Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/02/2011, n. 16453
CASS
Sentenza 24 febbraio 2011

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il reato di inottemperanza all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o dell'attestazione della regolare presenza nel territorio dello Stato è configurabile soltanto nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, e non anche degli stranieri in posizione irregolare, a seguito della modifica dell'art. 6, comma terzo, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recata dall'art. 1, comma ventiduesimo, lett. h), L. 15 luglio 2009, n. 94, che ha comportato una "abolitio criminis", ai sensi dell'art. 2, comma secondo, cod. pen., della preesistente fattispecie per la parte relativa agli stranieri in posizione irregolare.

Commentari3

  • 1Mutamento giurisprudenziale in bonam partem e revoca del giudicato:
    https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    NOTA REDAZIONALE: Nell'ordinanza qui pubblicata in allegato, il Tribunale di Torino ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 673 c.p.p., nella parte in cui non prevede la revoca della sentenza di condanna in caso di mutamento giurisprudenziale intervenuto con decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la quale abbia stabilito che il fatto per il quale è intervenuta sentenza di condanna irrevocabile non è previsto dalla legge come reato. Il caso di specie concerne una sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 6 co. 3 d.lgs. 286/98 pronunciata nei confronti di uno straniero presente irregolarmente sul …

     Leggi di più…

  • 2immigrazione ed interesse del minore
    https://www.avvocatidifamiglia.net/

  • 3interventi delle sezioni penali della Cassazione nel 2014
    Panozzo Rober · https://www.diritto.it/ · 26 giugno 2017

    1.Cass. pen. marzo 2014 (ud. novembre 2013) È legittima la revoca della sentenza di condanna, pronunciata nei confronti dello straniero in ordine alla violazione dell'art. 6, c. 3, del T.U. Immigrazione, commessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della l. 94/2009, che ha novellato la formulazione dello stesso art. 6 2.Cass. pen. marzo 2014 (ud. gennaio 2014) La abolitio criminis della condotta precedentemente incriminata, ex art. 6, c. 3, del T.U. Immigrazione, per la parte riguardante gli stranieri irregolarmente presenti nel territorio dello Stato, discende direttamente dalla riformulazione dell'originaria norma incriminatrice operata, dopo la commissione del reato, dalla …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/02/2011, n. 16453
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16453
Data del deposito : 24 febbraio 2011

Testo completo