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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 15/11/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI
In composizione monocratica in persona del Giudice Onorario designato dott.ssa Maria Elena Giovannella, fatte precisare le conclusioni e ordinata la discussione della causa all'udienza del 29.10.2025, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies , u.c., c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 989/2024 R.G. degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
c.f. , nata il [...], residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in IA AU, alla via Giuba, n. 4, rappresentata e difesa giusta procura in calce presente atto, dall'Avv. Gregorio Papalia, c.f. ,; CodiceFiscale_2
- ATTRICE-
E
C.F. e P.IVA con sede legale CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in Milano, Piazza Tre Torri n. 3, in persona del legale rappresentante dott.
, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria sulla via Controparte_2
Domenico Muratori n. 45, presso lo studio degli avv.ti Attilio COTRONEO
(C.F. ) e ON ME (C.F. C.F._3
); - CONVENUTA- C.F._4
E
• residente in [...]; CP_3
• Signor c.da Aracri, s.n.c., Cinquefrondi RC. Controparte_4
- CONVENUTI CONTUMACI-
AVENTE AD OGGETTO: responsabilità civile da circolazione stradale - azione di risarcimento danni promossa dal terzo trasportato
PRECISAZIONI DELLE CONCLUSIONI: come da processo verbale di udienza
MOTIVI
adiva questo Tribunale al fine di ottenere il risarcimento dei Parte_2 danni subiti, quale terza trasportata, mentre viaggiava a bordo della Fiat Punto, tg. BM177CV, condotta e di proprietà della convenuta , CP_3 assicurata per la rca con la a causa e in occasione del Controparte_5 sinistro stradale verificatosi il giorno 12.08.2017, in San Ferdinando cagionato dalla manovra di inversione di marcia sulla strada provinciale nei pressi dello svincolo IA AU/ autorità portuale, che la portava ad invadere la corsia riservata ai veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia e impattava con l'autovettura Fiat Doblo tg. DH581AG, di proprietà e condotta dal signor
[...]
assicurata per la r.c.a. presso la Compagnia che CP_4 Controparte_6 viaggiava con direzione San Ferdinando-IA AU .
A causa dell'urto l'attrice lamenta di avere riportato lesioni personali in varie parti del corpo, come diagnosticato dai medici del Pronto Soccorso del P.O. di
IA AU: “traumatismo in sedi multiple”, che la costringeva ad un successivo periodo di riposo e cure, contraddistinto da ripetuti controlli ed esami, a seguito dei quali, veniva giudicata guarita con postumi permanenti.
Parte attrice narra e dimostra di avere formulato in via stragiudiziale domanda risarcitoria alla , che , dopo averla sottoposto a vista medica, in Controparte_7 data 16.02.2018 le liquidava la somma complessiva di € 29.000,00 , somma che veniva riscossa a titolo di acconto sulla maggiore somma che l'attrice chiedeva per il ristoro dei danni sofferti.
Più precisamente l'attrice lamenta di avere riportato i seguenti danni :
DANNO BIOLOGICO PERMANENTE Danno biologico 14 %(permanente): euro 43.330,00
PARZIALE DANNO TEMPONARANEO
Danno biologico ( temporanea 65 gg. di cui 15 gg. al 100%, 10 gg. al 50%, 10 gg. 25%): euro 3.700,00
Personalizzazione danno: euro 10.000,00
Parte_3
Totale permanente euro 43.330,00
Totale temporanea euro 3.700,00
Personalizzazione danno: euro 10.000,00
______________
Totale generale Euro 57.030,00
Pertanto, chiede che questo Tribunale riconosca il diritto al risarcimento dell'intero danno subito come sopra descritto e quantificato , detratta la somma di euro 29.000,00 già corrisposta e trattenuta a titolo di acconto, e chiede quindi la condanna della al pagamento della somma residua pari a euro CP_1
24.930,00, o comunque di quelle maggiori o minori somme che saranno ritenute di giustizia da contenersi, compresi interessi e rivalutazione monetaria secondo i dati ISTAT dal dì dell'evento al soddisfo sino ad oggi maturati
2. La costituendosi nel presente giudizio , pur non contestando la CP_1 dinamica del sinistro ed il nesso causale fra lesioni riportate dall'attrice e incidente, eccepisce , che “la responsabilità delle lesioni lamentate nel presente giudizio va addebitata esclusivamente alla stessa attrice per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza ed ai suoi genitori per culpa in vigilando, essendo
l'odierna istante all'epoca dei fatti minorenne” considerato che tutte le lesioni subite dall'attrice sarebbero state causate dall'impatto del corpo contro l'asfalto e contro altro veicolo, essendo stata sbalzata fuori dall'abitacolo dell'autovettura a causa del mancato uso delle cinture di sicurezza. Pertanto, secondo la convenuta compagnia di assicurazione, la somma già corrisposta alla sarebbe da considerarsi “generosa” perché non dovuta, Pt_1 ed in ogni caso il quantum richiesto da parte attrice esorbitante e non corrispondente alle risultanze della visita medica disposta in fase stragiudiziale, ed infine non dovuta la somma chiesta a titolo di danno morale , sotto forma di personalizzazione del danno stesso.
Quindi chiede il rigetto della domanda attorea.
Nel corso dell'istruzione veniva disposta CTU medica sui seguenti quesiti:
1.- letti ed esaminati gli atti di causa e dopo aver sottoposto l'attore a visita medica, descriva il CTU le attuali condizioni di salute di , Parte_1 con particolare riguardo alle conseguenze lesive riportate in seguito al sinistro per cui è causa, verificando con rigore la loro compatibilità con la riferita dinamica del sinistro stesso;
2.- verifichi se l'attrice fosse portatore di patologie preesistenti rispetto al sinistro occorsogli ed in caso di risposta affermativa dica se le stesse possano essere considerate, ed in che misura, causa esclusiva o concausa delle lesioni riportate dall'attore;
3.- verifichi la sussistenza di postumi permanenti, determinandone l'incidenza percentuale sulla globale integrità psico-fisica del periziando, e precisando, in caso di lesioni di lieve entità, la percentuale d'invalidità suscettibile di accertamento clinico strumentale obiettivo (ad es. mediante radiografia, TAC, risonanza, ecc.);
4.- verifichi la durata dell'invalidità temporanea, sia assoluta sia relativa, da riscontrarsi visivamente (anche mediante certificazioni cliniche provenienti da struttura sanitaria pubblica o convenzionata) o strumentalmente (ad es. mediante radiografia, TAC, risonanza, ecc.);
5.- verifichi la necessità e la congruità delle spese mediche risultanti da documentazione in atti, nonché la necessità di eventuali spese future, evidenziando se queste ultime possano essere erogate gratuitamente dal CP_8 affidata al CTU Dott. che depositava la propria relazione in data Persona_1
09.06.2025. L'azione risarcitoria promossa da , deve essere qualificata azione Parte_1 risarcitoria diretta contro la compagnia di assicurazione ex art. 141 D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, sicchè il principio del contraddittorio è stato regolarmente rispettato. Prima di adire questo Tribunale veniva promossa la procedura di negoziazione assistita, così soddisfacendo il presupposto di procedibilità.
Nel caso di specie costituisce oggetto di lite solo il quantum debeatur, il sinistro, come fatto storico è pacificamente riconosciuto dalle parti, e, peraltro, è provato dalla relazione redatta dai Carabinieri della Compagnia di IA AU intervenuti sul luogo del sinistro, dal quale risulta anche che l'attrice Pt_2
riportava lesioni personali per le quali era stata, nelle immediatezze,
[...] trasportata al Pronto Soccorso del P.O. di IA AU dove venivano diagnosticati traumatismo sedi multiple con prognosi di 10 giorni.
L'attrice all'epoca del sinistro era minorenne;
durante le Parte_2 operazioni peritali ha riferito, in presenza del C.T.P. di parte convenuta, dott.ssa
, che al momento dell'impatto non aveva ancora allacciato Persona_2 completamente l'apposito dispositivo della cintura di sicurezza (tanto si legge nella ctu).
Il CTU nominato dott. affermava che la signorina è stata Persona_1 Pt_2 sbalzata fuori dall'abitacolo fino ad impattare con il suolo riportando ferite lacero-contuse multiple in vari distretti anatomici sporgenti, rileva altresì, che
L'uso corretto della cintura di sicurezza avrebbe sicuramente ridotto il numero
e la varietà delle lesioni, particolarmente quelle da urto contro le strutture interne ed esterne evitando la propulsione fuori dall'abitacolo, ma avrebbe potuto favorire lesioni della clavicola sottocintura, delle coste, della trachea in caso di malposizionamento della fascia, delle ultime vertebre cervicali e prime toraciche per esaltazione del meccanismo di colpo di frusta alla rovescia con iperflessione del corpo sulla cintura stessa, lacerazioni dell'addome e dei visceri sottostanti”.
Da quanto accertato in sede peritale, può concludersi che il corretto uso della cintura di sicurezza, nel caso di specie, non sarebbe stato sufficiente ad interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno. Inoltre considerata la giovane età della passeggera all'epoca dei fatti di causa, 12 anni, il mancato uso della cintura di sicurezza può essere valutato come accettazione del rischio e consapevole concorso colposo nella causazione delle lesioni subite, vertendosi in materia di diritti indisponibili.
Pertanto, resta a carico del conducente del veicolo, secondo la normativa generale degli artt. 2043 c.c., art. 2056 c.c., art. 1227 c.c. , la responsabilità per i danni arrecati alla terza trasportata, ancorchè, questa non indossasse la cintura di sicurezza al momento del sinistro;
infatti, la passeggera anche in caso di uso della cintura di sicurezza, a causa del forte impatto con l'altro veicolo, occupando il sedile anteriore dell'autovettura, avrebbe comunque riportato lesioni personali, né avrebbe potuto evitare il danno.
A ciò si aggiunga che , in ogni caso in base alle regole della comune diligenza e prudenza, il conducente di un veicolo è tenuto ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza, ad assicurarsi prima di mettere in marcia l'autovettura che le cinture siano indossate da tutti i passeggeri, soprattutto se si tratta di minori. Il conducente del veicolo è responsabile della “circolazione del veicolo”, con la conseguenza che egli è tenuto, sotto un profilo di normale diligenza, ad effettuare detta circolazione in sicurezza e nel rispetto delle norme.
Dalla ricostruzione dei fatti di causa emersa dalla documentazione offerta in giudizio risulta, altresì, provato che la manovra della conducente del veicolo a bordo del quale si trovava l'attrice, è stata caratterizzata da particolare fretta e concitazione, tant'è che la dichiara di non avere fatto in tempo ad Pt_2 allacciare la cintura prima che la madre eseguisse l'inversione del senso di marcia e che la stessa manovra è stata effettuata senza prestare alcuna prudenza e diligenza, quindi non sembra che possa in qualche modo essere ravvisabile un concorso colposo della , che ha piuttosto innocentemente subito le Pt_2 conseguenze della negligenza e imperizia della madre-conducente, sia come conducente sia come genitore.
Sicchè, nella specie deve applicarsi, la regola generale secondo la quale il terzo trasportato ha diritto ad essere risarcito.
L'art. 141, cod. ass., accorda, infatti, al trasportato una tutela agevolata e celere, quale soggetto estraneo alle dinamiche concernenti la responsabilità nella determinazione dell'evento, e, quindi, consentendogli di ottenere il risarcimento del danno indipendentemente dalla prova delle responsabilità.
D'altronde la liquidazione e corresponsione della somma risarcitoria da parte della in fase stragiudiziale non può che essere considerato come CP_1 riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni riportati da , Parte_2
a causa del sinistro occorso in data 12.08.2017.
Esclusa nel caso di specie la corresponsabilità dell'allora minorenne passeggera, deve essere riconosciuto, per quanto sopra argomentato, il suo pieno diritto al risarcimento dei danni subiti.
Le conclusioni a cui giunge il CTU possono essere condivise e fatte proprie da questo Tribunale, essendo le stesse frutto di un accertamento peritale compiuto dopo visita medica, anamnesi, attenta valutazione della documentazione medica prodotta in giudizio e degli atti di causa, privo di vizi logici e sostenuto da chiare motivazioni scientifiche sufficientemente illustrate, e che sono state meglio chiarite e precisate anche laddove sono state oggetto di specifica contestazione da parte del CTP della CP_1
Per_ Il CTU Dott. ha accertato che dai traumi riportati da nel Parte_2 sinistro di causa sono residuati permanenti esiti cicatriziali post-traumatici in estese aree in vari distretti anatomici e precisamente :emitorace sin, cresta iliaca e fianco sinistro, spalla e gomito sin e ginocchio dx, che tutti possono essere definiti danni estetici che , tenuto conto del sesso e dell'età del soggetto e della sede corporea , secondo i più rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali della leges artis, comportano una menomazione estetica complessivamente moderata
e, quindi, rientrano nella II classe del danno alla funzione estetica ovvero in un pregiudizio estetico complessivo da lieve a moderato segnando in maniera negativa la fisiognomia del soggetto e collocandosi ai massimi gradi del range;
i predetti postumi permanenti secondo sono valutabili, in atto, in una percentuale di invalidità permanente del 15% (QUINDICI percento) sul totale.
“Tale valutazione fa riferimento alla riduzione globale della integrità psicofisica della persona” Dalla stessa CTU, emerge che subito dopo il sinistro, l'attrice ha, altresì, dovuto sopportare, per la cura dei traumi subiti, un periodo di INABILITÀ
TEMPORANEA così differenziati:
a. INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE (ITA) DI GG 0 (ZERO)
b. INABILITÀ TEMPORANEA PARZIALE (ITP) AL 75% DI GG 10
(DIECI) -dal 12.08.2017 al 21.08.2017 che corrisponde alla prognosi assegnata dal P.S.
c. INABILITÀ TEMPORANEA PARZIALE (ITP) AL 50% DI GG 9
(NOVE) - dal 22.08.2017 al 30.08.2017 che corrisponde al periodo fino alla rimozione dei punti di sutura d. INABILITÀ TEMPORANEA PARZIALE (ITP) AL 25% DI GG 22
(VENTIDUE) - dal 31.08.2017 al 21.09.2017 in cui ha effettuato visita NPI -
Il danno non patrimoniale subito dalla è risarcibile ai sensi del combinato Pt_2 disposto degli artt. 2059 c.c. e 138 del Codice delle assicurazioni private.
Nel caso di spece la danneggiata ha subito lesioni cd. Macro-permanenti , poiché la menomazione psicofisica accertata è compresa tra i 10 e 100 punti . Il criterio di liquidazione del danno è stabilito dallo stesso articolo 138 citato nel quale è indicato come riferimento la tabella unica nazionale, che adottata di recente è applicabile ai sinistri verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore il 5 marzo 2025, e, pertanto, nel caso di specie, si ritiene di potere utilizzare le tabelle adottate dal Tribunale di Milano, nella versione più aggiornata (anno 2024) seguendo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione che ha individuato nelle tabelle milanesi le più idonee ad assicurare l'equità nel risarcimento del danno da sinistri stradali, a salvaguardia del più generale principio di uguaglianza. “"La liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di
Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto". (sentenza
n.12408 del 07-06-2011). Nella liquidazione del danno si è tenuto in considerazione l'età della danneggiata all'epoca del sinistro (12 anni), dei punti percentuali di menomazione psicofisica accertata 15%, del punto danno biologico € 3.211,51, e del punto base i.t.t. pari a € 115,00, ottenendo una quantificazione del danno non patrimoniale complessivo già attualizzato, posto che vengono utilizzate le tabelle milanesi più aggiornate come se il fatto fosse accaduto oggi, ottenendo il seguente risultato:
danno biologico permanente € 45.523,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 862,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 517,50
Invalidità temporanea parziale al 25% € 632,50
Totale danno biologico temporaneo € 2.012,50
TOTALE DANNO NON PATRIMONIALE € 47.535,50
Il danno non patrimoniale complessivo così liquidato deve intendersi comprensivo del danno morale (inteso come sofferenza e disagio nella vita quotidiana derivante dalle lesione alla persona) secondo i parametri tabellari, e già attualizzato, in quanto sono stati applicati i parametri economici attuali considerando l'età della danneggiata all'epoca dei fatti, come se il sinistro fosse accaduto oggi. Pertanto, sulla predetta somma devono essere calcolati gli interessi al saggio legale dal giorno del sinistro sino alla data della sentenza sulla somma via via de-valutata al momento del sinistro, e dalla data della sentenza i soli interessi al saggio legale
In giudizio non viene offerta alcuna prova dell'esistenza di un danno morale superiore a quello che qualunque altra persona della medesima età avrebbe sofferto e non compreso nel danno morale già liquidato, tale da richiedere una ulteriore personalizzazione del danno morale patito dalla danneggiata.
Considerato che parte attrice ha già ricevuto a titolo di risarcimento del danno patito la somma di € 29.000,00 , la convenuta , quale compagnia di CP_1 assicurazione per la rca della conducente e proprietaria dell'autovettura, va condannata al pagamento della ulteriore somma di € 18.535,50, oltre gli interessi al saggio legale dal giorno del sinistro sino alla data della sentenza sulla somma via via de-valutata al momento del sinistro, e dalla data della sentenza, maggiorata dei soli interessi al saggio legale sino al pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico della convenuta e liquidate, come in dispositivo, in favore dello CP_1
Stato vista l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato dell'attrice; le spese di CTU, liquidate con separato decreto, possono essere poste definitivamente a carico di parte soccombente . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario Sezione Civile di Palmi in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Elena Giovannella , rigettata ogni diversa eccezione e domanda:
a) Accerta e riconosce che ha subito a causa del sinistro di Parte_2 causa i seguenti danni: danno biologico permanente nella misura del 15%% del totale, liquidato in € 45.523,00, danno non patrimoniale da invalidità temporanea liquidato in € 2.012,50; per un danno non patrimoniale complessivo di € 47.535,50;
b) per l'effetto condanna al risarcimento dei danni non CP_1 patrimoniali come liquidati nel punto che precede, detratta la somma di €
29.000,00, e così al pagamento della somma di € 18.535,50, oltre gli interessi al saggio legale dal giorno del sinistro sino alla data della sentenza sulla somma via via de-valutata al momento del sinistro, e dalla data della sentenza, maggiorata dei soli interessi al saggio legale sino al pagamento;
c) Condanna, infine , al pagamento delle spese del presente CP_1 giudizio in favore dello Stato che liquida in € 3.808,00 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico della le spese di CTU liquidate con CP_1 separato decreto.
Palmi, lì 15.11.2025 Il G.O.P.
Dott.ssa Maria Elena Giovannella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI
In composizione monocratica in persona del Giudice Onorario designato dott.ssa Maria Elena Giovannella, fatte precisare le conclusioni e ordinata la discussione della causa all'udienza del 29.10.2025, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies , u.c., c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 989/2024 R.G. degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
c.f. , nata il [...], residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in IA AU, alla via Giuba, n. 4, rappresentata e difesa giusta procura in calce presente atto, dall'Avv. Gregorio Papalia, c.f. ,; CodiceFiscale_2
- ATTRICE-
E
C.F. e P.IVA con sede legale CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in Milano, Piazza Tre Torri n. 3, in persona del legale rappresentante dott.
, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria sulla via Controparte_2
Domenico Muratori n. 45, presso lo studio degli avv.ti Attilio COTRONEO
(C.F. ) e ON ME (C.F. C.F._3
); - CONVENUTA- C.F._4
E
• residente in [...]; CP_3
• Signor c.da Aracri, s.n.c., Cinquefrondi RC. Controparte_4
- CONVENUTI CONTUMACI-
AVENTE AD OGGETTO: responsabilità civile da circolazione stradale - azione di risarcimento danni promossa dal terzo trasportato
PRECISAZIONI DELLE CONCLUSIONI: come da processo verbale di udienza
MOTIVI
adiva questo Tribunale al fine di ottenere il risarcimento dei Parte_2 danni subiti, quale terza trasportata, mentre viaggiava a bordo della Fiat Punto, tg. BM177CV, condotta e di proprietà della convenuta , CP_3 assicurata per la rca con la a causa e in occasione del Controparte_5 sinistro stradale verificatosi il giorno 12.08.2017, in San Ferdinando cagionato dalla manovra di inversione di marcia sulla strada provinciale nei pressi dello svincolo IA AU/ autorità portuale, che la portava ad invadere la corsia riservata ai veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia e impattava con l'autovettura Fiat Doblo tg. DH581AG, di proprietà e condotta dal signor
[...]
assicurata per la r.c.a. presso la Compagnia che CP_4 Controparte_6 viaggiava con direzione San Ferdinando-IA AU .
A causa dell'urto l'attrice lamenta di avere riportato lesioni personali in varie parti del corpo, come diagnosticato dai medici del Pronto Soccorso del P.O. di
IA AU: “traumatismo in sedi multiple”, che la costringeva ad un successivo periodo di riposo e cure, contraddistinto da ripetuti controlli ed esami, a seguito dei quali, veniva giudicata guarita con postumi permanenti.
Parte attrice narra e dimostra di avere formulato in via stragiudiziale domanda risarcitoria alla , che , dopo averla sottoposto a vista medica, in Controparte_7 data 16.02.2018 le liquidava la somma complessiva di € 29.000,00 , somma che veniva riscossa a titolo di acconto sulla maggiore somma che l'attrice chiedeva per il ristoro dei danni sofferti.
Più precisamente l'attrice lamenta di avere riportato i seguenti danni :
DANNO BIOLOGICO PERMANENTE Danno biologico 14 %(permanente): euro 43.330,00
PARZIALE DANNO TEMPONARANEO
Danno biologico ( temporanea 65 gg. di cui 15 gg. al 100%, 10 gg. al 50%, 10 gg. 25%): euro 3.700,00
Personalizzazione danno: euro 10.000,00
Parte_3
Totale permanente euro 43.330,00
Totale temporanea euro 3.700,00
Personalizzazione danno: euro 10.000,00
______________
Totale generale Euro 57.030,00
Pertanto, chiede che questo Tribunale riconosca il diritto al risarcimento dell'intero danno subito come sopra descritto e quantificato , detratta la somma di euro 29.000,00 già corrisposta e trattenuta a titolo di acconto, e chiede quindi la condanna della al pagamento della somma residua pari a euro CP_1
24.930,00, o comunque di quelle maggiori o minori somme che saranno ritenute di giustizia da contenersi, compresi interessi e rivalutazione monetaria secondo i dati ISTAT dal dì dell'evento al soddisfo sino ad oggi maturati
2. La costituendosi nel presente giudizio , pur non contestando la CP_1 dinamica del sinistro ed il nesso causale fra lesioni riportate dall'attrice e incidente, eccepisce , che “la responsabilità delle lesioni lamentate nel presente giudizio va addebitata esclusivamente alla stessa attrice per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza ed ai suoi genitori per culpa in vigilando, essendo
l'odierna istante all'epoca dei fatti minorenne” considerato che tutte le lesioni subite dall'attrice sarebbero state causate dall'impatto del corpo contro l'asfalto e contro altro veicolo, essendo stata sbalzata fuori dall'abitacolo dell'autovettura a causa del mancato uso delle cinture di sicurezza. Pertanto, secondo la convenuta compagnia di assicurazione, la somma già corrisposta alla sarebbe da considerarsi “generosa” perché non dovuta, Pt_1 ed in ogni caso il quantum richiesto da parte attrice esorbitante e non corrispondente alle risultanze della visita medica disposta in fase stragiudiziale, ed infine non dovuta la somma chiesta a titolo di danno morale , sotto forma di personalizzazione del danno stesso.
Quindi chiede il rigetto della domanda attorea.
Nel corso dell'istruzione veniva disposta CTU medica sui seguenti quesiti:
1.- letti ed esaminati gli atti di causa e dopo aver sottoposto l'attore a visita medica, descriva il CTU le attuali condizioni di salute di , Parte_1 con particolare riguardo alle conseguenze lesive riportate in seguito al sinistro per cui è causa, verificando con rigore la loro compatibilità con la riferita dinamica del sinistro stesso;
2.- verifichi se l'attrice fosse portatore di patologie preesistenti rispetto al sinistro occorsogli ed in caso di risposta affermativa dica se le stesse possano essere considerate, ed in che misura, causa esclusiva o concausa delle lesioni riportate dall'attore;
3.- verifichi la sussistenza di postumi permanenti, determinandone l'incidenza percentuale sulla globale integrità psico-fisica del periziando, e precisando, in caso di lesioni di lieve entità, la percentuale d'invalidità suscettibile di accertamento clinico strumentale obiettivo (ad es. mediante radiografia, TAC, risonanza, ecc.);
4.- verifichi la durata dell'invalidità temporanea, sia assoluta sia relativa, da riscontrarsi visivamente (anche mediante certificazioni cliniche provenienti da struttura sanitaria pubblica o convenzionata) o strumentalmente (ad es. mediante radiografia, TAC, risonanza, ecc.);
5.- verifichi la necessità e la congruità delle spese mediche risultanti da documentazione in atti, nonché la necessità di eventuali spese future, evidenziando se queste ultime possano essere erogate gratuitamente dal CP_8 affidata al CTU Dott. che depositava la propria relazione in data Persona_1
09.06.2025. L'azione risarcitoria promossa da , deve essere qualificata azione Parte_1 risarcitoria diretta contro la compagnia di assicurazione ex art. 141 D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, sicchè il principio del contraddittorio è stato regolarmente rispettato. Prima di adire questo Tribunale veniva promossa la procedura di negoziazione assistita, così soddisfacendo il presupposto di procedibilità.
Nel caso di specie costituisce oggetto di lite solo il quantum debeatur, il sinistro, come fatto storico è pacificamente riconosciuto dalle parti, e, peraltro, è provato dalla relazione redatta dai Carabinieri della Compagnia di IA AU intervenuti sul luogo del sinistro, dal quale risulta anche che l'attrice Pt_2
riportava lesioni personali per le quali era stata, nelle immediatezze,
[...] trasportata al Pronto Soccorso del P.O. di IA AU dove venivano diagnosticati traumatismo sedi multiple con prognosi di 10 giorni.
L'attrice all'epoca del sinistro era minorenne;
durante le Parte_2 operazioni peritali ha riferito, in presenza del C.T.P. di parte convenuta, dott.ssa
, che al momento dell'impatto non aveva ancora allacciato Persona_2 completamente l'apposito dispositivo della cintura di sicurezza (tanto si legge nella ctu).
Il CTU nominato dott. affermava che la signorina è stata Persona_1 Pt_2 sbalzata fuori dall'abitacolo fino ad impattare con il suolo riportando ferite lacero-contuse multiple in vari distretti anatomici sporgenti, rileva altresì, che
L'uso corretto della cintura di sicurezza avrebbe sicuramente ridotto il numero
e la varietà delle lesioni, particolarmente quelle da urto contro le strutture interne ed esterne evitando la propulsione fuori dall'abitacolo, ma avrebbe potuto favorire lesioni della clavicola sottocintura, delle coste, della trachea in caso di malposizionamento della fascia, delle ultime vertebre cervicali e prime toraciche per esaltazione del meccanismo di colpo di frusta alla rovescia con iperflessione del corpo sulla cintura stessa, lacerazioni dell'addome e dei visceri sottostanti”.
Da quanto accertato in sede peritale, può concludersi che il corretto uso della cintura di sicurezza, nel caso di specie, non sarebbe stato sufficiente ad interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno. Inoltre considerata la giovane età della passeggera all'epoca dei fatti di causa, 12 anni, il mancato uso della cintura di sicurezza può essere valutato come accettazione del rischio e consapevole concorso colposo nella causazione delle lesioni subite, vertendosi in materia di diritti indisponibili.
Pertanto, resta a carico del conducente del veicolo, secondo la normativa generale degli artt. 2043 c.c., art. 2056 c.c., art. 1227 c.c. , la responsabilità per i danni arrecati alla terza trasportata, ancorchè, questa non indossasse la cintura di sicurezza al momento del sinistro;
infatti, la passeggera anche in caso di uso della cintura di sicurezza, a causa del forte impatto con l'altro veicolo, occupando il sedile anteriore dell'autovettura, avrebbe comunque riportato lesioni personali, né avrebbe potuto evitare il danno.
A ciò si aggiunga che , in ogni caso in base alle regole della comune diligenza e prudenza, il conducente di un veicolo è tenuto ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza, ad assicurarsi prima di mettere in marcia l'autovettura che le cinture siano indossate da tutti i passeggeri, soprattutto se si tratta di minori. Il conducente del veicolo è responsabile della “circolazione del veicolo”, con la conseguenza che egli è tenuto, sotto un profilo di normale diligenza, ad effettuare detta circolazione in sicurezza e nel rispetto delle norme.
Dalla ricostruzione dei fatti di causa emersa dalla documentazione offerta in giudizio risulta, altresì, provato che la manovra della conducente del veicolo a bordo del quale si trovava l'attrice, è stata caratterizzata da particolare fretta e concitazione, tant'è che la dichiara di non avere fatto in tempo ad Pt_2 allacciare la cintura prima che la madre eseguisse l'inversione del senso di marcia e che la stessa manovra è stata effettuata senza prestare alcuna prudenza e diligenza, quindi non sembra che possa in qualche modo essere ravvisabile un concorso colposo della , che ha piuttosto innocentemente subito le Pt_2 conseguenze della negligenza e imperizia della madre-conducente, sia come conducente sia come genitore.
Sicchè, nella specie deve applicarsi, la regola generale secondo la quale il terzo trasportato ha diritto ad essere risarcito.
L'art. 141, cod. ass., accorda, infatti, al trasportato una tutela agevolata e celere, quale soggetto estraneo alle dinamiche concernenti la responsabilità nella determinazione dell'evento, e, quindi, consentendogli di ottenere il risarcimento del danno indipendentemente dalla prova delle responsabilità.
D'altronde la liquidazione e corresponsione della somma risarcitoria da parte della in fase stragiudiziale non può che essere considerato come CP_1 riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni riportati da , Parte_2
a causa del sinistro occorso in data 12.08.2017.
Esclusa nel caso di specie la corresponsabilità dell'allora minorenne passeggera, deve essere riconosciuto, per quanto sopra argomentato, il suo pieno diritto al risarcimento dei danni subiti.
Le conclusioni a cui giunge il CTU possono essere condivise e fatte proprie da questo Tribunale, essendo le stesse frutto di un accertamento peritale compiuto dopo visita medica, anamnesi, attenta valutazione della documentazione medica prodotta in giudizio e degli atti di causa, privo di vizi logici e sostenuto da chiare motivazioni scientifiche sufficientemente illustrate, e che sono state meglio chiarite e precisate anche laddove sono state oggetto di specifica contestazione da parte del CTP della CP_1
Per_ Il CTU Dott. ha accertato che dai traumi riportati da nel Parte_2 sinistro di causa sono residuati permanenti esiti cicatriziali post-traumatici in estese aree in vari distretti anatomici e precisamente :emitorace sin, cresta iliaca e fianco sinistro, spalla e gomito sin e ginocchio dx, che tutti possono essere definiti danni estetici che , tenuto conto del sesso e dell'età del soggetto e della sede corporea , secondo i più rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali della leges artis, comportano una menomazione estetica complessivamente moderata
e, quindi, rientrano nella II classe del danno alla funzione estetica ovvero in un pregiudizio estetico complessivo da lieve a moderato segnando in maniera negativa la fisiognomia del soggetto e collocandosi ai massimi gradi del range;
i predetti postumi permanenti secondo sono valutabili, in atto, in una percentuale di invalidità permanente del 15% (QUINDICI percento) sul totale.
“Tale valutazione fa riferimento alla riduzione globale della integrità psicofisica della persona” Dalla stessa CTU, emerge che subito dopo il sinistro, l'attrice ha, altresì, dovuto sopportare, per la cura dei traumi subiti, un periodo di INABILITÀ
TEMPORANEA così differenziati:
a. INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE (ITA) DI GG 0 (ZERO)
b. INABILITÀ TEMPORANEA PARZIALE (ITP) AL 75% DI GG 10
(DIECI) -dal 12.08.2017 al 21.08.2017 che corrisponde alla prognosi assegnata dal P.S.
c. INABILITÀ TEMPORANEA PARZIALE (ITP) AL 50% DI GG 9
(NOVE) - dal 22.08.2017 al 30.08.2017 che corrisponde al periodo fino alla rimozione dei punti di sutura d. INABILITÀ TEMPORANEA PARZIALE (ITP) AL 25% DI GG 22
(VENTIDUE) - dal 31.08.2017 al 21.09.2017 in cui ha effettuato visita NPI -
Il danno non patrimoniale subito dalla è risarcibile ai sensi del combinato Pt_2 disposto degli artt. 2059 c.c. e 138 del Codice delle assicurazioni private.
Nel caso di spece la danneggiata ha subito lesioni cd. Macro-permanenti , poiché la menomazione psicofisica accertata è compresa tra i 10 e 100 punti . Il criterio di liquidazione del danno è stabilito dallo stesso articolo 138 citato nel quale è indicato come riferimento la tabella unica nazionale, che adottata di recente è applicabile ai sinistri verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore il 5 marzo 2025, e, pertanto, nel caso di specie, si ritiene di potere utilizzare le tabelle adottate dal Tribunale di Milano, nella versione più aggiornata (anno 2024) seguendo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione che ha individuato nelle tabelle milanesi le più idonee ad assicurare l'equità nel risarcimento del danno da sinistri stradali, a salvaguardia del più generale principio di uguaglianza. “"La liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di
Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto". (sentenza
n.12408 del 07-06-2011). Nella liquidazione del danno si è tenuto in considerazione l'età della danneggiata all'epoca del sinistro (12 anni), dei punti percentuali di menomazione psicofisica accertata 15%, del punto danno biologico € 3.211,51, e del punto base i.t.t. pari a € 115,00, ottenendo una quantificazione del danno non patrimoniale complessivo già attualizzato, posto che vengono utilizzate le tabelle milanesi più aggiornate come se il fatto fosse accaduto oggi, ottenendo il seguente risultato:
danno biologico permanente € 45.523,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 862,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 517,50
Invalidità temporanea parziale al 25% € 632,50
Totale danno biologico temporaneo € 2.012,50
TOTALE DANNO NON PATRIMONIALE € 47.535,50
Il danno non patrimoniale complessivo così liquidato deve intendersi comprensivo del danno morale (inteso come sofferenza e disagio nella vita quotidiana derivante dalle lesione alla persona) secondo i parametri tabellari, e già attualizzato, in quanto sono stati applicati i parametri economici attuali considerando l'età della danneggiata all'epoca dei fatti, come se il sinistro fosse accaduto oggi. Pertanto, sulla predetta somma devono essere calcolati gli interessi al saggio legale dal giorno del sinistro sino alla data della sentenza sulla somma via via de-valutata al momento del sinistro, e dalla data della sentenza i soli interessi al saggio legale
In giudizio non viene offerta alcuna prova dell'esistenza di un danno morale superiore a quello che qualunque altra persona della medesima età avrebbe sofferto e non compreso nel danno morale già liquidato, tale da richiedere una ulteriore personalizzazione del danno morale patito dalla danneggiata.
Considerato che parte attrice ha già ricevuto a titolo di risarcimento del danno patito la somma di € 29.000,00 , la convenuta , quale compagnia di CP_1 assicurazione per la rca della conducente e proprietaria dell'autovettura, va condannata al pagamento della ulteriore somma di € 18.535,50, oltre gli interessi al saggio legale dal giorno del sinistro sino alla data della sentenza sulla somma via via de-valutata al momento del sinistro, e dalla data della sentenza, maggiorata dei soli interessi al saggio legale sino al pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico della convenuta e liquidate, come in dispositivo, in favore dello CP_1
Stato vista l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato dell'attrice; le spese di CTU, liquidate con separato decreto, possono essere poste definitivamente a carico di parte soccombente . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario Sezione Civile di Palmi in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Elena Giovannella , rigettata ogni diversa eccezione e domanda:
a) Accerta e riconosce che ha subito a causa del sinistro di Parte_2 causa i seguenti danni: danno biologico permanente nella misura del 15%% del totale, liquidato in € 45.523,00, danno non patrimoniale da invalidità temporanea liquidato in € 2.012,50; per un danno non patrimoniale complessivo di € 47.535,50;
b) per l'effetto condanna al risarcimento dei danni non CP_1 patrimoniali come liquidati nel punto che precede, detratta la somma di €
29.000,00, e così al pagamento della somma di € 18.535,50, oltre gli interessi al saggio legale dal giorno del sinistro sino alla data della sentenza sulla somma via via de-valutata al momento del sinistro, e dalla data della sentenza, maggiorata dei soli interessi al saggio legale sino al pagamento;
c) Condanna, infine , al pagamento delle spese del presente CP_1 giudizio in favore dello Stato che liquida in € 3.808,00 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico della le spese di CTU liquidate con CP_1 separato decreto.
Palmi, lì 15.11.2025 Il G.O.P.
Dott.ssa Maria Elena Giovannella