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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 25/07/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 927 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ON
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Annalisa Petrosino Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 13/05/2025,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. ANGELINI NICCOLO' , elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE nel contraddittorio con
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ON
*
CONCLUSIONI
Per ome precisate all'udienza del 15/07/2025; Parte_1
il Pubblico Ministero ha apposto visto senza osservazioni in data 27/5/2025.
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 13/05/2025, chiedeva a questo Tribunale di disporre la Parte_1 rettificazione dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile, con attribuzione del nome ”. Per_1
Deduceva parte ricorrente che, fin dai primi anni dell'infanzia, aveva mostrato una predilezione per giochi e attività tipicamente maschili, che si era acuita con l'adolescenza, fino a quando, con l'avanzare dell'età, l'aspetto fisico e quello psicologico si erano inequivocabilmente indirizzati verso il sesso maschile. In particolare, deduceva parte ricorrente che, nel 2022, alcune esperienze all'estero le avevano finalmente dato l'occasione di presentarsi al mondo esterno come ”, contribuendo Per_1
alla costruzione di una propria identità sociale, come già mutata e percepita internamente.
Dunque, assunta piena consapevolezza della propria identificazione di genere, esponeva
[...]
di aver intrapreso un percorso di cambiamento, con l'aiuto di esperti nel campo della Pt_1
medicina e della psicologia. In particolare, specificava parte ricorrente che, nel 2023, aveva iniziato un percorso psicologico e una terapia ormonale sostitutiva presso l'istituto Auxologico di Milano ove era stato accertato un quadro clinico compatibile con la diagnosi di “Disforia di Genere”.
Sulla scorta di tali evidenze, domandava la rettificazione dei dati anagrafici, Parte_1
dichiarando di avere altresì l'intenzione di sottoporsi a interventi chirurgici di riattribuzione sessuale.
All'udienza del 15/07/2025, parte ricorrente ribadiva il proprio convincimento dinanzi al Giudice, esponendo di aver accettato pienamente la propria situazione dopo un lungo percorso e di essere pienamente consapevole e convinta della scelta.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, senza necessità di attività istruttoria.
Il Pubblico Ministero veniva regolarmente notiziato del ricorso e apponeva visto senza osservazioni in data 03/04/2025.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 21/07/2025.
*
Le domande della parte ricorrente vanno accolte.
Giova premettere, dal punto di vista processuale, che questo Tribunale, già da tempo, in linea con l'orientamento dominante della giurisprudenza di merito, ritiene che non sia necessario un intervento chirurgico sui caratteri sessuali primari ai fini della pronuncia di rettificazione del sesso anagrafico.
Al riguardo, va considerata e valorizzata la circostanza che, nel testo dell' art. 31 d.lgs. 150/2011, il legislatore non ha riproposto la disposizione della seconda parte dell'art. 3 l. 164/1982 precedentemente in vigore, disposizione che prevedeva un rapporto necessariamente consequenziale fra la pronuncia di autorizzazione al trattamento medico chirurgico dei caratteri sessuali e la pronuncia di rettificazione degli atti dello stato civile. Del resto, in forza di una interpretazione costituzionalmente orientata e rispettosa dei principi internazionali prescritti nella CEDU, così come interpretati dalla Corte di Strasburgo, non può ritenersi necessario il previo intervento chirurgico di rimozione e/o modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari affinché siano rettificati i dati contenuti nei registri di stato civile.
Deve poi considerarsi che, di recente, si è espressa anche la Corte Costituzionale con sentenza n. 143 del 23/07/2024 dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del
2011 nella parte in cui richiedeva l'autorizzazione del tribunale per procedere con trattamenti medico- chirurgici di transizione di genere, anche quando le modificazioni già intervenute fossero già considerate sufficienti dallo stesso tribunale per approvare la rettificazione di sesso.
Deve dunque ritenersi che, oggi, in presenza dei presupposti per disporre la rettificazione anagrafica, non sia necessaria l'autorizzazione per consentire all'individuo di sottoporsi a interventi chirurgici di riassegnazione sessuale, potendovi il soggetto accedere nella misura e con i tempi ritenuti adeguati al percorso di transizione.
Ciò posto, nel merito del presente giudizio, deve rilevarsi che ha documentato la Parte_1 propria diagnosi di “Disforia di Genere” ed ha altresì dato prova di aver intrapreso un percorso psicologico e una terapia ormonale, idonea a determinare mutamenti anche fisici ed estetici.
In specie, può sottolinearsi che la dott.ssa ha fin da subito riscontrato la situazione Persona_2 psico-fisica di , esponendo che: “si riscontra una forte disforia di genere con un Parte_1
disagio corporeo clinicamente significativo soprattutto relativo a quelle parti del corpo caratterizzanti il sesso femminile (seno, forma del corpo e del viso voce, ciclo mestruale). (…) Per_1
è consapevole della sua disforia e di come questa abbia delle forti implicazioni sulla sua salute mentale sulla qualità della vita (…) e consapevole del grado di reversibilità e irreversibilità dei risultati della terapia ormonale che ritiene desiderabili e di cruciale importanza per la sua salute psicofisica e sociale. (…) l'identificazione nel genere maschile risulta stabile positivamente integrata
a livello psichico” (v. relazione in atti).
In seguito, avviato il percorso di affermazione di genere, la dott.ssa ha aggiunto: “la sua Per_2
identità è forte e salda, sente che ormai sia assolutamente evidente a lui e ad altri che non sia una donna (…) i cambiamenti derivanti dal trattamento ormonale hanno notevolmente migliorato il benessere psicofisico di (…) il cambiamento dei dati anagrafici permetterebbe a di Per_1 Per_1
poter vivere completamente ed essere riconosciuto socialmente nella sua identità di genere, garantendogli una migliore qualità di vita e la possibilità di piena autorealizzazione personale e professionale .” (v. relazione del 22/01/2025).
D'altro canto, la dott.ssa ha seguito l'odierno ricorrente nel percorso affermativo Controparte_1
e terapeutico, rilevando che: “ è assolutamente consapevole del trattamento ormonale che sta Per_1
conducendo, di quali sono i risultati ottenibili dal trattamento e di quali possano essere gli effetti del trattamento protratto per un così lungo periodo sulla genesi ovocitaria (sterilità). (…) è inoltre assolutamente consapevole dell'irreversibilità del percorso di affermazione di genere. (…) non Per_1
ha mai manifestato alcun ripensamento in merito al percorso di affermazioni di genere. è Per_1
perfettamente inserito con il suo ruolo di genere maschile dal punto di vista sociale, lavorativo ed affettivo (…) “ (v. relazione del 15/01/2025). Quanto riscontrato dal personale sanitario trova conferma nelle parole della stessa parte ricorrente che ha manifestato, con sicurezza, lo stato di benessere psico-fisico raggiunto grazie al percorso intrapreso, avendo oggi affermato la propria identità maschile anche nell'ambiente familiare e universitario.
Orbene, esaminate le relazioni offerte dai professionisti che hanno seguito, nel tempo, l'istante, sentite le dichiarazioni rese personalmente in udienza, la scelta di parte attrice di transizione sessuale appare ponderata e matura, sia dal punto di vista soggettivo, per definitività ed univocità nel tempo, sia dal punto di vista oggettivo, per le mutazioni dei caratteri sessuali secondari intervenute sulla persona di persona attrice, anche mediante il percorso ormonale in atto.
In definitiva, è apparso che la volontà espressa dalla parte ricorrente sia irreversibile e seria e connessa alla necessità di adeguamento dei caratteri fisici a quelli psichici, già resi ampiamente noti nel contesto sociale. In questo contesto, la rettificazione del sesso anagrafico risulta utile per consentire a parte ricorrente di raggiungere un maggior livello di benessere psichico, verso il definitivo superamento della disforia di identità di genere manifestatasi da anni.
All'attribuzione del sesso maschile deve necessariamente conseguire l'attribuzione di un nuovo nome corrispondente al genere, al fine di evitare una discrepanza da ritenersi inammissibile, come si evince dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396), che prevede che il nome di una persona debba corrispondere al sesso. Il prenome di parte attrice deve essere pertanto rettificato conformemente a quanto richiesto, da “ ” a ”, risultando quest'ultimo il nome con il Pt_1 Per_1
quale la persona interessata è conosciuta da tempo nel mondo esterno.
In ragione della peculiare natura della controversia e del suo carattere necessitato, evidenziato che peraltro non è data alcuna parte soccombente, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. RETTIFICA l'attribuzione di sesso relativa a , nato a Parte_1 C.F._1
Cremona il 19/03/1995, attribuendo il sesso maschile e il prenome ”; Per_1
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cremona di procedere alla rettificazione degli atti relativi a mediante annotazione della presente Parte_1
sentenza e tutti i necessari e conseguenti adempimenti, facendo constare che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “maschile” e come “ ”, e non altrimenti;
Per_1
3. DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge. Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 21/07/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ON
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Annalisa Petrosino Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 13/05/2025,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. ANGELINI NICCOLO' , elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE nel contraddittorio con
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ON
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CONCLUSIONI
Per ome precisate all'udienza del 15/07/2025; Parte_1
il Pubblico Ministero ha apposto visto senza osservazioni in data 27/5/2025.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 13/05/2025, chiedeva a questo Tribunale di disporre la Parte_1 rettificazione dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile, con attribuzione del nome ”. Per_1
Deduceva parte ricorrente che, fin dai primi anni dell'infanzia, aveva mostrato una predilezione per giochi e attività tipicamente maschili, che si era acuita con l'adolescenza, fino a quando, con l'avanzare dell'età, l'aspetto fisico e quello psicologico si erano inequivocabilmente indirizzati verso il sesso maschile. In particolare, deduceva parte ricorrente che, nel 2022, alcune esperienze all'estero le avevano finalmente dato l'occasione di presentarsi al mondo esterno come ”, contribuendo Per_1
alla costruzione di una propria identità sociale, come già mutata e percepita internamente.
Dunque, assunta piena consapevolezza della propria identificazione di genere, esponeva
[...]
di aver intrapreso un percorso di cambiamento, con l'aiuto di esperti nel campo della Pt_1
medicina e della psicologia. In particolare, specificava parte ricorrente che, nel 2023, aveva iniziato un percorso psicologico e una terapia ormonale sostitutiva presso l'istituto Auxologico di Milano ove era stato accertato un quadro clinico compatibile con la diagnosi di “Disforia di Genere”.
Sulla scorta di tali evidenze, domandava la rettificazione dei dati anagrafici, Parte_1
dichiarando di avere altresì l'intenzione di sottoporsi a interventi chirurgici di riattribuzione sessuale.
All'udienza del 15/07/2025, parte ricorrente ribadiva il proprio convincimento dinanzi al Giudice, esponendo di aver accettato pienamente la propria situazione dopo un lungo percorso e di essere pienamente consapevole e convinta della scelta.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, senza necessità di attività istruttoria.
Il Pubblico Ministero veniva regolarmente notiziato del ricorso e apponeva visto senza osservazioni in data 03/04/2025.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 21/07/2025.
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Le domande della parte ricorrente vanno accolte.
Giova premettere, dal punto di vista processuale, che questo Tribunale, già da tempo, in linea con l'orientamento dominante della giurisprudenza di merito, ritiene che non sia necessario un intervento chirurgico sui caratteri sessuali primari ai fini della pronuncia di rettificazione del sesso anagrafico.
Al riguardo, va considerata e valorizzata la circostanza che, nel testo dell' art. 31 d.lgs. 150/2011, il legislatore non ha riproposto la disposizione della seconda parte dell'art. 3 l. 164/1982 precedentemente in vigore, disposizione che prevedeva un rapporto necessariamente consequenziale fra la pronuncia di autorizzazione al trattamento medico chirurgico dei caratteri sessuali e la pronuncia di rettificazione degli atti dello stato civile. Del resto, in forza di una interpretazione costituzionalmente orientata e rispettosa dei principi internazionali prescritti nella CEDU, così come interpretati dalla Corte di Strasburgo, non può ritenersi necessario il previo intervento chirurgico di rimozione e/o modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari affinché siano rettificati i dati contenuti nei registri di stato civile.
Deve poi considerarsi che, di recente, si è espressa anche la Corte Costituzionale con sentenza n. 143 del 23/07/2024 dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del
2011 nella parte in cui richiedeva l'autorizzazione del tribunale per procedere con trattamenti medico- chirurgici di transizione di genere, anche quando le modificazioni già intervenute fossero già considerate sufficienti dallo stesso tribunale per approvare la rettificazione di sesso.
Deve dunque ritenersi che, oggi, in presenza dei presupposti per disporre la rettificazione anagrafica, non sia necessaria l'autorizzazione per consentire all'individuo di sottoporsi a interventi chirurgici di riassegnazione sessuale, potendovi il soggetto accedere nella misura e con i tempi ritenuti adeguati al percorso di transizione.
Ciò posto, nel merito del presente giudizio, deve rilevarsi che ha documentato la Parte_1 propria diagnosi di “Disforia di Genere” ed ha altresì dato prova di aver intrapreso un percorso psicologico e una terapia ormonale, idonea a determinare mutamenti anche fisici ed estetici.
In specie, può sottolinearsi che la dott.ssa ha fin da subito riscontrato la situazione Persona_2 psico-fisica di , esponendo che: “si riscontra una forte disforia di genere con un Parte_1
disagio corporeo clinicamente significativo soprattutto relativo a quelle parti del corpo caratterizzanti il sesso femminile (seno, forma del corpo e del viso voce, ciclo mestruale). (…) Per_1
è consapevole della sua disforia e di come questa abbia delle forti implicazioni sulla sua salute mentale sulla qualità della vita (…) e consapevole del grado di reversibilità e irreversibilità dei risultati della terapia ormonale che ritiene desiderabili e di cruciale importanza per la sua salute psicofisica e sociale. (…) l'identificazione nel genere maschile risulta stabile positivamente integrata
a livello psichico” (v. relazione in atti).
In seguito, avviato il percorso di affermazione di genere, la dott.ssa ha aggiunto: “la sua Per_2
identità è forte e salda, sente che ormai sia assolutamente evidente a lui e ad altri che non sia una donna (…) i cambiamenti derivanti dal trattamento ormonale hanno notevolmente migliorato il benessere psicofisico di (…) il cambiamento dei dati anagrafici permetterebbe a di Per_1 Per_1
poter vivere completamente ed essere riconosciuto socialmente nella sua identità di genere, garantendogli una migliore qualità di vita e la possibilità di piena autorealizzazione personale e professionale .” (v. relazione del 22/01/2025).
D'altro canto, la dott.ssa ha seguito l'odierno ricorrente nel percorso affermativo Controparte_1
e terapeutico, rilevando che: “ è assolutamente consapevole del trattamento ormonale che sta Per_1
conducendo, di quali sono i risultati ottenibili dal trattamento e di quali possano essere gli effetti del trattamento protratto per un così lungo periodo sulla genesi ovocitaria (sterilità). (…) è inoltre assolutamente consapevole dell'irreversibilità del percorso di affermazione di genere. (…) non Per_1
ha mai manifestato alcun ripensamento in merito al percorso di affermazioni di genere. è Per_1
perfettamente inserito con il suo ruolo di genere maschile dal punto di vista sociale, lavorativo ed affettivo (…) “ (v. relazione del 15/01/2025). Quanto riscontrato dal personale sanitario trova conferma nelle parole della stessa parte ricorrente che ha manifestato, con sicurezza, lo stato di benessere psico-fisico raggiunto grazie al percorso intrapreso, avendo oggi affermato la propria identità maschile anche nell'ambiente familiare e universitario.
Orbene, esaminate le relazioni offerte dai professionisti che hanno seguito, nel tempo, l'istante, sentite le dichiarazioni rese personalmente in udienza, la scelta di parte attrice di transizione sessuale appare ponderata e matura, sia dal punto di vista soggettivo, per definitività ed univocità nel tempo, sia dal punto di vista oggettivo, per le mutazioni dei caratteri sessuali secondari intervenute sulla persona di persona attrice, anche mediante il percorso ormonale in atto.
In definitiva, è apparso che la volontà espressa dalla parte ricorrente sia irreversibile e seria e connessa alla necessità di adeguamento dei caratteri fisici a quelli psichici, già resi ampiamente noti nel contesto sociale. In questo contesto, la rettificazione del sesso anagrafico risulta utile per consentire a parte ricorrente di raggiungere un maggior livello di benessere psichico, verso il definitivo superamento della disforia di identità di genere manifestatasi da anni.
All'attribuzione del sesso maschile deve necessariamente conseguire l'attribuzione di un nuovo nome corrispondente al genere, al fine di evitare una discrepanza da ritenersi inammissibile, come si evince dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396), che prevede che il nome di una persona debba corrispondere al sesso. Il prenome di parte attrice deve essere pertanto rettificato conformemente a quanto richiesto, da “ ” a ”, risultando quest'ultimo il nome con il Pt_1 Per_1
quale la persona interessata è conosciuta da tempo nel mondo esterno.
In ragione della peculiare natura della controversia e del suo carattere necessitato, evidenziato che peraltro non è data alcuna parte soccombente, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. RETTIFICA l'attribuzione di sesso relativa a , nato a Parte_1 C.F._1
Cremona il 19/03/1995, attribuendo il sesso maschile e il prenome ”; Per_1
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cremona di procedere alla rettificazione degli atti relativi a mediante annotazione della presente Parte_1
sentenza e tutti i necessari e conseguenti adempimenti, facendo constare che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “maschile” e come “ ”, e non altrimenti;
Per_1
3. DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge. Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 21/07/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato