Sentenza 17 febbraio 2011
Massime • 1
In tema di abuso d'ufficio, il requisito della violazione di norme di legge può essere integrato anche solo dall'inosservanza del principio costituzionale di imparzialità della P.A., per la parte in cui esprime il divieto di ingiustificate preferenze o di favoritismi che impone al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio una precisa regola di comportamento di immediata applicazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/2011, n. 27453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27453 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 17/02/2011
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 347
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 18339/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CI NO N. IL 02/10/1949;
2) DI ND N. IL 13/02/1951;
3) BU IU N. IL 12/03/1966;
avverso la sentenza n. 2424/2008 TRIBUNALE di ROMA, del 13/10/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/02/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. NICOLA MILO;
udito il P.G. in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza, perché il fatto non sussiste;
udito il difensore avv. ANGELELLI M. (anche in sost. dell'avv. Salerni A.) che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi e del IN;
non è comparso il difensore di IS. FATTO E DIRITTO
1. Il Tribunale di Roma, con sentenza 13/10/2009, dichiarava non doversi procedere nei confronti - tra l'altro - di IS ST, DI DR e IN IO in ordine al reato di abuso d'ufficio, commesso nel febbraio 2002, perché estinto per prescrizione. L'addebito specifico mosso agli imputati è di avere, in concorso tra loro e con altre persone (non ricorrenti), tutti componenti del Consiglio di Coordinamento del 10^ Municipio del Comune di Roma, proceduto alla valutazione dei candidati aspiranti all'incarico di "posizione organizzativa" in modo non imparziale e trasparente, violando l'art. 97 Cost., L. n. 241 del 1990, art. 1 e Delib. n. 26 del 2001, art. 2 del Comune di Roma, e di avere intenzionalmente favorito il candidato UC ON, al quale attribuivano arbitrariamente un punteggio aggiuntivo, consentendogli così di ottenere l'assegnazione dell'incarico in danno dell'avente diritto AN UD OL.
2. Hanno proposto ricorso immediato per cassazione, tramite i rispettivi difensori, gli imputati, lamentando la violazione della legge penale, con riferimento all'art. 129 c.p.p., comma 2, e art.323 cod. pen., e il vizio dì motivazione sotto i seguenti profili:
a) le norme evocate nel capo d'imputazione, in quanto meramente programmatiche e di principio, non integrano la violazione di legge o di regolamento, vale a dire della disciplina specifica relativa alla procedura concorsuale;
b) la selezione dei candidati era stata fatta in maniera obiettiva, valutando per ognuno la capacità organizzativa, l'esperienza professionale, i requisiti culturali.
3. I ricorsi non sono fondati e devono essere rigettati. Osserva la Corte che la sentenza impugnata non offre elementi di fatto dai quali desumere, attraverso una mera constatazione, la insussistenza del reato contestato agli imputati, con l'effetto che non può trovare operatività, nella specie, la norma di cui al capoverso dell'art. 129 cod. proc. pen., che implicherebbe il controllo e la valutazione da parte di questa Suprema Corte degli atti processuali, per individuare in essi l'eventuale sussistenza di una più favorevole causa di proscioglimento, compito questo che esula dai confini del sindacato di legittimità. La già dichiarata causa di estinzione del reato non consente di dare spazio al denunciato vizio di motivazione della sentenza, perché l'inevitabile rinvio del processo, dopo la pronuncia di annullamento, all'esame del giudice di merito è incompatibile con l'obbligo, stabilito dell'art.129 cod. proc. pen., comma 1, dell'immediata declaratoria di proscioglimento per prescrizione del reato. È il caso di precisare che, se l'abuso d'ufficio è ravvisatale, come sostengono i ricorrenti, solo in presenza di violazione di norme di legge o di regolamento aventi contenuto immediatamente precettivo, non è corretto ritenere l'inidoneità assoluta della disposizione di cui all'art. 97 Cost., evocata nel capo d'imputazione, ad integrare la detta violazione di legge.
Nella richiamata norma costituzionale, che pur detta principi di natura programmatica, è comunque individuabile un residuale significato precettivo relativo all'imparzialità dell'azione amministrativa e, quindi, un parametro di riferimento per il reato di abuso d'ufficio. L'imparzialità a cui fa riferimento l'art. 97 Cost. consiste, infatti, nel divieto di favoritismi, nell'obbligo cioè per la Pubblica Amministrazione di trattare tutti i soggetti portatori di interessi tutelatali alla stessa maniera, conformando logicamente i criteri oggettivi di valutazione alle differenziate posizioni soggettive. In sostanza, il principio d'imparzialità, se riferito all'aspetto organizzativo della Pubblica Amministrazione, ha certamente una portata programmatica e non rileva ai fini della configurabilità del reato di abuso d'ufficio, in quanto detto principio generale deve necessariamente essere mediato dalla legge di attuazione;
lo stesso principio, invece, se riferito all'attività concreta della Pubblica Amministrazione, che ha l'obbligo di non porre in essere favoritismi e di non privilegiare situazioni personali che confliggono con l'interesse generale della collettività assume i caratteri e i contenuti precettivi richiesti dall'art. 323 c.p., in quanto impone al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio una precisa regola di comportamento di immediata applicazione (sez. 6, n. 25162 del 12/2/2008, dep. 19/6/2008, imp. Cescenzi). Ciò posto, non può escludersi, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, la configurabilità dell'ipotizzato rato di abuso di ufficio, ravvisandosi, ameno in astratto, la violazione di legge richiesta dalla norma incriminatrice.
Il caso in esame presenta certamente aspetti fattuali non sufficientemente chiariti, ma, di fronte all'intervenuta prescrizione del reato, correttamente il giudice di merito ha adottato la corrispondente pronuncia di proscioglimento, non emergendo dagli atti l'evidenza della insussistenza del fatto.
4. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011