Cass. civ., sez. I, sentenza 08/04/2003, n. 5458
CASS
Sentenza 8 aprile 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La partecipazione al contratto di una Chiesa e di una Casa religiosa (nella specie: Chiesa di Santa Maria Loreto e Casa religiosa di Castellammare di Stabia), attraverso i relativi parroci, non è premessa sufficiente a giustificare l'attribuzione degli effetti del contratto alla corrispondente Provincia italiana di Istituto religioso (nella specie: la Provincia napoletana dei Frati minori), occorrendo a tal fine dimostrare non solo (e facendo applicazione delle norme vigenti in materia di soggettività giuridica degli enti ecclesiastici, dettate dalla legge 20 maggio 1985, n. 222) la mancanza della personalità giuridica nei soggetti apparentemente stipulanti - la Chiesa e la Casa religiosa -, costituendo esse soltanto dei beni compresi nel patrimonio della Provincia italiana di Istituto religioso, ma anche il potere, nella persona fisica intervenuta alla stipulazione del contratto, di impegnare la responsabilità di quest'ultimo ente spendendone il nome.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 08/04/2003, n. 5458
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5458
    Data del deposito : 8 aprile 2003

    Testo completo