Sentenza 20 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2004, n. 3401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3401 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - rel. Consigliere -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE LU CI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. LILLONI 146, presso lo studio dell'avvocato GERARDO D'AIUTO, difeso dall'avvocato LORETO D'AIUTO, giusta procura speciale per AR SQ AM di Salerno dell'06/05/2002 rep. n. 67265;
- ricorrente -
contro
OR NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE IZZO, difesa dall'avvocato FILIPPO BARBAGALLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 353/02 della Corte d'Appello di SALERNO, emessa il 26/03/02 e depositata il 24/04/02 (R.G. 633/01);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/03 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Filippo BARBAGALLO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 26.10.2000, NN AN intimava sfratto per finita locazione a CI De UC e lo citava contestualmente per la convalida davanti al Tribunale di Vallo della UCnia. Esponeva che aveva locato al De UC un terreno ad uso di campeggio per la durata di anni nove dal 1^.10.1982 al 1^.10.1991; che in data 26.9.1989 aveva comunicato disdetta per la scadenza, erronea, del 1^.10.1992;
che il conduttore, con lettera del 1^.2.1991, aveva opposto la rinnovazione tacita fino al 1^.10.2000; che il conduttore non aveva rilasciato l'immobile.
L'intimato si costituiva ed eccepiva che, essendo pacificamente rimasto il conduttore nel possesso dell'immobile successivamente alla scadenza del 1^.10.1991, il contratto si era tacitamente rinnovato per altri nove anni e che per scadenza del 1^.10.2000 non era stata comunicata tempestiva disdetta.
Il giudice ordinava il rilascio e disponeva il mutamento del rito ex art. 667 c.p.c.. Con sentenza del 2.6.2001, definendo il giudizio, il giudice rigettava la domanda, revocava l'ordinanza di rilascio e condannava la AN alle spese. Considerava che la disdetta comunicata il 26.9.1989 per il 1^.10.1992 doveva ritenersi riferita alla prima scadenza del contratto, fissata al 1^.10.1991, ed era nulla per omessa specificazione del motivo di diniego di rinnovo, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 392 del (1978; che in relazione alla seconda scadenza del 1^.10.2000 non era stata comunicata tempestiva disdetta 18 mesi prima ai sensi dell'art. 28 della legge citata. Pronunciando sull'appello della AN, al quale aveva resistito il De UC, la Corte d'appello di Salerno, con sentenza del 24.4.2002, lo accoglieva, dichiarava cessata la locazione alla data del 1^.10.2000, condannava il conduttore al rilascio ed al pagamento delle spese del doppio grado.
Avverso la sentenza il De UC ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi. Ha resistito, con controricorso, la AN. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La corte d'appello ha svolto le seguenti considerazioni. Avuto riguardo al principio secondo cui nell'interpretazione dei negozi unilaterali il riferimento al senso letterale delle espressioni usate rappresenta lo strumento di interpretazione fondamentale e prioritario, la disdetta non titolata del 26.9.1989, in quanto indicante quale data di scadenza quella del 1^.10.1992, non poteva certamente essere riferita alla prima scadenza del contratto, prevista per il 1^.10.1991, ma doveva ritenersi operante, in quanto indicativa della inequivoca volontà del locatore di impedire una successiva disponibilità dell'immobile, per la seconda scadenza del 1^.10.2000.
Anche a voler ritenere corretta la valutazione del primo giudice circa la riferibilità della disdetta alla prima scadenza, con conseguente nullità, per omessa specificazione del motivo di diniego di rinnovo ai sensi dell'art. 29 della legge n. 392 del 1978, la rilevata nullità non comportava tuttavia anche la improduttività di effetto per la seconda scadenza, atteso che la volontà del locatore di non rinnovare il contratto espressa attraverso la disdetta è unica e mira all'unico scopo di porre fine al rapporto in corso, di tal che l'erronea indicazione della data di cessazione del rapporto non esclude che la disdetta non produca effetto per la esatta scadenza legale.
Pur ammettendo che la disdetta fosse stata validamente intimata per la prima scadenza, erroneamente il primo giudice ha ritenuto che i suoi effetti fossero stati vanificati dal comportamento successivo dei contraenti, integrante manifestazione della volontà di rinnovare tacitamente il contratto, non risultando inequivoci comportamenti del locatore in tal senso.
La sentenza è quindi sorretta da un triplice ordine di argomentazioni, la seconda e la terza delle quali risultano svolte in via meramente ipotetica, muovendo da un presupposto (la riferibilità della disdetta alla prima scadenza) negato dalla prima.
2. Il ricorso svolge tre motivi.
Con il terzo motivo, che va prioritariamente esaminato, poiché concerne la prima argomentazione che sorregge la decisione, il ricorrente, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione, addebita alla corte d'appello di essersi limitata a dare valore al tenore letterale della disdetta, senza motivare la soluzione data, in ordine al contrasto interpretativo circa la sua riferibilità alla prima ovvero alla seconda scadenza, ed indicare gli elementi di prova negativa utilizzati e svolgendo un ragionamento astratto e privo di fondamento.
2.1. Il motivo non è fondato.
In tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma esclusivamente il rispetto dei canoni legali di ermeneutica e la coerenza e logicità della motivazione (sent. n. 2074/02). La censura in esame va quindi dichiarata inammissibile, in quanto è rivolta al risultato dell'interpretazione data dalla corte d'appello alla disdetta, nel senso che l'atto era da riferire non alla prima scadenza contrattuale (1^.10.1991), ma a quella successiva (1^.10.2000), e si risolve in una generica contestazione dell'operato della corte d'appello, senza formulare una specifica denuncia di violazione di criteri ermeneutici o di vizi logici.
3. Avendo resistito alla censura la prima argomentazione, di per sè sufficiente a fondare la statuizione della corte territoriale, vanno dichiarati assorbiti il primo motivo, con il quale il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 28 e 29 della legge n. 392 del 1978 e dell'art. 1362 c.c., critica la seconda e la terza argomentazione, svolte dalla corte d'appello ipotizzando un presupposto (la riferibilita della disdetta alla prima scadenza) negato dalla prima, ed il secondo motivo, che reca denuncia di falsa applicazione degli artt. 1424 e 1362 c.c., ed ha eguale oggetto.
4. In conclusione, il ricorso è rigettato.
5. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2004