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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 02/12/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
LI IU Presidente rel.
ME NZ IC
Valentina Prudente IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 2377 VG anno
2025, vertente t r a
( ) – Parte_1 C.F._1 Parte_2
( rispettivamente domiciliati presso lo studio C.F._2
dell'Avv. Gabriele Sommovigo e dell'Avv. Alessandro Stefanini, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 2.12.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso ritualmente depositato con il quale i coniugi Parte_3
hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Castelnuovo Magra il 26.5.2018 (dall'unione dei coniugi erano nati i figli
, il 3.10.2018, e il 22.6.2020), deducendo a fondamento Per_1 Per_2
della domanda l'ininterrotta separazione legale da tempo sufficiente “ex lege”; premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al
P.M.; rilevato che dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi hanno dato corso al procedimento di separazione consensuale, ritualmente definito con la sentenza del Tribunale di Massa n. 96/2024 del 5.2.2024; né è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i ricorrenti, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
ritenuto che
devesi pronunciare, pertanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto;
che vanno integralmente recepite le condizioni concordate in punto di: affidamento congiunto e collocazione anagrafica della prole presso la madre;
assegnazione della casa familiare;
regime di visita e di permanenza della prole con i genitori;
mantenimento diretto dei figli;
regime di partecipazione dei genitori al pagamento delle spese straordinarie;
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Carrara all'anno 2018, n. 7, Parte II, Serie B, Ufficio I, alle condizioni di cui al ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da parte motiva;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carrara di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle conseguenziali ulteriori incombenze;
compensa le spese.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 2.12.2025
Il Presidente estensore
LI IU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
LI IU Presidente rel.
ME NZ IC
Valentina Prudente IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 2377 VG anno
2025, vertente t r a
( ) – Parte_1 C.F._1 Parte_2
( rispettivamente domiciliati presso lo studio C.F._2
dell'Avv. Gabriele Sommovigo e dell'Avv. Alessandro Stefanini, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 2.12.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso ritualmente depositato con il quale i coniugi Parte_3
hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Castelnuovo Magra il 26.5.2018 (dall'unione dei coniugi erano nati i figli
, il 3.10.2018, e il 22.6.2020), deducendo a fondamento Per_1 Per_2
della domanda l'ininterrotta separazione legale da tempo sufficiente “ex lege”; premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al
P.M.; rilevato che dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi hanno dato corso al procedimento di separazione consensuale, ritualmente definito con la sentenza del Tribunale di Massa n. 96/2024 del 5.2.2024; né è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i ricorrenti, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
ritenuto che
devesi pronunciare, pertanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto;
che vanno integralmente recepite le condizioni concordate in punto di: affidamento congiunto e collocazione anagrafica della prole presso la madre;
assegnazione della casa familiare;
regime di visita e di permanenza della prole con i genitori;
mantenimento diretto dei figli;
regime di partecipazione dei genitori al pagamento delle spese straordinarie;
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Carrara all'anno 2018, n. 7, Parte II, Serie B, Ufficio I, alle condizioni di cui al ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da parte motiva;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carrara di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle conseguenziali ulteriori incombenze;
compensa le spese.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 2.12.2025
Il Presidente estensore
LI IU