Sentenza 4 maggio 2017
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, la necessità di un'autonoma valutazione da parte del giudice delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, richiesta dall'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., così come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, deve ritenersi assolta quando l'ordinanza, benché redatta con la tecnica del c.d. copia-incolla, accolga la richiesta del P.M. solo per talune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice o la diversa graduazione delle misure costituiscono, di per sé, indice di una valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare, nell'intero complesso delle sue articolazioni interne. (Conf. n. 32434/2018 N.M.)
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1. La questione: il requisito, previsto a pena di nullità dall'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., di autonoma valutazione del GIP rispetto alla richiesta del pubblico ministero Il Tribunale di Torino, adito quale giudice del riesame cautelare ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava un'ordinanza con cui era stata applicata la misura della custodia in carcere ad una persona ritenuta gravemente indiziata dei reati di detenzione illegale e porto di una pistola e di un fucile. Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore di fiducia dell'indagato e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva vizio di motivazione nonché violazione di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2017, n. 25750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25750 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2017 |
Testo completo
25750-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Giovanni Diotallevi -Presidente - Sent. n. sez. 196 Mirella Cervadoro CC 04/05/2017 Marco Maria Alma R.G.N. 8473/2017Relatore Giuseppina Anna Rosaria Pacilli Vincenzo Tutinelli ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce nel procedimento
contro
: AN NO, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza n. 843/16 in data 20/12/2016 del Tribunale di Lecce in funzione di giudice del riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Mura, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 20 dicembre 2016, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Lecce ha accolto il ricorso formulato nell'interesse di NO AN avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce in data 21 novembre 2016 e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento impugnato disponendo la rimessione in libertà dell'indagato. Nei confronti del AN era stata disposta la misura cautelare personale della custodia in carcere essendo lo stesso sottoposto ad indagini in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (capo A della rubrica delle imputazioni), 110, 81, 644 cod. pen. (capi A16, A18, A33, A35, A37, A48, A57, A63, A66, A68, A70 e A72), 81, 110 cod. pen. e 132, commi 1, d.Lgs. 385/93 (capi A17, A19, A34, A36, A38, A49, A58, A64, A67, A69, A71, A73 e A77), 81, 629 cod. pen. (capo A65), 494 cod. pen. (capo A47). In estrema sintesi, si contesta all'indagato di avere fatto parte di una associazione di tipo mafioso, operante in collegamento con altre consorterie attive nelle città di Lecce e di Taranto, per commettere una serie indeterminata di delitti quali, in particolare, usura, estorsione, abusiva attività finanziaria, riciclaggio, sfruttamento della prostituzione, traffico di sostanze stupefacenti, truffe, nonché per acquisire, in modo diretto o indiretto, la gestione o comunque il controllo di attività economiche attività economiche al fine di realizzare profitti e vantaggi ingiusti. Secondo l'ipotesi accusatoria, NO AN avrebbe rivestito all'interno della predetta organizzazione un ruolo assolutamente predominante, sovrintendendo (unitamente a BI AN ed a ST AN) alle attività delittuose poste in essere dai sodali, percependo regolarmente i guadagni derivanti dallo svolgimento delle medesime ed intervenendo a dirimere eventuali controversie riguardanti i soggetti interni ed esterni all'associazione. Inoltre con i predetti avrebbe gestito (anche in forma autonoma) una cassa comune alimentata con i proventi delle illecite attività utilizzata anche per il sostentamento dei sodali detenuti (in particolare NZ AN). Le altre contestazioni riguardano i singoli reati-fine allo stesso addebitati. Va detto subito che il Tribunale del riesame, dopo avere chiarito che il dispositivo dell'ordinanza del G.i.p. non precisava per quali capi di imputazione era stata applicata la misura della custodia in carcere, evidenziava che per i fatti così come contestati di esercizio abusivo di attività finanziaria (capi A17, A19, A34, A36, A38, A49, A58, A64, A67, A69, A71, A73 e A77) non è applicabile la misura cautelare della custodia in carcere e per quello di sostituzione di persona (capo A47) non è applicabile alcuna misura cautelare.
2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lecce, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione del provvedimento impugnato ex art. 292, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen. Rileva il ricorrente che avrebbe errato il Tribunale del riesame nel ritenere non sussistente una autonoma valutazione da parte del G.i.p. dei fatti in 2 relazione ai reati di cui ai capi A16, A17, A18, A19, A34, A35, A36, A37, A38, A57, A58, A68 e A69 della rubrica delle imputazioni. Dopo avere operato il richiamo ai principi generali ed alla giurisprudenza di legittimità in materia di autonoma valutazione dei fatti nell'ambito dei provvedimenti cautelari, ha rilevato il ricorrente che il Tribunale con riguardo all'associazione di tipo mafioso di cui al capo A, seppure negando la sussistenza della gravità indiziaria in relazione a tale reato ha comunque ritenuto che il G.i.p. ha rispettato i requisiti motivazionali di cui all'art. 292, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen. così mostrando di non avere recepito acriticamente le richieste del Pubblico Ministero e ciò è avvenuto anche con riguardo A48 e A49. Inoltre, con riguardo ad alcuni altri capi di imputazione il Tribunale del riesame non si sarebbe neppure premurato di specificare per quali motivi vi è stato annullamento ex art. 92, lett. c), cod. proc. pen. limitandosi ad affermare che il G.i.p. si è limitato ad inserire una breve introduzione prima di riportare il contenuto della domanda cautelare. Ancora, ha evidenziato il ricorrente che la domanda cautelare è stata rigettata per 9 indagati e che vi è stata graduazione della misura applicata ad uno dei 22 indagati attinti da provvedimento custodiale il che sarebbe ulteriormente dimostrativo del fatto che il Giudice ha valutato con assoluta autonomia la richiesta di emissione di provvedimento cautelare formulata dal Pubblico Ministero. Infine, ha ricordato il ricorrente che in presenza di condotte "seriali" la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che il Giudice ha la possibilità di procedere ad una valutazione cumulativa delle posizioni degli indagati tra i quali NO AN. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In via del tutto preliminare deve darsi conto del fatto che il difensore dell'indagato con atto pervenuto nella Cancelleria di questa Corte Suprema in data 3 maggio 2017 ha dichiarato di aderire all'astensione dalle udienze proclamata anche per la data odierna dall'Unione delle Camere Penali, ma con successiva comunicazione a mezzo telefax ha chiesto di non tenersi conto della precedente comunicazione.
2. Deve innanzitutto premettersi che il ricorso del Pubblico Ministero non attinge tutti i fatti-reato in relazione ai quali era stata avanzata la richiesta cautelare ma soltanto alcuni di essi (capi A16, A17, A18, A19, A34, A35, A36, A37, A38, A57, A58, A68 e A69) con la conseguenza che, allo stato, risulta 3 intervenuto il giudicato cautelare sui fatti-reato diversi rispetto a quelli di cui all'elenco che precede. Non contesta, poi, il Pubblico Ministero il fatto che come ha correttamente ritenuto il Tribunale - per i fatti (che qui interessano) di esercizio abusivo di attività finanziaria (capi A17, A19, A34, A36, A38, A58 e A69) non è applicabile per legge la misura cautelare della custodia in carcere anche se ли risulta giuridicamente applicabile provvedimento cautelare di diversa natura.
3. Così doverosamente limitato il campo di esame sottoposto a questa Corte di legittimità, va detto che la questione di fondo è una sola e riguarda se il G.i.p. ha espresso una autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari come richiesto dall'art. 292, lett. c), cod. proc. pen. Ritiene la Corte che il ricorso del Pubblico Ministero sia fondato. Pacifico e condivisibile è, innanzitutto, il principio secondo il quale In tema di motivazione dei provvedimenti cautelari reali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché di quelli forniti dalla difesa, impone al giudice di esplicitare, anche eventualmente "per relationem", le ragioni per le quali ritiene di poter attribuire, al compendio indiziario, un significato coerente alla integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura;
con la conseguenza che la mancanza di un apprezzamento indipendente, rispetto agli atti valutativi espressi dai diversi attori processuali, è equiparata alla omessa motivazione ed integra, pertanto, il vizio di violazione di legge» (Sez. 3, n. 2257 del 18/10/2016, dep. 2017, Burani, Rv. 268800). Ancora, questa Corte ha avuto modo di chiarire che «In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, è osservata anche quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto;
fermo restando che, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purché, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti e agli addebiti, di volta in volta, 4 considerati per essi sussistenti» (Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350). Naturalmente «In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, è osservata anche quando il giudice ripercorra gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, potendo egli condividere integralmente le argomentazioni del pubblico ministero stesso, purché dia conto, in motivazione, del proprio esame critico dei predetti elementi, e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura» (Sez. 2, n. 5497 del 29/01/2016, Pellegrino, Rv. 266336). In sostanza, come questa Corte Suprema ha già avuto modo di chiarire (cfr. Sez, 6, sent. n. 1897 del 29/10/2015, dep. 27/11/2015) ciò significa che il Giudice non può richiamare per intero la richiesta del P.M., quand'anche contenga l'esposizione di tutti gli elementi idonei a sorreggere un quadro indiziario grave e la configurabilità delle esigenze cautelari, ma deve comunque dar conto della propria valutazione di quegli elementi, sottoponendoli comunque ad esame critico e indicando le ragioni per cui gli stessi risultano tali da corroborare la richiesta e fondare l'applicazione di una misura cautelare. E' però evidente che con la novella legislativa di cui alla l. 47/2005 non si è inteso imporre in tal modo un unico modus procedendi, essendo molteplici le modalità con cui il Giudice può dar conto dell'autonomo percorso valutativo seguito: in particolare non è radicalmente esclusa la possibilità di richiamare passi della richiesta di avviamento del trattamento cautelare, dovendosi comunque ritenere che tale richiamo sia insufficiente, in assenza della necessaria rielaborazione critica da parte del Giudice. Va più in generale osservato che il contenuto essenziale della motivazione non è costituito dalla mera elencazione di elementi, bensì dalla spiegazione del loro significato in rapporto ai vari punti della decisione: in tale prospettiva la valutazione autonoma cui è chiamato il Giudice postula da un lato l'individuazione degli elementi rilevanti e dall'altro l'attribuzione agli stessi di un significato preciso, che non può essere semplicemente rappresentato attraverso l'illustrazione operata dal P.M. anche se ciò non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi indizianti o di quelli riferiti alle esigenze cautelari (sotto quest'ultimo profilo cfr. Sez. 5, n. 11922 del 02/12/2015, dep. 2016, Belsito, Rv. 266428). In relazione al quadro sopra descritto il tema che si presenta allora all'esame della Corte di legittimità è quello di stabilire se, in caso di misura cautelare cumulativa e cioè richiesta per più indagati e/o per più imputazioni preliminari, il rigetto da parte del Giudice della istanza del Pubblico Ministero solo per alcune imputazioni cautelari o solo per alcuni indagati segnali già di per sé l'avvenuto esame in termini di autonoma valutazione della intera richiesta cautelare, anche se per altri indagati o per altre imputazioni preliminari la richiesta sia stata accolta negli stessi, identici termini, sia meramente grafico- testuali che propriamente argomentativi, di quelli enunciati dal Pubblico Ministero nella richiesta stessa. Al riguardo nella giurisprudenza di legittimità si è chiarito che «In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la necessità di un'autonoma valutazione da parte del giudice delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, 1, lett. c), cod. proc. pen., così come modificato dalla I. 16 aprile 2015, n. 47, deve ritenersi assolta quando l'ordinanza, benché redatta con la tecnica del c.d. copia-incolla, accolga la richiesta del P.M. solo per talune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice costituisce di per sé indice di una valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare, nell'intero complesso delle sue articolazioni interne» (Sez. 6, n. 51936 del 17/11/2016, Aliperti, Rv. 268523; Sez. 2, n. 3289 del 14/12/2015, dep. 2016, Astolfi, Rv. 265807). L'odierno Collegio ritiene di aderire all'orientamento appena indicato: il diniego opposto dal Giudice che ha emesso la misura ad una o più richieste formulate in sede di domanda cautelare soggettivamente od oggettivamente cumulativa segnala univocamente, infatti, che la richiesta stessa, nell'intero complesso delle sue articolazioni interne, è stata effettivamente e materialmente esaminata e valutata in senso critico e non meramente adesivo, così che l'accoglimento della stessa per altri indagati o per altre imputazioni cautelari, sia pure negli stessi esatti termini, anche linguistici e argomentativi, formulati dal Pubblico ministero, non può essere stigmatizzata in termini di mancato esercizio di quel dovere critico che la nozione di autonoma valutazione sottintende e che il rigetto di alcune richieste segnala come sicuramente esercitato. come correttamenteCiò è quanto avvenuto nel caso in esame laddove segnalato dal ricorrente il fatto che il G.i.p. abbia graduato le misure cautelari nei confronti di uno degli indagati, le abbia totalmente respinte nei confronti di altri e, per quanto riguarda l'odierno ricorrente, quantomeno per i fatti-reato di cui ai capi A (associazione mafiosa), A48 e A49 (usura nei confronti di EN RI) della rubrica delle imputazioni abbia effettivamente motivato in modo autonomo (non avendo il Tribunale del riesame ritenuto presente il vizio di motivazione anche in relazione a tali capi, sebbene, poi abbia ritenuto di 6 escludere la gravità indiziaria in relazione ai reati stessi) è dimostrativo di una valutazione autonoma circa la rilevanza delle singole emergenze investigative inerenti ciascun indagato, così come delle precipue esigenze cautelari in rapporto alle violazioni da ognuno di essi commesse;
dunque, l'assenza di appiattimento rispetto alle richieste del Pubblico Ministero globalmente intese e nello specifico in parte riguardanti anche l'odierno ricorrente porta ad escludere la sussistenza della carenza motivazionale dell'ordinanza genetica evidenziata dal Tribunale del riesame.
4. Per le considerazioni or ora esposte, l'ordinanza deve pertanto essere annullata con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Lecce, Sezione per il riesame dei provvedimenti coercitivi cui deve essere disposta l'integrale trasmissione degli atti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Lecce, Sezione per il riesame dei provvedimenti coercitivi cui dispone l'integrale trasmissione degli atti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co.
1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 04/05/2017. festensore Il Presidente Il Consigliere est Thakellow Giovanni Diotallevi Marco Maria Alma DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL. 23 MAG, 2017 "CANCELLIERE Claudia Panelli 7