CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 22/01/2026, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 281/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
DI GAETANO LORENZO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4087/2025 depositato il 27/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vimercate - Piazza Unita D'Italia 1 20871 Vimercate MB
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 512/2025 IMU 2020
- sul ricorso n. 4497/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di Vimercate - Piazza Unita' Di Italia 1 20871 Vimercate MB
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 512 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , in proprio, propone ricorso, depositato il 31 ottobre 2025, avverso l'Avviso di accertamento n. 512/2025 relativo a IMU per l'anno 2020, notificato in data 26 settembre 2025. il ricorso è stato rubricato al numero RG. 4497-25 poiché l'originario (RG.4087-25) ricorso se pur notificato non aveva rispettato le norme sul deposito telematico.
I motivi del ricorso presentato da Ricorrente_1 sono i seguenti:
1.Violazione dell'art. 1, comma 741, lett. b), L. 160/2019. Il ricorrente sostiene che il limite di una pertinenza per categoria (C/2, C/6, C/7) si applichi esclusivamente alle unità immobiliari autonome. Le cantine e la soffitta, accatastate insieme all'abitazione principale (sub. 2), non costituiscono unità distinte, ma sono parte integrante dell'alloggio.
2.Erronea applicazione della normativa: Il ricorrente afferma che l'unico immobile censito come C/2 autonomo
è il sub. 701, destinato a pertinenza dell'abitazione principale come da rogito notarile. Il Comune avrebbe ampliato indebitamente il limite normativo, in contrasto con la Circolare MEF n. 1/DF del 18/03/2020. Il ricorrente cita precedenti giurisprudenziali (Cass. Civ., sez. V, n. 10786/2019; CTR Lombardia, n. 2180/2022;
CTP Varese, n. 414/2015) che stabiliscono che i vani interni privi di autonomia catastale non sono pertinenze autonome ai fini IMU.
Il ricorrente censura l'operato del Comune per aver ignorato elementi probatori chiari (visure catastali, rogito notarile, normativa ministeriale) e di aver respinto l'autotutela, costringendolo a un contenzioso inutile. Questo comportamento configurerebbe una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., per cui viene richiesta la condanna del Comune al risarcimento dei danni e al pagamento di una somma equitativa.
Il comune di Vimercate, rappresentato e difeso, dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Milano, si è costituito nel procedimento numero RG.4087-25 con memoria con la quale contesta la tesi del contribuente, affermando che la normativa (art. 1, comma 741, lett. b, terzo periodo della legge n. 160
/2019) prevede l'esenzione IMU per una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale (C/2, C/6, C/7), indipendentemente dall'identificazione catastale autonoma. Poiché il contribuente possiede quattro beni di categoria C/2, solo uno può essere esente, e il Sub. 701 è soggetto a tassazione. Il Comune respinge la richiesta di condanna per lite temeraria, ritenendola priva di motivazione giuridica e di presupposti di mala fede o colpa grave.
Il contribuente ha depositato in entrambi i procedimenti memorie con le quali richiama i motivi di ricorso.
All'udienza pubblica del 21 gennaio 2026, previa riunione del RG. 4487-25 al presente, per connessione soggettiva e oggettiva, i ricorsi sono passati in decisione sulle rassegnate e trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La controversia riguarda le posizioni del contribuente, Ricorrente_1, e del Comune di Vimercate le quali si riferiscono, in sintesi, sulla rilevanza ai fini IMU del bene pertinenziale Sub. 701 e sull'applicazione della normativa relativa alle pertinenze dell'abitazione principale.
Il contribuente sostiene che il bene Sub. 701, unico con identificazione catastale nella categoria C/2, debba essere esente dall'IMU in quanto pertinenza dell'abitazione principale. Secondo lui, l'esenzione si applica solo alle pertinenze con autonoma identificazione catastale.
2.Il Comune di Vimercate preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per genricità dei motivi e per mancato rispetto delle nrome regolatrici del processo tributario telematico. In particolare sull'assenza di attestazione di conformità.
A riguardo si osserva che “Ai fini della enunciazione dei motivi previsti a pena inammissibilità del ricorso dall'art. 18 comma 2 lett. e) del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, è sufficiente anche un riferimento sommario ai motivi stessi. Insomma, la sanzione dell'inammissibilità è connessa solo alla mancanza assoluta, ovvero all'assoluta incertezza, ricorrendo quest'ultimo caso, allorquando l'enunciazione del motivo, che non deve attingere un particolare livello di specificità, si presenti tale da non consentire l'individuazione del nucleo della censura rivolta all'atto impugnato.”. Cass. sentenza n. 10524 Sez. V, del 28 aprile 2017). Nella fattispecie esaminata che il contribuente ha evidenziato, sebbene in maniera sintetica, le ragioni del ricorso.
Quanto alla mancanza di conformità degli atti depositati si rileva che il Comune si è limitato ad affemare che questi siano inutilizzzabili senza tuttavia procedere al loro disconoscimento. Pertanto in assenza di espresso disconoscimento gli atti sono utilizzabili. In ogni caso si tratta di atto notarile e visure catastali. Atti provenienti da pubblico ufficiale qiale notaio e visura catastali.
3.L'accertamento, nel caso concreto, prende le mosse all'esito del controllo effettuato dal comune nel corso del quale è emerso come il contribuente detenga, al 50%, la proprietà dell'unità immobiliare adibita ad uso abitativo sita in Vimercate, (MB), Dato_catastale_1.
Dalla planimetria dell'abitazione principale, in relazione alle suddette risultanze catastali, l'Ente Territoriale evidenzia la sussistenza di tre beni pertinenziali rientranti nella Categoria C2 (depositi, cantine, soffitte), ovvero n. 2 locali cantina al piano interrato e una soffitta al piano secondo sottotetto. L'evidenza risulta dall'atto di compravendita che individua infatti nell'unità immobiliare, il piano secondo “sottotetto, ove si trova la lavanderia, e piano interrato ove si trovano due vani, il tutto censito presso l'Ufficio Tecnico Erariale di detto Comune”; oltre a tali beni immobili, il contribuente detiene un altro immobile Dato_catastale_2, in Indirizzo_1, sempre adibito a locale deposito con Categoria C2. L'abitazione principale è definita come l'unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente (art. 1, comma 741, lett. b), primo e secondo periodo, della legge n. 160 del 2019).
Sono assoggettate al regime IMU dell'abitazione principale le pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (art. 1, comma 741, lett. b), terzo periodo della legge n. 160 del 2019).
4.In ordine alla pertinenza la regola base è che si possono conteggiare un massimo di tre pertinenze per la abitazione principale. Le pertinenze devono però essere necessariamente accatastate in una delle seguenti categorie:
• C2 (magazzini e locali di deposito come cantine e solai);
• C6 (stalle e scuderie, garage);
• C7 (tettoie chiuse o aperte).
Le tre pertinenze devono appartenere a categorie catastali diverse. Ciò significa che non si possono considerare come pertinenze dell'abitazione principale una cantina e un solaio, entrambe C2. Detta regola riguarda l'IMU sulla prima casa.
Ai sensi dell'articolo 817 del Codice Civile, sono pertinenze “le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa”, basandosi sul criterio fattuale, ossia sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra. Come sottolinea la Cassazione (sentenza 25127/2009), inoltre, la prova dell'asservimento pertinenziale deve essere giustificata da reali esigenze economiche, estetiche o di altro tipo.
Pertanto il locale Dato_catastale_2, in Indirizzo_1, è soggetto al pagamento dell'IMU, tenuto conto che la categoria eccede il numero delle pertinenze di categoria C2, e in ogni caso, il contribuente si è limitato ad enunciare principi di diritto senza, nell'essenza, provare l'effettiva pertinenza con l'abitazione principale.
In conclusione la Corte Tributaria di I grado, sez. 11, in composizione monocratica, rigetta i ricorsi riuniti. Alla soccombenza segue la condanna di Ricorrente_1 alla rifusione delle spese in favore del Comune di Vimercate liquidate in complessivi euro 552,00 oltre a spese generali 15%, IVA e CPA.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, sez.11, in composzione monocratica, rigetta i ricorsi riuniti, condanna
Ricorrente_1 alla rifusione delle spese in favore del Comune di Vimercate liquidate in complessivi euro 552,00 oltre a spese generali 15%, IVA e CPA.
Milano, 21 gennaio 2026
Il giudice
NZ Di AE
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
DI GAETANO LORENZO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4087/2025 depositato il 27/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vimercate - Piazza Unita D'Italia 1 20871 Vimercate MB
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 512/2025 IMU 2020
- sul ricorso n. 4497/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di Vimercate - Piazza Unita' Di Italia 1 20871 Vimercate MB
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 512 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , in proprio, propone ricorso, depositato il 31 ottobre 2025, avverso l'Avviso di accertamento n. 512/2025 relativo a IMU per l'anno 2020, notificato in data 26 settembre 2025. il ricorso è stato rubricato al numero RG. 4497-25 poiché l'originario (RG.4087-25) ricorso se pur notificato non aveva rispettato le norme sul deposito telematico.
I motivi del ricorso presentato da Ricorrente_1 sono i seguenti:
1.Violazione dell'art. 1, comma 741, lett. b), L. 160/2019. Il ricorrente sostiene che il limite di una pertinenza per categoria (C/2, C/6, C/7) si applichi esclusivamente alle unità immobiliari autonome. Le cantine e la soffitta, accatastate insieme all'abitazione principale (sub. 2), non costituiscono unità distinte, ma sono parte integrante dell'alloggio.
2.Erronea applicazione della normativa: Il ricorrente afferma che l'unico immobile censito come C/2 autonomo
è il sub. 701, destinato a pertinenza dell'abitazione principale come da rogito notarile. Il Comune avrebbe ampliato indebitamente il limite normativo, in contrasto con la Circolare MEF n. 1/DF del 18/03/2020. Il ricorrente cita precedenti giurisprudenziali (Cass. Civ., sez. V, n. 10786/2019; CTR Lombardia, n. 2180/2022;
CTP Varese, n. 414/2015) che stabiliscono che i vani interni privi di autonomia catastale non sono pertinenze autonome ai fini IMU.
Il ricorrente censura l'operato del Comune per aver ignorato elementi probatori chiari (visure catastali, rogito notarile, normativa ministeriale) e di aver respinto l'autotutela, costringendolo a un contenzioso inutile. Questo comportamento configurerebbe una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., per cui viene richiesta la condanna del Comune al risarcimento dei danni e al pagamento di una somma equitativa.
Il comune di Vimercate, rappresentato e difeso, dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Milano, si è costituito nel procedimento numero RG.4087-25 con memoria con la quale contesta la tesi del contribuente, affermando che la normativa (art. 1, comma 741, lett. b, terzo periodo della legge n. 160
/2019) prevede l'esenzione IMU per una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale (C/2, C/6, C/7), indipendentemente dall'identificazione catastale autonoma. Poiché il contribuente possiede quattro beni di categoria C/2, solo uno può essere esente, e il Sub. 701 è soggetto a tassazione. Il Comune respinge la richiesta di condanna per lite temeraria, ritenendola priva di motivazione giuridica e di presupposti di mala fede o colpa grave.
Il contribuente ha depositato in entrambi i procedimenti memorie con le quali richiama i motivi di ricorso.
All'udienza pubblica del 21 gennaio 2026, previa riunione del RG. 4487-25 al presente, per connessione soggettiva e oggettiva, i ricorsi sono passati in decisione sulle rassegnate e trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La controversia riguarda le posizioni del contribuente, Ricorrente_1, e del Comune di Vimercate le quali si riferiscono, in sintesi, sulla rilevanza ai fini IMU del bene pertinenziale Sub. 701 e sull'applicazione della normativa relativa alle pertinenze dell'abitazione principale.
Il contribuente sostiene che il bene Sub. 701, unico con identificazione catastale nella categoria C/2, debba essere esente dall'IMU in quanto pertinenza dell'abitazione principale. Secondo lui, l'esenzione si applica solo alle pertinenze con autonoma identificazione catastale.
2.Il Comune di Vimercate preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per genricità dei motivi e per mancato rispetto delle nrome regolatrici del processo tributario telematico. In particolare sull'assenza di attestazione di conformità.
A riguardo si osserva che “Ai fini della enunciazione dei motivi previsti a pena inammissibilità del ricorso dall'art. 18 comma 2 lett. e) del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, è sufficiente anche un riferimento sommario ai motivi stessi. Insomma, la sanzione dell'inammissibilità è connessa solo alla mancanza assoluta, ovvero all'assoluta incertezza, ricorrendo quest'ultimo caso, allorquando l'enunciazione del motivo, che non deve attingere un particolare livello di specificità, si presenti tale da non consentire l'individuazione del nucleo della censura rivolta all'atto impugnato.”. Cass. sentenza n. 10524 Sez. V, del 28 aprile 2017). Nella fattispecie esaminata che il contribuente ha evidenziato, sebbene in maniera sintetica, le ragioni del ricorso.
Quanto alla mancanza di conformità degli atti depositati si rileva che il Comune si è limitato ad affemare che questi siano inutilizzzabili senza tuttavia procedere al loro disconoscimento. Pertanto in assenza di espresso disconoscimento gli atti sono utilizzabili. In ogni caso si tratta di atto notarile e visure catastali. Atti provenienti da pubblico ufficiale qiale notaio e visura catastali.
3.L'accertamento, nel caso concreto, prende le mosse all'esito del controllo effettuato dal comune nel corso del quale è emerso come il contribuente detenga, al 50%, la proprietà dell'unità immobiliare adibita ad uso abitativo sita in Vimercate, (MB), Dato_catastale_1.
Dalla planimetria dell'abitazione principale, in relazione alle suddette risultanze catastali, l'Ente Territoriale evidenzia la sussistenza di tre beni pertinenziali rientranti nella Categoria C2 (depositi, cantine, soffitte), ovvero n. 2 locali cantina al piano interrato e una soffitta al piano secondo sottotetto. L'evidenza risulta dall'atto di compravendita che individua infatti nell'unità immobiliare, il piano secondo “sottotetto, ove si trova la lavanderia, e piano interrato ove si trovano due vani, il tutto censito presso l'Ufficio Tecnico Erariale di detto Comune”; oltre a tali beni immobili, il contribuente detiene un altro immobile Dato_catastale_2, in Indirizzo_1, sempre adibito a locale deposito con Categoria C2. L'abitazione principale è definita come l'unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente (art. 1, comma 741, lett. b), primo e secondo periodo, della legge n. 160 del 2019).
Sono assoggettate al regime IMU dell'abitazione principale le pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (art. 1, comma 741, lett. b), terzo periodo della legge n. 160 del 2019).
4.In ordine alla pertinenza la regola base è che si possono conteggiare un massimo di tre pertinenze per la abitazione principale. Le pertinenze devono però essere necessariamente accatastate in una delle seguenti categorie:
• C2 (magazzini e locali di deposito come cantine e solai);
• C6 (stalle e scuderie, garage);
• C7 (tettoie chiuse o aperte).
Le tre pertinenze devono appartenere a categorie catastali diverse. Ciò significa che non si possono considerare come pertinenze dell'abitazione principale una cantina e un solaio, entrambe C2. Detta regola riguarda l'IMU sulla prima casa.
Ai sensi dell'articolo 817 del Codice Civile, sono pertinenze “le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa”, basandosi sul criterio fattuale, ossia sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra. Come sottolinea la Cassazione (sentenza 25127/2009), inoltre, la prova dell'asservimento pertinenziale deve essere giustificata da reali esigenze economiche, estetiche o di altro tipo.
Pertanto il locale Dato_catastale_2, in Indirizzo_1, è soggetto al pagamento dell'IMU, tenuto conto che la categoria eccede il numero delle pertinenze di categoria C2, e in ogni caso, il contribuente si è limitato ad enunciare principi di diritto senza, nell'essenza, provare l'effettiva pertinenza con l'abitazione principale.
In conclusione la Corte Tributaria di I grado, sez. 11, in composizione monocratica, rigetta i ricorsi riuniti. Alla soccombenza segue la condanna di Ricorrente_1 alla rifusione delle spese in favore del Comune di Vimercate liquidate in complessivi euro 552,00 oltre a spese generali 15%, IVA e CPA.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, sez.11, in composzione monocratica, rigetta i ricorsi riuniti, condanna
Ricorrente_1 alla rifusione delle spese in favore del Comune di Vimercate liquidate in complessivi euro 552,00 oltre a spese generali 15%, IVA e CPA.
Milano, 21 gennaio 2026
Il giudice
NZ Di AE