Cass. pen., sez. II, sentenza 29/01/2016, n. 5497
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Sentenza 29 gennaio 2016

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In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, è osservata anche quando il giudice ripercorra gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, potendo egli condividere integralmente le argomentazioni del pubblico ministero stesso, purchè dia conto, in motivazione, del proprio esame critico dei predetti elementi, e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura. (In motivazione, la S.C. ha tra l'altro escluso che un problema di autonoma valutazione possa porsi rispetto ad altra ordinanza cautelare emessa dallo stesso giudice e divenuta inefficace).

In tema di impugnazioni delle misure coercitive, è ammissibile la proposizione del ricorso "per saltum" avverso il nuovo provvedimento cautelare emesso a seguito della perdita di efficacia della precedente ordinanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 29/01/2016, n. 5497
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5497
    Data del deposito : 29 gennaio 2016

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