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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/10/2025, n. 2051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2051 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1248/2019
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro MA NO OI all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
1248/2019 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. DELL'ATTI GABRIELE, avv. BIA RAFFAELE;
Parte_1 ricorrente
E
avv. MARTUCCI LUCIANO, Controparte_1 resistente
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 25.02.2019 parte ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 01420050017997832000, in quanto mai notificata, per un importo pari ad € 8.331,34 per contributi agricoli oramai prescritti. CP_2
Si costituiva l' eccependo la tardività del Controparte_3 ricorso alla luce dell'avvenuta notifica della cartella.
Si costituiva l' , anche per la eccependo l'inammissibilità della CP_2 CP_4 domanda e l'avvenuta interruzione della prescrizione.
Acquisita la documentazione, giunta per la prima volta in decisione al presente giudice, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Il ricorso è fondato.
3) In primo luogo occorre identificare correttamente l'oggetto del presente giudizio.
1 La domanda consiste essenzialmente in un accertamento negativo della pretesa contributiva sottesa alla cartella n. 01420050017997832000 in quanto prescritta.
4) Nel caso di specie per il principio della "ragione più liquida" - in forza del quale è consentito al giudice di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., - si può limitare il giudizio all'accertamento della intervenuta prescrizione maturata dopo la notifica del titolo, questione ritenuta di più agevole soluzione e dirimente, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti, Cass. 17214/2016, 23160/2015; Cass.
Sez. Un. 9936/2014, 23542/2015).
4.1) In relazione, infatti, all'eccepita prescrizione della pretesa contributiva oggetto della cartella indicata in ricorso si consideri che la legge 335 del 1995 ha ridotto la prescrizione dei contributi da decennale a quinquennale a partire dal 1 gennaio 1996.
La Corte ha chiarito al riguardo che la prescrizione resta decennale se entro il
31 dicembre 1995 siano stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi o siano iniziate procedure per il recupero del credito contributivo vantato (cfr. Cass.
SS. UU. 5784/2008).
E stato, altresì, ribadito di recente dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.
7409/2020 “il principio di diritto enunciato da questa Corte a Sezioni Unite
(Sez. U. nr. 23397 del 2016), secondo il quale: «La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10,) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale
2 divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1 gennaio 2011, ha CP_2 sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto
(D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L n. 122 del CP_5
2010)»”.
4.2) Nel caso di specie oggetto del giudizio sono i contributi dovuti per il 2002 relativi alla cartella n. 01420050017997832000 che la parte ricorrente ritiene non sia stata mai notificata.
A prescindere, però, dalla questione circa l'avvenuta notifica o meno della cartella, tale notifica sarebbe avvenuta comunque nel 2005 senza che vi fossero altri atti interruttivi successivi a tale notifica con maturazione pacifica della relativa prescrizione persino decennale.
A tal proposito è da chiarire che “Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti - ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, - anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti la entrata in vigore della stessa legge (medesimo art. 3, comma 10) e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Ne consegue che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) - poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile
d'ufficio” (cfr. Cass. 1830/2014).
L' eccepisce quale atto interruttivo la domanda di rateizzazione presentata CP_2 dalla parte ricorrente. Tale domanda, però, risulta presentata nel 2019 quando la prescrizione era oramai maturata.
Dunque, alla data della costituzione in giudizio delle parti resistenti e già alla data di presentazione della domanda di rateizzazione i contributi relativi al
2002 risultano ampiamente prescritti.
5) Le spese seguono la soccombenza della sola Controparte_3
, per non aver tempestivamente interrotto la prescrizione, e sono
[...] liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, in relazione allo scaglione di riferimento per il valore dei contributi contestati, fase istruttoria esclusa, con
3 riduzione ai minimi alla luce dell'effettiva attività svolta e per le ragioni della decisione, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, pronunciando definitivamente sulla domanda in epigrafe, così provvede:
a. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara prescritti i contributi oggetto della cartella di pagamento n. 01420050017997832000;
b. condanna l' al pagamento delle spese Controparte_3 processuali di parte ricorrente che liquida, in favore dei procuratori ex art. 93
c.p.c., nella misura di € 1.865,00, per compensi oltre accessori (IVA, CPA e spese generali al 15%) ed in € 43,00 per esborsi.
Trani, 15/10/2025 Il Giudice del Lavoro
MA NO OI
4
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro MA NO OI all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
1248/2019 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. DELL'ATTI GABRIELE, avv. BIA RAFFAELE;
Parte_1 ricorrente
E
avv. MARTUCCI LUCIANO, Controparte_1 resistente
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 25.02.2019 parte ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 01420050017997832000, in quanto mai notificata, per un importo pari ad € 8.331,34 per contributi agricoli oramai prescritti. CP_2
Si costituiva l' eccependo la tardività del Controparte_3 ricorso alla luce dell'avvenuta notifica della cartella.
Si costituiva l' , anche per la eccependo l'inammissibilità della CP_2 CP_4 domanda e l'avvenuta interruzione della prescrizione.
Acquisita la documentazione, giunta per la prima volta in decisione al presente giudice, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Il ricorso è fondato.
3) In primo luogo occorre identificare correttamente l'oggetto del presente giudizio.
1 La domanda consiste essenzialmente in un accertamento negativo della pretesa contributiva sottesa alla cartella n. 01420050017997832000 in quanto prescritta.
4) Nel caso di specie per il principio della "ragione più liquida" - in forza del quale è consentito al giudice di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., - si può limitare il giudizio all'accertamento della intervenuta prescrizione maturata dopo la notifica del titolo, questione ritenuta di più agevole soluzione e dirimente, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti, Cass. 17214/2016, 23160/2015; Cass.
Sez. Un. 9936/2014, 23542/2015).
4.1) In relazione, infatti, all'eccepita prescrizione della pretesa contributiva oggetto della cartella indicata in ricorso si consideri che la legge 335 del 1995 ha ridotto la prescrizione dei contributi da decennale a quinquennale a partire dal 1 gennaio 1996.
La Corte ha chiarito al riguardo che la prescrizione resta decennale se entro il
31 dicembre 1995 siano stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi o siano iniziate procedure per il recupero del credito contributivo vantato (cfr. Cass.
SS. UU. 5784/2008).
E stato, altresì, ribadito di recente dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.
7409/2020 “il principio di diritto enunciato da questa Corte a Sezioni Unite
(Sez. U. nr. 23397 del 2016), secondo il quale: «La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10,) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale
2 divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1 gennaio 2011, ha CP_2 sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto
(D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L n. 122 del CP_5
2010)»”.
4.2) Nel caso di specie oggetto del giudizio sono i contributi dovuti per il 2002 relativi alla cartella n. 01420050017997832000 che la parte ricorrente ritiene non sia stata mai notificata.
A prescindere, però, dalla questione circa l'avvenuta notifica o meno della cartella, tale notifica sarebbe avvenuta comunque nel 2005 senza che vi fossero altri atti interruttivi successivi a tale notifica con maturazione pacifica della relativa prescrizione persino decennale.
A tal proposito è da chiarire che “Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti - ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, - anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti la entrata in vigore della stessa legge (medesimo art. 3, comma 10) e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Ne consegue che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) - poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile
d'ufficio” (cfr. Cass. 1830/2014).
L' eccepisce quale atto interruttivo la domanda di rateizzazione presentata CP_2 dalla parte ricorrente. Tale domanda, però, risulta presentata nel 2019 quando la prescrizione era oramai maturata.
Dunque, alla data della costituzione in giudizio delle parti resistenti e già alla data di presentazione della domanda di rateizzazione i contributi relativi al
2002 risultano ampiamente prescritti.
5) Le spese seguono la soccombenza della sola Controparte_3
, per non aver tempestivamente interrotto la prescrizione, e sono
[...] liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, in relazione allo scaglione di riferimento per il valore dei contributi contestati, fase istruttoria esclusa, con
3 riduzione ai minimi alla luce dell'effettiva attività svolta e per le ragioni della decisione, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, pronunciando definitivamente sulla domanda in epigrafe, così provvede:
a. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara prescritti i contributi oggetto della cartella di pagamento n. 01420050017997832000;
b. condanna l' al pagamento delle spese Controparte_3 processuali di parte ricorrente che liquida, in favore dei procuratori ex art. 93
c.p.c., nella misura di € 1.865,00, per compensi oltre accessori (IVA, CPA e spese generali al 15%) ed in € 43,00 per esborsi.
Trani, 15/10/2025 Il Giudice del Lavoro
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