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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/04/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2833/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 2833/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Calapai Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Balasso CP_1 C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: “1) il figlio minore verrà affidato ad entrambi i Persona_1 genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con mantenimento della residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, in Sarcedo (VI) via Gen. A. Dalla Chiesa n. 33;
2) il figlio verrà collocato in via paritaria presso entrambi i genitori.
Le parti danno atto che all'attualità il figlio minore è collocato dal lunedì pomeriggio, dall'uscita di pagina 1 di 3 scuola al mercoledì mattina all'uscita di scuola presso la madre e dal mercoledì pomeriggio fino al venerdì mattina preso il padre, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina con la madre, a settimane alternate.
I genitori si impegnano a valutare e scegliere la miglior soluzione in tale regime di collocamento – che potrà proseguire con le modalità in essere all'attualità o essere modificata se opportuno, fermo il regime paritetico - col supporto di un/una professionista scelto/a di comune accordo tra le parti, il/la quale prenderà in carico la famiglia con monitoraggio di un anno, a decorrere dal momento dell'individuazione del professionista, con possibilità di interruzione anticipata in caso di buon andamento del percorso. I genitori si impegnano a dare la massima disponibilità circa l'individuazione delle modalità di collocamento individuata, anche in modo flessibile, dal professionista scelto di comune accordo. La scelta del/della professionista dovrà avvenire entro il 31 marzo 2025,
3) stante il regime paritetico, alcun assegno di contributo al mantenimento per verrà posto a Per_1
carico delle parti.
4) Le spese straordinarie verranno ripartite come segue a decorrere dalla ratifica dell'accordo in
Tribunale: 65% a carico del padre e 35% a carico madre.
5) L'assegno Unico resterà a favore della madre con impegno reciproco di condividere il codice protocollo dei rispettivi Isee da parte di entrambi i genitori.
6) spese integralmente compensate tra le parti”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 28.6.2024 la ha adito l'intestato ufficio chiedendo la regolamentazione del Pt_1
regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore (n. 24.5.2013), Persona_1
nato dalla relazione con . CP_1
Con comparsa in data 7.10.2024 si è costituito in giudizio , contrastando le richieste attoree. Per_1
All'udienza del 18.2.2025, sentite le parti, dopo ampia discussione il Giudice Relatore formulava una proposta conciliativa;
la causa veniva rinviata per consentire alle parti di valutarla e queste il 12.3.2025 insistevano entrambe per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le richieste concordemente formulate dalle parti sono meritevoli di accoglimento. Invero, nulla osta all'affidamento condiviso del figlio minore, al collocamento paritetico dello stesso, secondo le modalità ivi indicate e alle altre condizioni concordate.
Neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento pagina 2 di 3 ordinario del figlio;
Le spese straordinarie relative al minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori, secondo la ripartizione riportata in epigrafe.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
i) dispone che il regime di affidamento/mantenimento del minore sia regolamentato in Persona_1
conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
ii) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio dell'8 aprile 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 2833/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Calapai Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Balasso CP_1 C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: “1) il figlio minore verrà affidato ad entrambi i Persona_1 genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con mantenimento della residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, in Sarcedo (VI) via Gen. A. Dalla Chiesa n. 33;
2) il figlio verrà collocato in via paritaria presso entrambi i genitori.
Le parti danno atto che all'attualità il figlio minore è collocato dal lunedì pomeriggio, dall'uscita di pagina 1 di 3 scuola al mercoledì mattina all'uscita di scuola presso la madre e dal mercoledì pomeriggio fino al venerdì mattina preso il padre, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina con la madre, a settimane alternate.
I genitori si impegnano a valutare e scegliere la miglior soluzione in tale regime di collocamento – che potrà proseguire con le modalità in essere all'attualità o essere modificata se opportuno, fermo il regime paritetico - col supporto di un/una professionista scelto/a di comune accordo tra le parti, il/la quale prenderà in carico la famiglia con monitoraggio di un anno, a decorrere dal momento dell'individuazione del professionista, con possibilità di interruzione anticipata in caso di buon andamento del percorso. I genitori si impegnano a dare la massima disponibilità circa l'individuazione delle modalità di collocamento individuata, anche in modo flessibile, dal professionista scelto di comune accordo. La scelta del/della professionista dovrà avvenire entro il 31 marzo 2025,
3) stante il regime paritetico, alcun assegno di contributo al mantenimento per verrà posto a Per_1
carico delle parti.
4) Le spese straordinarie verranno ripartite come segue a decorrere dalla ratifica dell'accordo in
Tribunale: 65% a carico del padre e 35% a carico madre.
5) L'assegno Unico resterà a favore della madre con impegno reciproco di condividere il codice protocollo dei rispettivi Isee da parte di entrambi i genitori.
6) spese integralmente compensate tra le parti”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 28.6.2024 la ha adito l'intestato ufficio chiedendo la regolamentazione del Pt_1
regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore (n. 24.5.2013), Persona_1
nato dalla relazione con . CP_1
Con comparsa in data 7.10.2024 si è costituito in giudizio , contrastando le richieste attoree. Per_1
All'udienza del 18.2.2025, sentite le parti, dopo ampia discussione il Giudice Relatore formulava una proposta conciliativa;
la causa veniva rinviata per consentire alle parti di valutarla e queste il 12.3.2025 insistevano entrambe per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le richieste concordemente formulate dalle parti sono meritevoli di accoglimento. Invero, nulla osta all'affidamento condiviso del figlio minore, al collocamento paritetico dello stesso, secondo le modalità ivi indicate e alle altre condizioni concordate.
Neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento pagina 2 di 3 ordinario del figlio;
Le spese straordinarie relative al minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori, secondo la ripartizione riportata in epigrafe.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
i) dispone che il regime di affidamento/mantenimento del minore sia regolamentato in Persona_1
conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
ii) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio dell'8 aprile 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
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