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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 19/06/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
RGAC 985/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa IR OV, nella causa civile R.G.N.
985/2024, trattata all'udienza del 19/06/2025, ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 985/2024, posta in deliberazione tra
Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA FEDELE CALVOSA FROSINONE, presso lo studio dell'avv. CIOCI PAMELA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1 in
[...] persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso - sede di Frosinone - CP_1 rappresentato dall'avv. CAPUTO LUCIANO GIUSEPPE, giusta procura generale alle liti in atti depositata in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l
[...]
Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante, e premesso
[...] di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al Giudice di dichiarare la natura professionale delle malattie contratte (osteoartropatia scapolo omerale sinistra e spondilodiscopatia lombare) con riduzione permanente della sua capacità lavorativa in misura pari al 10% per ciascuna patologia e, per l'effetto, condannare l' alla erogazione delle prestazioni CP_1
a titolo di danno biologico e per la ridotta capacità lavorativa con decorrenza di legge.
A fondamento del ricorso, parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di aver svolto attività lavorativa di infermiera sin dal 01/01/1995 ad oggi presso ASL di Frosinone, lavorando per 8 ore al giorno, 5 giorni a settimana, salvo straordinari, su turnazione;
- che tali mansioni comportano la sottoposizione per ore a posture incongrue e vibrazioni meccaniche, il sollevamento e lo spostamento dei pazienti dalle barelle ai letti, compiendo tali attività di movimentazione senza l'utilizzo di presidi ospedalieri quali sollevatori e manovelle, almeno fino ai primi anni del 2000, come descritto nel ricorso introduttivo;
- di aver quindi contratto, a causa di tali attività le malattie professionali “osteoartropatia scapolo omerale sinistra e spondilodiscopatia lombare”;
- di aver presentato all in data 20.02.2023 denuncia di CP_1 malattia professionale;
- che l ha rigettato la domanda, ritenendo il rischio lavorativo CP_1
a cui è stato esposto il lavoratore non idoneo a provocare le patologie denunciate;
- di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento di dinego, che non veniva riscontrato dall . CP_1
In conclusione, parte ricorrente ha chiesto di accertare la natura professionale della malattia contratta, con conseguente diritto al riconoscimento di un grado pari al 10% di invalidità permanente per ciascuna malattia contratta a causa dello svolgimento delle attività lavorative sopra descritte e ha chiesto la condanna dell al CP_1 relativo beneficio economico.
Si è costituito in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, ed ha
[...] chiesto il rigetto della domanda. Ha in particolare evidenziato la correttezza del suo operato, stante l'assenza del nesso causale tra le patologie contratte e le attività lavorative asseritamente svolte dal ricorrente, eccependo
“l'inidoneità del rischio a produrre le malattie lamentate”.
Esperita la prova testimoniale, disposta CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, la causa è stata poi discussa e decisa nel corso della odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve pertanto essere respinta.
Va premesso che secondo la normativa vigente per malattia professionale indennizzabile si intende una patologia causalmente riconducibile allo svolgimento di attività lavorative protette da cui derivino postumi permanenti all'integrità psicofisica in base ai riferimenti tabellari di legge (cd. tabelle delle menomazioni ex art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000).
A seguito dell'introduzione da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 179/1988) dell'introduzione del sistema “misto” in sostituzione del sistema tabellare tassativo, occorre distinguere tra le malattie cd. Tabellate, denunciate entro i termini previsti nelle tabelle per le quali opera una presunzione ope legis circa l'origine lavorativa della patologia, e le malattie non previste in tabella ovvero denunciate oltre il periodo massimo di indennizzabilità per le quali grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia e la lavorazione svolta.
Inoltre, la Corte di Cassazione con riferimento al nesso causale ha chiarito che si applicano i principi degli art. 40 e 41 del cod. pen., secondo cui l'efficienza causale dell'attività lavorativa non è esclusa dalla presenza di fattori extralavorativi, purché questi ultimi non siano stati da soli di per sé sufficienti a cagionare l'infermità.
Ciò detto, all'esito della prova testimoniale condotta, può ritenersi provato che la ricorrente abbia svolto le mansioni con le caratteristiche dedotte nel ricorso.
In particolare, il teste , collega di lavoro della Testimone_1 ricorrente, ha riferito: “Conosco la ricorrente perché abbiamo lavorato insieme dal 1991 al 2001 come infermiere turniste nel reparto di medicina dell'ospedale di Frosinone;
facevano turni di due mattine, due pomeriggi, due notte e due riposi. Eravamo 2 infermiere ed una portantina perché l'OSS non c'era ancora. Facevamo la terapia orale ed endovenosa, giroletto, cambio dei pazienti con le traverse, i pazienti erano grossi. Facevamo igiene, cure delle piaghe;
sollevava spesso i pazienti ed eravamo nello stesso turno, a volte dovevamo chiedere l'aiuto dei colleghi uomini. Nel reparto c'erano dai 33 ai 40 pazienti con 2 infermiere ed una portantina. Spostava i pazienti dalle barelle ai letti, nella maggiorparte dei casi per esami diagnostici andava lei che era più robusta, anche aiutata da qualche tecnico”.
La deposizione è stata confermata anche dal teste
[...]
anch'ella collega di lavoro della ricorrente, che ha Tes_2 confermato: “Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme dal 2015 al 2022 quando io sono andata in pensione, presso la preospedalizzazione dell'Ospedale di Frosinone e Alatri;
preparavamo i pazienti sia deambulanti che non, soprattutto quelli di ortopedia, entravano in ambulatorio, li caricavamo dalla sedia a rotelle li spostavamo sulla lettiga per esami diagnostici, poi li rispostavamo sulla sedia a rotelle. Questo avveniva fino alle ore 15:00, erano 10-12-15-18 pazienti al giorno, l'ortopedia li mandava anche senza prenotazione. Eravamo solo io e lei senza portantini. ADR avv. DI MARIO: “Non avevamo alcun presidio per sollevare il paziente. Nel periodo covid abbiamo usato una lettiga più alta che rendeva faticoso il sollevamento e lo spostamento dei pazienti. La ricorrente si lamentava della schiena, dei piedi, del ginocchio e della spalla”.
Tuttavia, nonostante siano state provate le mansioni allegate nel ricorso, la CTU ha negato la sussistenza del necessario nesso eziologico tra le mansioni e la malattia contratta.
Pertanto, all'esito delle operazioni peritali condotte sul periziando, il CTU ha accertato che: “non si ritiene sufficientemente dimostrata l'origine professionale delle patologie sopra descritte”.
Nello specifico, il Consulente ha osservato come “le patologie in esame sono altresì condizioni morbose piuttosto specifiche, rispettivamente, dei lavoratori esposti per l'intera giornata di lavoro (o per parte significativa di essa) ad attività comportanti la movimentazione manuale di carichi pesanti e movimenti ripetitivi per gli arti superiori svolte in posture incongrue (con uso di forza e/o con esposizione a vibrazioni per il sistema mano-braccio). Del pari, le caratteristiche morfo-funzionali delle patologie in esame, la prima che investe (in modo piuttosto uniforme) buona parte della colonna vertebrale, compresi i tratti non o meno interessati dal sovraccarico biomeccanico (come l'ultima parte del tratto dorsale), l'altra che interessa l'arto superiore non dominante, e l'epoca di insorgenza delle stesse rispetto al rischio occupazionale (oltre vent'anni dopo la cessazione del rischio), permettono di ritenere che le patologie cronico-degenerative in esame abbiano le sembianze di “patologia comune”, e siano insorte e progredite, in una donna ultra cinquantacinquenne, indipendentemente dagl'invocati rischi lavorativi”. (cfr. pag. 11 CTU).
Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Peraltro lo stesso ribadiva le proprie conclusioni anche in replica alle osservazioni presentate dalla parte ricorrente.
Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%.
Il successivo D.Lvo n.38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13).
La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.
È altresì necessario il cd. requisito della “eziologia professionale” delle malattie, ovvero deve sussistere un nesso eziologico tra la patologia contratta e le attività lavorative svolte.
Il CTU ha escluso la natura professionale delle patologie lamentate.
In conclusione, sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, stante la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., sono irripetibili, avendo parte ricorrente redditi inferiori ai limiti di legge. Le spese di CTU sono poste a carico dell . CP_1
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell , in data Parte_1 CP_1
16/03/2024, nella causa iscritta al n. 985/2024 R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell le spese di CTU in CP_1 favore del dott. , che si liquidano in euro 580,00, Parte_2 oltre accessori.
Frosinone, 19/06/2025
Il Giudice
IR OV
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa IR OV, nella causa civile R.G.N.
985/2024, trattata all'udienza del 19/06/2025, ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 985/2024, posta in deliberazione tra
Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA FEDELE CALVOSA FROSINONE, presso lo studio dell'avv. CIOCI PAMELA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1 in
[...] persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso - sede di Frosinone - CP_1 rappresentato dall'avv. CAPUTO LUCIANO GIUSEPPE, giusta procura generale alle liti in atti depositata in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l
[...]
Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante, e premesso
[...] di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al Giudice di dichiarare la natura professionale delle malattie contratte (osteoartropatia scapolo omerale sinistra e spondilodiscopatia lombare) con riduzione permanente della sua capacità lavorativa in misura pari al 10% per ciascuna patologia e, per l'effetto, condannare l' alla erogazione delle prestazioni CP_1
a titolo di danno biologico e per la ridotta capacità lavorativa con decorrenza di legge.
A fondamento del ricorso, parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di aver svolto attività lavorativa di infermiera sin dal 01/01/1995 ad oggi presso ASL di Frosinone, lavorando per 8 ore al giorno, 5 giorni a settimana, salvo straordinari, su turnazione;
- che tali mansioni comportano la sottoposizione per ore a posture incongrue e vibrazioni meccaniche, il sollevamento e lo spostamento dei pazienti dalle barelle ai letti, compiendo tali attività di movimentazione senza l'utilizzo di presidi ospedalieri quali sollevatori e manovelle, almeno fino ai primi anni del 2000, come descritto nel ricorso introduttivo;
- di aver quindi contratto, a causa di tali attività le malattie professionali “osteoartropatia scapolo omerale sinistra e spondilodiscopatia lombare”;
- di aver presentato all in data 20.02.2023 denuncia di CP_1 malattia professionale;
- che l ha rigettato la domanda, ritenendo il rischio lavorativo CP_1
a cui è stato esposto il lavoratore non idoneo a provocare le patologie denunciate;
- di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento di dinego, che non veniva riscontrato dall . CP_1
In conclusione, parte ricorrente ha chiesto di accertare la natura professionale della malattia contratta, con conseguente diritto al riconoscimento di un grado pari al 10% di invalidità permanente per ciascuna malattia contratta a causa dello svolgimento delle attività lavorative sopra descritte e ha chiesto la condanna dell al CP_1 relativo beneficio economico.
Si è costituito in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, ed ha
[...] chiesto il rigetto della domanda. Ha in particolare evidenziato la correttezza del suo operato, stante l'assenza del nesso causale tra le patologie contratte e le attività lavorative asseritamente svolte dal ricorrente, eccependo
“l'inidoneità del rischio a produrre le malattie lamentate”.
Esperita la prova testimoniale, disposta CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, la causa è stata poi discussa e decisa nel corso della odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve pertanto essere respinta.
Va premesso che secondo la normativa vigente per malattia professionale indennizzabile si intende una patologia causalmente riconducibile allo svolgimento di attività lavorative protette da cui derivino postumi permanenti all'integrità psicofisica in base ai riferimenti tabellari di legge (cd. tabelle delle menomazioni ex art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000).
A seguito dell'introduzione da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 179/1988) dell'introduzione del sistema “misto” in sostituzione del sistema tabellare tassativo, occorre distinguere tra le malattie cd. Tabellate, denunciate entro i termini previsti nelle tabelle per le quali opera una presunzione ope legis circa l'origine lavorativa della patologia, e le malattie non previste in tabella ovvero denunciate oltre il periodo massimo di indennizzabilità per le quali grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia e la lavorazione svolta.
Inoltre, la Corte di Cassazione con riferimento al nesso causale ha chiarito che si applicano i principi degli art. 40 e 41 del cod. pen., secondo cui l'efficienza causale dell'attività lavorativa non è esclusa dalla presenza di fattori extralavorativi, purché questi ultimi non siano stati da soli di per sé sufficienti a cagionare l'infermità.
Ciò detto, all'esito della prova testimoniale condotta, può ritenersi provato che la ricorrente abbia svolto le mansioni con le caratteristiche dedotte nel ricorso.
In particolare, il teste , collega di lavoro della Testimone_1 ricorrente, ha riferito: “Conosco la ricorrente perché abbiamo lavorato insieme dal 1991 al 2001 come infermiere turniste nel reparto di medicina dell'ospedale di Frosinone;
facevano turni di due mattine, due pomeriggi, due notte e due riposi. Eravamo 2 infermiere ed una portantina perché l'OSS non c'era ancora. Facevamo la terapia orale ed endovenosa, giroletto, cambio dei pazienti con le traverse, i pazienti erano grossi. Facevamo igiene, cure delle piaghe;
sollevava spesso i pazienti ed eravamo nello stesso turno, a volte dovevamo chiedere l'aiuto dei colleghi uomini. Nel reparto c'erano dai 33 ai 40 pazienti con 2 infermiere ed una portantina. Spostava i pazienti dalle barelle ai letti, nella maggiorparte dei casi per esami diagnostici andava lei che era più robusta, anche aiutata da qualche tecnico”.
La deposizione è stata confermata anche dal teste
[...]
anch'ella collega di lavoro della ricorrente, che ha Tes_2 confermato: “Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme dal 2015 al 2022 quando io sono andata in pensione, presso la preospedalizzazione dell'Ospedale di Frosinone e Alatri;
preparavamo i pazienti sia deambulanti che non, soprattutto quelli di ortopedia, entravano in ambulatorio, li caricavamo dalla sedia a rotelle li spostavamo sulla lettiga per esami diagnostici, poi li rispostavamo sulla sedia a rotelle. Questo avveniva fino alle ore 15:00, erano 10-12-15-18 pazienti al giorno, l'ortopedia li mandava anche senza prenotazione. Eravamo solo io e lei senza portantini. ADR avv. DI MARIO: “Non avevamo alcun presidio per sollevare il paziente. Nel periodo covid abbiamo usato una lettiga più alta che rendeva faticoso il sollevamento e lo spostamento dei pazienti. La ricorrente si lamentava della schiena, dei piedi, del ginocchio e della spalla”.
Tuttavia, nonostante siano state provate le mansioni allegate nel ricorso, la CTU ha negato la sussistenza del necessario nesso eziologico tra le mansioni e la malattia contratta.
Pertanto, all'esito delle operazioni peritali condotte sul periziando, il CTU ha accertato che: “non si ritiene sufficientemente dimostrata l'origine professionale delle patologie sopra descritte”.
Nello specifico, il Consulente ha osservato come “le patologie in esame sono altresì condizioni morbose piuttosto specifiche, rispettivamente, dei lavoratori esposti per l'intera giornata di lavoro (o per parte significativa di essa) ad attività comportanti la movimentazione manuale di carichi pesanti e movimenti ripetitivi per gli arti superiori svolte in posture incongrue (con uso di forza e/o con esposizione a vibrazioni per il sistema mano-braccio). Del pari, le caratteristiche morfo-funzionali delle patologie in esame, la prima che investe (in modo piuttosto uniforme) buona parte della colonna vertebrale, compresi i tratti non o meno interessati dal sovraccarico biomeccanico (come l'ultima parte del tratto dorsale), l'altra che interessa l'arto superiore non dominante, e l'epoca di insorgenza delle stesse rispetto al rischio occupazionale (oltre vent'anni dopo la cessazione del rischio), permettono di ritenere che le patologie cronico-degenerative in esame abbiano le sembianze di “patologia comune”, e siano insorte e progredite, in una donna ultra cinquantacinquenne, indipendentemente dagl'invocati rischi lavorativi”. (cfr. pag. 11 CTU).
Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Peraltro lo stesso ribadiva le proprie conclusioni anche in replica alle osservazioni presentate dalla parte ricorrente.
Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%.
Il successivo D.Lvo n.38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13).
La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.
È altresì necessario il cd. requisito della “eziologia professionale” delle malattie, ovvero deve sussistere un nesso eziologico tra la patologia contratta e le attività lavorative svolte.
Il CTU ha escluso la natura professionale delle patologie lamentate.
In conclusione, sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, stante la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., sono irripetibili, avendo parte ricorrente redditi inferiori ai limiti di legge. Le spese di CTU sono poste a carico dell . CP_1
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell , in data Parte_1 CP_1
16/03/2024, nella causa iscritta al n. 985/2024 R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell le spese di CTU in CP_1 favore del dott. , che si liquidano in euro 580,00, Parte_2 oltre accessori.
Frosinone, 19/06/2025
Il Giudice
IR OV