Sentenza 14 ottobre 1999
Massime • 1
Non ricorre il delitto di cui all'art. 349 cod. pen, violazione di sigilli, quando il sigillo non è apposto per assicurare la conservazione o l'identità della cosa, ma solo per impedirne l'uso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/10/1999, n. 13710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13710 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 1999 |
Testo completo
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Udienza pubblica
Dott. RENATO ACQUARONE Presidente del 14.10.1998
Dott. VINCENZO ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
Dott. FRANCESCO S. MANNINO Consigliere N. 3355
Dott. VINCENZO DI NUBILA rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CARLO GRILLO Consigliere N. 7302/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
LO LF N. A CORATO IL 12.6.63 ivi res. via Ruvo 103 a contro la sentenza della corte di Appello di Bari 18.12.98 la quale, in riforma della sentenza 28.11.96 del Pretore di Trani, sezione distaccata di Corato, lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione e lit. 200.000 di multa per il reato di cui all'art. 349 CP, perché in concorso con il custode NE BE, quale materiale autore della rimozione, violava i sigilli apposti al fabbricato della ditta NE Mobili, sita in Corato alla via Ruvo n. 103.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Di Nubila;
sentito il PG, in persona del Dr. GIOACCHINO IZZO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito il difensore, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso, Avv.to Musci Michele.
rileva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. GA AL veniva tratto a giudizio dinanzi al Pretore per rispondere della violazione indicata in epigrafe, in concorso con NE BE, deceduto nelle more del processo, e di GA Addolorata, assolta in via definitiva.
2. Il Pretore assolveva i tre imputati. Proponeva appello il PM e la Corte di Appello dava atto della morte dello NE, confermava l'assoluzione della GA e condannava il GA.
3. Si era trattato della forzata apertura delle serrande e delle porte sigillate di un esercizio commerciale di vendita di mobili. Tale esercizio era stato bloccato dall'autorità amministrativa perché il titolare non era in possesso della prescritta autorizzazione.
4. Ha proposto ricorso per Cassazione il GA, deducendo:
- violazione dell'art. 606 lett. 'e' CPP per mancata motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato;
il prevenuto agiva al fine di garantire le condizioni igieniche del locale;
- insussistenza della fattispecie criminosa, perché i sigilli erano stati apposti per finalità diverse da quelle previste nell'art. 349 CP;
- insussistenza del reato, mancando una declaratoria di responsabilità a carico del custode, col quale esso GA sarebbe concorso nel reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è fondato sotto il profilo della sussistenza della fattispecie incriminatrice in tutti i suoi requisiti. L'art. 349 Cp punisce la condotta di chi viola i sigilli apposti ad una cosa "per assicurarne la conservazione o l'identità". La funzione del sigillo., inteso quale simbolo di intangibilità della "res", deve quindi essere quella di preservare la cosa nella sua consistenza (ad esempio, un manufatto costruito fino ad un certo stadio) ovvero nella sua identità (onde evitare ad esempio che essa venga alterata nella sua composizione ovvero sostituita).
6. Nella specie, peraltro, la funzione dei sigilli era quella di impedire che nel negozio si continuasse ad esercitare un'attività di vendita di mobili che l'autorità amministrativa non aveva autorizzato. La funzione del sigillo non era quindi quella di assicurare la conservazione dell'immobile sequestrato ne' la sua identità, ma solo quella di prevenire un'attività di per sè non illecita, ma non autorizzata in via amministrativa.
7. Al riguardo, questa Corte ha pronunciato recentemente all'udienza del 25.2.99, imp. Di Domenico, nel senso che non ricorre il delitto di cui all'art. 349 CP quando il sigillo non è apposto per assicurare la conservazione o l'identità della cosa, ma solo per impedirne l'uso.
8. A tale precedente il Collegio ritiene di uniformarsi, mandando assolto l'imputato perché il fatto non sussiste. Manca infatti il requisito della finalità di conservazione e/o di assicurazione della identità della "res" come funzione del sequestro.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 1999