, che ha l'obbligo di non porre in essere favoritismi e di non privilegiare situazioni personali che confliggono con l'interesse generale della collettività, assume i caratteri e i contenuti precettivi richiesti dall'art. 323 c.p., in quanto impone al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio una precisa regola di comportamento di immediata applicazione" (così Sez. 6, n. 27453 del 17/02/2011, Acquistucci, Rv. 250422; conf. Sez. 2, n. 35048 del 10/06/2008, Masucci, Rv. 243183; Sez. 6, n. 25162 del 12/2/2008, Sassara, Rv. 239892).
2.2. Nel caso di specie, peraltro, anche a voler prescindere dalla considerazione dell'avvenuta contestazione in fatto di una ipotesi di eccesso di potere, bisogna in ogni caso rilevare come la norma di legge che si è addebitata essere stata violata dall'imputato non è quella prevista dall'art. 97 Cost., ma una disposizione, molto più specifica ed a contenuto precettivo, dettata dal citato D.Lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): decreto che, nel definire, nel Capo 4^ del Titolo 3, lo status degli amministratori locali, dopo aver elencato nell'art. 77 i soggetti ai quali attribuire quella qualifica (comprendendo anche gli assessori comunali), nel successivo art. 78 regola in maniera analitica i doveri cui gli stessi sono tenuti, stabilendo che il loro comportamento "nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni". Dunque, all'odierno ricorrente era stata contestata ed è stata riconosciuta una specifica forma di violazione di una norma di legge che prevedeva, per l'esercizio di tutte le funzioni di amministratore locale affidategli, il rispetto del dovere di imparzialità.
3. Il secondo motivo è inammissibile, perché presentato per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
Nonostante il ricorrente abbia fatto genericamente riferimento a tutti i vizi della motivazione considerati nell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), le doglianze non hanno ad oggetto alcuna ipotesi di mancanza di motivazione ne' di contraddizione processuale, riguardando esclusivamente una prospettata forma di illogicità della motivazione.
Così correttamente inquadrato il motivo denunciato, va osservato come nella motivazione della sentenza oggetto di impugnazione non sia riconoscibile alcun manifesto vizio di illogicità, avendo i giudici di primo grado fornito, con un adeguato e completo apparato argomentativo, le ragioni della loro decisione.
In particolare, la Corte di appello ha congruamente motivato, con argomentazioni che si sottraggono a censure di manifesta illogicità, sulle ragioni per le quali ha ritenuto la penale responsabilità del ricorrente in ordine al delitto addebitatogli, rilevando come la colpevolezza fosse stata provata, oltre che dalle circostanziate (e già innanzi richiamate) denunce e dal contenuto delle due delibere indicate nell'imputazione, dalle dichiarazioni rese da alcuni testimoni, in specie dal dr. Selvaggi Giorgio, responsabile del servizio di veterinaria di quella Asl. Dati informativi che avevano dimostrato come i componenti della giunta del comune di Sannicandro Garganico avessero adottato le due menzionate delibere allo scopo di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale al consigliere comunale Antonio Cervone il quale, proprietario dell'indicato locale- garage, si era visto beneficiare dell'esecuzione, a spese dell'amministrazione comunale, di lavori di ristrutturazione (del valore di Euro 23.000, oltre imposte) di tale immobile, destinato ad ospitare la nuova sede del servizio sanitario della locale Asl, senza che la stessa giunta avesse motivato le ragioni di quella scelta ovvero avesse preventivamente vagliato l'esistenza di soluzioni alternative, nonostante la mancata indicazione nelle delibere del nome del proprietario del locale (laddove la richiesta di autorizzazione all'esecuzione di quei lavori significativamente non fosse stata presentata neppure dal consigliere comunale Cervone Antonio, ma artatamente dal di lui genitore, che non era proprietario dell'immobile), e nonostante il dr. Selvaggi, responsabile di quel servizio, non avesse dato affatto il suo assenso al trasferimento degli uffici della Asl presso quel locale, che, sotto l'aspetto strutturale, si presentava palesemente inidoneo ad ospitare un servizio sanitario.
Tanto vale anche in relazione alla motivazione della esistenza del richiesto elemento soggettivo del reato, avendo la Corte territoriale, pur in assenza di comprovati rapporti di amicizia o di cointeressenza tra i singoli componenti della giunta ed il consigliere comunale Cervone, convincentemente valorizzato la macroscopicità dei profili di illegittimità di cui erano risultate affette le due delibere adottate dalla giunta municipale e le palesi anomalie che avevano caratterizzato l'intero iter di quella pratica amministrativa, riguardante una vicenda di non scarsa importanza nell'ambito di un paese di limitate dimensioni ed avente ad oggetto un immobile di proprietà di uno dei componenti dei consiglio comunale.
In assenza della indicazione di una lacuna o una carenza argomentativa che possa disarticolare la struttura logica della motivazione della sentenza, è da escludere che possa integrare il vizio denunciato la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più conveniente, valutazione delle risultanze processuali.
4. Anche il terzo motivo, nel quale pure è stata prospettata una mera illogicità della motivazione, è inammissibile, tenuto conto che il ricorrente ha chiesto che in questa sede di legittimità si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento processuale ai fini del sollecitato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L'esercizio di detto potere discrezionale deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 3, n. 11963 del 16/12/2010, Picaku, Rv. 249754; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737; Sez. 1, n. 46954 del 04/11/2004, Palmisani, Rv. 230591): cosa che, nella fattispecie, è accaduto, avendo la Corte territoriale legittimamente ritenuta ostativa al riconoscimento delle attenuanti generiche la oggettiva gravità del reato accertato, che è uno dei parametri considerati dall'art. 133 c.p., applicabile anche ai fini dell'art. 62 bis c.p.. 5. È appena il caso di sottolineare che, al di là delle apparenze, il reato contestato - quanto meno quello indicato come commesso il 10/12/2004 - non si è estinto per prescrizione, in quanto il giudizio dinanzi a questa Corte era stato fissato per l'udienza dell'11/04/2012 e rinviato all'odierna udienza su richiesta del difensore.
6. Ai rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2012