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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1363/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 21/11/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 21/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6049/2017 depositato il 04/09/2017
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 379/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 2 e pubblicata il 18/01/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ME0066854.001/2012 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.6049/2017 RGA, l'Agenzia delle Entrate di Messina ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n.379/2017, di accoglimento del ricorso avverso l'avviso di accertamento catastale n.ME0066854.001/2012 emesso nei confronti della sig.ra Resistente_1.
L'Ufficio, con l'avviso impugnato, procedeva all'attribuzione della rendita catastale presunta, liquidazione di oneri e irrogazioni sanzioni (art.19 commi 8 e10, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazione della legge 30 luglio 2010 n.122).
La Commissione Tributaria Provinciale ha ritenuto fondata l'eccezione relativa alla carenza del presupposto impositivo.
L'Ufficio appellante ha censurato la sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione dell'art.36
c.2 n.2 e 4 D.lgs. n.546/1992; Omessa /erronea valutazione delle prove, motivazioni dedotte in giudizio;
Violazione dell'art.112 c.p.c; Nullità della sentenza per omessa e/o illogica e/o contraddittoria motivazione.
Si è costituita in giudizio la sig.ra Resistente_1 per resistere all'appello.
All'udienza del 21 novembre 2024, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio non appare fondato.
Dall'esame delle censure dedotte in giudizio occorre riesaminare, in via preliminare, l'asserito vizio di notifica dell'atto presupposto.
L'art.2 comma 5bis D.L. 225/2010 convertito in L. 101/2011 prevede la notifica per affissione in Albo Pretorio solo per gli atti di attribuzione di rendita catastale presunta, ma non anche per quelli di liquidazione oneri ed irrogazione sanzioni - che, per quanto riguarda l'atto presupposto, se fosse stato singolarmente notificato, questo non avrebbe potuto che ritenersi ritualmente notificato mediante affissione in Albo Pretorio: senonchè, versandosi in ipotesi di impugnazione congiunta (perché gli atti di attribuzione di rendita presunta, contestati dal contribuente sotto il profilo di merito, e gli atti di liquidazione oneri e di irrogazione sanzioni sono stati congiuntamente notificati) parte contribuente non potrà che ritenersi lesa nel proprio diritto alla difesa dall'iter procedimentale adottato dall'Ufficio proprio considerato che: a) l'atto presupposto (di attribuzione di rendita presunta) è stato notificato in unicum con quelli di liquidazione degli oneri ed irrogazione sanzioni e quindi la complessiva pretesa tributaria di specie consiste(va) non solo nella ritenuta apodittica legittimità della attribuzione di rendita presunta (contestata da parte contribuente), ma anche nella contestuale pretesa dovuta dalla liquidazione degli oneri conseguenti e delle sanzioni;
b) in effetti l'art.2\5bis co. D.L. 225/2010 convertito in L. 101/2011, prevede la notifica per affissione in Albo Pretorio solo per gli atti di attribuzione di rendita catastale presunta, ma non anche per quelli di liquidazione oneri ed irrogazione sanzioni.
Senonchè, versandosi in (necessitata) ipotesi di impugnazione congiunta parte contribuente (in richiamo ai ridetti principi di legittimità) non potrà che ritenersi lesa nel proprio diritto alla difesa dall'iter procedimentale
("sequenza procedimentale" Cass.n.21765/2014; Cass. Ord. n.14861/2012 Cass. n.5791/2008).
Dunque, la contribuente ha dovuto (in violazione del proprio correlato diritto) difendersi, contestualmente, dalla attribuzione della rendita presunta e dalla liquidazione degli oneri e dalla irrogazione delle sanzioni, quando invece questi atti avrebbero dovuto vedere una difesa rispettiva ed autonoma per quanto argomentato in ordine alle diverse "sequenze procedimentali" .
Conclusivamente, pare dunque al Collegio che l'Ufficio avrebbe dovuto, prima e mediante affissione in Albo
Pretorio, notificare la sola attribuzione di rendita presunta e di poi, se del caso (cioè gli esiti di pronuncia esecutanda), notificare nelle forme ordinarie la liquidazione degli oneri e la irrogazione delle sanzioni, trovando puntuale riscontro nel considerare come all'attuale stato non possa che constatarsi come gli atti di liquidazione degli oneri e della irrogazione delle sanzioni debbano essere ritualmente considerati illegittimi per quanto argomentato, ma anche perché (a conferma) la norma (art.2\5bis co. D.L. 225/2010 convertito in L. 101/2011) non ha espressamente previsto per gli atti conseguenziali (liquidazione oneri e sanzioni) la notifica in Albo Pretorio, unicamente riservandola agli atti presupposti di attribuzione di rendita presunta.
Per le suesposte considerazioni deve essere annullato l'atto impugnato e, quindi, respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate di Messina.
Considerata la peculiarità della controversia, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia – sezione staccata di Siracusa – rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate di Messina ed in accoglimento del ricorso originario di Resistente_1 annulla l'atto impugnato;
Spese compensate di entrambi gradi di giudizio.
Palermo, 21/11/2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
PE RE PE La EC
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 21/11/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 21/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6049/2017 depositato il 04/09/2017
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 379/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 2 e pubblicata il 18/01/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ME0066854.001/2012 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.6049/2017 RGA, l'Agenzia delle Entrate di Messina ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n.379/2017, di accoglimento del ricorso avverso l'avviso di accertamento catastale n.ME0066854.001/2012 emesso nei confronti della sig.ra Resistente_1.
L'Ufficio, con l'avviso impugnato, procedeva all'attribuzione della rendita catastale presunta, liquidazione di oneri e irrogazioni sanzioni (art.19 commi 8 e10, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazione della legge 30 luglio 2010 n.122).
La Commissione Tributaria Provinciale ha ritenuto fondata l'eccezione relativa alla carenza del presupposto impositivo.
L'Ufficio appellante ha censurato la sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione dell'art.36
c.2 n.2 e 4 D.lgs. n.546/1992; Omessa /erronea valutazione delle prove, motivazioni dedotte in giudizio;
Violazione dell'art.112 c.p.c; Nullità della sentenza per omessa e/o illogica e/o contraddittoria motivazione.
Si è costituita in giudizio la sig.ra Resistente_1 per resistere all'appello.
All'udienza del 21 novembre 2024, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio non appare fondato.
Dall'esame delle censure dedotte in giudizio occorre riesaminare, in via preliminare, l'asserito vizio di notifica dell'atto presupposto.
L'art.2 comma 5bis D.L. 225/2010 convertito in L. 101/2011 prevede la notifica per affissione in Albo Pretorio solo per gli atti di attribuzione di rendita catastale presunta, ma non anche per quelli di liquidazione oneri ed irrogazione sanzioni - che, per quanto riguarda l'atto presupposto, se fosse stato singolarmente notificato, questo non avrebbe potuto che ritenersi ritualmente notificato mediante affissione in Albo Pretorio: senonchè, versandosi in ipotesi di impugnazione congiunta (perché gli atti di attribuzione di rendita presunta, contestati dal contribuente sotto il profilo di merito, e gli atti di liquidazione oneri e di irrogazione sanzioni sono stati congiuntamente notificati) parte contribuente non potrà che ritenersi lesa nel proprio diritto alla difesa dall'iter procedimentale adottato dall'Ufficio proprio considerato che: a) l'atto presupposto (di attribuzione di rendita presunta) è stato notificato in unicum con quelli di liquidazione degli oneri ed irrogazione sanzioni e quindi la complessiva pretesa tributaria di specie consiste(va) non solo nella ritenuta apodittica legittimità della attribuzione di rendita presunta (contestata da parte contribuente), ma anche nella contestuale pretesa dovuta dalla liquidazione degli oneri conseguenti e delle sanzioni;
b) in effetti l'art.2\5bis co. D.L. 225/2010 convertito in L. 101/2011, prevede la notifica per affissione in Albo Pretorio solo per gli atti di attribuzione di rendita catastale presunta, ma non anche per quelli di liquidazione oneri ed irrogazione sanzioni.
Senonchè, versandosi in (necessitata) ipotesi di impugnazione congiunta parte contribuente (in richiamo ai ridetti principi di legittimità) non potrà che ritenersi lesa nel proprio diritto alla difesa dall'iter procedimentale
("sequenza procedimentale" Cass.n.21765/2014; Cass. Ord. n.14861/2012 Cass. n.5791/2008).
Dunque, la contribuente ha dovuto (in violazione del proprio correlato diritto) difendersi, contestualmente, dalla attribuzione della rendita presunta e dalla liquidazione degli oneri e dalla irrogazione delle sanzioni, quando invece questi atti avrebbero dovuto vedere una difesa rispettiva ed autonoma per quanto argomentato in ordine alle diverse "sequenze procedimentali" .
Conclusivamente, pare dunque al Collegio che l'Ufficio avrebbe dovuto, prima e mediante affissione in Albo
Pretorio, notificare la sola attribuzione di rendita presunta e di poi, se del caso (cioè gli esiti di pronuncia esecutanda), notificare nelle forme ordinarie la liquidazione degli oneri e la irrogazione delle sanzioni, trovando puntuale riscontro nel considerare come all'attuale stato non possa che constatarsi come gli atti di liquidazione degli oneri e della irrogazione delle sanzioni debbano essere ritualmente considerati illegittimi per quanto argomentato, ma anche perché (a conferma) la norma (art.2\5bis co. D.L. 225/2010 convertito in L. 101/2011) non ha espressamente previsto per gli atti conseguenziali (liquidazione oneri e sanzioni) la notifica in Albo Pretorio, unicamente riservandola agli atti presupposti di attribuzione di rendita presunta.
Per le suesposte considerazioni deve essere annullato l'atto impugnato e, quindi, respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate di Messina.
Considerata la peculiarità della controversia, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia – sezione staccata di Siracusa – rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate di Messina ed in accoglimento del ricorso originario di Resistente_1 annulla l'atto impugnato;
Spese compensate di entrambi gradi di giudizio.
Palermo, 21/11/2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
PE RE PE La EC