CASS
Sentenza 21 giugno 2023
Sentenza 21 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/06/2023, n. 26968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26968 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AZ CE OL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso • G.,c2.~1-2_ 44 at: cAN,L g.135r,,,P442,, 7 ,1-,'-egfc, a_Ax4.4, -e i 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 26968 Anno 2023 Presidente: CENTOFANTI CE Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 31/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trapani in data 3 luglio 2019 con la quale AN OL AZ è stato dichiarato responsabile dei reati di cui all'art. 75 commi primo e secondo, d. Igs. 159/2011, perché, essendo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, si associava abitualmente• e frequentava non occasionalmente EP RI, pluripregiudicato ed a sua volta sottoposto a misura di prevenzione. 2. Ricorre AN OL AZ, a mezzo del difensore avv. Rosalba Grillo, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, sviluppando due motivi di ricorso. 2.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento all'art. 75 comma 2, d. Igs. 159/2011: i giudici di merito hanno erroneamente affermato la responsabilità del AZ ritenendo provati i tre episodi di cui alla contestazione, mentre, sulla scorta delle risultanze dibattimentali, gli incontri effettivi con l'RI furono solo due, avvenuti peraltro in modo del tutto occasionale (uno presso l'attività ortofrutticola del padre di RI, l'altro presso la parrocchia Maria Santissima Consolatrice in occasione della messa domenicale). Richiamando la Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione secondo cui per l'integrazione del contestato delitto sono necessari plurimi e stabili contatti con soggetti pregiudicati (Cass. , sez. I, 30/04/2019 n. 17881; Cass., sez. 1, 09/05/2017 n. 27049), il ricorrente insiste per l'annullamento dell'impugnata sentenza. 2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge, in relazione agli artt. 191 comma 2, 195 comma 4 cod. proc. pen.; 351 e 357 cod. proc. pen. La Corte d'Appello ha errato nel respingere le doglianze difensive che invocavano l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento dall'Ufficiale dì P.G. La Rosa;
questi in particolare aveva riferito durante il suo esame dibattimentale quanto appreso dal parroco Santoro, con ciò violando il divieto sancito dall'art. 195 comma 4 cod. proc. pen;
le sue dichiarazioni sono pertanto affette da inutilizzabilità patologica. 1. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott.ssa Olga Mignolo, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto aspecifico e meramente reiterativo di doglianze avanzate in appello e disattese dal giudice di secondo grado con motivazione congrua e prova di aporie logiche. 2 1.1. La Corte territoriale ha in particolare evidenziato gli elementi emersi a carico del ricorrente, giungendo ad una pacifica ricostruzione dei fatti, ed ha quindi valutato tali emergenze in maniera adeguata e puntuale: in particolare, nel ripercorrere le risultanze dibattimentali costituenti il substrato probatorio dei tre specifici episodi contestati, La Corte di Palermo dava atto di come le emergenze avessero portato ad accertare la abitualità e non occasionalità della frequentazione tra l'odierno ricorrente e IV EP, pluripregiudicato ed a sua volta sottoposto a misura di prevenzione. 2. Ebbene, ciò premesso, non è compito del giudice di legittimità compiere una rivalutazione di tale compendio probatorio, sulla base delle prospettazioni del ricorrente, avendo questa Corte chiarito già da tempo che esule dai suoi poteri una «rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. Un. n. 41476 del 25/10/2005, Misiano;
Sez. Un. n. 6402 del 2.7.1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. Un. n. 930 del 29.1.1996, Clarke, Rv. 203428). Il compito del giudice di legittimità non consiste quindi nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito;
tale compito si sostanzia invece esclusivamente nel fatto di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione degli stessi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n, 930 del 13/12/1995 dep. 1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 dep. 2000, Moro G, Rv. 215745; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 2004, Elia, Rv. 229369). 2.1. Dall'affermazione di questo principio, si traggono alcuni corollari. Ad eccezione del caso in cui il ricorso prospetti compiutamente l'esistenza di un «ragionevole dubbio», esula dai poteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione. 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto privo di specificità. Si ricorda che, per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si deduca l'inutilizzabilità della prova, il motivo di impugnazione, a pena di inammissibilità per difetto di specificità, deve illustrare l'incidenza della sua eventuale eliminazione sul complessivo compendio 3 probatorio ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", che consiste nella verifica della tenuta della motivazione privandola della prova inutilizzabile (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303), evenienza che non si riscontra nel caso di specie: il ricorrente si è limitato a riproporre, in sede di legittimità, l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste operante M.Ilo Magg. De Rosa, senza tuttavia nulla argomentare in merito alla decisività ditale deduzione. 3.1. Nel caso in esame peraltro, la Corte d'appello di Palermo ha condivisibilmente ritenuto la piena utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste operante Kilo Magg. De Rosa, osservando come egli si fosse limitato a riferire di un suo intervento effettuato il 22/03/2017 su richiesta del parroco Santoro e di avere redatto una relazione di servizio in cui aveva rassegnato una serie di fatti- riferitigli dal parroco, non oggetto tuttavia della sua deposizione. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso • G.,c2.~1-2_ 44 at: cAN,L g.135r,,,P442,, 7 ,1-,'-egfc, a_Ax4.4, -e i 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 26968 Anno 2023 Presidente: CENTOFANTI CE Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 31/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trapani in data 3 luglio 2019 con la quale AN OL AZ è stato dichiarato responsabile dei reati di cui all'art. 75 commi primo e secondo, d. Igs. 159/2011, perché, essendo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, si associava abitualmente• e frequentava non occasionalmente EP RI, pluripregiudicato ed a sua volta sottoposto a misura di prevenzione. 2. Ricorre AN OL AZ, a mezzo del difensore avv. Rosalba Grillo, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, sviluppando due motivi di ricorso. 2.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento all'art. 75 comma 2, d. Igs. 159/2011: i giudici di merito hanno erroneamente affermato la responsabilità del AZ ritenendo provati i tre episodi di cui alla contestazione, mentre, sulla scorta delle risultanze dibattimentali, gli incontri effettivi con l'RI furono solo due, avvenuti peraltro in modo del tutto occasionale (uno presso l'attività ortofrutticola del padre di RI, l'altro presso la parrocchia Maria Santissima Consolatrice in occasione della messa domenicale). Richiamando la Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione secondo cui per l'integrazione del contestato delitto sono necessari plurimi e stabili contatti con soggetti pregiudicati (Cass. , sez. I, 30/04/2019 n. 17881; Cass., sez. 1, 09/05/2017 n. 27049), il ricorrente insiste per l'annullamento dell'impugnata sentenza. 2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge, in relazione agli artt. 191 comma 2, 195 comma 4 cod. proc. pen.; 351 e 357 cod. proc. pen. La Corte d'Appello ha errato nel respingere le doglianze difensive che invocavano l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento dall'Ufficiale dì P.G. La Rosa;
questi in particolare aveva riferito durante il suo esame dibattimentale quanto appreso dal parroco Santoro, con ciò violando il divieto sancito dall'art. 195 comma 4 cod. proc. pen;
le sue dichiarazioni sono pertanto affette da inutilizzabilità patologica. 1. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott.ssa Olga Mignolo, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto aspecifico e meramente reiterativo di doglianze avanzate in appello e disattese dal giudice di secondo grado con motivazione congrua e prova di aporie logiche. 2 1.1. La Corte territoriale ha in particolare evidenziato gli elementi emersi a carico del ricorrente, giungendo ad una pacifica ricostruzione dei fatti, ed ha quindi valutato tali emergenze in maniera adeguata e puntuale: in particolare, nel ripercorrere le risultanze dibattimentali costituenti il substrato probatorio dei tre specifici episodi contestati, La Corte di Palermo dava atto di come le emergenze avessero portato ad accertare la abitualità e non occasionalità della frequentazione tra l'odierno ricorrente e IV EP, pluripregiudicato ed a sua volta sottoposto a misura di prevenzione. 2. Ebbene, ciò premesso, non è compito del giudice di legittimità compiere una rivalutazione di tale compendio probatorio, sulla base delle prospettazioni del ricorrente, avendo questa Corte chiarito già da tempo che esule dai suoi poteri una «rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. Un. n. 41476 del 25/10/2005, Misiano;
Sez. Un. n. 6402 del 2.7.1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. Un. n. 930 del 29.1.1996, Clarke, Rv. 203428). Il compito del giudice di legittimità non consiste quindi nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito;
tale compito si sostanzia invece esclusivamente nel fatto di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione degli stessi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n, 930 del 13/12/1995 dep. 1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 dep. 2000, Moro G, Rv. 215745; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 2004, Elia, Rv. 229369). 2.1. Dall'affermazione di questo principio, si traggono alcuni corollari. Ad eccezione del caso in cui il ricorso prospetti compiutamente l'esistenza di un «ragionevole dubbio», esula dai poteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione. 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto privo di specificità. Si ricorda che, per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si deduca l'inutilizzabilità della prova, il motivo di impugnazione, a pena di inammissibilità per difetto di specificità, deve illustrare l'incidenza della sua eventuale eliminazione sul complessivo compendio 3 probatorio ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", che consiste nella verifica della tenuta della motivazione privandola della prova inutilizzabile (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303), evenienza che non si riscontra nel caso di specie: il ricorrente si è limitato a riproporre, in sede di legittimità, l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste operante M.Ilo Magg. De Rosa, senza tuttavia nulla argomentare in merito alla decisività ditale deduzione. 3.1. Nel caso in esame peraltro, la Corte d'appello di Palermo ha condivisibilmente ritenuto la piena utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste operante Kilo Magg. De Rosa, osservando come egli si fosse limitato a riferire di un suo intervento effettuato il 22/03/2017 su richiesta del parroco Santoro e di avere redatto una relazione di servizio in cui aveva rassegnato una serie di fatti- riferitigli dal parroco, non oggetto tuttavia della sua deposizione. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/2023