Articolo 2 della Legge 30 marzo 1965, n. 227
Articolo 1Articolo 3
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24 aprile 1965
Art. 2.
All'onere derivante dal precedente articolo 1 si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , a carico del fondo speciale di cui al capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64 concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 24 aprile 1965