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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 1816/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 1816/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 24/12/2024, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 16/07/2024 da , rappresentata e difesa Parte_1 dall' Avv. D'Orso Daniela e MO IU, rappresentato e difeso dall'Avv. De Spirito
Renato Luigi, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Carinola (CE) in data 19.08.1989 e che dalla loro unione non è nato alcun figlio;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“a) I coniugi hanno interrotto da tempo la convivenza e confermano la loro volontà di vivere separatamente;
il sig. LA ha una nuova compagna che gli ha dato due figlie e la sig.ra vive con la madre cui presta assistenza;
Parte_1
b) I coniugi non hanno avuto figli e ormai da tempo autonomamente provvedono al loro mantenimento essendo economicamente indipendenti;
in particolare il sig. LA è un lavoratore dipendente presso l'azienda “Romeo Gestione
s.p.a.” con un reddito annuo di € 19.840,63 (v. ultime tre dichiarazioni dei redditi) e la sig.ra (figlia unica) Parte_1 assiste la madre condividendone redditi e rendite fondiarie (v. ultime tre dichiarazioni dei redditi della sig.ra Persona_1 madre della ricorrente, in cui la predetta risulta fiscalmente a carico);
c) La casa coniugale da tempo è stata venduta;
d) Non pendono tra le parti procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
e) i ricorrenti dichiarano, sin d'ora, di aver già provveduto alla definizione di ogni altra questione di tipo patrimoniale;
f) Le spese di giudizio saranno interamente compensate tra le parti.”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi,
, nata a [...] il [...], e MO IU, nato a Parte_1
Carinola (CE) il 17.05.1962;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carinola (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 14, parte
II Serie A, anno 1989;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda la cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato
Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 24/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 1816/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 24/12/2024, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 16/07/2024 da , rappresentata e difesa Parte_1 dall' Avv. D'Orso Daniela e MO IU, rappresentato e difeso dall'Avv. De Spirito
Renato Luigi, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Carinola (CE) in data 19.08.1989 e che dalla loro unione non è nato alcun figlio;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“a) I coniugi hanno interrotto da tempo la convivenza e confermano la loro volontà di vivere separatamente;
il sig. LA ha una nuova compagna che gli ha dato due figlie e la sig.ra vive con la madre cui presta assistenza;
Parte_1
b) I coniugi non hanno avuto figli e ormai da tempo autonomamente provvedono al loro mantenimento essendo economicamente indipendenti;
in particolare il sig. LA è un lavoratore dipendente presso l'azienda “Romeo Gestione
s.p.a.” con un reddito annuo di € 19.840,63 (v. ultime tre dichiarazioni dei redditi) e la sig.ra (figlia unica) Parte_1 assiste la madre condividendone redditi e rendite fondiarie (v. ultime tre dichiarazioni dei redditi della sig.ra Persona_1 madre della ricorrente, in cui la predetta risulta fiscalmente a carico);
c) La casa coniugale da tempo è stata venduta;
d) Non pendono tra le parti procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
e) i ricorrenti dichiarano, sin d'ora, di aver già provveduto alla definizione di ogni altra questione di tipo patrimoniale;
f) Le spese di giudizio saranno interamente compensate tra le parti.”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi,
, nata a [...] il [...], e MO IU, nato a Parte_1
Carinola (CE) il 17.05.1962;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carinola (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 14, parte
II Serie A, anno 1989;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda la cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato
Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 24/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso