Articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5
Articolo 16Articolo 18
Versione
23 gennaio 1972
Art. 17.
Gli archivi ed i documenti degli uffici statali di cui al precedente art. 14, vengono consegnati alla regione cui l'ufficio viene trasferito, fatta eccezione di quelli relativi al territorio della Regione Valle d'Aosta di cui al secondo comma del medesimo articolo, che saranno trasferiti tempestivamente all'organo od ufficio di cui al comma stesso e fatta eccezione, parimenti, di quelli relativi alle attribuzioni assegnate agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi del terzo comma del precedente art. 15.
La consegna avviene mediante elenchi descrittivi in cui sono distinti gli atti inerenti alle funzioni trasferite alle regioni nelle materie di cui ai precedenti articoli 1, 4 e 5 e quelli inerenti alle attivita' delegate con l'art. 15.
Le amministrazioni statali hanno titolo ad ottenere la restituzione di ogni documento, tra quelli consegnati, che fosse loro necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni, ovvero a richiederne copia conforme qualora l'originale sia contemporaneamente necessario alla regione.
In ordine agli archivi e documenti consegnati alle regioni ai sensi del primo comma del presente articolo, rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 .
Entrata in vigore il 23 gennaio 1972
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