Articolo 50 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 49Articolo 51
Versione
6 maggio 1952
Art. 50.
(Aggiornamento delle misure tecniche di sicurezza)


Il concessionario e' tenuto a eseguire, nei termini che gli sono fissati, adattamenti, modifiche, sistemazioni e ogni altro lavoro che nel corso della concessione siano prescritti dall'amministrazione concedente a tutela dell'incolumita' e della sicurezza.
In caso di inosservanza l'amministrazione ha facolta' di sospendere in tutto o in parte l'esercizio dello stabilimento o del deposito.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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