Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 5556/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Guidonia Montecelio, Via Parte_1
Palombarese, n. 209, presso lo studio dell'Avv. Mariangela Carlucci e dell'Avv.
Loredana Catalano, che la rappresentano e difendono, giusta procura alle liti allegata al ricorso
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09.12.2022, ha chiesto la pronuncia di Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con il coniuge presso il Comune CP_1 di Roma, in data 25.07.1998, trascritto presso il Registro di stato civile del relativo
Comune (Atto n. 577, Parte I, Serie 01, Anno 1998), da cui è nato il figlio (in Per_1 data 04.04.2000).
In particolare, la ricorrente ha chiesto prevedersi l'affidamento condiviso del figlio, il collocamento prevalente presso la madre, la determinazione del regime frequentazione
del padre con il figlio, il contributo del padre al mantenimento del figlio per l'importo mensile di Euro 500,00, con spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio ripartite per pari quote tra le parti.
Inoltre, la ricorrente ha proposto ulteriore domanda volta alla ripartizione tra le parti delle rate del mutuo per l'acquisto della casa coniugale, sita in Fonte Nuova, Via
Palombarese, n. 246.
Nonostante rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, il resistente non si è costituito in giudizio, rimanendo pertanto contumace.
Con ordinanza presidenziale del 15.10.2023, sono state confermate le condizioni di separazione tra le parti, con collocamento prevalente del figlio presso la madre, determinazione del regime di frequentazione del padre, contributo del padre al mantenimento del figlio per l'importo mensile di Euro 225,00, spese straordinarie ripartite per pari quote tra le parti.
All'udienza del 04.12.2024, la parte costituita ha precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione al Collegio, con rinuncia ai termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
1. Scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Infatti, risulta dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza presidenziale, nell'ambito del giudizio di separazione concluso con Sentenza del Tribunale di Tivoli del 14.07.2015.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Pertanto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2. Affidamento, collocamento e frequentazione del figlio
Va premesso che il figlio , ancorché maggiorenne, risulta affetto da ritardo Per_1 cognitivo di grado medio, con forma autistica a funzionamento limitato, tale da non consentirgli autonomia personale nella crescita quotidiana e renderlo inabile alle attività 3
lavorative (cfr. doc. 7 allegato al ricorso, doc. 2 allegato alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte ricorrente).
In relazione a tale grave stato patologico, è stata riconosciuta al figlio invalidità permanente del 75% (cfr. docc. 8 e 9 allegati al ricorso, doc. 3 allegato alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte ricorrente).
Va premesso che, ai sensi dell'art. 337 septies, comma 2, c.c., “ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”.
Nel caso di specie, la grave situazione patologica del figlio deve ritenersi integrare uno stato di handicap grave, tale da determinare l'applicazione delle disposizioni previste in favore dei figli minori.
A tal riguardo, deve ritenersi che “in relazione ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, […] trovano applicazione le sole disposizioni in tema di visite, di cura
e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo” (Cass. 30.01.2023, n. 2670). Conseguentemente, nulla deve essere disposto in relazione all'affidamento del figlio maggiorenne invalido.
Con riguardo al collocamento del figlio, lo stesso deve essere previsto presso la madre, che costituisce la figura genitoriale di riferimento per il figlio, che ne ha garantito cura e assistenza nel tempo e con cui il medesimo ha mantenuto il proprio ambiente domestico, nell'abitazione famigliare in Fonte Nuova, Via Palombarese, n. 246.
In relazione alla determinazione del regime di frequentazione del padre con il figlio, deve essere tenuto conto del trasferimento del genitore in Brasile, con la conseguente rilevante lontananza territoriale e tempistiche di viaggio.
Inoltre, deve considerarsi la situazione di un figlio maggiorenne invalido, con conseguente declinazione della frequentazione nella specie della cura e dell'assistenza periodica.
Conseguentemente, deve prevedersi che il padre visiti e si prenda cura del figlio maggiorenne, compatibilmente con le esigenze e la volontà del figlio, per un finesettimana ogni mese, da individuarsi, salvo diverso accordo tra i genitori, nel primo finesettimana di ogni mese, dal sabato mattina alle ore 10.00 alla domenica sera alle ore
21.00.
3. Contributo al mantenimento del figlio
La ricorrente ha dichiarato di essere priva di occupazione e di percepire l'assegno unico erogato in favore del figlio per l'importo mensile di Euro 199,00. 4
Sul piano delle proprietà immobiliari, la ricorrente ha dichiarato di essere proprietaria dell'immobile abitato, sito in Fonte Nuova, Via Palombarese, n. 246.
Quanto dichiarato dalla ricorrente ha trovato conferma nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata, nonché nella documentazione fiscale e reddituale allegata dalla parte.
In relazione alla situazione economica del resistente non sono emersi dati certi nell'ambito del giudizio, occorrendo conseguentemente fare riferimento alla capacità lavorativa generica del medesimo.
Ulteriormente, deve essere tenuto conto delle esigenze economiche correlate con l'età del figlio e con la situazione di invalidità del medesimo.
Inoltre, occorre considerare il tempo trascorso dal figlio con la madre, con gli oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi.
Va aggiunto che il figlio risulta beneficiario di pensione di invalidità per l'importo mensile di Euro 343,66.
Dunque, tenuto conto dei diversi fattori indicati, appare congruo determinare il contributo del padre al mantenimento del figlio per l'importo mensile di Euro 300,00, oltre adeguamento secondo gli indici Istat.
La decorrenza di tale previsione deve essere individuata al momento della presente decisione, fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori assunti in corso di causa.
Infine, risulta equilibrato prevedere che entrambe le parti concorrano alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, determinate come da Protocollo tra il Tribunale di Tivoli e il relativo Consiglio dell'Ordine Forense, per pari quote.
4. Ulteriori domande
La ricorrente ha proposto ulteriore domanda, volta alla determinazione della ripartizione tra le parti delle rate del mutuo per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione famigliare.
Tale domanda deve ritenersi inammissibile, in quanto connessa solo soggettivamente rispetto alle domande che formano oggetto del presente procedimento e sottoposta ad un diverso rito.
A tal riguardo, deve essere dato seguito al consolidato principio per cui “in materia del divorzio, è stato osservato che l'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza d'ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 c.p.c. e dell'art. 103 c.p.c. e soggette a riti diversi” (Cass. 25.03.2003, n. 5
4367, conf. Cass. 15.05.2001 n. 6660, Cass. 12.01.2000 n. 266, Cass. 21.05.2009, n.
11828; Cass. 13.03.2017, n. 6424).
5. Spese di giudizio
Le ragioni della decisione, in una con la natura e l'oggetto del giudizio, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
presso il Comune di Roma, in data 25.07.1998; CP_1
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio Atto
n. 577, Parte I, Serie 01, Anno 1998);
- Dispone il collocamento del figlio presso la madre, nell'abitazione Per_1 famigliare, in Fonte Nuova, Via Palombarese, n. 246.
- Dispone che la frequentazione del figlio con il padre si svolga secondo quanto indicato in parte motiva;
- Determina il contributo del padre al mantenimento del figlio nell'importo mensile complessivo di Euro 300,00, da corrispondere alla madre entro il giorno 05 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici Istat, con decorrenza dal momento della presente decisione, fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori assunti in corso di causa;
- Dispone che entrambi i genitori contribuiscano alle spese straordinarie per il figlio, determinate secondo quanto indicato in parte motiva, per pari quote;
- Dichiara inammissibile la domanda della ricorrente volta alla determinazione della ripartizione tra le parti delle rate del mutuo per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione famigliare;
- Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 23.12.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai