Articolo 11 della Legge 18 marzo 1968, n. 431
Articolo 10Articolo 12
Versione
5 maggio 1968
Art. 11. Abrogazione

E' abrogato l' articolo 604, n. 2, del codice di procedura penale per quanto attiene all'obbligo dell'annotazione dei provvedimenti di ricovero degli infermi di malattie mentali e della revoca di essi nel casellario giudiziario.
Entrata in vigore il 5 maggio 1968