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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 04/07/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 2362 / 2022
Il Giudice designato LI TI, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 2362 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 , vertente
TRA
con l'avv.to NARDONE ELISABETTA;
Parte_1 ricorrente
E
con l'avv.to CIFALITTI CHRISTIAN;
CP_1 resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso d'urgenza contestuale al merito, depositato in data 21.11.2022, parte ricorrente impugnava la misura della sospensione cautelare dal servizio applicata con determinazione dirigenziale n. 3731 del 24.05.2021, rassegando le seguenti conclusioni:
“-in via cautelare ed urgente, ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, disporre con decreto inaudita altera parte, l'immediata reintegrazione del dipendente sig. nel proprio posto di lavoro, con la medesima qualifica e le medesime Parte_1 mansioni;
in subordine, previa fissazione della comparizione delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per tutte le motivazioni esposte: -annullare e/o revocare la sospensione cautelare dal servizio, applicata da al Controparte_2 sig. con determinazione dirigenziale n. 3731 del 24.05.2021, essendo venuti Parte_1 meno i presupposti che ne giustificavano la sussistenza;
-per l'effetto, condannare , in persona del l.r.p.t., alla reintegrazione Controparte_2 dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con la medesima qualifica e medesime mansioni;
-condannare alla corresponsione di € 17.065,60 oltre interessi e Controparte_2 rivalutazione, a titolo di differenze retributive non corrisposte per il periodo dal 21 luglio
2021 ad oggi, o quella diversa somma che risulterà in corso di causa;
Cont
- condannare , in persona del suo l.r.p.t., al versamento di tutti i contributi CP_2 assistenziali e previdenziali dalla data della revoca della misura cautelare gravante sul
sino a quella dell'effettiva reintegrazione. Parte_1
- con vittoria di spese e competenze di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
A sostegno della propria richiesta, il ricorrente in sintesi esponeva:
- di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze della , a far tempo Controparte_2 dal 06.10.1980, inquadrato come Ausiliario Specializzato, livello A5 del CCNL Sanità;
- che con determinazione dirigenziale n. 3731 del 24.05.2021, a firma del Dott. Per_1
la prendeva atto della applicazione della misura cautelare emessa dalla
[...] CP_2
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino relativa al Proc. Pen. N. 1656/21 nei confronti del ricorrente e di conseguenza lo sospendeva cautelarmente dal servizio con privazione della retribuzione con effetto dal giorno 11.05.2021 e “per tutta la durata dell'obbligo di presentazione quotidiana alla P.G.”;
- che con la determinazione n. 3731 del 24.05.2021 veniva altresì disposta, per il periodo della sospensione cautelare dal servizio, una indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché la corresponsione degli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti;
- che con provvedimento del 22.07.2021, in pari data depositato, e notificato al ricorrente il
28.07.2021, il GUP dell'intestato Tribunale, revocava la misura cautelare applicata;
Cont
- che a mezzo pec del 29.07.2021 veniva comunicata alla di la revoca della CP_2 misura cautelare e, contestualmente, si instava per la revoca della sospensione lavorativa del ricorrente con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro;
- che tale istanza veniva sollecitata con successivo atto di formale costituzione in mora, domandando altresì la corresponsione delle differenze retributive, a far data dal 22.07.2021. Tanto premesso in fatto, rilevando che il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio era stato espressamente disposto “per tutta la durata della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G.” riteneva che “venuta meno la misura cautelare applicata al dipendente, la avrebbe dovuto, in ossequio alla sua stessa determinazione, CP_2 reinserire il sig. nel proprio organico, con medesime mansioni e Parte_1 retribuzione”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l Controparte_3 con memoria difensiva telematicamente depositata in data 10.01.2023 per il giudizio
[...] cautelare ed in data 20.03.2023 nel giudizio di merito, contestando la fondatezza delle pretese di parte ricorrente e deducendo in particolare che:
- fino ad ottobre 2019 il dipendente prestava la sua attività presso il poliambulatorio “Ex
Inam” di Cassino, sito in Via G. de Bosis ma successivamente e per motivi disciplinari, dall'ottobre 2019, veniva trasferito presso la “Casa della Salute” (ex Ospedale civile Pasquale
Del Prete), sito in Pontecorvo, alla Via S. Giovanni Battista, n. 5.;
- il dipendente si recava presso la nuova sede di lavoro solo in data 3 ottobre 2019 e 14 novembre 2019, usufruendo successivamente di permessi, astensioni ex L. n. 104/1992, godendo altresì di un periodo di aspettativa non retribuita dal 31 ottobre 2020 al 31 dicembre
2020;
- dal 7 gennaio 2021 in poi, terminato il periodo di aspettativa, il dipendente non si era più recato nel luogo di lavoro stabilito (Casa della Salute di Pontecorvo), omettendo di fornire alcuna giustificazione e nonostante l'assenza di fatto del lavoratore il suo cartellino segnatempo aveva registrato le sue presenze, per i mesi di gennaio e di febbraio 2021, mediante gli orologi marcatempo siti presso le sedi ex Inam di Cassino e (sporadicamente) presso l'Ospedale civile
Santa Scolastica di Cassino;
- con missiva del 23 marzo 2021, il direttore della Casa , dott. Controparte_4
sollecitava il dipendente a riprendere immediatamente servizio Persona_2 presso la Casa della Salute di Pontecorvo, ammonendolo che in caso di mancato riscontro sarebbero stati assunti provvedimenti disciplinari e sarebbe stata adita l'Autorità Giudiziaria;
- il sig. in data 6 aprile 2021 dichiarava all'Ufficio del personale di aver smarrito il Pt_1 proprio badge segnatempo;
- la questione delle assenze del dal luogo di lavoro è stata oggetto di Pt_1 approfondimento anche da parte della Procura della Repubblica di Cassino che delegava per le indagini il locale Commissariato di P.S.; - a seguito di attività investigativa di pedinamento gli operatori di P.S. hanno riscontrato e documentato che il sig. si recava, all'inizio del turno lavorativo, non già Parte_1 presso la sede assegnatagli di Pontecorvo, ma presso l'ex Inam di Cassino, dove timbrava il cartellino per poi uscire immediatamente e svolgere servizi privati avulsi dalla sua attività lavorativa;
al termine della “giornata di lavoro”, lo stesso si recava nuovamente presso la sede ex Inam di Cassino per timbrare in uscita;
- in data 11 maggio 2021, a seguito di un nuovo pedinamento operato dagli agenti di P.S., nel corso del quale il lavoratore poneva in essere le medesime condotte fraudolente, il Sig.
veniva tratto in arresto, in flagranza di reato, dagli agenti del Commissariato Parte_1 di P.S. di Cassino, con l'accusa di truffa continuata e aggravata ai danni dello Stato e contestualmente all'arresto, veniva effettuata anche perquisizione personale e veicolare, dalla quale avvenne il ritrovamento del cartellino segnatempo del quale il aveva dichiarato Pt_1 lo smarrimento;
- all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto, il GIP P del Tribunale di Cassino irrogava la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G.;
- in data 18 maggio 2021, la Procura della Repubblica di Cassino comunicava la notizia dell'arresto e della misura cautelare irrogata al dipendente alla che di Controparte_2 conseguenza, con determinazione dirigenziale n. 3731 del 24 maggio 2021, disponeva la sospensione d'ufficio del lavoratore dal servizio, ai sensi dell'art. 68, co. 1, CCNL Comparto
Sanità;
- in data 24 maggio 2021, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari della CP_2 provvedeva ad attivare e contestualmente a sospendere il procedimento disciplinare a carico del lavoratore, incolpato per i medesimi fatti soggetti allo scrutinio del giudice penale, in base a quanto previsto dall'art. 55 ter, co. 1, d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal d.lgs. n. 75/2017;
- in data 28.07.2021 sopraggiungeva la revoca della misura cautelare, disposta dal GIP proprio in virtù della intervenuta sospensione cautelare dal servizio;
- con sentenza n. 159/2022 del 24 maggio 2022, depositata il 22 agosto 2022, il GIP del
Tribunale di Cassino, dott. Domenico Di Croce, condannava il sig. per il reato p. e p. Pt_1 dagli artt. 81 cpv., 640, comma 2, n. 1, c.p., e in data 02.11.2022, la Cancelleria del Tribunale
Penale di Cassino comunicava tale sentenza, anche ai sensi dell'art. 55 ter, co. 1 e 4, d.lgs. n.
165/2001, alla Controparte_2
- in data 30.11.2022, all'esito della riunione n. 97/2022, la Commissione Disciplinare della procedeva alla riattivazione del procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. CP_2 CP_2
55 ter, co. 1, ultimo periodo, d.lgs. cit. ed in data 01.12.2022, con atto prot. n. 73897, inviato a mezzo raccomandata A/R il 07.12.2022, comunicava la riattivazione del procedimento disciplinare al lavoratore, convocandolo per l'audizione disciplinare del giorno 10 gennaio
2023 alle ore 14,30 presso la Struttura sita in alla via Parte_2 CP_2
MA FA;
- all'esito della riunione del 31 gennaio 2023 la Commissione disciplinare della
[...] adottava il provvedimento di licenziamento disciplinare senza preavviso del Sig. CP_2
, con successiva presa d'atto adottata con atto deliberativo n. 93 del Parte_1
14.02.2023, comunicata in data 15.02.2023.
Tanto permesso, rilevando che la sospensione cautelare dal servizio poteva perdurare anche successivamente alla revoca della misura cautelare, ai sensi dell'art. 68, comma 6, del CCNL
Comparto Sanità e dell'art. 55 quater, comma 3 bis, del d.lgs. n. 165/2001, come anche deducendo la sussistenza di trattenute per pignoramento verso terzi e cessione volontaria del quinto dello stipendio, oltre ad una ulteriore trattenuta per debito orario disposta direttamente Cont dalla di chiedeva di accertare in via principale l'infondatezza in fatto ed in CP_2 diritto del ricorso con conseguente rigetto anche nel merito;
in via subordinata chiedeva la rideterminazione del credito vantato dal ricorrente, da determinarsi anche a seguito di CTU contabile.
l tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così radicatosi il contraddittorio, nella prima udienza del 10.01.2023 la causa veniva riservata in decisione, in ordine all'istanza cautelare ex. art 700 c.p.c.: con successiva ordinanza depositata in data 31.01.2023, veniva rigettava la richiesta di tutela ante causam sul rilievo dell'insussistenza del requisito del periculum in mora e poi decisa nel merito in esito all'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 29.05.2025.
Ai fini di un corretto inquadramento della questione sottoposta all'esame dell'odierno giudicante, nei termini prospettati da parte ricorrente, appare opportuna una breve digressione in ordine alla natura giuridica e alla funzione della sospensione cautelare e ciò anche al fine di delinearne i rapporti con le sanzioni disciplinari e con il relativo procedimento.
Innanzitutto, occorre preliminarmente precisare che la sospensione cautelare non rientra tra le sanzioni disciplinari. Essa è volta, sostanzialmente, a tutelare interessi pubblici messi in pericolo dalle contestazioni avanzate nei confronti del pubblico dipendente: in tal senso, svolge una funzione preventiva (e non già sanzionatoria) e strumentale rispetto al procedimento penale e allo stesso procedimento disciplinare. La sua funzione trova diretto fondamento giuridico nei principi di rilievo costituzionale che guidano l'operato della pubblica amministrazione e, in particolare, nel principio di imparzialità
e di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 Cost., il quale tutela l'interesse di natura pubblica alla regolarità e continuità dell'azione amministrativa, che può essere esposta a rischio da contestazioni in sede disciplinare o addirittura penale rivolte al dipendente pubblico. Nell'ottica del principio costituzionale del buon andamento, l'istituto della sospensione cautelare dal servizio mira a salvaguardare il regolare svolgimento del servizio amministrativo anche sotto il profilo della prevenzione della lesione del prestigio della pubblica amministrazione (v. Cons. St., Sez. IV, 12.5.2006, n. 2680; Cons. St., Sez. VI,
23.11.1993, n. 923; Cons. St. sent. 617/1995; Corte Cost., sent. 206/1999, secondo cui “il pregiudizio possibile concerne in particolare la 'credibilità' dell'amministrazione presso il pubblico, cioè il rapporto di fiducia dei cittadini verso l'istituzione, che può rischiare di essere incrinato dall' 'ombra' gravante su di essa a causa dell'accusa da cui è colpita una persona attraverso la quale l'istituzione stessa opera”). Ulteriori principi costituzionali su cui si fonda l'istituto si rinvengono nelle disposizioni che prevedono che le funzioni pubbliche siano esercitate con disciplina ed onore (art. 54 Cost.) e che i pubblici dipendenti sono al servizio esclusivo della Nazione (art. 98 Cost.).
Sulle differenti finalità dell'istituto della sospensione cautelare rispetto alle sanzioni disciplinari si è chiaramente espressa la Corte Costituzionale (v. sent. n. 206/99), collocandosi la sospensione cautelare in una fase antecedente rispetto al definitivo accertamento della responsabilità disciplinare e penale;
in ogni caso, la diversità tra i due istituti si desume dalle stesse disposizioni normative, che distinguono espressamente, dal punto di vista ontologico, sospensione cautelare e sanzione disciplinare (v. art. 55 ter comma 1 D. Lgs. 165/2001). Anche sul piano della doverosità esiste un'importante differenza fra le sanzioni disciplinari e la sospensione cautelare: mentre quest'ultima viene espressamente (in talune ipotesi implicitamente) qualificata come obbligatoria o facoltativa dalle norme che la prevedono, il potere di iniziativa disciplinare è, invece, obbligatorio.
Nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, la disciplina normativa della sospensione cautelare risulta da fonti di rango legislativo, generali e speciali, e da contratti collettivi relativi ai vari comparti amministrativi.
La disciplina generale della sospensione cautelare dei pubblici dipendenti era originariamente contenuta nel d.P.R. 10.1.1957, n. 3 (Testo Unico sugli Impiegati civili dello Stato), il quale prevedeva due forme distinte di sospensione cautelare, una a carattere obbligatorio (art. 91) e l'altra di carattere facoltativo (art. 92). I successivi interventi riformatori, che hanno notevolmente inciso sul rapporto di pubblico impiego, anche mediante assegnazione alla contrattazione collettiva della competenza a regolare la materia contenuta nei capi I e II del titolo VII del Testo Unico, non hanno, in ogni caso, modificato l'impostazione originaria del
Testo Unico con riferimento alle due forme, obbligatoria e facoltativa, della sospensione cautelare, la cui disciplina specifica deve, tuttavia, essere reperita nelle singole fonti, legislative o contrattuali, applicabili alle concrete fattispecie.
La previsione contenuta nell'art. 55 ter D. Lgs. 165/2001, circa la 'possibilità' di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari in pendenza di procedimento disciplinare attivato e poi sospeso, risponde alla finalità di consentire all'amministrazione, anche nelle ipotesi in cui sia stato sospeso il potere disciplinare in quanto l'amministrazione non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione disciplinare (art. 55 ter cit.), di adottare misure interlocutorie di natura cautelare per la salvaguardia di beni-interessi di rilevanza costituzionale che potrebbero essere pregiudicati, nelle more della definizione del procedimento disciplinare (sospeso fino al termine di quello penale), dalla permanenza in servizio del pubblico dipendente raggiunto da contestazioni di carattere penale e disciplinare. In tal senso deve essere interpretata l'espressione “possibilità”, da intendersi solo nel senso di diritto-potere per l'amministrazione di ricorrere agli strumenti cautelari, ivi compresa la sospensione.
È evidente che la concreta adozione del provvedimento cautelare e specificamente, per quel che qui rileva, della sospensione cautelare, anche sotto il profilo della obbligatorietà o facoltatività del provvedimento, resta disciplinata dalle disposizioni legislative e contrattuali, che, per l'appunto, a seconda delle concrete fattispecie che vengono in rilievo, prevedono la sospensione obbligatoria o facoltativa.
E sono proprio tali disposizioni che andranno esaminate per dirimere la questione insorta tra le parti.
Con riferimento al contenuto del CCNL Comparto Sanità 2016-2018, applicabile al caso in esame, giova richiamare la disciplina della sospensione cautelare contenuta nell'art. 68 del medesimo contratto.
Il comma 1 dell'art. 68 disponendo che “Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà”, ha ad oggetto l'ipotesi della sospensione obbligatoria dal servizio. Cont Tale è la natura della sospensione obbligatoria dal servizio che la di ha adottato CP_2 nei confronti dell'odierno ricorrente, come espressamente si legge nel corpo della determinazione n. 3731 del 25.05.2021: la richiamando la comunicazione Controparte_2 pervenuta dalla procura della repubblica di Cassino relativamente alla sottoposizione del dipendente a misura cautelare, come anche espressamente richiamando la citata Pt_1 disposizione contrattuale, provvedeva a sospendere il ricorrente “con effetto dall'11.05.2021 e peer tutta la durata della misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla P.G.”
(cfr. doc. in atti).
Tale misura veniva revocata, con decorrenza dal 22.07.2021, ritenendo il GIP dell'intestato Cont Tribunale che la sospensione cautelare dal servizio disposta dalla facesse venir meno i presupposti di reiterazione del reato ascritto al ricorrente.
A quella data l' con determinazione n. 32099 del 25.05.2021, emesso quindi Controparte_2 contestualmente alla disposta sospensione cautelare, aveva avviato e contestualmente sospeso il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente in attesa delle determinazioni che sarebbero state assunte in sede penale.
Il procedimento disciplinare è stato poi riattivato al fine di comminare il licenziamento per giusta causa al dipendente (secondo quanto previsto dall'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del
D.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i. ai sensi del quale “Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia”), in seguito alla comunicazione, in data 02.11.2022, della sentenza penale di condanna n. 159/2022 del 24 maggio 2022, depositata il 22 agosto 2022, con la quale il GIP del Tribunale di Cassino condannava il sig. per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 640, comma 2, n. 1, c.p. Pt_1
Seppure la sospensione cautelare dal servizio, per il periodo decorrente dalla cessazione della misura restrittiva (22.07.2021) alla riattivazione del procedimento disciplinare avrebbe potuto Cont essere facoltativamente assunta dalla facendo applicazione dell'art. 68, comma 2, CCLNL
Sanità, a mente del quale “Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l'Azienda o Ente disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino a termine di quello penale, ai sensi dell'art. 69 (Rapporto tra procedimento Cont disciplinare e procedimento penale)”, la convenuta fonda la dedotta continuità della sospensione cautelare dal servizio facendo leva su quanto previsto dall'art. 55 quater comma 3- bis dei citato d.lgs. a mente del quale: “Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. La sospensione è disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile.
3-ter. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 3- bis si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4”.
La ricostruzione merita di essere condivisa posto che la sospensione cautelare prevista dalla citata norma di legge è obbligatoria e consegue, direttamente, dalla mera notitia criminis che il datore di lavoro pubblico abbia della condotta penalmente rilevante, a condizione si verta nell'ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza, come accertato nella citata sentenza penale di condanna e non contestato (cfr. pag. 6 sentenza cit.): peraltro che tale fosse l'incolpazione ascritta al ricorrente come anche che il medesimo fosse stato arrestato in flagranza di reato erano elementi conoscibili dalla già all'atto della Controparte_2 disposta sospensione cautelare dal servizio, poiché ivi espressamente richiamati.
Pertanto, seppure la abbia espressamente disposto la sospensione cautelare dal Controparte_2 servizio ai sensi dell'art. 68, comma 1, del richiamato CCNL, deve altresì farsi inderogabile applicazione della citata disposizione legislativa, non potendosi accedere alla richiesta del ricorrente se non violando il chiaro ed imperativo tenore del citato comma 3-bis.
Ad analoghe conclusioni si perviene facendo applicazione dell'art. 68 comma 6 del CCNL
Sanità, il quale stabilisce che “ove l'Azienda o Ente proceda all'applicazione della sanzione di cui all'art. 66, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare”, posto che la ha avviato il procedimento disciplinare sulla base Controparte_2 della specifica imputazione contestata al ai danni dello Stato per false Parte_3 attestazioni di presenza in servizio, ipotesi questa che conduce automaticamente alla irrogazione della sanzione di cui all'art. 66, comma 9, n. 2, ovvero quella rappresentata dal licenziamento senza preavviso per “le ipotesi considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a),
d), e) ed f) del D.Lgs. n. 165 del 2001;”, tra le quali è appunto contemplata la “a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia”.
Pertanto, nel momento in cui l'Ente dispone la sospensione obbligatoria dal servizio ex. art. 68 comma 1, tale sospensione conserva efficacia fino alla conclusione del procedimento disciplinare nel caso in cui, come quello in esame, vi sia l'applicazione della sanzione di cui all'art. 66, comma 9, n. 2 del CCNL Comparto Sanità, previsione che rimanda all'ipotesi della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso che si applica, secondo la lettera a) alle
“ipotesi considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.Lgs. n. 165 del
2001”.
Delineato il quadro normativo applicabile al caso di specie, dalla ricostruzione della fattispecie si evince che in data 18 maggio 2021 la Procura della Repubblica di Cassino comunicava la notizia dell'arresto in flagranza di reato e della misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla P.G. irrogata al sig. . Pertanto, con determinazione dirigenziale Parte_1
n. 3731 del 24 maggio 2021, la disponeva la sospensione cautelare Controparte_2 obbligatoria dal servizio ai sensi dell'art. 68, comma 1, del CCNL Comparto Sanità.
Tale misura necessita deve quindi leggersi alla luce dell'art. 55-quater, comma 3 bis, poiché essendo la falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza da ciò ne conseguiva ope legis “l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato”.
Nel contempo, sempre in data 24 maggio 2021, l' Controparte_5 provvedeva ad attivare ed unitamente sospendere il procedimento disciplinare a CP_2 carico del ricorrente, incolpato per i medesimi fatti soggetti allo scrutinio del giudice penale, in base a quanto previsto dall'art. 55 ter, co. 1, d.lgs. n. 165/2001, il quale dispone “Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente”.
Successivamente, la ha legittimamente riattivato il procedimento disciplinare Controparte_2
a seguito della comunicazione della sentenza di primo grado del giudice penale, convocando il ricorrente, con prot. n. 71348 del 22/11/2022, a comparire per il contraddittorio da svolgersi il
10/01/2023.
Ed è anche con tale riattivazione che si può ritenere giustificata la permanenza della misura della sospensione obbligatoria dal servizio del lavorativo, la quale, come prescrive il citato art. 68, comma. 6, n. 2 lett. a) del CCNL Comparto Sanità, può perdurare fino al termine del procedimento disciplinare quando l'amministrazione possa procedere, come ha proceduto nel presente caso, al licenziamento disciplinare senza preavviso.
Tutto ciò considerato, la pretesa avanzata da parte ricorrente di vedersi revocata la sospensione cautelare dal servizio unicamente in base al testo letterale della determinazione dirigenziale n.
3731 del 24.05.2021, la quale precisa “di disporre, con effetto dall'11 maggio 2021, la sospensione cautelare dal servizio del sig. matricola 806** con privazione della Pt_4 retribuzione, per tutta la durata dell'obbligo di presentazione quotidiana alla P.G.”, non risulta accoglibile.
Invero, la sospensione cautelare così delineata ha carattere obbligatorio, costituendo per l'Amministrazione un atto dovuto, da applicare nel rispetto della normativa sopra descritta e che dunque prevale rispetto al formale richiamo al solo primo comma dell'art. 68 del CCNL contenuto nella citata determinazione dirigenziale n. 3731 del 24.05.2021, trattandosi di sospensione cautelare obbligatoria.
A tali considerazioni consegue la piena legittimità della prosecuzione della sospensione cautelare dal servizio sino alla conclusione del procedimento disciplinare e ne deriva pertanto l'infondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente circa la reintegrazione nel posto di lavoro con conseguente pagamento delle differenze retributive non corrisposte per il periodo di sospensione cautelare.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo al valore minimo dello scaglione di riferimento, anche valorizzando il comportamento processuale della parte ricorrente che ha fornito al Giudice una parziale e menomata ricostruzione della propria vicenda processualpenalistica e disciplinare.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 contro la così provvede: Controparte_3
- rigetta il ricorso
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro €
2.695,00, oltre spese generali e accessori di legge, da distrarsi ex ar.t 93 c.p.c.
Cassino, data del deposito
Il Giudice
LI TI
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 2362 / 2022
Il Giudice designato LI TI, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 2362 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 , vertente
TRA
con l'avv.to NARDONE ELISABETTA;
Parte_1 ricorrente
E
con l'avv.to CIFALITTI CHRISTIAN;
CP_1 resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso d'urgenza contestuale al merito, depositato in data 21.11.2022, parte ricorrente impugnava la misura della sospensione cautelare dal servizio applicata con determinazione dirigenziale n. 3731 del 24.05.2021, rassegando le seguenti conclusioni:
“-in via cautelare ed urgente, ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, disporre con decreto inaudita altera parte, l'immediata reintegrazione del dipendente sig. nel proprio posto di lavoro, con la medesima qualifica e le medesime Parte_1 mansioni;
in subordine, previa fissazione della comparizione delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per tutte le motivazioni esposte: -annullare e/o revocare la sospensione cautelare dal servizio, applicata da al Controparte_2 sig. con determinazione dirigenziale n. 3731 del 24.05.2021, essendo venuti Parte_1 meno i presupposti che ne giustificavano la sussistenza;
-per l'effetto, condannare , in persona del l.r.p.t., alla reintegrazione Controparte_2 dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con la medesima qualifica e medesime mansioni;
-condannare alla corresponsione di € 17.065,60 oltre interessi e Controparte_2 rivalutazione, a titolo di differenze retributive non corrisposte per il periodo dal 21 luglio
2021 ad oggi, o quella diversa somma che risulterà in corso di causa;
Cont
- condannare , in persona del suo l.r.p.t., al versamento di tutti i contributi CP_2 assistenziali e previdenziali dalla data della revoca della misura cautelare gravante sul
sino a quella dell'effettiva reintegrazione. Parte_1
- con vittoria di spese e competenze di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
A sostegno della propria richiesta, il ricorrente in sintesi esponeva:
- di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze della , a far tempo Controparte_2 dal 06.10.1980, inquadrato come Ausiliario Specializzato, livello A5 del CCNL Sanità;
- che con determinazione dirigenziale n. 3731 del 24.05.2021, a firma del Dott. Per_1
la prendeva atto della applicazione della misura cautelare emessa dalla
[...] CP_2
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino relativa al Proc. Pen. N. 1656/21 nei confronti del ricorrente e di conseguenza lo sospendeva cautelarmente dal servizio con privazione della retribuzione con effetto dal giorno 11.05.2021 e “per tutta la durata dell'obbligo di presentazione quotidiana alla P.G.”;
- che con la determinazione n. 3731 del 24.05.2021 veniva altresì disposta, per il periodo della sospensione cautelare dal servizio, una indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché la corresponsione degli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti;
- che con provvedimento del 22.07.2021, in pari data depositato, e notificato al ricorrente il
28.07.2021, il GUP dell'intestato Tribunale, revocava la misura cautelare applicata;
Cont
- che a mezzo pec del 29.07.2021 veniva comunicata alla di la revoca della CP_2 misura cautelare e, contestualmente, si instava per la revoca della sospensione lavorativa del ricorrente con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro;
- che tale istanza veniva sollecitata con successivo atto di formale costituzione in mora, domandando altresì la corresponsione delle differenze retributive, a far data dal 22.07.2021. Tanto premesso in fatto, rilevando che il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio era stato espressamente disposto “per tutta la durata della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G.” riteneva che “venuta meno la misura cautelare applicata al dipendente, la avrebbe dovuto, in ossequio alla sua stessa determinazione, CP_2 reinserire il sig. nel proprio organico, con medesime mansioni e Parte_1 retribuzione”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l Controparte_3 con memoria difensiva telematicamente depositata in data 10.01.2023 per il giudizio
[...] cautelare ed in data 20.03.2023 nel giudizio di merito, contestando la fondatezza delle pretese di parte ricorrente e deducendo in particolare che:
- fino ad ottobre 2019 il dipendente prestava la sua attività presso il poliambulatorio “Ex
Inam” di Cassino, sito in Via G. de Bosis ma successivamente e per motivi disciplinari, dall'ottobre 2019, veniva trasferito presso la “Casa della Salute” (ex Ospedale civile Pasquale
Del Prete), sito in Pontecorvo, alla Via S. Giovanni Battista, n. 5.;
- il dipendente si recava presso la nuova sede di lavoro solo in data 3 ottobre 2019 e 14 novembre 2019, usufruendo successivamente di permessi, astensioni ex L. n. 104/1992, godendo altresì di un periodo di aspettativa non retribuita dal 31 ottobre 2020 al 31 dicembre
2020;
- dal 7 gennaio 2021 in poi, terminato il periodo di aspettativa, il dipendente non si era più recato nel luogo di lavoro stabilito (Casa della Salute di Pontecorvo), omettendo di fornire alcuna giustificazione e nonostante l'assenza di fatto del lavoratore il suo cartellino segnatempo aveva registrato le sue presenze, per i mesi di gennaio e di febbraio 2021, mediante gli orologi marcatempo siti presso le sedi ex Inam di Cassino e (sporadicamente) presso l'Ospedale civile
Santa Scolastica di Cassino;
- con missiva del 23 marzo 2021, il direttore della Casa , dott. Controparte_4
sollecitava il dipendente a riprendere immediatamente servizio Persona_2 presso la Casa della Salute di Pontecorvo, ammonendolo che in caso di mancato riscontro sarebbero stati assunti provvedimenti disciplinari e sarebbe stata adita l'Autorità Giudiziaria;
- il sig. in data 6 aprile 2021 dichiarava all'Ufficio del personale di aver smarrito il Pt_1 proprio badge segnatempo;
- la questione delle assenze del dal luogo di lavoro è stata oggetto di Pt_1 approfondimento anche da parte della Procura della Repubblica di Cassino che delegava per le indagini il locale Commissariato di P.S.; - a seguito di attività investigativa di pedinamento gli operatori di P.S. hanno riscontrato e documentato che il sig. si recava, all'inizio del turno lavorativo, non già Parte_1 presso la sede assegnatagli di Pontecorvo, ma presso l'ex Inam di Cassino, dove timbrava il cartellino per poi uscire immediatamente e svolgere servizi privati avulsi dalla sua attività lavorativa;
al termine della “giornata di lavoro”, lo stesso si recava nuovamente presso la sede ex Inam di Cassino per timbrare in uscita;
- in data 11 maggio 2021, a seguito di un nuovo pedinamento operato dagli agenti di P.S., nel corso del quale il lavoratore poneva in essere le medesime condotte fraudolente, il Sig.
veniva tratto in arresto, in flagranza di reato, dagli agenti del Commissariato Parte_1 di P.S. di Cassino, con l'accusa di truffa continuata e aggravata ai danni dello Stato e contestualmente all'arresto, veniva effettuata anche perquisizione personale e veicolare, dalla quale avvenne il ritrovamento del cartellino segnatempo del quale il aveva dichiarato Pt_1 lo smarrimento;
- all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto, il GIP P del Tribunale di Cassino irrogava la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G.;
- in data 18 maggio 2021, la Procura della Repubblica di Cassino comunicava la notizia dell'arresto e della misura cautelare irrogata al dipendente alla che di Controparte_2 conseguenza, con determinazione dirigenziale n. 3731 del 24 maggio 2021, disponeva la sospensione d'ufficio del lavoratore dal servizio, ai sensi dell'art. 68, co. 1, CCNL Comparto
Sanità;
- in data 24 maggio 2021, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari della CP_2 provvedeva ad attivare e contestualmente a sospendere il procedimento disciplinare a carico del lavoratore, incolpato per i medesimi fatti soggetti allo scrutinio del giudice penale, in base a quanto previsto dall'art. 55 ter, co. 1, d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal d.lgs. n. 75/2017;
- in data 28.07.2021 sopraggiungeva la revoca della misura cautelare, disposta dal GIP proprio in virtù della intervenuta sospensione cautelare dal servizio;
- con sentenza n. 159/2022 del 24 maggio 2022, depositata il 22 agosto 2022, il GIP del
Tribunale di Cassino, dott. Domenico Di Croce, condannava il sig. per il reato p. e p. Pt_1 dagli artt. 81 cpv., 640, comma 2, n. 1, c.p., e in data 02.11.2022, la Cancelleria del Tribunale
Penale di Cassino comunicava tale sentenza, anche ai sensi dell'art. 55 ter, co. 1 e 4, d.lgs. n.
165/2001, alla Controparte_2
- in data 30.11.2022, all'esito della riunione n. 97/2022, la Commissione Disciplinare della procedeva alla riattivazione del procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. CP_2 CP_2
55 ter, co. 1, ultimo periodo, d.lgs. cit. ed in data 01.12.2022, con atto prot. n. 73897, inviato a mezzo raccomandata A/R il 07.12.2022, comunicava la riattivazione del procedimento disciplinare al lavoratore, convocandolo per l'audizione disciplinare del giorno 10 gennaio
2023 alle ore 14,30 presso la Struttura sita in alla via Parte_2 CP_2
MA FA;
- all'esito della riunione del 31 gennaio 2023 la Commissione disciplinare della
[...] adottava il provvedimento di licenziamento disciplinare senza preavviso del Sig. CP_2
, con successiva presa d'atto adottata con atto deliberativo n. 93 del Parte_1
14.02.2023, comunicata in data 15.02.2023.
Tanto permesso, rilevando che la sospensione cautelare dal servizio poteva perdurare anche successivamente alla revoca della misura cautelare, ai sensi dell'art. 68, comma 6, del CCNL
Comparto Sanità e dell'art. 55 quater, comma 3 bis, del d.lgs. n. 165/2001, come anche deducendo la sussistenza di trattenute per pignoramento verso terzi e cessione volontaria del quinto dello stipendio, oltre ad una ulteriore trattenuta per debito orario disposta direttamente Cont dalla di chiedeva di accertare in via principale l'infondatezza in fatto ed in CP_2 diritto del ricorso con conseguente rigetto anche nel merito;
in via subordinata chiedeva la rideterminazione del credito vantato dal ricorrente, da determinarsi anche a seguito di CTU contabile.
l tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così radicatosi il contraddittorio, nella prima udienza del 10.01.2023 la causa veniva riservata in decisione, in ordine all'istanza cautelare ex. art 700 c.p.c.: con successiva ordinanza depositata in data 31.01.2023, veniva rigettava la richiesta di tutela ante causam sul rilievo dell'insussistenza del requisito del periculum in mora e poi decisa nel merito in esito all'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 29.05.2025.
Ai fini di un corretto inquadramento della questione sottoposta all'esame dell'odierno giudicante, nei termini prospettati da parte ricorrente, appare opportuna una breve digressione in ordine alla natura giuridica e alla funzione della sospensione cautelare e ciò anche al fine di delinearne i rapporti con le sanzioni disciplinari e con il relativo procedimento.
Innanzitutto, occorre preliminarmente precisare che la sospensione cautelare non rientra tra le sanzioni disciplinari. Essa è volta, sostanzialmente, a tutelare interessi pubblici messi in pericolo dalle contestazioni avanzate nei confronti del pubblico dipendente: in tal senso, svolge una funzione preventiva (e non già sanzionatoria) e strumentale rispetto al procedimento penale e allo stesso procedimento disciplinare. La sua funzione trova diretto fondamento giuridico nei principi di rilievo costituzionale che guidano l'operato della pubblica amministrazione e, in particolare, nel principio di imparzialità
e di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 Cost., il quale tutela l'interesse di natura pubblica alla regolarità e continuità dell'azione amministrativa, che può essere esposta a rischio da contestazioni in sede disciplinare o addirittura penale rivolte al dipendente pubblico. Nell'ottica del principio costituzionale del buon andamento, l'istituto della sospensione cautelare dal servizio mira a salvaguardare il regolare svolgimento del servizio amministrativo anche sotto il profilo della prevenzione della lesione del prestigio della pubblica amministrazione (v. Cons. St., Sez. IV, 12.5.2006, n. 2680; Cons. St., Sez. VI,
23.11.1993, n. 923; Cons. St. sent. 617/1995; Corte Cost., sent. 206/1999, secondo cui “il pregiudizio possibile concerne in particolare la 'credibilità' dell'amministrazione presso il pubblico, cioè il rapporto di fiducia dei cittadini verso l'istituzione, che può rischiare di essere incrinato dall' 'ombra' gravante su di essa a causa dell'accusa da cui è colpita una persona attraverso la quale l'istituzione stessa opera”). Ulteriori principi costituzionali su cui si fonda l'istituto si rinvengono nelle disposizioni che prevedono che le funzioni pubbliche siano esercitate con disciplina ed onore (art. 54 Cost.) e che i pubblici dipendenti sono al servizio esclusivo della Nazione (art. 98 Cost.).
Sulle differenti finalità dell'istituto della sospensione cautelare rispetto alle sanzioni disciplinari si è chiaramente espressa la Corte Costituzionale (v. sent. n. 206/99), collocandosi la sospensione cautelare in una fase antecedente rispetto al definitivo accertamento della responsabilità disciplinare e penale;
in ogni caso, la diversità tra i due istituti si desume dalle stesse disposizioni normative, che distinguono espressamente, dal punto di vista ontologico, sospensione cautelare e sanzione disciplinare (v. art. 55 ter comma 1 D. Lgs. 165/2001). Anche sul piano della doverosità esiste un'importante differenza fra le sanzioni disciplinari e la sospensione cautelare: mentre quest'ultima viene espressamente (in talune ipotesi implicitamente) qualificata come obbligatoria o facoltativa dalle norme che la prevedono, il potere di iniziativa disciplinare è, invece, obbligatorio.
Nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, la disciplina normativa della sospensione cautelare risulta da fonti di rango legislativo, generali e speciali, e da contratti collettivi relativi ai vari comparti amministrativi.
La disciplina generale della sospensione cautelare dei pubblici dipendenti era originariamente contenuta nel d.P.R. 10.1.1957, n. 3 (Testo Unico sugli Impiegati civili dello Stato), il quale prevedeva due forme distinte di sospensione cautelare, una a carattere obbligatorio (art. 91) e l'altra di carattere facoltativo (art. 92). I successivi interventi riformatori, che hanno notevolmente inciso sul rapporto di pubblico impiego, anche mediante assegnazione alla contrattazione collettiva della competenza a regolare la materia contenuta nei capi I e II del titolo VII del Testo Unico, non hanno, in ogni caso, modificato l'impostazione originaria del
Testo Unico con riferimento alle due forme, obbligatoria e facoltativa, della sospensione cautelare, la cui disciplina specifica deve, tuttavia, essere reperita nelle singole fonti, legislative o contrattuali, applicabili alle concrete fattispecie.
La previsione contenuta nell'art. 55 ter D. Lgs. 165/2001, circa la 'possibilità' di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari in pendenza di procedimento disciplinare attivato e poi sospeso, risponde alla finalità di consentire all'amministrazione, anche nelle ipotesi in cui sia stato sospeso il potere disciplinare in quanto l'amministrazione non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione disciplinare (art. 55 ter cit.), di adottare misure interlocutorie di natura cautelare per la salvaguardia di beni-interessi di rilevanza costituzionale che potrebbero essere pregiudicati, nelle more della definizione del procedimento disciplinare (sospeso fino al termine di quello penale), dalla permanenza in servizio del pubblico dipendente raggiunto da contestazioni di carattere penale e disciplinare. In tal senso deve essere interpretata l'espressione “possibilità”, da intendersi solo nel senso di diritto-potere per l'amministrazione di ricorrere agli strumenti cautelari, ivi compresa la sospensione.
È evidente che la concreta adozione del provvedimento cautelare e specificamente, per quel che qui rileva, della sospensione cautelare, anche sotto il profilo della obbligatorietà o facoltatività del provvedimento, resta disciplinata dalle disposizioni legislative e contrattuali, che, per l'appunto, a seconda delle concrete fattispecie che vengono in rilievo, prevedono la sospensione obbligatoria o facoltativa.
E sono proprio tali disposizioni che andranno esaminate per dirimere la questione insorta tra le parti.
Con riferimento al contenuto del CCNL Comparto Sanità 2016-2018, applicabile al caso in esame, giova richiamare la disciplina della sospensione cautelare contenuta nell'art. 68 del medesimo contratto.
Il comma 1 dell'art. 68 disponendo che “Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà”, ha ad oggetto l'ipotesi della sospensione obbligatoria dal servizio. Cont Tale è la natura della sospensione obbligatoria dal servizio che la di ha adottato CP_2 nei confronti dell'odierno ricorrente, come espressamente si legge nel corpo della determinazione n. 3731 del 25.05.2021: la richiamando la comunicazione Controparte_2 pervenuta dalla procura della repubblica di Cassino relativamente alla sottoposizione del dipendente a misura cautelare, come anche espressamente richiamando la citata Pt_1 disposizione contrattuale, provvedeva a sospendere il ricorrente “con effetto dall'11.05.2021 e peer tutta la durata della misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla P.G.”
(cfr. doc. in atti).
Tale misura veniva revocata, con decorrenza dal 22.07.2021, ritenendo il GIP dell'intestato Cont Tribunale che la sospensione cautelare dal servizio disposta dalla facesse venir meno i presupposti di reiterazione del reato ascritto al ricorrente.
A quella data l' con determinazione n. 32099 del 25.05.2021, emesso quindi Controparte_2 contestualmente alla disposta sospensione cautelare, aveva avviato e contestualmente sospeso il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente in attesa delle determinazioni che sarebbero state assunte in sede penale.
Il procedimento disciplinare è stato poi riattivato al fine di comminare il licenziamento per giusta causa al dipendente (secondo quanto previsto dall'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del
D.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i. ai sensi del quale “Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia”), in seguito alla comunicazione, in data 02.11.2022, della sentenza penale di condanna n. 159/2022 del 24 maggio 2022, depositata il 22 agosto 2022, con la quale il GIP del Tribunale di Cassino condannava il sig. per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 640, comma 2, n. 1, c.p. Pt_1
Seppure la sospensione cautelare dal servizio, per il periodo decorrente dalla cessazione della misura restrittiva (22.07.2021) alla riattivazione del procedimento disciplinare avrebbe potuto Cont essere facoltativamente assunta dalla facendo applicazione dell'art. 68, comma 2, CCLNL
Sanità, a mente del quale “Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l'Azienda o Ente disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino a termine di quello penale, ai sensi dell'art. 69 (Rapporto tra procedimento Cont disciplinare e procedimento penale)”, la convenuta fonda la dedotta continuità della sospensione cautelare dal servizio facendo leva su quanto previsto dall'art. 55 quater comma 3- bis dei citato d.lgs. a mente del quale: “Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. La sospensione è disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile.
3-ter. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 3- bis si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4”.
La ricostruzione merita di essere condivisa posto che la sospensione cautelare prevista dalla citata norma di legge è obbligatoria e consegue, direttamente, dalla mera notitia criminis che il datore di lavoro pubblico abbia della condotta penalmente rilevante, a condizione si verta nell'ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza, come accertato nella citata sentenza penale di condanna e non contestato (cfr. pag. 6 sentenza cit.): peraltro che tale fosse l'incolpazione ascritta al ricorrente come anche che il medesimo fosse stato arrestato in flagranza di reato erano elementi conoscibili dalla già all'atto della Controparte_2 disposta sospensione cautelare dal servizio, poiché ivi espressamente richiamati.
Pertanto, seppure la abbia espressamente disposto la sospensione cautelare dal Controparte_2 servizio ai sensi dell'art. 68, comma 1, del richiamato CCNL, deve altresì farsi inderogabile applicazione della citata disposizione legislativa, non potendosi accedere alla richiesta del ricorrente se non violando il chiaro ed imperativo tenore del citato comma 3-bis.
Ad analoghe conclusioni si perviene facendo applicazione dell'art. 68 comma 6 del CCNL
Sanità, il quale stabilisce che “ove l'Azienda o Ente proceda all'applicazione della sanzione di cui all'art. 66, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare”, posto che la ha avviato il procedimento disciplinare sulla base Controparte_2 della specifica imputazione contestata al ai danni dello Stato per false Parte_3 attestazioni di presenza in servizio, ipotesi questa che conduce automaticamente alla irrogazione della sanzione di cui all'art. 66, comma 9, n. 2, ovvero quella rappresentata dal licenziamento senza preavviso per “le ipotesi considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a),
d), e) ed f) del D.Lgs. n. 165 del 2001;”, tra le quali è appunto contemplata la “a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia”.
Pertanto, nel momento in cui l'Ente dispone la sospensione obbligatoria dal servizio ex. art. 68 comma 1, tale sospensione conserva efficacia fino alla conclusione del procedimento disciplinare nel caso in cui, come quello in esame, vi sia l'applicazione della sanzione di cui all'art. 66, comma 9, n. 2 del CCNL Comparto Sanità, previsione che rimanda all'ipotesi della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso che si applica, secondo la lettera a) alle
“ipotesi considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.Lgs. n. 165 del
2001”.
Delineato il quadro normativo applicabile al caso di specie, dalla ricostruzione della fattispecie si evince che in data 18 maggio 2021 la Procura della Repubblica di Cassino comunicava la notizia dell'arresto in flagranza di reato e della misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla P.G. irrogata al sig. . Pertanto, con determinazione dirigenziale Parte_1
n. 3731 del 24 maggio 2021, la disponeva la sospensione cautelare Controparte_2 obbligatoria dal servizio ai sensi dell'art. 68, comma 1, del CCNL Comparto Sanità.
Tale misura necessita deve quindi leggersi alla luce dell'art. 55-quater, comma 3 bis, poiché essendo la falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza da ciò ne conseguiva ope legis “l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato”.
Nel contempo, sempre in data 24 maggio 2021, l' Controparte_5 provvedeva ad attivare ed unitamente sospendere il procedimento disciplinare a CP_2 carico del ricorrente, incolpato per i medesimi fatti soggetti allo scrutinio del giudice penale, in base a quanto previsto dall'art. 55 ter, co. 1, d.lgs. n. 165/2001, il quale dispone “Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente”.
Successivamente, la ha legittimamente riattivato il procedimento disciplinare Controparte_2
a seguito della comunicazione della sentenza di primo grado del giudice penale, convocando il ricorrente, con prot. n. 71348 del 22/11/2022, a comparire per il contraddittorio da svolgersi il
10/01/2023.
Ed è anche con tale riattivazione che si può ritenere giustificata la permanenza della misura della sospensione obbligatoria dal servizio del lavorativo, la quale, come prescrive il citato art. 68, comma. 6, n. 2 lett. a) del CCNL Comparto Sanità, può perdurare fino al termine del procedimento disciplinare quando l'amministrazione possa procedere, come ha proceduto nel presente caso, al licenziamento disciplinare senza preavviso.
Tutto ciò considerato, la pretesa avanzata da parte ricorrente di vedersi revocata la sospensione cautelare dal servizio unicamente in base al testo letterale della determinazione dirigenziale n.
3731 del 24.05.2021, la quale precisa “di disporre, con effetto dall'11 maggio 2021, la sospensione cautelare dal servizio del sig. matricola 806** con privazione della Pt_4 retribuzione, per tutta la durata dell'obbligo di presentazione quotidiana alla P.G.”, non risulta accoglibile.
Invero, la sospensione cautelare così delineata ha carattere obbligatorio, costituendo per l'Amministrazione un atto dovuto, da applicare nel rispetto della normativa sopra descritta e che dunque prevale rispetto al formale richiamo al solo primo comma dell'art. 68 del CCNL contenuto nella citata determinazione dirigenziale n. 3731 del 24.05.2021, trattandosi di sospensione cautelare obbligatoria.
A tali considerazioni consegue la piena legittimità della prosecuzione della sospensione cautelare dal servizio sino alla conclusione del procedimento disciplinare e ne deriva pertanto l'infondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente circa la reintegrazione nel posto di lavoro con conseguente pagamento delle differenze retributive non corrisposte per il periodo di sospensione cautelare.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo al valore minimo dello scaglione di riferimento, anche valorizzando il comportamento processuale della parte ricorrente che ha fornito al Giudice una parziale e menomata ricostruzione della propria vicenda processualpenalistica e disciplinare.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 contro la così provvede: Controparte_3
- rigetta il ricorso
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro €
2.695,00, oltre spese generali e accessori di legge, da distrarsi ex ar.t 93 c.p.c.
Cassino, data del deposito
Il Giudice
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