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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2839/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Rel. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2839/2024 promossa da:
( ) con il patrocinio dell'avv. ALESSIO Parte_1 CodiceFiscale_1
SOLINAS, presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente- contro
) CP_1 CodiceFiscale_2
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale d'udienza del 11/11/2024
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in GIAVENO (To), il Parte_1 CP_1
07/09/2019.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 48, parte 2, serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 19/02/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti, con richiesta di addebito al marito, formulando altresì istanze istruttorie.
non si è costituito in giudizio. CP_1
All'udienza del 11/11/2024 il signor compariva personalmente. Parte_2
pagina 1 di 2 Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava il difensore di parte ricorrente a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore di parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione con rinuncia alla domanda di addebito;
il sig. dichiarava di non opporsi alla separazione;
il Giudice delegato rimetteva la causa CP_1 al Collegio per la decisione.
La causa è stata trattenuta in decisione ex art. 473 bis 22 comma 4 c.p.c. a seguito di discussione orale.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Nulla sulle spese stante la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 8/01/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Rel. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2839/2024 promossa da:
( ) con il patrocinio dell'avv. ALESSIO Parte_1 CodiceFiscale_1
SOLINAS, presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente- contro
) CP_1 CodiceFiscale_2
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale d'udienza del 11/11/2024
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in GIAVENO (To), il Parte_1 CP_1
07/09/2019.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 48, parte 2, serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 19/02/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti, con richiesta di addebito al marito, formulando altresì istanze istruttorie.
non si è costituito in giudizio. CP_1
All'udienza del 11/11/2024 il signor compariva personalmente. Parte_2
pagina 1 di 2 Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava il difensore di parte ricorrente a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore di parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione con rinuncia alla domanda di addebito;
il sig. dichiarava di non opporsi alla separazione;
il Giudice delegato rimetteva la causa CP_1 al Collegio per la decisione.
La causa è stata trattenuta in decisione ex art. 473 bis 22 comma 4 c.p.c. a seguito di discussione orale.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Nulla sulle spese stante la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 8/01/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2