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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/03/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 20/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1241 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Ferrante Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Raffaele
Colapietro
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: idoneità alla mansione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.2.2023, – premesso che, con Parte_1
sentenza n. 1652/2022, il aveva declinato la giurisdizione del Giudice CP_2
Amministrativo in ordine alla domanda di annullamento della disposizione prot. n. 0034981 del 26.4.2018 della Controparte_3
, con cui era stato confermato il
[...]
giudizio di assoluta idoneità allo svolgimento della sua mansione di infermiera professionale di ruolo in servizio alle dipendenze della predetta presso l'Unità Operativa di dialisi CP_3
del – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo: che, Controparte_4
in data 18.1.2018, essa istante era stata sottoposta, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 81/2008, all'accertamento sanitario presso la Commissione medica e che il 29.1.2018 le era stato comunicato il relativo giudizio con il riconoscimento di idoneità alla mansione specifica;
che, avverso tale giudizio, aveva presentato ricorso ex art. 41, comma 9, del D.lgs. n. 81/2008 al
Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell' , “in Controparte_5 Controparte_3
conseguenza del fatto che il giudizio del medico competente non prevedeva alcuna limitazione
e/o prescrizione tale da assegnarla allo svolgimento delle attività “in sala””, chiedendo, con nota del 22.2.2018, che il giudizio espresso dal Medico Competente il 29.1.2018 venisse modificato o revocato;
che “il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell' (così Pt_2 come il medico competente….) era stato edotto mediante allegazione della decisione del verbale di invalidità e della relativa esenzione e che al momento della presentazione del ricorso gerarchico la stessa si sottoponeva a cure terapeutiche ed esami strumentali di accertamento e, pertanto, non in grado di espletare a pieno le sue mansioni. Dunque la stessa ricorrente chiedeva, ai fini della revisione del giudizio di idoneità formulato, di tenere conto di tutta la documentazione prodotta sia nel ricorso ex art. 41 co. 6 D.Lgs. 81/2008 sia davanti al Direttore del Servizio … nel relativo verbale di dichiarazioni rese a seguito di ricorso ex art. 41 D.Lgs. 81/08”; che “In data 26.04.2018 il….direttore in qualità di organo di CP_3
vigilanza territorialmente competente, emanava la disposizione prot. n.
0034981|26/04/2018|ASL_FG N_156|P con cui dava conferma del giudizio allo svolgimento della mansione specifica di Infermiere Professionale presso la U.O. “Dialisi” del P.O.
“Lastaria” di espresso ….da parte del medico competente, formulando nei confronti CP_4 della stessa il giudizio di idoneità specifico “Idonea””.
Tanto esposto in punto di fatto, denunciava la ricorrente la violazione dell'art. 3 L. n.
241/1990, lamentando, a tal fine, che il giudizio medico-legale non consentiva di riscostruire le ragioni sottese al formulato giudizio di idoneità alla mansione specifica di infermiera “in sala”.
Evidenziava, in particolare, di essere affetta da plurime infermità, tali da renderla idonea solo con prescrizioni e/o limitazioni alle gravose mansioni in concreto disimpegnate.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “
1. voglia l'On.le GdL adito, contrariis reiectis, disattendere e/o annullare nei limiti di spettanza, il provvedimento impugnato, come in epigrafe indicato;
quanto alla domanda risarcitoria:
2. si chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia condannare l'Amministrazione intimata al risarcimento del danno opportunamente quantificato in seguito a C.T.U. medica, sopportato da parte ricorrente anche per lo stress subito e cagionato dal comportamento illegittimo, illecito ed arbitrario Cont dell' FG intimata;
3. nel caso non si ritenga necessaria la C.T.U. medica di quantizzare il danno secondo equità”.
2 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' Controparte_1
resistendo al ricorso.
[...]
Espletata una C.T.U. medico-legale, all'esito dell'udienza del 20.3.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di genericità e/o indeterminatezza della domanda, quale sollevata dall' di nella memoria di costituzione. CP_3 CP_1
Ed invero, secondo quanto dedotto dall' resistente, non sarebbe possibile individuare, CP_1
in maniera sufficientemente precisa, quale sia il petitum immediato, “…atteso che sembra esservi - oltre che una diffusa genericità ed indeterminatezza della domanda - una contraddittorietà tra quanto appena sostenuto in merito alla chiesta CTU e le conclusioni rassegnate a seguito della premessa…”, e ciò in quanto la parte ricorrente si sarebbe limitata ad invocare l'annullamento del provvedimento impugnato, senza chiedere di essere dichiarata idonea, seppur con limitazioni, oppure del tutto inidonea allo svolgimento delle mansioni di infermiera professionale (cfr., pag. 7 della memoria).
Sennonchè, costituisce principio del tutto pacifico quello secondo cui “Nel rito del lavoro la valutazione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancanza di determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto
e delle ragioni di diritto sulle quali questa si fonda, ravvisabile solo quando attraverso
l'esame complessivo dell'atto sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa, implica una interpretazione dell'atto introduttivo della lite riservata al giudice del merito, censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione” (ex plurimis, Cass. Sez. Lav. n. 5879/2005).
Nel caso in esame, il complessivo esame del ricorso, non ristretto alla sola parte di esso riservata alle conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, induce a ritenere che – al di là del tenore letterale della domanda – la pretesa attorea sia chiaramente orientata a conseguire, previa rivisitazione del giudizio d'idoneità, il riconoscimento del diritto della parte ricorrente ad essere adibita a mansioni confacenti alle proprie condizioni di salute (ex artt. 2087 e 2103
c.c.).
Per altro verso, l' compiutamente difesa nel merito, contrapponendo ai rilievi svolti Parte_3 dalla gli esiti dell'anzidetto giudizio e con ciò mostrando di aver perfettamente Parte_1
compreso gli esatti termini della controversia.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, non si ravvisa alcun vizio inficiante la validità del ricorso introduttivo del presente giudizio.
3 3. Ciò posto, il ricorso è, tuttavia, inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008, come sostituito dall'art. 27, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 106/2009, “
1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”.
Sul punto, è appena il caso di richiamare il costante orientamento di legittimità, secondo cui
“In caso di sopravvenuta inidoneità del lavoratore alle mansioni originarie, la richiesta di quest'ultimo di assegnazione a mansioni diverse, comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo di adibizione del prestatore di lavoro ad altre posizioni di utile collocazione compatibili con le condizioni di salute del lavoratore, ovvero l'onere di provare la indisponibilità di tali posizioni, senza che tale onere sia in alcun modo condizionato dalla previa allegazione, da parte del lavoratore, di posizioni specifiche esistenti in azienda, posizioni che il prestatore di lavoro non è tenuto a conoscere e che potrebbero, in ipotesi, anche essere estranee alla sua sfera di conoscibilità” (Cass. Sez. Lav. n. 18506/2017).
Ed ancora, “L'art. 42 del d.lgs. n. 81 del 2008, nel prevedere che il lavoratore divenuto inabile alle mansioni specifiche possa essere assegnato anche a mansioni equivalenti o inferiori, nell'inciso "ove possibile" contempera il conflitto tra diritto alla salute ed al lavoro
e quello al libero esercizio dell'impresa, ponendo a carico del datore di lavoro l'obbligo di ricercare - anche in osservanza dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto - le soluzioni che, nell'ambito del piano organizzativo prescelto, risultino le più convenienti ed idonee ad assicurare il rispetto dei diritti del lavoratore e lo grava, inoltre, dell'onere processuale di dimostrare di avere fatto tutto il possibile, nelle condizioni date, per
l'attuazione dei detti diritti” (Cass. Sez. Lav. n. 13511/2016).
3.2. Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, dalla produzione documentale di parte ricorrente si evince che: a) in data 29.1.2018 il competente medico aziendale, sulla base delle risultanze della visita medica periodica, aveva espresso un giudizio di idoneità allo svolgimento della mansione specifica di infermiera (doc. 1); b) con ricorso del
22.2.2018, presentato ai sensi dell'art. 41, comma 9, D.lgs. n. 81/2008, la aveva Parte_1
impugnato il giudizio formulato dal medico competente (doc. 2); c) acquisite le dichiarazioni rese dall'interessata (doc. 3), il Servizio di Prevenzione Controparte_3
confermava il giudizio espresso dal medico competente, ritenendo che la
[...]
4 dipendente fosse idonea alla mansione specifica di infermiera professionale presso l'U.O.
Dialisi del Presidio Ospedaliero “Lastaria” di Lucera (doc. 4).
3.3. Orbene, le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente inducevano questo Giudice ad avvalersi di un C.T.U., al quale veniva affidato l'incarico di “accertare l'eventuale idoneità della ricorrente allo svolgimento della mansione di infermiera professionale “in sala”, nonché le eventuali limitazioni utili a rendere compatibile l'espletamento dei compiti inerenti
a tale specifica mansione con il proprio stato di salute”, giusta ordinanza pronunciata in data
20.4.2023.
Rispondendo al quesito formulatogli, il dott. dopo aver ripercorso l'iter Persona_1 clinico della ricorrente ed all'esito di un'accurata disamina della documentazione sanitaria versata in atti, ha riferito che è affetta da “Connettivite Mista. Parte_1
Poliartropatia degenerativa”.
Con specifico riferimento alle mansioni dedotte in ricorso, il C.T.U. ha rammentato che
“L'infermiere di un reparto di emodialisi è responsabile sia della gestione tecnica del Rene
Artificiale - dalla preparazione dell'apparecchiatura, alla gestione delle complicanze tecniche fino alla conclusione del trattamento - che della complessa gestione clinica del malato sottoposto al trattamento dialitico, che va dal corretto management dell'accesso vascolare (Fistola Artero-Venosa o CVC), passando per il monitoraggio dei parametri clinici
e la cura della sfera relazionale, fino alla prevenzione e gestione delle complicanze intradialitiche fino al termine della seduta dialitica” (pagg. 16-17 della relazione depositata in data 3.12.2024).
Riassunte, quindi, le fasi in cui si estrinseca l'attività dell'infermiere in emodialisi, l'ausiliario ha evidenziato quanto segue: “Da quanto detto si può evincere, in buona sostanza, che la fase intradialitica, quella “in sala”, costituisce senza dubbio la parte più impegnativa per le risorse fisiche e attitudinali dell'infermiere, comportando una prestazione particolarmente gravosa per il costante impegno che richiede per più ore il monitoraggio dei parametri vitali del paziente, il corretto funzionamento dell'accesso vascolare ed eventuali prelievi ematici, senza alcuna possibilità di allontanarsi dalla sala, per la possibilità di improvvise complicanze in corso di trattamento.
Nel caso di specie, la patologia diagnosticata alla sig.ra in primis inquadrabile Parte_1 nell'ambito nosologico della connettivite indifferenziata, attiene ad una forma clinica di patologia autoimmune sistemica che, coinvolgendo diversi organi ed apparati, è tipicamente caratterizzata da sintomi e segni tipici della malattia autoimmune (che, tuttavia, non soddisfa
i criteri minimi sufficienti per la diagnosi di una precisa connettivite, come il lupus
5 eritematoso sistemico, la sclerodermia, la sindrome di Sjögren), quali dolori articolari e muscolari diffusi, fenomeno di Raynaud, astenia intensa, eritemi cutanei, nonché alterazioni degli esami ematochimici (gammopatia monoclonale ?).
Alle manifestazioni sintomatologiche della connettivite si associano le ricadute disfunzionali di una documentata poliartropatia degenerativa, con particolare interessamento a carico del rachide cervicale e lombare e iniziali segni di artropatia degenerativa a carico delle articolazioni IFD ed IFP di mani e piedi bilateralmente.
Va da sé che da detto inquadramento diagnostico, se filtrato attraverso le considerazioni cliniche ed etiopatogenetiche fin qui fatte, quale sintesi di un articolato processo valutativo e contestualizzato allo specifico ruolo professionale della ricorrente, con particolare riferimento alle mansioni in sala dialisi, emerge una realtà clinica che, in relazione al quesito postomi di “… accertare l'eventuale idoneità della ricorrente allo svolgimento della mansione di infermiera professionale "in sala", nonché le eventuali limitazioni utili a rendere compatibile l'espletamento dei compiti inerenti a tale specifica mansione con il proprio stato di salute…” consente di escludere la idoneità incondizionata della sig.ra alle Parte_1 sue mansioni e di ritenere che la stessa, fin dall'epoca della espressione di tale giudizio nel
2018 da parte del Medico Competente e dello fosse più congruamente valutabile, CP_3
“idonea con limitazioni”, escludendola dalla attività in Sala Dialisi, non compatibile e potenzialmente usurante per le sue condizioni di salute, oltre che rischiosa per i pazienti dializzati” (cfr., pagg. 21 e ss. dell'elaborato peritale).
3.4. Le conclusioni rassegnate dall'ausiliario – seppur integralmente condivisibili, siccome immuni da vizi logici e di metodo e fondate sul rigoroso raffronto tra il complesso quadro clinico di ed il contenuto intrinseco delle mansioni di infermiera presso Parte_1
il reparto di emodialisi – non giovano, tuttavia, alla parte ricorrente.
Ed invero, come evidenziato nell'ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza del 12.12.2024,
“nelle “osservazioni sulla bozza della CTU depositata”, depositate in data 6.12.2024, l' CP_3
ha espressamente dedotto “il cambiamento di datore di lavoro a partire dal 2019
[...] della perizianda (lavoratrice dell'OORR Riuniti di dal 2019)” (così, a pag. 3 delle CP_1 suddette osservazioni”.
Alla luce del rilievo formulato dalla resistente - di segno difforme rispetto all'anamnesi lavorativa riportata nella relazione di C.T.U. (cfr. pagg. 8-9, ove si legge:
“…successivamente, da circa 17 anni e a tutt'oggi, in servizio presso la U.O. Dialisi del presidio ospedaliero di ”) -, le parti sono state invitate ad interloquire sul punto. CP_4
6 A tal fine, il procuratore di parte attrice ha dedotto che “la ricorrente, a partire dall'anno
2019, è transitata, per effetto di procedure di mobilità, alle dipendenze dell'Azienda
Ospedaliera Policlinico Riuniti di Foggia, essendo cessato il suo rapporto di lavoro con
l' ” (cfr., in tal senso, il verbale di udienza Controparte_1
del 30.1.2025).
A fronte di una siffatta deduzione, l' non ha osservato alcunchè. CP_3
Deve, pertanto, ritenersi pacifico come, alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente non fosse più inserita nei ruoli dell' Controparte_1
convenuta, essendo transitata alle dipendenze dell'Azienda Ospedaliera Policlinico Riuniti di
Foggia, quale soggetto giuridico autonomo e distinto dalla odierna parte convenuta.
3.5. Contrariamente a quanto prospettato dalla parte ricorrente, una siffatta circostanza s'appalesa, poi, tutt'altro che irrilevante.
Rimarcato, infatti, che il presente giudizio non verte sull'atto (vale a dire, sulla legittimità o meno del giudizio d'idoneità a suo tempo formulato dal Controparte_3
, bensì sul rapporto di lavoro e, segnatamente, sull'adibizione della lavoratrice a
[...] mansioni confacenti alle proprie condizioni di salute, non v'è chi non veda come la sopravvenuta modificazione soggettiva del rapporto di lavoro abbia prodotto il venir meno dell'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente (ex art. 100 c.p.c.), non potendo quest'ultima conseguire alcun risultato giuridicamente apprezzabile dall'eventuale accoglimento della pretesa ed ignorandosi finanche le mansioni attualmente espletate alle dipendenze del nuovo datore di lavoro.
Si rammenta, a tal fine, che “L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti
l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni
d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile
e concreto che la parte in tal modo intende perseguire” (cfr., tra le tante, Cass. n.
12733/2024).
Nella specie, come detto, l'invocato accoglimento della domanda non potrebbe apportare alcun contributo utile alla parte ricorrente, tanto più che la predetta parte ha espressamente rinunciato alla domanda risarcitoria inizialmente proposta (cfr., in tal senso, le note depositate in data 12.4.2023).
7 Ne discende, pertanto, l'inammissibilità del ricorso.
4. Sussistono nondimeno gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese di lite, posto che, se è vero che la cessazione del rapporto di lavoro con l' CP_3
è stata completamente sottaciuta dalla ricorrente, è altrettanto vero che l' resistente, CP_1
solo con le osservazioni critiche alla C.T.U. e, dunque, in avanzata fase istruttoria, ha inteso rendere nota una simile circostanza.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – vengono poste definitivamente a carico delle parti, in via solidale tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1241/2023 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
c) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro.
Foggia, all'esito dell'udienza del 20/03/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 20/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1241 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Ferrante Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Raffaele
Colapietro
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: idoneità alla mansione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.2.2023, – premesso che, con Parte_1
sentenza n. 1652/2022, il aveva declinato la giurisdizione del Giudice CP_2
Amministrativo in ordine alla domanda di annullamento della disposizione prot. n. 0034981 del 26.4.2018 della Controparte_3
, con cui era stato confermato il
[...]
giudizio di assoluta idoneità allo svolgimento della sua mansione di infermiera professionale di ruolo in servizio alle dipendenze della predetta presso l'Unità Operativa di dialisi CP_3
del – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo: che, Controparte_4
in data 18.1.2018, essa istante era stata sottoposta, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 81/2008, all'accertamento sanitario presso la Commissione medica e che il 29.1.2018 le era stato comunicato il relativo giudizio con il riconoscimento di idoneità alla mansione specifica;
che, avverso tale giudizio, aveva presentato ricorso ex art. 41, comma 9, del D.lgs. n. 81/2008 al
Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell' , “in Controparte_5 Controparte_3
conseguenza del fatto che il giudizio del medico competente non prevedeva alcuna limitazione
e/o prescrizione tale da assegnarla allo svolgimento delle attività “in sala””, chiedendo, con nota del 22.2.2018, che il giudizio espresso dal Medico Competente il 29.1.2018 venisse modificato o revocato;
che “il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell' (così Pt_2 come il medico competente….) era stato edotto mediante allegazione della decisione del verbale di invalidità e della relativa esenzione e che al momento della presentazione del ricorso gerarchico la stessa si sottoponeva a cure terapeutiche ed esami strumentali di accertamento e, pertanto, non in grado di espletare a pieno le sue mansioni. Dunque la stessa ricorrente chiedeva, ai fini della revisione del giudizio di idoneità formulato, di tenere conto di tutta la documentazione prodotta sia nel ricorso ex art. 41 co. 6 D.Lgs. 81/2008 sia davanti al Direttore del Servizio … nel relativo verbale di dichiarazioni rese a seguito di ricorso ex art. 41 D.Lgs. 81/08”; che “In data 26.04.2018 il….direttore in qualità di organo di CP_3
vigilanza territorialmente competente, emanava la disposizione prot. n.
0034981|26/04/2018|ASL_FG N_156|P con cui dava conferma del giudizio allo svolgimento della mansione specifica di Infermiere Professionale presso la U.O. “Dialisi” del P.O.
“Lastaria” di espresso ….da parte del medico competente, formulando nei confronti CP_4 della stessa il giudizio di idoneità specifico “Idonea””.
Tanto esposto in punto di fatto, denunciava la ricorrente la violazione dell'art. 3 L. n.
241/1990, lamentando, a tal fine, che il giudizio medico-legale non consentiva di riscostruire le ragioni sottese al formulato giudizio di idoneità alla mansione specifica di infermiera “in sala”.
Evidenziava, in particolare, di essere affetta da plurime infermità, tali da renderla idonea solo con prescrizioni e/o limitazioni alle gravose mansioni in concreto disimpegnate.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “
1. voglia l'On.le GdL adito, contrariis reiectis, disattendere e/o annullare nei limiti di spettanza, il provvedimento impugnato, come in epigrafe indicato;
quanto alla domanda risarcitoria:
2. si chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia condannare l'Amministrazione intimata al risarcimento del danno opportunamente quantificato in seguito a C.T.U. medica, sopportato da parte ricorrente anche per lo stress subito e cagionato dal comportamento illegittimo, illecito ed arbitrario Cont dell' FG intimata;
3. nel caso non si ritenga necessaria la C.T.U. medica di quantizzare il danno secondo equità”.
2 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' Controparte_1
resistendo al ricorso.
[...]
Espletata una C.T.U. medico-legale, all'esito dell'udienza del 20.3.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di genericità e/o indeterminatezza della domanda, quale sollevata dall' di nella memoria di costituzione. CP_3 CP_1
Ed invero, secondo quanto dedotto dall' resistente, non sarebbe possibile individuare, CP_1
in maniera sufficientemente precisa, quale sia il petitum immediato, “…atteso che sembra esservi - oltre che una diffusa genericità ed indeterminatezza della domanda - una contraddittorietà tra quanto appena sostenuto in merito alla chiesta CTU e le conclusioni rassegnate a seguito della premessa…”, e ciò in quanto la parte ricorrente si sarebbe limitata ad invocare l'annullamento del provvedimento impugnato, senza chiedere di essere dichiarata idonea, seppur con limitazioni, oppure del tutto inidonea allo svolgimento delle mansioni di infermiera professionale (cfr., pag. 7 della memoria).
Sennonchè, costituisce principio del tutto pacifico quello secondo cui “Nel rito del lavoro la valutazione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancanza di determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto
e delle ragioni di diritto sulle quali questa si fonda, ravvisabile solo quando attraverso
l'esame complessivo dell'atto sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa, implica una interpretazione dell'atto introduttivo della lite riservata al giudice del merito, censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione” (ex plurimis, Cass. Sez. Lav. n. 5879/2005).
Nel caso in esame, il complessivo esame del ricorso, non ristretto alla sola parte di esso riservata alle conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, induce a ritenere che – al di là del tenore letterale della domanda – la pretesa attorea sia chiaramente orientata a conseguire, previa rivisitazione del giudizio d'idoneità, il riconoscimento del diritto della parte ricorrente ad essere adibita a mansioni confacenti alle proprie condizioni di salute (ex artt. 2087 e 2103
c.c.).
Per altro verso, l' compiutamente difesa nel merito, contrapponendo ai rilievi svolti Parte_3 dalla gli esiti dell'anzidetto giudizio e con ciò mostrando di aver perfettamente Parte_1
compreso gli esatti termini della controversia.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, non si ravvisa alcun vizio inficiante la validità del ricorso introduttivo del presente giudizio.
3 3. Ciò posto, il ricorso è, tuttavia, inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008, come sostituito dall'art. 27, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 106/2009, “
1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”.
Sul punto, è appena il caso di richiamare il costante orientamento di legittimità, secondo cui
“In caso di sopravvenuta inidoneità del lavoratore alle mansioni originarie, la richiesta di quest'ultimo di assegnazione a mansioni diverse, comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo di adibizione del prestatore di lavoro ad altre posizioni di utile collocazione compatibili con le condizioni di salute del lavoratore, ovvero l'onere di provare la indisponibilità di tali posizioni, senza che tale onere sia in alcun modo condizionato dalla previa allegazione, da parte del lavoratore, di posizioni specifiche esistenti in azienda, posizioni che il prestatore di lavoro non è tenuto a conoscere e che potrebbero, in ipotesi, anche essere estranee alla sua sfera di conoscibilità” (Cass. Sez. Lav. n. 18506/2017).
Ed ancora, “L'art. 42 del d.lgs. n. 81 del 2008, nel prevedere che il lavoratore divenuto inabile alle mansioni specifiche possa essere assegnato anche a mansioni equivalenti o inferiori, nell'inciso "ove possibile" contempera il conflitto tra diritto alla salute ed al lavoro
e quello al libero esercizio dell'impresa, ponendo a carico del datore di lavoro l'obbligo di ricercare - anche in osservanza dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto - le soluzioni che, nell'ambito del piano organizzativo prescelto, risultino le più convenienti ed idonee ad assicurare il rispetto dei diritti del lavoratore e lo grava, inoltre, dell'onere processuale di dimostrare di avere fatto tutto il possibile, nelle condizioni date, per
l'attuazione dei detti diritti” (Cass. Sez. Lav. n. 13511/2016).
3.2. Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, dalla produzione documentale di parte ricorrente si evince che: a) in data 29.1.2018 il competente medico aziendale, sulla base delle risultanze della visita medica periodica, aveva espresso un giudizio di idoneità allo svolgimento della mansione specifica di infermiera (doc. 1); b) con ricorso del
22.2.2018, presentato ai sensi dell'art. 41, comma 9, D.lgs. n. 81/2008, la aveva Parte_1
impugnato il giudizio formulato dal medico competente (doc. 2); c) acquisite le dichiarazioni rese dall'interessata (doc. 3), il Servizio di Prevenzione Controparte_3
confermava il giudizio espresso dal medico competente, ritenendo che la
[...]
4 dipendente fosse idonea alla mansione specifica di infermiera professionale presso l'U.O.
Dialisi del Presidio Ospedaliero “Lastaria” di Lucera (doc. 4).
3.3. Orbene, le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente inducevano questo Giudice ad avvalersi di un C.T.U., al quale veniva affidato l'incarico di “accertare l'eventuale idoneità della ricorrente allo svolgimento della mansione di infermiera professionale “in sala”, nonché le eventuali limitazioni utili a rendere compatibile l'espletamento dei compiti inerenti
a tale specifica mansione con il proprio stato di salute”, giusta ordinanza pronunciata in data
20.4.2023.
Rispondendo al quesito formulatogli, il dott. dopo aver ripercorso l'iter Persona_1 clinico della ricorrente ed all'esito di un'accurata disamina della documentazione sanitaria versata in atti, ha riferito che è affetta da “Connettivite Mista. Parte_1
Poliartropatia degenerativa”.
Con specifico riferimento alle mansioni dedotte in ricorso, il C.T.U. ha rammentato che
“L'infermiere di un reparto di emodialisi è responsabile sia della gestione tecnica del Rene
Artificiale - dalla preparazione dell'apparecchiatura, alla gestione delle complicanze tecniche fino alla conclusione del trattamento - che della complessa gestione clinica del malato sottoposto al trattamento dialitico, che va dal corretto management dell'accesso vascolare (Fistola Artero-Venosa o CVC), passando per il monitoraggio dei parametri clinici
e la cura della sfera relazionale, fino alla prevenzione e gestione delle complicanze intradialitiche fino al termine della seduta dialitica” (pagg. 16-17 della relazione depositata in data 3.12.2024).
Riassunte, quindi, le fasi in cui si estrinseca l'attività dell'infermiere in emodialisi, l'ausiliario ha evidenziato quanto segue: “Da quanto detto si può evincere, in buona sostanza, che la fase intradialitica, quella “in sala”, costituisce senza dubbio la parte più impegnativa per le risorse fisiche e attitudinali dell'infermiere, comportando una prestazione particolarmente gravosa per il costante impegno che richiede per più ore il monitoraggio dei parametri vitali del paziente, il corretto funzionamento dell'accesso vascolare ed eventuali prelievi ematici, senza alcuna possibilità di allontanarsi dalla sala, per la possibilità di improvvise complicanze in corso di trattamento.
Nel caso di specie, la patologia diagnosticata alla sig.ra in primis inquadrabile Parte_1 nell'ambito nosologico della connettivite indifferenziata, attiene ad una forma clinica di patologia autoimmune sistemica che, coinvolgendo diversi organi ed apparati, è tipicamente caratterizzata da sintomi e segni tipici della malattia autoimmune (che, tuttavia, non soddisfa
i criteri minimi sufficienti per la diagnosi di una precisa connettivite, come il lupus
5 eritematoso sistemico, la sclerodermia, la sindrome di Sjögren), quali dolori articolari e muscolari diffusi, fenomeno di Raynaud, astenia intensa, eritemi cutanei, nonché alterazioni degli esami ematochimici (gammopatia monoclonale ?).
Alle manifestazioni sintomatologiche della connettivite si associano le ricadute disfunzionali di una documentata poliartropatia degenerativa, con particolare interessamento a carico del rachide cervicale e lombare e iniziali segni di artropatia degenerativa a carico delle articolazioni IFD ed IFP di mani e piedi bilateralmente.
Va da sé che da detto inquadramento diagnostico, se filtrato attraverso le considerazioni cliniche ed etiopatogenetiche fin qui fatte, quale sintesi di un articolato processo valutativo e contestualizzato allo specifico ruolo professionale della ricorrente, con particolare riferimento alle mansioni in sala dialisi, emerge una realtà clinica che, in relazione al quesito postomi di “… accertare l'eventuale idoneità della ricorrente allo svolgimento della mansione di infermiera professionale "in sala", nonché le eventuali limitazioni utili a rendere compatibile l'espletamento dei compiti inerenti a tale specifica mansione con il proprio stato di salute…” consente di escludere la idoneità incondizionata della sig.ra alle Parte_1 sue mansioni e di ritenere che la stessa, fin dall'epoca della espressione di tale giudizio nel
2018 da parte del Medico Competente e dello fosse più congruamente valutabile, CP_3
“idonea con limitazioni”, escludendola dalla attività in Sala Dialisi, non compatibile e potenzialmente usurante per le sue condizioni di salute, oltre che rischiosa per i pazienti dializzati” (cfr., pagg. 21 e ss. dell'elaborato peritale).
3.4. Le conclusioni rassegnate dall'ausiliario – seppur integralmente condivisibili, siccome immuni da vizi logici e di metodo e fondate sul rigoroso raffronto tra il complesso quadro clinico di ed il contenuto intrinseco delle mansioni di infermiera presso Parte_1
il reparto di emodialisi – non giovano, tuttavia, alla parte ricorrente.
Ed invero, come evidenziato nell'ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza del 12.12.2024,
“nelle “osservazioni sulla bozza della CTU depositata”, depositate in data 6.12.2024, l' CP_3
ha espressamente dedotto “il cambiamento di datore di lavoro a partire dal 2019
[...] della perizianda (lavoratrice dell'OORR Riuniti di dal 2019)” (così, a pag. 3 delle CP_1 suddette osservazioni”.
Alla luce del rilievo formulato dalla resistente - di segno difforme rispetto all'anamnesi lavorativa riportata nella relazione di C.T.U. (cfr. pagg. 8-9, ove si legge:
“…successivamente, da circa 17 anni e a tutt'oggi, in servizio presso la U.O. Dialisi del presidio ospedaliero di ”) -, le parti sono state invitate ad interloquire sul punto. CP_4
6 A tal fine, il procuratore di parte attrice ha dedotto che “la ricorrente, a partire dall'anno
2019, è transitata, per effetto di procedure di mobilità, alle dipendenze dell'Azienda
Ospedaliera Policlinico Riuniti di Foggia, essendo cessato il suo rapporto di lavoro con
l' ” (cfr., in tal senso, il verbale di udienza Controparte_1
del 30.1.2025).
A fronte di una siffatta deduzione, l' non ha osservato alcunchè. CP_3
Deve, pertanto, ritenersi pacifico come, alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente non fosse più inserita nei ruoli dell' Controparte_1
convenuta, essendo transitata alle dipendenze dell'Azienda Ospedaliera Policlinico Riuniti di
Foggia, quale soggetto giuridico autonomo e distinto dalla odierna parte convenuta.
3.5. Contrariamente a quanto prospettato dalla parte ricorrente, una siffatta circostanza s'appalesa, poi, tutt'altro che irrilevante.
Rimarcato, infatti, che il presente giudizio non verte sull'atto (vale a dire, sulla legittimità o meno del giudizio d'idoneità a suo tempo formulato dal Controparte_3
, bensì sul rapporto di lavoro e, segnatamente, sull'adibizione della lavoratrice a
[...] mansioni confacenti alle proprie condizioni di salute, non v'è chi non veda come la sopravvenuta modificazione soggettiva del rapporto di lavoro abbia prodotto il venir meno dell'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente (ex art. 100 c.p.c.), non potendo quest'ultima conseguire alcun risultato giuridicamente apprezzabile dall'eventuale accoglimento della pretesa ed ignorandosi finanche le mansioni attualmente espletate alle dipendenze del nuovo datore di lavoro.
Si rammenta, a tal fine, che “L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti
l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni
d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile
e concreto che la parte in tal modo intende perseguire” (cfr., tra le tante, Cass. n.
12733/2024).
Nella specie, come detto, l'invocato accoglimento della domanda non potrebbe apportare alcun contributo utile alla parte ricorrente, tanto più che la predetta parte ha espressamente rinunciato alla domanda risarcitoria inizialmente proposta (cfr., in tal senso, le note depositate in data 12.4.2023).
7 Ne discende, pertanto, l'inammissibilità del ricorso.
4. Sussistono nondimeno gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese di lite, posto che, se è vero che la cessazione del rapporto di lavoro con l' CP_3
è stata completamente sottaciuta dalla ricorrente, è altrettanto vero che l' resistente, CP_1
solo con le osservazioni critiche alla C.T.U. e, dunque, in avanzata fase istruttoria, ha inteso rendere nota una simile circostanza.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – vengono poste definitivamente a carico delle parti, in via solidale tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1241/2023 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
c) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro.
Foggia, all'esito dell'udienza del 20/03/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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