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20 giugno 2020
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9 marzo 2021
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Art. 1. 1. Le elezioni dei consigli comunali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre. (6) ((8)) 2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.
------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 23 febbraio 1995, n. 43 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera del 1995 hanno luogo, anche in deroga a quanto previsto dall' articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182 , e successive modificazioni, contestualmente all'elezione per il primo rinnovo dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario successivo all'entrata in vigore della presente legge."
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2) che "All' articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182 , e successive modificazioni, le parole: "tra il 15 maggio e il 15 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 15 aprile e il 15 giugno"." ------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 20 aprile 2020, n. 26 , convertito con modificazioni dalla L. 19 giugno 2020, n. 59 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettere b) e c)) che "In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali di cui al presente comma sono fissati come di seguito indicato:
a) [...];
b) in deroga a quanto previsto dall' articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182 , limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica e nel lunedi' successivo compresi tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020;
c) sono inserite nel turno di cui alla lettera b) anche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 2020. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle elezioni degli organi circoscrizionali nei comuni il cui consiglio rimane in carica fino alla scadenza naturale prevista nell'anno 2021". ------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 5 marzo 2021, n. 25 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettere a) e b)) che "Per l'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell'evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio:
a) in deroga a quanto previsto dall' articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182 , le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021;
b) sono inserite nel turno di cui alla lettera a)" le elezioni previste dall'art. 1, comma 1, lettera b) del citato D.L. 5 marzo 2021, n. 25 .
------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 23 febbraio 1995, n. 43 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera del 1995 hanno luogo, anche in deroga a quanto previsto dall' articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182 , e successive modificazioni, contestualmente all'elezione per il primo rinnovo dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario successivo all'entrata in vigore della presente legge."
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2) che "All' articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182 , e successive modificazioni, le parole: "tra il 15 maggio e il 15 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 15 aprile e il 15 giugno"." ------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 20 aprile 2020, n. 26 , convertito con modificazioni dalla L. 19 giugno 2020, n. 59 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettere b) e c)) che "In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali di cui al presente comma sono fissati come di seguito indicato:
a) [...];
b) in deroga a quanto previsto dall' articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182 , limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica e nel lunedi' successivo compresi tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020;
c) sono inserite nel turno di cui alla lettera b) anche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 2020. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle elezioni degli organi circoscrizionali nei comuni il cui consiglio rimane in carica fino alla scadenza naturale prevista nell'anno 2021". ------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 5 marzo 2021, n. 25 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettere a) e b)) che "Per l'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell'evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio:
a) in deroga a quanto previsto dall' articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182 , le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021;
b) sono inserite nel turno di cui alla lettera a)" le elezioni previste dall'art. 1, comma 1, lettera b) del citato D.L. 5 marzo 2021, n. 25 .
Commentari • 11
- 1. Termine relazione di fine mandato se le elezioni vanno oltre la scadenza del mandatoGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 10 luglio 2025 · 24.409481
[…] durante la fase pandemica, hanno eletto i loro consigli comunali e il Sindaco nelle date del 20 e 21 settembre 2020, vale a dire in un periodo diverso rispetto al momento elettorale ordinario (che, ai sensi dell'art. 1 della legge 182 del 1991, coincide con il 15 aprile – 15 giugno di ogni anno). […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 18
- 1. TAR Trento, sez. I, sentenza breve 07/02/2025, n. 26Provvedimento: […] Infatti l'art. 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, prevede che “ le elezioni dei consigli comunali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre ”.Leggi di più...
- art. 1 legge regionale n. 23/2020·
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