Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/05/2017, n. 39479
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Sentenza 30 maggio 2017

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Nell'ipotesi di impugnazione della sentenza di primo grado proposta dal pubblico ministero, la parte civile ha diritto al pagamento delle spese processuali sostenute in grado di appello, da porsi a carico dell'imputato appellante incidentale, allorquando la sua partecipazione al giudizio sia stata sollecitata da tale impugnazione incidentale, anche in caso di sua inammissibilità.

L'appellante in via incidentale è soggetto al pagamento delle spese del procedimento quando tale impugnazione è dichiarata inammissibile o è rigettata, poiché la parte che propone appello incidentale è appellante a tutti gli effetti e la regola secondo cui l'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità o di rinuncia a quello principale non determina una minore idoneità di esso a provocare eventuali modificazioni della decisione impugnata, anche per motivi diversi da quelli dell'appello principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/05/2017, n. 39479
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39479
    Data del deposito : 30 maggio 2017

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