Sentenza 29 gennaio 2016
Massime • 2
In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, è osservata anche quando il giudice ripercorra gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, potendo egli condividere integralmente le argomentazioni del pubblico ministero stesso, purchè dia conto, in motivazione, del proprio esame critico dei predetti elementi, e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura. (In motivazione, la S.C. ha tra l'altro escluso che un problema di autonoma valutazione possa porsi rispetto ad altra ordinanza cautelare emessa dallo stesso giudice e divenuta inefficace).
In tema di impugnazioni delle misure coercitive, è ammissibile la proposizione del ricorso "per saltum" avverso il nuovo provvedimento cautelare emesso a seguito della perdita di efficacia della precedente ordinanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/01/2016, n. 5497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5497 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2016 |
Testo completo
549 7/ 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Sent. N. 175 -CC 29 gennaio 2016 Reg. Gen. N. 41615/2015 Composta da: Dott. Piercamillo DAVIGO - Presidente - Consigliere Rel. Dott. Marco Maria ALMA - Consigliere Dott. Ignazio PARDO - Consigliere Dott. Giuseppe SGADARI Dott. Lucia AIELLI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PE ON, nato a [...] il giorno 7/11/1974 avverso la ordinanza n. 79/2015 in data 23/9/2015 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce, visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi BIRRITTERI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'indagato, Avv. Elvia BELMONTE, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e segnalando che un autonomo ricorso relativo ad altra ordinanza cautelare che ha seguito il medesimo iter processuale è stato inviato dalla Corte di cassazione (Sez. 3^, sent. n. 1957/2015 del 6/11/2015) per competenza al Tribunale del riesame ritenendo che trattavasi di ricorso per saltum contro provvedimento cautelare non genetico. RITENUTO IN FATTO Con ordinanza in data 23/9/2015, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di PE ON la misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione all'ipotizzato reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 8, cod. pen. In particolare, si imputa al PE di aver fatto parte, in concorso con altri, di una associazione per delinquere di stampo mafioso denominata "sacra corona unita" operando per conto di essa nei settori del gioco d'azzardo, del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, dell'usura e delle estorsioni, attivandosi per assicurare il consenso sociale all'organizzazione mafiosa, ad esempio anche attraverso la gestione della locale squadra di calcio, intervenendo a favore di chiunque a lui si rivolgesse quale esponente della medesima organizzazione come nel caso di imprenditori cui assicurava protezione e vantaggi sul territorio in virtù della loro vicinanza al sodalizio, provvedendo al mantenimento degli affiliati (anche se detenuti) e delle loro famiglie, nonché mantenendo "l'ordine mafioso" sul territorio ed influenzando l'azione della locale pubblica amministrazione. Prima di passare esame dei motivi di ricorso, deve essere premesso che in data 4/11/2014 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce aveva emesso nei confronti dell'odierno ricorrente ordinanza applicativa della misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione al medesimo titolo di reato e per i medesimi fatti. II PE veniva dichiarato latitante e l'ordinanza cautelare veniva eseguita solo in data 25/5/2015 allorché l'indagato veniva catturato in Ungheria mentre cercava di raggiungere la Romania ove risiede la famiglia della propria convivente. Intentato gravame ex art. 309 cod. proc. pen. l'indagato avanzava eccezione di illegittimità costituzionale della norma che non prevedeva la celebrazione di detto rito in pubblica udienza. Il Tribunale sollevava la relativa questione e, decorso il termine di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. dichiarava la perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. Il Pubblico Ministero ha quindi richiesto la rinnovazione della misura cautelare ritenendo la ricorrenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e, come detto, il Giudice ha ritenuto di accogliere la predetta richiesta. Ricorre direttamente per Cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, deducendo:
1. Nullità dell'ordinanza custodiale per violazione di norme processuali e, in particolare, dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. come modificato dall'art. 9 I. 47/2015 in relazione all'art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen. Sul presupposto che l'ordinanza custodiale attualmente in esecuzione è stata emessa in data 23/9/2015 e quindi successivamente all'entrata in vigore della I. 2 19 47/2015, si duole la difesa del ricorrente del fatto che la "nuova" ordinanza cautelare non conterrebbe i requisiti richiesti dal vigente testo dell'art. 292 cod. proc. pen. con particolare riguardo all'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi, all'esposizione ed all'autonoma valutazione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché all'esposizione ed all'autonoma valutazione dei motivi per i quali le esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. non possono essere soddisfatte con altre misure. -Nel caso in esame evidenzia la difesa del ricorrente il Giudice per le indagini preliminari avrebbe ricopiato una parte della precedente ordinanza custodiale che, a sua volta, aveva ricopiato la richiesta originaria del Pubblico Ministero datata 1/4/2014. Ci si troverebbe, pertanto, in presenza di una motivazione da qualificarsi come "apparente" caratterizzata dall'assenza di un'autonoma valutazione critica degli atti sottoposti al vaglio del Giudice e dalla presenza di clausole di stile e di frasi apodittiche.
2. Nullità dell'ordinanza custodiale per violazione di norme processuali e, in particolare, dell'art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen. come modificato dall'art. 9 1. 47/2015 in relazione all'art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen. Evidenzia, al riguardo, la difesa del ricorrente che, poiché nelle more dell'emissione del provvedimento qui impugnato era stato proposto gravame ex art. 309 cod. proc. pen., il Giudice emittente il provvedimento avrebbe dovuto prendere in considerazione le argomentazioni contenute nelle memorie difensive depositate al Tribunale del riesame, il che determinerebbe la nullità dell'ordinanza applicativa della misura cautelare. Precisa, comunque, la difesa del ricorrente che nel caso di specie non erano stati addotti elementi difensivi ma aveva comunque denunciato una nullità dell'ordinanza rilevabile ex officio. Detta eccezione, secondo parte ricorrente, deve considerarsi tempestiva in quanto ci si trova in presenza di un ricorso presentato per saltum al Giudice di legittimità volto a far valere pertanto un vizio di quella che deve considerarsi l'ordinanza restrittiva genetica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In via del tutto preliminare deve essere evidenziato che l'odierno Collegio ritiene sussistente la propria competenza a decidere sul ricorso de quo non ritenendo condivisibile la decisione assunta da altra Sezione di questa Corte 3 Suprema con la sentenza richiamata ed oggi prodotta in copia dalla difesa del ricorrente (Sez. 3^, sent. n. 1957/2015 del 6/11/2015). Infatti, l'art. 311, comma 2, cod. proc. pen. dispone testualmente che "Entro i termini previsti dall'articolo 309 commi 1, 2 e 3, l'imputato e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva". Tale disposizione normativa ha portato ad una consistente fioritura di decisioni giurisprudenziali che ne hanno chiarito la portata eccezionale rispetto al sistema processuale chiarendo che l'iter procedimentale del c.d. "ricorso per saltum" non può essere attivato in presenza di provvedimenti in materia cautelare diversi rispetto all'ordinanza che ha avviato il trattamento cautelare. Ciò ha portato a ritenere in alcune decisioni che in caso di rinnovazione di applicazione di un provvedimento coercitivo per effetto della caducazione (rectius: sopravvenuta perdita di efficacia) del provvedimento originario non sarebbe possibile attivare l'iter procedimentale del ricorso per saltum essendo lo stesso ammissibile solo in caso di gravame proposto attraverso il provvedimento "genetico". Osserva il Collegio che ciò non corrisponde al chiaro testo normativo del comma 2 dell'art. 311 cod. proc. pen. che non contiene alcun richiamo al provvedimento "genetico" (da intendersi anche in senso cronologico come il primo provvedimento con il quale è stato avviato il trattamento cautelare nei confronti del medesimo soggetto e per i medesimi fatti) ma testualmente si riferisce all'ordinanza che "dispone una misura coercitiva". Se ferma rimane quindi l'esclusione della possibilità di proporre direttamente ricorso per cassazione avverso provvedimenti di modifica, sostituzione o revoca di misura coercitiva ciò non toglie che l'ordinanza che in questa sede ci impegna è un'ordinanza che ha "disposto" (l'applicazione ndr.) di misura coercitiva nell'ambito di un perimetro cautelare nuovo ed autonomo rispetto a quello che si era oramai esaurito con la declaratoria di perdita di efficacia della precedente ordinanza. Ciò determina l'ammissibilità nel caso in esame del ricorso per saltum.
2. Ciò doverosamente premesso va detto che il primo motivo di ricorso investe il dell'autonoma valutazione degli elementi sui quali si fonda iltema provvedimento cautelare. L'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., come novellato dalla legge 47 del 2015, prevede che il Giudice debba non solo esporre le specifiche esigenze cautelari e gli indizi, ma anche compiere su tali punti una autonoma 4 valutazione», la cui mancanza impone l'annullamento del provvedimento cautelare. Come questa Corte Suprema ha già avuto modo di chiarire (cfr. Sez, 6, sent. n. 1897 del 29/10/2015, dep. 27/11/2015) ciò significa che il Giudice non può richiamare per intero la richiesta del P.M., quand'anche contenga l'esposizione di tutti gli elementi idonei a sorreggere un quadro indiziario grave e la configurabilità delle esigenze cautelari, ma deve comunque dar conto della propria valutazione di quegli elementi, sottoponendoli ad esame critico e indicando le ragioni per cui gli stessi risultano tali da corroborare la richiesta e fondare l'applicazione di una misura cautelare. E' però evidente che con la novella legislativa di cui alla I. 47/2005 non si è inteso imporre in tal modo un unico modus procedendi, essendo molteplici le modalità con cui il Giudice può dar conto dell'autonomo percorso valutativo seguito: in particolare non è radicalmente esclusa la possibilità di richiamare passi della richiesta di avviamento del trattamento cautelare, dovendosi comunque ritenere che tale richiamo sia insufficiente, in assenza della necessaria rielaborazione critica da parte del Giudice. Va più in generale osservato che il contenuto essenziale della motivazione non è costituito dalla mera elencazione di elementi, bensì dalla spiegazione del loro significato in rapporto ai vari punti della decisione: in tale prospettiva la valutazione autonoma cui è chiamato il Giudice postula da un lato l'individuazione degli elementi rilevanti e dall'altro l'attribuzione agli stessi di un significato preciso, che non può essere semplicemente rappresentato attraverso l'illustrazione operata dal P.M. Va comunque rilevato che la formulazione introdotta dalla legge 47 del 2015 ha finito per recepire e avallare un orientamento già affermatosi nella giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo il quale si sarebbero dovute reputare illegittime ordinanze supinamente recettive della richiesta del P.M. con l'aggiunta di mere clausole di stile e dunque prive di una motivazione espressiva dell'esercizio della funzione giurisdizionale (Cass. Sez. 6, sent. n. 12032 del 04/03/2014, dep. 13/03/2014, Rv. 259462). Ciò doverosamente premesso, deve però essere evidenziato che la censura difensiva risulta manifestamente infondata. Infatti, nel caso in esame, il Giudice da un lato ha riportato gli elementi indiziari emersi a carico del PE nel corso delle indagini citando testualmente (ed ammissibilmente) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia RC NA, indi ha operato una positiva valutazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca 5 del collaboratore anche con riguardo agli elementi di riscontro alle dichiarazioni del predetto alla luce delle linee guida tracciate in materia dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema, infine ha ricapitolato gli ulteriori elementi emergenti dalle attività di intercettazione di conversazioni e da servizi di osservazione posti in essere dalla P.G. Dopo aver ricapitolato le emergenze investigative il Giudice per le indagini preliminari vi ha poi aggiunto le proprie valutazioni con riguardo al ruolo rivestito nelle vicende dall'indagato evidenziando come lo stesso si sia attivato al fine di procurarsi il pubblico consenso nel territorio di Squinzano e come abbia posto cura nel coltivarlo. Lo stesso Giudice ha, inoltre, evidenziato la notevole intelligenza criminale del PE e le spiccate capacità organizzative e gestionali del sodalizio criminale, chiarendo come tali elementi costituiscono elemento decisamente rilevante anche al fine di valutare la ricorrenza delle esigenze cautelari salvaguardabili esclusivamente con l'adozione della misura cautelare di massimo livello. Tornando ai concreti profili contenutistico-motivazionali del provvedimento impugnato, è, poi, di tutta evidenza che il Giudice nel provvedimento cautelare ben può ripercorrere gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati nella richiesta del Pubblico Ministero non potendosi certo pretendere che egli ne debba individuare di diversi (che potrebbero anche non esistere), così come ben può anche condividere in toto le argomentazioni espresse dall'Autorità Inquirente: il concetto di "autonoma" valutazione espresso dal Legislatore, infatti, non può che essere inteso come valutazione "non condizionata" che è cosa ben diversa da una valutazione "non conforme" in quanto, se così non fosse, si dovrebbe giungere al paradosso di sostenere che il Giudice potrebbe dimostrare la propria "autonomia" (così da evitare vizi dell'emittendo provvedimento cautelare) solo non accogliendo (in tutto od in parte) la richiesta del Pubblico Ministero o ricorrendo, pur in presenza di fatti di palese evidenza e di univoca interpretazione, a motivazioni distoniche rispetto a quelle del Pubblico Ministero che però portino comunque al medesimo condiviso risultato. A quanto detto, deve poi aggiungersi un ulteriore elemento degno di sottolineatura. Nell'ottica del legislatore l'autonomia decisionale del Giudice non può che essere valutata in relazione al suo rapporto di terzietà rispetto alle richieste ed alle argomentazioni delle parti ma non certo in relazione ad un precedente provvedimento del medesimo Ufficio giudicante, emesso nei confronti del medesimo indagato, per i medesimi fatti e vertente sul medesimo ed immutato 19 compendio indiziario, essendo oltretutto il provvedimento genetico nel caso in esame stato oggetto non di annullamento o di revisione per ragioni di merito ma divenuto inefficace per mere ragioni procedurali. Argomentando al contrario si giungerebbe all'ulteriore paradosso di sostenere che il Giudice emittente il nuovo provvedimento (come detto fondato su identiche basi soggettiva ed oggettiva) per rispettare il criteri di "autonoma" valutazione di cui all'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. dovrebbe "inventarsi" nuovi criteri selettivi ed interpretativi del materiale posto a sua disposizione se non addirittura provvedere a contraddire sé stesso ben essendo possibile che Giudice emittente il nuovo provvedimento cautelare sia lo stesso che abbia emesso la precedente ordinanza divenuta inefficace. La presenza nel caso in esame di una "autonoma" (nel senso sopra indicato) valutazione del compendio indiziario e delle esigenze cautelari caratterizzata da profili motivazionali da ritenersi congrui in relazione al caso in esame e dimostrativi del fatto che il G.I.P. non ha affatto recepito acriticamente la richiesta del P.M., ma in relazione all'imputazione ha operato nei limiti del - possibile una specifica valutazione degli elementi indiziari determina la manifesta infondatezza del motivo di ricorso de quo.
2. Manifestamente infondato è, poi, il secondo motivo di ricorso fondato sull'asserita violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen. E', infatti, alquanto singolare che parte ricorrente da un lato lamenti che il Giudice per le indagini preliminari non abbia compiuto un'autonoma valutazione dei motivi per i quali ha ritenuto non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa nella specie in sede di gravame innanzi al Tribunale del riesame e dall'altro precisi di non averli addotti (cfr. pag. 11 secondo paragrafo del ricorso). D'altro canto non v'è dubbio che gli "elementi forniti dalla difesa" di cui alla norma citata non possono che essere quelli inerenti al merito delle accuse e non certo le eccezioni di natura processuale sollevate con specifico riguardo ad un provvedimento - quale è l'originaria ordinanza cautelare - che è stato dichiarato inefficace ed in relazione al quale, quindi, il ricorrente non ha (né ha evidenziato) alcun concreto interesse a coltivarne ulteriormente il gravame. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle 7 Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Si provveda ai sensi dell'art. 94 disp.att. c.p.p. Così deciso in Roma il giorno 29 gennaio 2016. доторбогоIl Consigliere estens Il Presidente Dr. Marco Maria, Dr. Piercamille-DAVIGO DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE, 10 FEB. 2016 IL CANCELLIERE Claudia Pianelll E S O A I N Z T R O C 8