Sentenza 10 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/10/2002, n. 14454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14454 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula B 144.54/02 REPUBBLIC IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.1063/00 Dott. Salvatore SENESE Presidente Dott. Paolino Consigliere DELL'ANNO Cron.Consigliere 33670 Dott. Alberto SPANO' Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere C.C. 15/05/02 Dott. Camillo FILADORO Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SEN T EN ZA sul ricorso proposto da: INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, prof. Massimo Paci, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n.17, presso gli avv. Fabrizio Correra, Domenico Ponturo e Fabio Fonzo, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NORD EST IPPODROMI S.P.A.; intimata avverso la sentenza del Tribunale di Treviso del 28 settembre-4 ottobre 1999 n.1194 del 1999, RGAC 474 del 2175 1999, cron. 10468; Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 15 maggio 2002 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 28 settembre-4 ottobre 1999, il Tribunale di Treviso accoglieva parzialmente l'appello proposto dall'INPS avversO la decisione del locale Pretore, resa nella causa di opposizione a decreto ingiuntivO proposta dalla società Trevigiana Corse Cavalli s.p.a., rigettando tuttavia il motivo di appello relativo alla richiesta di contributi per il Servizio Sanitario Nazionale per gli addetti ai totalizzatori. Sul ipunto giudici di appello Osservavano che i contributi per l'assistenza sanitaria per tale categoria di prestatori d'opera sono- integralmente a carico dei lavoratori (mentre i contributi previdenziali sono a carico del committente dall'entrata in vigore del D.P.R. n. 669 del 1983). Avverso tale decisione 1'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. 2 La società Nord Est Ippodromi s.p.a. non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, e del D. P.R. n. 669 del 1983 (art.360 n.3 codice di procedura civile), censurando il punto della decisione del Tribunale che ha sancito l'obbligo di iscrizione all'ENPALS dei lavoratori autononi addetti ai totalizzatori degli ippodromi ai soli fini pensionistici. Il ricorso è fondato. Con sentenza n. 581 del 10 agosto 1999 le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo il quale i lavoratrori addetti ai totalizzatori degli ippodromi ed alla ricezione delle scommesse presso le sale da corsa e le agenzie ippiche (elencati, insieme ad altri prestatori d'opera che esercitano attività analoghe nel settore dello spettacolo, nell'art.3 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, introdotto dalla legge di ratifica n, 2388 del 1952 e poi sostituito dal D. P.R.n.1983 e n. 1006 del 1986) hanno diritto di ricevere, in caso di malattia, a norma degli articoli 2,12,13 e 14 del D.L.C.P.S. citato, sia le prestazioni sanitarie, sia le indennità giornaliere in luogo della 3 retribuzione (rispettivamente dal Servizio Sanitario e dall'INPS), senza che rilevi, ai fini della erogazione sanitaria nattuata della indennità economica, la riforma con la legge n.833 del 1978. sono, pertanto, Le imprese che occupano tali lavoratori tenute a versare all'INPS, a norma dell'art.76 della legge 833 del 1978, ed a decorrere dal giorno di entrata in vigore dei citati D.P.R. n. 699 del 1983 e 1006 del 1986 (in relazione ai lavoratori in essi contemplati) tutti i corrispondenti contributi di malattia, ivi compersi quelli concernenti le prestazioni sanitarie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale. Alla luce di tali principi, che sono interamente condivisi dal Collegio, il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia che si atterrà ai principi sopra indicati, provvedendo anche in ordine alle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte, riunita in Camera di Consiglio, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Venezia anche per le spese. Così deciso il 15 maggio 2002. аг IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Talenterleg 4 % E L L N E 1 3 G 1 7 : - E - L A G D 8 3 3 5 0 1 ' T R L . S A D E S I L N O A I E R I T O I T D R A S R A S O E G , I N S A P E A S D I O T G S E T , O E I , D I S M N L L I B O O D E T D A A T E P S IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Oggi, 10/10/02 B E a n R a l E I i L V L E C N A C L I 2 0 0 2 I ми I 0 a i , i r 0 g e 7 1 g l o l 1 e c n a C n i o t a t i E s R o p E I e L D L E C N A C L I r e u l i V и В и ш и В е ш е К C a v e l l i e r e H