Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 28/03/2025, n. 6348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6348 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06348/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01855/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1855 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elio Brogno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Leonardo Rosa in Roma, via Magnagrecia, n. 84;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministro dell'Interno prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 27.11.2020, con il quale è stata respinta l'istanza prodotta dal ricorrente il 24.02.2015 ai fini della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. F) della L. 05.02.1992, n. 91 e di ogni altro atto prodromico, presupposto, conseguenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor -OMISSIS- impugna il decreto del 1° settembre 2020 con cui il Ministero dell’interno ha respinto l’istanza, da lui presentata in data 24 febbraio 2015, volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
Il ricorrente deduce l’illegittimità del decreto di diniego impugnato (motivato con riferimento all’esistenza di un procedimento penale presso il Tribunale di Vicenza per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, contestato in data -OMISSIS- dal Nucleo di Polizia Tributaria di Vicenza. e all’insussistenza del requisito reddituale), in quanto a suo giudizio affetto dai vizi di eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, manifesta erroneità istruttoria.
In particolare, con tre distinti motivi di doglianza, il ricorrente sostiene, in sintesi, che: 1) egli avrebbe appreso dell’esistenza del procedimento penale solo a seguito della notifica dell’atto gravato e che lo stesso, da controlli da lui effettuati a seguito di tale notifica, consisterebbe in una mera iscrizione della notizia di reato, a cui non ha fatto seguito alcun atto di indagine né l’esercizio dell’azione penale; 2) l’insufficienza reddituale, pure contestata, riguarderebbe una sola annualità, mentre l’amministrazione non avrebbe tenuto in alcun conto i redditi, ben superiori ai minimi, da lui conseguiti nel 2013 e nel 2014, oltre che nei tre anni precedenti l’emanazione del provvedimento impugnato; 3) egli non avrebbe mai ricevuto il preavviso di rigetto, ciò che gli avrebbe impedito di rappresentare e documentare, in sede procedimentale, l’insussistenza delle condizioni ostative poste a base del diniego.
Il Ministero si è costituito in resistenza, depositando documentazione in data 18 febbraio 2025.
All’udienza pubblica del 25 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Giova premettere un richiamo ai principali punti d’arrivo della giurisprudenza in materia, come di recente sintetizzata dalla Sezione (TAR Lazio, sez. V bis, n. 1590/22, 1698/22, 1724/22, 2945/22, 3692/22, 4619/22; n. 7980/2022; n. 7889/2022; n. 7888/2022).
L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione.
La dilatata discrezionalità in questo procedimento si esplica, in particolare, in un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, sentenza n. 1590/2022, Sez. I ter, sentenza n. 3227/2021 e sentenze ivi richiamate), ciò in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale propria del cittadino che comporta non solo diritti, ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo.
In questo quadro, pertanto, l’amministrazione ha il compito di verificare che nel soggetto istante risiedano e si concentrino le qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprime integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
In tal modo, l'inserimento dello straniero nella comunità nazionale è considerato legittimo quando l'Amministrazione ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza, violare i valori identitari dello Stato, gravare sulla finanza pubblica (cfr. ex multis Tar Lazio, Roma, Sez. V-bis, sentenza n. 2945/2022; Sez. I ter, sentenza n. 12006/2021 e sez. II quater, sentenza n. 12568 del 2009).
La legittimità dell’azione dell’autorità procedente, tuttavia, anche in relazione all’esercizio di un potere ampiamente discrezionale, postula che la motivazione alla base della scelta appaia logica, coerente e ragionevole, che l’istruttoria sia completa e puntuale nonché che i fatti siano stati correttamente e compiutamente valutati, avendo la giurisprudenza rilevato come “ proprio per il particolare rigore che caratterizza la concessione della cittadinanza in quanto con essa si determina l'acquisizione in via definitiva del nuovo "status", grava sull'Amministrazione l'obbligo di una completa rappresentazione della realtà tramite un'accurata ed estesa istruttoria, di cui la motivazione del provvedimento deve dare contezza, con trasparenza, coerenza, logicità e comprensibilità, al fine di consentire il sindacato di legittimità sull'esercizio della discrezionalità stessa, che, per quanto ampia, non può sconfinare in arbitrio ” (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. I, n. 806/2022; Sez. III, n. 8022/2021).
Passando all’esame della motivazione del provvedimento impugnato, il Collegio rileva, in primo luogo, l’assertività della valenza ostativa, in ordine all’ottenimento della cittadinanza, attribuita al procedimento penale presso il Tribunale di Vicenza per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti contestato al ricorrente il -OMISSIS- dalla Polizia tributaria di Vicenza.
Risulta infatti dagli atti depositati dal Ministero resistente che la p.a. ha assunto la determinazione finale circa la domanda di cittadinanza, pur avendo avuto notizia dalla Questura di Bologna che in ordine alla vicenda non si rilevavano (dopo circa due anni dalla comunicazione della notizia di reato da parte della Polizia tributatria) iscrizioni al casellario giudiziale o ai carichi pendenti e senza che siano state acquisite le informazioni, pur richieste alla competente Procura della Repubblica fin dal 2017, in ordine allo stato o all’esito del procedimento medesimo, circostanze che, tenuto anche conto del lungo tempo trascorso dal momento del fatto al momento dell’adozione del provvedimento (1° settembre 2020), avrebbero imposto ex se un supplemento istruttorio prima di determinarsi definitivamente in senso sfavorevole.
In proposito, giova evidenziare che, in presenza di notizie di reato, anche se il comportamento posto in essere può in ogni caso rilevare come fatto storico e come indice di una personalità non incline al rispetto delle regole di civile convivenza, è tuttavia necessario che “ l’amministrazione indichi in modo puntuale ed articolato le ragioni per cui tale condotta è ritenuta decisiva per il diniego della cittadinanza. La comunicazione di notizia di reato, posta a base del diniego nel provvedimento impugnato, non rappresenta un accertamento compiuto da parte dell’autorità giudiziaria competente, così come non risulta avvenuto da parte di quest’ultima l’accertamento della violazione delle norme penali. Pur dinanzi all’autorevole comunicazione dell’autorità di polizia occorre, dunque, che la motivazione del provvedimento indichi in modo puntuale e dettagliato le ragioni per cui la condotta rilevata costituisca motivo ostativo della concessione della cittadinanza ” (Cons. Stato, sez. III, n. 713/2022).
Il fatto che la motivazione sul punto si limiti a un mero richiamo alla contestazione del reato, di conseguenza, appare sintomatico di carenza istruttoria sottesa alla valutazione effettuata dalla p.a. sul conto dell’aspirante cittadino, e determina la fondatezza della censura articolata con il primo motivo di doglianza, alla luce della più recente giurisprudenza che ha chiarito “ che, quando il diniego sia basato esclusivamente su fatti risalenti nel tempo non seguiti da alcuno sviluppo in sede penale, occorre che l'eventuale provvedimento di diniego sia supportato da un maggiore approfondimento istruttorio e da un più ampio corredo motivazionale, non apparendo in tali casi sufficiente il mero richiamo di segnalazioni, rapporti e denunce a carico del richiedente, in specie se non recenti e risalenti nel tempo, senza un'adeguata verifica circa l'attuale stato di tali segnalazioni, denunce e rapporti ” (Consiglio di Stato sez. III, 11 luglio 2023, n.6791).
Analoga valutazione di fondatezza delle censure di carenza istruttoria e motivazionale dell’atto va fatta in ordine al secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ha censurato la pretesa carenza del requisito reddituale.
La detta carenza, infatti, genericamente affermata in atti, appare riferibile, alla luce della relazione e della documentazione versata in atti dall’amministrazione resistente, al solo 2016.
Ne discende, anche in considerazione della mancata confutazione di quanto dichiarato e/o documentato dal ricorrente in ordine alle ulteriori annualità rilevanti ai fini della concessione della cittadinanza, che trova applicazione, nella fattispecie, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ Ai fini della concessione della cittadinanza italiana, i caratteri della stabilità e continuità del requisito del reddito non vengono meno in caso di flessioni meramente transitorie, di durata limitata (ad un solo anno), suscettibili di recupero in breve tempo, non in grado di compromettere anche per il futuro il possesso di mezzi di autosostentamento. In tali casi, è illegittimo il rigetto della domanda di cittadinanza senza previamente valutare l'attitudine dell'istante a riacquisire il grado di stabilità economico-patrimoniale prescritto, la sua capacità di far fronte a periodi di difficoltà transeunti, purché tali periodi siano limitati nel tempo e non determinino una definitiva perdita della capacità di produrre reddito ” (cfr., da ultimo, Tar Toscana, Firenze, sez. II, 2 ottobre 2024, 1089)
Pertanto il Collegio ritiene che, anche sotto il profilo dell’assenza del requisito reddituale, il provvedimento impugnato non sia supportato da un adeguato corredo motivazionale e istruttorio, in grado di tenere indenne il provvedimento dalle censure formulate da parte ricorrente.
Va da ultimo rilevata, alla luce della fondatezza dei primi due motivi di ricorso, la fondatezza del terzo motivo di doglianza, con il quale il ricorrente ha lamentato la violazione delle garanzie partecipative.
Considerato che il Ministero resistente non ha fornito prova della regolare notifica del preavviso di rigetto, trova infatti applicazione l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “ la mancata notifica del preavviso di rigetto, determinando l’impossibilità di integrare le carenze di documentazione essenziale ai fini di una completa istruttoria, comporta l’illegittimità del provvedimento reiettivo ” (Consiglio di Stato sez. III, 22 luglio 2024, n. 6575).
In conclusione, il ricorso è accolto e, per l’effetto, il provvedimento impugnato è annullato, impregiudicate le ulteriori determinazioni del Ministero dell’interno.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberta Cicchese, Presidente FF, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Domenico De Martino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Roberta Cicchese |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.