Sentenza 30 maggio 2017
Massime • 2
Nell'ipotesi di impugnazione della sentenza di primo grado proposta dal pubblico ministero, la parte civile ha diritto al pagamento delle spese processuali sostenute in grado di appello, da porsi a carico dell'imputato appellante incidentale, allorquando la sua partecipazione al giudizio sia stata sollecitata da tale impugnazione incidentale, anche in caso di sua inammissibilità.
L'appellante in via incidentale è soggetto al pagamento delle spese del procedimento quando tale impugnazione è dichiarata inammissibile o è rigettata, poiché la parte che propone appello incidentale è appellante a tutti gli effetti e la regola secondo cui l'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità o di rinuncia a quello principale non determina una minore idoneità di esso a provocare eventuali modificazioni della decisione impugnata, anche per motivi diversi da quelli dell'appello principale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/05/2017, n. 39479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39479 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2017 |
Testo completo
39479 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 853 Domenico Carcano - Presidente - Sent. n. sez. UP 30/05/2017 Anna Petruzzellis Stefano Mogini R.G.N. 568/2017 Alessandra Bassi Antonio Corbo - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Campobasso;
nonché dalle parti civili:
2. TE dell'Interno in persona del Ministro in carica;
3. CO NI, nata a [...] il [...]; nei confronti di: LL RO, nato a [...] il [...]; nonché ancora dall'imputato 4. LL RO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/05/2016 della Corte d'appello di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico TE, in persona del Sostituto procuratore generale Giuseppina Casella, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Campobasso, del TE dell'Interno, di CO NI e di LL RO, salvo, per quest'ultimo, nella parte relativa alla condanna alle spese in favore delle parti civili appellate;
udito, per la parte civile ricorrente TE dell'Interno, l'avvocato dello Stato Alfonso Peluso, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso del TE dell'Interno; udito, per la parte civile ricorrente CO NI, l'avvocato Aldo Minghelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso della CO e del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Campobasso ed il rigetto del ricorso dell'imputato; udito, per la parte civile costituita non ricorrente Di LI EL, l'avvocato Fabio Albino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Campobasso ed il rigetto del ricorso dell'imputato; udito, per l'imputato, l'avvocato Marco Franco, anche in sostituzione dell'avvocato Rita Paola Formichelli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso dell'imputato e la dichiarazione inammissibilità dei ricorsi del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Campobasso e delle parti civili. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 19 maggio 2016, la Corte di appello di Campobasso, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Isernia, all'esito del giudizio abbreviato, ha assolto, a norma dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., perché il fatto non costituisce reato, RO LL dai reati di resistenza a pubblico ufficiale e di morte come conseguenza di tale delitto, ha rigettato l'appello incidentale proposto dall'imputato diretto ad ottenere l'assoluzione con formula piena o comunque per non aver commesso il fatto ed ha condannato il medesimo al pagamento delle spese processuali del grado ed alle spese difensive delle parti civili appellate. Secondo la contestazione, il LL, in data 23 marzo 2012, nel procedere alla guida di un'autovettura di tipo SUV, invece di fermarsi dopo la percezione del segnale acustico supplementare di allarme inviato dalla volante della Polizia stradale di Isernia, a bordo della quale vi erano gli agenti PE CO ed EL Di LI, rispettivamente il primo come conducente e l'altro come capo pattuglia, aveva accelerato fortemente per vanificare l'inseguimento, così creando una situazione di generale pericolo, e determinando i presupposti perché l'autovettura della polizia, nel compiere le manovre necessarie per raggiungere il veicolo condotto dall'imputato, si scontrasse con un autocarro, con conseguente morte dello CO. La sentenza di primo grado aveva assolto il 2 Ал LL, a norma dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., perché il fatto non sussiste. La sentenza di appello, pur modificando la formula assolutoria, ha ritenuto di dover prosciogliere l'imputato per le stesse ragioni indicate dal giudice di primo grado, e precisamente perché non risulta provato al di là di ogni ragionevole dubbio, che il LL si fosse reso conto di essere inseguito dalla volante della Polizia, e che, quindi, avesse volontariamente omesso di ottemperare all'obbligo di fermarsi.
2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Campobasso, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, per conto del TE dell'Interno, l'avvocato Gian Antonio Minghelli, quale difensore di fiducia e procuratore speciale della parte civile costituita NI CO, nonché gli avvocati Rita Formichelli e Marco Franco, quali difensori di fiducia dell'imputato. L'avvocato Minghelli ha inoltre presentato motivi nuovi. Gli avvocati Rita Formichelli e Marco Franco hanno depositato memoria.
3. Il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Campobasso è articolato in un unico motivo, con il quale si lamenta vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ricostruzione del fatto ed alla esclusione dei reati contestati. Si deduce che la sentenza impugnata è manifestamente illogica ed in contrasto con atti del processo dotati di un'autonoma forza esplicativa tale da disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudice. Tre sono i dati fattuali e logici su cui si appuntano le censure. In primo luogo, le dichiarazioni rese dal capo pattuglia della volante EL Di LI, evidenziano il ricordo, da parte del medesimo, di alcuni elementi del numero di targa dell'autovettura inseguita («D...NW oppure D...NY»), decisivi per risalire alla stessa (targata DE247NW), nonché dell'ormai avvenuto raggiungimento della medesima («in pochi secondi eravamo quasi attaccati alla parte posteriore»). Di conseguenza, è manifestamente illogico ritenere plausibile che l'imputato non si sia reso conto di essere inseguito dalla volante della polizia. Né può sostenersi che l'attendibilità delle dichiarazioni del Di LI è scalfita dagli accertamenti tecnici o dalle dichiarazioni dei testi GI e RR: gli accertamenti tecnici, come ammesso dallo stesso giudice di primo grado, non consentono di approdare a risultati affidabili;
i testi GI e RR, da un lato, hanno osservato la vicenda «solo per pochi attimi», a differenza del Di LI, il quale «è stato, per forza di cose, pienamente concentrato a seguire visivamente la macchina che veniva inseguita per tutta la durata 3 со M dell'inseguimento medesimo», e, dall'altro, hanno reso dichiarazioni non necessariamente in contrasto con quelle del Di LI. D'altro canto, le dichiarazioni del Di LI hanno particolare attendibilità perché provenienti da un pubblico ufficiale. In secondo luogo, il verbale di accertamenti sullo stato dei luoghi non ha rilevato alcuna traccia di frenata sul luogo dell'incidente. Dati l'assenza di frenata e l'elevato coefficiente di visibilità al momento del fatto, il sinistro può spiegarsi solo con quanto evidenziato dal Di LI: il veicolo inseguito, dopo aver rallentato, «improvvisamente accelerava la marcia e, dal centro della carreggiata, si spostava verso destra, in detto frangente ci trovavamo di fronte un mezzo pesante, entrandovi in collisione». Invero, si osserva, se la volante non si fosse trovata a ridosso dell'autovettura inseguita, il conducente avrebbe sicuramente effettuato una frenata di emergenza. In terzo luogo, l'imputato non ha mai reso interrogatorio, ma escusso in una prima fase come persona informata sui fatti, ha negato di essere presente sul luogo dei fatti, come risulta dal verbale presente nel fascicolo sottoposto alla cognizione del giudice. In altri termini, la tesi liberatoria, secondo cui l'imputato non si era reso conto dell'inseguimento, non è stata mai affermata dallo stesso. Tanto conferma ancor di più la natura «veramente paradossale» della ipotesi fatta propria dai giudici di merito.
4. Il ricorso dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso è articolato in due motivi, sostanzialmente sovrapponibili, con i quali si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 337 e 586 cod. pen., anche in relazione agli artt. 185 cod. pen. e 2043 e 2059 cod. civ., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ricostruzione del fatto ed alla esclusione dei reati contestati, ai fini degli effetti civili. Si deduce, in particolare, che la sentenza impugnata ha dovuto ritenere affidabili le prove fonometriche del dott. Lucarelli, in ordine alla percepibilità del segnale di allarme acustico, nonostante fossero basate su presupposti fattuali diversi da quelli esistenti al momento del sinistro, e le dichiarazioni di CL AC, il quale era fuori della colonna delle auto interessate, ed aveva perciò un grado di percepibilità della vicenda diverso da quello dei protagonisti, mentre ha dovuto svalutare le dichiarazioni del capo pattuglia EL Di LI. Si rileva, inoltre, che sono state pretermesse le univoche dichiarazioni dei testi CE CI, IC RA e SQ CO, tutti conducenti veicoli incolonnati nel medesimo senso di marcia, e sorpassati sia dal SUV guidato dall'imputato, notatoAn sia dall'automobile della Polizia, i quali hanno affermato di aver 4 40 contemporaneamente» 0 contestualmente» il sopraggiungere delle due vetture, descrivendo così l'esistenza di una brevissima distanza tra le stesse, e, conseguentemente, l'assoluta implausibilità dell'ipotesi secondo cui il LL non si sarebbe reso conto dell'inseguimento. Si aggiunge, quindi, che pure un'altra persona presente ai fatti, FE SA, aveva riferito informalmente ad un poliziotto, subito dopo il fatto, che la distanza tra l'auto della Polizia ed il SUV condotto dal LL era di «circa venti metri», e che, ancora, le dichiarazioni di IN GI, il conducente dell'autocarro con il quale impattavano i poliziotti, descriveva circostanze di fatto dalle quali doveva desumersi un distacco tra inseguito ed inseguitori notevolmente inferiore agli asseriti 100 metri». Il ricorso conclude chiedendo la condanna in solido con l'imputato della compagnia di Assicurazione Allianz s.p.a., ritualmente citata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Isernia su istanza delle costituite parti civili.
5. L'avvocato Minghelli, nell'interesse della costituita parte civile NI CO, sorella del deceduto agente di Polizia, ha presentato ricorso e poi motivi nuovi.
5.1. Il ricorso è articolato in un unico motivo, con il quale si lamenta vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ricostruzione del fatto ed alla esclusione dei reati contestati, ai fini degli effetti civili. Si deduce che la consapevolezza del LL di essere inseguito è desumibile proprio dalle dichiarazioni di GI IN, il conducente dell'autocarro con il quale si era scontrata l'auto della Polizia, oltre che da quelle del capo pattuglia EL Di LI. Si contesta, poi, la valorizzazione delle dichiarazioni di CL AC, dalle quali si è desunta, inferenzialmente, l'esistenza di un significativo distacco tra l'auto della Polizia ed il SUV del LL, e, ulteriormente, la mancata percezione da parte di quest'ultimo dell'inseguimento. Si rileva, inoltre, che la condotta di allontanamento dal luogo del sinistro da parte del LL è la riprova «della perfetta coscienza da parte dello stesso sia del comportamento tenuto, sia della volontà di sottrarsi all'inseguimento, sia di successivamente allontanarsi». Si rappresenta, infine, che l'esame del teste EL Di LI era assolutamente necessario per eliminare eventuali incertezze.
5.2. Due sono i motivi nuovi. Con il primo motivo nuovo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli M artt. 337, 586, 42 e 43 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. во 5 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ricostruzione del fatto ed alla esclusione dei reati contestati, ai fini degli effetti civili. Si deduce che la sentenza impugnata ha sminuito in maniera apodittica l'unica testimonianza diretta dei fatti, quella del capo pattuglia EL Di LI ed ha trascurato che, secondo tutte le deposizioni acquisite, «il SUV e la pattuglia della polizia in fase di inseguimento occupavano entrambi lo stesso capo visivo». Inoltre, l'imputato non ha mai affermato di non essersi accorto di essere inseguito dalla Polizia, ma ha fornito un falso alibi, sostenendo di non essere stato sul luogo del fatto al momento dell'incidente. Eventualmente, il giudice avrebbe potuto disporre perizia, così come richiesto dalle parti civili. Con il secondo motivo nuovo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 521 cod. proc. pen. e 589 cod. pen., nonché vizio di motivazione, avendo riguardo alla mancata riqualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di omicidio colposo. Si premette che questa richiesta era stata proposta nell'atto di appello delle parti civili OV CO e UD OR, genitori del defunto PE CO, e che la stessa deve essere valutata ove si escluda la sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Si deduce, poi, che erroneamente e formalisticamente la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza di idonea contestazione in proposito, posto che a tale fine è sufficiente una compiuta descrizione del fatto e che lo stesso art. 586 cod. pen. implica una responsabilità per colpa. Si rileva, quindi, che, secondo quanto incontrovertibilmente risulta agli atti, il LL, mediante una guida a velocità elevata, ripetuti sorpassi e circolazione contro mano, ha agito in modo imprudente e negligente e in violazione di molteplici norme del codice della strada, ponendo in pericolo la sicurezza propria e di tutti gli altri automobilisti. Di conseguenza, come confermato dal capo pattuglia Di LI, l'azione della volante della Polizia è stata determinata della condotta dell'imputato, in adempimento di un preciso dovere di ufficio, ed era, quindi, prevedibile, come era prevedibile che, per effetto dell'inseguimento, si verificasse un sinistro.
6. Gli avvocati Franco e Formichelli, nell'interesse dell'imputato, hanno presentato ricorso, articolato in quattro motivi.
6.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ma anche, implicitamente, all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla formula assolutoria. Si deduce che la modifica della formula assolutoria è in contrasto con le motivazioni della sentenza. Invero, se la Corte d'appello ha assolto il LL 6 Ал perché non risulta provato che il medesimo si fosse reso conto di essere inseguito dalla volante della Polizia, e che, quindi, avesse volontariamente omesso di ottemperare all'obbligo di fermarsi, non sussiste il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Del resto, la sentenza di primo grado aveva espressamente escluso la sussistenza del fatto osservando che «se l'imputato non si è reso conto di essere inseguito difetta il presupposto perché la sua condotta di guida, pur pericolosa, possa integrare l'elemento oggettivo della violenza e/o minaccia a pubblico ufficiale». Inoltre, la sentenza di appello manca di qualunque motivazione in ordine al mutamento della formula di proscioglimento.
6.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla condanna dell'appellante incidentale alla refusione delle spese in favore delle parti civili appellate. Si deduce che l'appello incidentale dell'imputato è stato proposto unicamente contro l'appello del Pubblico ministero, come riconosciuto anche nella sentenza di secondo grado, e, per di più, in epoca nettamente anteriore rispetto alle notifiche degli atti di appello delle parti civili.
6.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 130 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo al rigetto dell'istanza di correzione dell'errore materiale presentata alla Corte d'appello relativamente alla condanna alla refusione delle spese in favore delle parti civili appellate. Si deduce che la Corte di merito, nel rigettare l'istanza in questione, non si è uniformata alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui può farsi ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali in tema di condanna alle spese trattandosi di rettifica che non incide sul contenuto intrinseco della decisione, ma su una pronuncia consequenziale ed accessoria ad essa, non implicante alcuna valutazione discrezionale da parte del giudice. Si precisa, peraltro, che questo motivo si presenta come alternativo rispetto a quello precedente, e che si rimette alla Corte di legittimità la scelta circa quale dei due motivi sia da accogliere.
6.4. Con il quarto motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 535 e 592 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali nel giudizio di appello. Si deduce che il giudizio di appello è sorto per iniziativa del Pubblico ministero e che l'imputato non è stato condannato. Lo stesso, quindi, non può 7 Ал ritenersi soccombente.
7. Gli avvocati Franco e Formichelli, nell'interesse dell'imputato, in data 15 maggio 2017, hanno presentato memoria per chiedere la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi del Pubblico ministero e di tutte le parti civili. Si deduce, innanzitutto, che le censure formulate nei ricorsi del Pubblico ministero e delle parti civili non evidenziano né fratture logiche, né contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ricostruzione del fatto, e nemmeno un travisamento della prova, come implicitamente si assume nel ricorso dell'Avvocatura dello Stato, ma si traducono in una richiesta di rilettura dei fatti processuali. Ciò tanto più che risulta una sostanziale conformità tra la decisione di primo grado e quella di appello, e che, quindi, ancor più ristretto è l'ambito di rilevabilità del vizio di travisamento della prova. Si osserva, poi, quanto al ricorso del Pubblico ministero, che: a) il richiamo all'attendibilità delle dichiarazioni del teste Di LI non si confronta con le argomentazioni delle sentenze di merito, le quali hanno valutato il racconto del capo pattuglia alla luce di tutte le risultanze istruttorie acquisite;
b) l'assenza di tracce di frenata sul suolo stradale è dato neutro, perché logicamente compatibile con il tentativo di avvicinarsi al «lontanissimo» SUV;
c) le dichiarazioni d'alibi del LL sono inutilizzabili perché rese in difettto di qualunque assistenza difensiva. Si rileva, quindi, quanto al ricorso dell'Avvocatura dello Stato, che le dichiarazioni dei testi CO e CI non hanno il contenuto indicato nell'atto di impugnazione, ma danno conto di una certa distanza tra l'auto della Polizia ed il SUV, e che le dichiarazioni del teste SA, allorché lo stesso è stato formalmente assunto a sommarie informazioni, riferiscono di una distanza di cento metri e non di venti metri. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Campobasso, dell'Avvocatura distrettuale dello Stato per conto del TE dell'Interno, il ricorso principale ed il primo motivo nuovo della parte civile NI CO, sono infondati, come infondato è il ricorso dell'imputato. Fondato, invece, nei limiti di seguito precisati, è il secondo motivo nuovo di ricorso presentato nell'interesse della parte civile NI CO.
2. Infondate sono le doglianze formulate nel ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Campobasso, nel ricorso dell'Avvocatura distrettuale dello Stato per conto del TE dell'Interno, e nel ricorso principale e nel primo motivo nuovo della parte civile NI CO, le quali censurano sia la manifesta illogicità della sentenza impugnata, sia il travisamento della prova, 8 An anche per omissione, da parte della stessa, laddove esclude la sussistenza del dolo del reato di resistenza a pubblico ufficiale, e, conseguentemente, dell'elemento psicologico necessario per la integrazione del reato previsto dall'art. 586 cod. pen. e rubricato «morte o lesioni come conseguenza di altro delitto». L'infondatezza delle censure in questione risulta dal raffronto tra il contenuto delle stesse e l'analisi della motivazione della sentenza impugnata.
2.1. La sentenza della Corte d'appello di Campobasso premette: «Dall'istruzione svolta risulta comprovato che il LL procedesse con condotta di guida estremamente pericolosa, sorpassando continuamente le auto che lo precedevano ed invadendo la corsia opposta, costringendo le auto che provenivano dal contrario senso di marcia a spostarsi sul margine destro per evitare uno scontro frontale;
dette circostanze sono state riferite dai numerosi testimoni che sono stati sentiti nel corso delle indagini. [...] Tuttavia ritiene la Corte che debba essere confermata la sentenza impugnata nella parte in cui è stato ritenuto che non sia stata fornita dall'Accusa la prova sufficiente che il LL avesse piena consapevolezza di essere inseguito dalla volante della polizia e che pertanto avesse posto in essere le manovre di guida pericolose con il chiaro proposito di interdire o ostacolare ai pubblici ufficiali il compimento del proprio ufficio». A fondamento delle proprie conclusioni, il giudice di secondo grado analizza approfonditamente le dichiarazioni dei testimoni IN GI, LO RR, CL AC, SQ CO, CE CI, FE SA ed EL Di LI, nonché le risultanze degli accertamenti del perito LE AR, nominato dal G.i.p. del Tribunale di Isernia, e dei consulenti tecnici Fabio Monfreda, Alessandro Michelon, incaricati dalle parti civili, e Varone e La Porta, incaricati dalla difesa dell'imputato. Con riferimento al contenuto delle deposizioni testimoniali, la sentenza riporta innanzitutto le dichiarazioni del GI, il conducente dell'autocarro contro il quale si schiantò la vettura della polizia. Precisamente, si rappresenta che il GI ha affermato di aver dapprima notato il sopraggiungere all'improvviso e a forte velocità, di un SUV (quello risultato essere condotto dal LL) in fase di sorpasso, per evitare l'impatto con il quale egli aveva dovuto deviare verso la propria destra, e, poi, nello stesso senso di marcia, l'automobile delle forze dell'ordine; il GI ha precisato che quest'ultima urtava con lo spigolo sinistro dell'autocarro, nonostante la manovra di spostamento laterale da lui effettuata fino a salire sulla banchina posta a destra della strada. Si rileva che, dalle dichiarazioni del GI, deve escludersi lo 9 "Arh stretto contatto tra il veicolo in fuga e quello della Polizia, stante la l'affermazione della necessità di effettuare due manovre diverse ed in tempi diversi di accostamento a destra. Si aggiunge, inoltre, che il teste nulla riferisce di un improvviso scarto del SUV dal centro verso destra, così come invece indicato dal Di LI. La sentenza, poi, riporta le dichiarazioni del teste LO RR, conducente il veicolo retrostante all'autocarro al momento del sinistro, ed evidenzia che il medesimo, nel descrivere l'incidente, non opera alcun cenno alla presenza o al coinvolgimento del SUV. Dà conto, poi, delle deposizioni degli altri testi presenti in prossimità del luogo dello scontro, con trascrizione letterale dei relativi verbali, e rappresenta che: a) CL AC, distante a circa 212 metri dal luogo del sinistro, dice di aver visto le continue manovre di sorpasso del conducente del SUV e di "aver sentito", subito dopo, il sopraggiungere della volante della polizia, sicché egli non descrive un inseguimento «a distanza ravvicinata»; b) SQ CO, distante a circa 227 dal luogo del sinistro, afferma di aver visto le continue manovre di sorpasso del conducente del SUV e l'auto della polizia partire all'inseguimento da una posizione di sosta in un'area adiacente alla strada;
c) CE CI, conducente di un'autovettura in marcia sulla strada, non offre elementi dai quali desumere la distanza tra il SUV e la volante;
d) FE SA, conducente di un'autovettura in marcia sulla strada, parla di una distanza tra il SUV e la volante pari a circa 100 metri. La sentenza, ancora, riporta testualmente le dichiarazioni del teste Di LI, capo pattuglia della volante della Polizia ed evidenzia che lo stesso, sebbene indichi come praticamente avvenuto il raggiungimento della vettura procedente a gran velocità da parte della volante, non è riuscito a percepire con certezza o appuntare l'intero numero di targa del veicolo inseguito e non offre alcun riferimento in ordine «al lasso temporale o al tratto di strada nel quale si protrasse l'inseguimento del SUV a distanza "ravvicinata"». Aggiunge, inoltre, che la dinamica del sinistro, come descritta dal Di LI, si discosta da quella riferita dai testi GI, conducente l'autocarro impattato dalla volante, e RR, conducente il veicolo retrostante all'autocarro al momento del sinistro. I giudici di appello, quindi, descrivono minuziosamente le risultanze degli accertamenti peritali e tecnici. In particolare, secondo il perito nominato dal G.i.p., partendo dalla premessa che la volante era partita da fermo, ove si tenga conto dei tempi di reazioni alla percezione e all'avvistamento del SUV, al momento del sinistro la distanza tra inseguitori ed inseguito era pari a circa 250 metri;
ove, invece, si elimini il computo di qualunque tempo di reazione, al momento del sinistro la distanza tra inseguitori ed inseguito era comunque superiore a 120 metri. Secondo i consulenti tecnici delle parti civili, ingegneri Monfreda e Michelon, la distanza di inseguimento era pari, per il primo, a meno B Ам 10 di novanta metri e, per il secondo, a circa 62,73 metri. Secondo i consulenti tecnici dell'imputato, la distanza tra inseguitori ed inseguito era superiore a 480 metri. I giudici di appello, ponendo insieme le diverse conclusioni dei periti e consulenti tecnici, osservano che nessun esperto afferma che le due autovetture sono restate per un apprezzabile periodo di tempo l'una a ridosso dell'altra, in modo da poter inferire che il conducente del SUV si sia sicuramente avveduto di essere oggetto dell'inseguimento della volante, e che, in ogni caso, le diverse relazioni, tra loro discordanti, assumono a presupposto mere ipotesi, prive di certezza. Ricordano, ancora, che l'onere della prova grava sull'accusa. La sentenza, infine, conclude che l'unico elemento probatorio da cui desumere una estrema prossimità tra inseguitori ed inseguito è quello offerto dalle dichiarazioni del Di LI e che, però, detto elemento deve essere valutato unitamente agli altri dati probatori acquisiti. In particolare, ad avviso dei giudici di appello, occorre tener conto che: tutti gli altri testimoni che hanno descritto l'inseguimento, in particolare SA ed AC, hanno riferito di una distanza pari o superiore a cento metri tra il SUV e la volante nel corso dell'intera operazione, rendendo dichiarazioni affidabili anche per i particolari indicati sulla posizione della volante;
LO RR, conducente dell'automobile posta subito dietro l'autocarro contro il quale urtò la volante, non ha parlato né del SUV, né della manovra dell'autocarro per evitare il SUV;
IN GI, conducente dell'autocarro contro il quale urtò la volante, non ha riferito nemmeno di una manovra di scarto a destra da parte del SUV, come invece ha dichiarato il Di LI. E' per questa ragione che, secondo la Corte distrettuale, non risulta provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'imputato, durante il ridotto tratto di strada nel quale si svolse l'inseguimento, si sia reso conto di essere inseguito dalla volante della Polizia.
2.2. Le conclusioni della sentenza impugnata non si discostano, in punto di fatto, da quelle della sentenza di primo grado. In estrema sintesi, la pronuncia del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Isernia, innanzitutto, ha dato conto di aver esaminato puntualmente non solo le risultanze indicate dalla Corte di appello, ma anche le dichiarazioni degli ulteriori testi CA FE, presente nei pressi del piazzale sul quale sostava la volante della Polizia, IC RA, conducente di un'altra autovettura in marcia sulla strada, ed EL CI, agente di polizia il quale raccolse le prime confidenza informali del teste FE SA. La sentenza di primo grado, poi, rileva, così come quella di appello, che nessuno dei testi, ad eccezione del Di LI ha riferito l'avvenuto raggiungimento del SUV da parte della volante, ed ha sottolineato la particolare attendibilità delle dichiarazioni dei 11 An testi SA ed AC sulle distanze tra inseguitori ed inseguito. La medesima decisione, inoltre, segnala che in atti non vi è prova del mutamento della condotta di guida dell'imputato prima e dopo l'inizio dell'inseguimento, e valorizza tale circostanza come (ulteriore) sintomo di un'assenza di consapevolezza dell'inseguimento. La conclusione, precisamente, è nel senso della non univocità delle prove raccolte: «E' cioè ben possibile che l'imputato altro non abbia fatto che arrivare all'altezza dello spiazzo guidando in modo chiaramente scorretto ed abbia semplicemente proseguito in tale condotta, senza rendersi conto di ciò che, purtroppo, accadeva dietro di lui e di avere con la sua guida sconsiderata creato l'occasione per i tragico incidente».
2.3. A fronte delle indicate, e sostanzialmente coincidenti, valutazioni dei giudici di merito, le doglianze del Procuratore generale e delle parti civili in ordine alla insussistenza dell'elemento soggettivo dei reati oggetto di contestazione, pur se correttamente formulate, in particolare con riferimento al significato attribuito alle dichiarazioni del Di LI ed alla omessa valutazione del dato istruttorio dell'assenza di frenata sul luogo dell'incidente, si dimostrano prive di fondamento. Invero, sotto il profilo della prospettazione, le dichiarazioni del teste Di LI, per come riportate anche nella sentenza di appello, non solo riferiscono dell'avvenuto raggiungimento dell'auto condotta dal LL da parte della volante, ma forniscono anche un elemento potenzialmente asseverativo di tale circostanza, e cioè la memorizzazione di una parte del numero di targa del veicolo inseguito. Inoltre, l'assenza di segni di frenata sul luogo dell'incidente è elemento coerente con il racconto del Di LI, sul quale la sentenza impugnata non risulta aver preso alcuna specifica posizione. possono dirsiTuttavia, le conclusioni della sentenza impugnata non manifestamente illogiche: la Corte di appello, infatti, ha operato una valutazione delle dichiarazioni del teste Di LI alla luce del contesto di tutti gli elementi acquisiti, ed alla luce di una minuziosa analisi degli stessi. Proprio in ragione dell'esame coordinato di tutti questi elementi, per come si è evidenziato in precedenza, il giudice di appello di appello, allo stesso modo del giudice di primo grado, ha ritenuto non pienamente attendibili le dichiarazioni del Di LI ed è, quindi, pervenuto a ritenere insufficiente la prova in ordine alla «piena consapevolezza» del LL «di essere inseguito dalla volante della polizia>> e, conseguentemente, al «chiaro proposito» dello stesso di porre in essere le manovre di guida pericolose» al fine «di interdire o ostacolare ai pubblici ufficiali il compimento del proprio ufficio». Quanto appena esposto evidenzia anche l'infondatezza della censura formulata nell'interesse della parte civile NI CO in ordine alla mancata 12 M assunzione in contraddittorio della deposizione del Di LI. Ed infatti, il problema della sua non piena attendibilità deriva, per come evidenziato nella sentenza impugnata, non da ragioni intrinseche, bensì da una valutazione coordinata delle sue dichiarazioni con tutte le altre risultanze istruttorie. Allo stesso modo, infondata è l'ulteriore censura formulata nell'interesse della parte civile NI CO con riferimento alla condotta di allontanamento del LL dal luogo del sinistro. Si tratta, invero, di un rilievo logico non inconferente, ma di certo non univocamente indicativo della consapevolezza in capo all'imputato di aver ostacolato la polizia, fuggendo nonostante l'inseguimento, stante anche la mancata certezza in ordine alla percezione, da parte del medesimo, dell'avvenuto incidente. Manifestamente infondate, invece, sono le doglianze concernenti l'addotto falso alibi fornito dal LL ed il mancato espletamento di nuova perizia. Per quanto riguarda le censure sull'alibi, in effetti, si valorizzano elementi sicuramente inutilizzabili, perché costituiti da sommarie informazioni testimoniali rese da persona che poi avrebbe assunto la veste di indagato per la morte dell'agente CO e che, nel momento in cui riferiva, era sentito dalla Polizia proprio per verificare se lo stesso fosse proprio la persona alla guida del SUV inseguito con esiti tragici dalla volante. Per quanto attiene al mancato espletamento di nuova perizia, e considerando la deduzione attinente ad un vizio di motivazione, così come in effetti prospettato, è semplice osservare che la sentenza impugnata ha messo in risalto un problema di fondo, inficiante l'attendibilità di qualunque accertamento tecnico ai fini dell'esatta individuazione delle distanze tra il SUV e la volante: l'assenza di presupposti fattuali certi dai quali muovere per sviluppare le inferenze desumibili dalle regole scientifiche. Infine, estranee al catalogo delle censure consentite in sede di legittimità sono le doglianze concernenti la valutazione delle altre fonti di prova, e in particolare quelle relative al significato da attribuire alle dichiarazioni dei testi GI, RR, AC, CI, RA, CO e SA. Invero, la sentenza impugnata, ha riportato testualmente le dichiarazioni indicate, nonché i risultati delle fonti di prova costituite da accertamenti tecnici, ed ha dato compiuta spiegazione del significato attribuibile a tali elementi, evitando errori logici o giuridici.
3. Fondate, invece, sono le doglianze esposte nel secondo motivo nuovo articolato nell'interesse della parte civile NI CO, e che lamentano la violazione di legge ed il vizio di motivazione avendo riguardo alla mancata riqualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di omicidio colposo.
3.1. Innanzitutto, il motivo nuovo in questione è ammissibile perché è stato proposto anche nell'appello presentato nell'interesse di NI CO, come 13 m risulta dagli atti presenti nel fascicolo a disposizione della Corte di cassazione, ed è attinente al capo ed al punto oggetto del ricorso tempestivamente depositato. Anche il motivo nuovo in esame, infatti, ha ad oggetto la sussistenza del fatto indicato in contestazione, sia pure diversamente qualificato. Invero, il tema relativo all'insussistenza del fatto deve ritenersi riguardare anche quella (più ridotta) porzione di contestazione, che, senza determinare una immutazione rilevante a norma dell'art. 522 cod. proc. pen., abbia ad oggetto circostanze idonee, se dimostrate, ad integrare un illecito tipizzato da una fattispecie incriminatrice. Ora, così come già rilevato nella giurisprudenza di legittimità, la fattispecie delittuosa di cui all'art. 586 cod. pen. costituisce figura speciale ex art. 15 cod. pen. rispetto a quella di omicidio colposo, in quanto caratterizzata da alcuni elementi comuni, e precisamente dalla condotta umana causativa dell'evento della morte di una persona, e da alcuni elementi aggiuntivi esclusivi, e segnatamente dalla colpa consistente nella commissione di un delitto doloso, e dall'aggravamento della pena (Sez. 3, 1602 del 06/12/1995, dep. 1996, Sonderegger, Rv. 204470). Di conseguenza, ove venga meno l'elemento specializzante della commissione del reato doloso, la contestazione formulata a norma dell'art. 586 cod. pen. può essere ridefinita in termini di omicidio colposo o di lesioni colpose senza che ciò implichi, di per sé, alcun mutamento del fatto, e, quindi, in linea generale e a priori preclusiva, un problema concernente la correlazione tra accusa contestata e sentenza. Nella specie, poi, la contestazione enunciata nel capo di imputazione ascrive al LL l'evento della morte dell'agente PE CO anche in quanto conseguenza di una condotta di guida dell'imputato indicata come determinativa di «una situazione di generale pericolo».
3.2. Il motivo in questione, inoltre, è fondato. La sentenza impugnata ha respinto la censura, con questa motivazione: Non può essere accolto il motivo di doglianza relativo alla diversa qualificazione del fatto ex art. 589 cp, per mancanza dei relativi presupposti;
il fatto contestato è correttamente qualificato in imputazione e riguarda la condotta consistente nell'aver cagionato la morte quale conseguenza di aver usato violenza nei confronti dei pubblici ufficiali;
il reato ex art. 589 cp presuppone il comportamento colposo dell'agente, che non risulta neppure contestato in imputazione». La conclusione non è corretta: come appena sopra rilevato, la fattispecie incriminatrice del delitto di cui all'art. 586 cod. pen. si pone come norma speciale rispetto a quella prevedente l'omicidio colposo;
nella contestazione addebitata al LL, inoltre, si fa espresso riferimento ad una condotta di guida dello 14 Ал stesso determinativa di «una situazione di generale pericolo» quale antecedente del sinistro con esito letale. Si può anche aggiungere che già la sentenza di primo grado aveva espressamente rilevato come l'imputato avesse guidato in modo chiaramente scorretto», e che la stessa sentenza di appello ha affermato di ritenere comprovato che il LL procedesse con condotta di guida estremamente pericolosa [...]». Risulta pertanto emergere, nella decisione impugnata, un vizio di motivazione avente come presupposto una violazione di legge. Se, infatti, la contestazione formulata nel presente processo poteva essere riqualificata anche in termini di omicidio colposo, il giudice del gravame, adito da una specifica richiesta in proposito, aveva il dovere di argomentare in fatto circa l'idoneità (o l'inidoneità) eziologica della condotta ritenuta accertata a carico del LL rispetto alla morte dell'agente PE CO, nonché, in caso affermativo, circa l'esistenza (o l'inesistenza), in capo al LL, del necessario coefficiente di colpevolezza.
3.3. Le conseguenza della rilevata illegittimità assumono significato ai soli effetti della (eventuale) responsabilità civile dell'imputato nei confronti della parte civile NI CO. Invero, vizio di motivazione in questione risulta dedotto esclusivamente nell'interesse della parte civile NI CO. Di conseguenza, il rilievo di tale vizio non può avere efficacia a vantaggio degli altri ricorrenti, pena l'attribuzione all'impugnazione della parte civile dell'effetto di una estensione in malam partem per l'imputato, in violazione di quanto previsto dall'art. 587 cod. proc. pen., e addirittura con effetti penali, in diretto contrasto con la previsione di cui all'art. 576, comma 1, cod. proc. pen. Ne deriva, ulteriormente, che gli accertamenti omessi dovranno essere compiuti dal giudice civile e non dal giudice penale.
4. Infondate sono le doglianze formulate nell'interesse dell'imputato, sia laddove contestano la formula assolutoria adottata, sia nella parte in cui lamentano l'erroneità della condanna del LL alla refusione delle spese in favore delle parti civili appellanti, sia nel punto attinente alla condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali nel giudizio di appello.
4.1. Con riferimento alle censure relative alla formula liberatoria adottata, va premesso che la Corte d'appello ha riformato la sentenza impugnata assolvendo RO LL dai reati a lui ascritti perché il fatto non costituisce reato, e che, nel modificare la formula liberatoria rispetto al primo giudice, il quale aveva assolto l'imputato perché il fatto non sussiste, ha così spiegato la 15 M sua conclusione: «non essendo sufficientemente comprovato il dolo del delitto ها presupposto e cioè la consapevolezza nell'agente di esplicazione di violenza nei confronti dei PP.UU., volta al fine di ostacolare il compimento del loro ufficio». La soluzione adottata risulta corretta. Ed infatti, per quanto attiene al reato di resistenza a pubblico ufficiale, ai fini della sua configurabilità, secondo un principio assolutamente consolidato in giurisprudenza, integra l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che si dia alla fuga, alla guida di una autovettura, non limitandosi a cercare di sottrarsi all'inseguimento, ma ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida obiettivamente pericolosa, l'incolumità personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada (cfr., tra le tantissime, Sez. F, n. 40 del 10/09/2013, dep. 2014, E., Rv. 257915, e Sez. 2, n. 46618 del 20/11/2009, Corrado, Rv. 245420). Ciò posto, nella vicenda in esame, entrambe le sentenze di merito, così come specificamente indicato in precedenza (cfr. § 2.1. e § 2.2), ricostruiscono concordemente una condotta di guida obiettivamente pericolosa posta in essere dall'imputato anche dopo l'inizio dell'inseguimento da parte della Polizia e rappresentano che tale condotta determinò un rischio - anzi, un danno - per l'incolumità personale degli agenti inseguitori. E' pertanto immune da censure la conclusione secondo cui la condotta posta in essere dal LL è sussumibile, sotto il profilo oggettivo, nella fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale. Per quanto attiene, poi, al reato di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, la doglianza non può comunque ritenersi fondata in questa sede, stante le precedenti osservazioni sulla necessità di valutare se la condotta in contestazione integri, in ogni caso, le fattispecie dell'omicidio colposo e delle lesioni colpose.
4.2. Con riferimento alle censure relative alla condanna del LL alla refusione delle spese in favore delle parti civili appellate, la decisione della Corte di appello risulta corretta. Secondo un condivisibile precedente giurisprudenziale di legittimità, nell'ipotesi di impugnazione della sentenza di primo grado proposta dal pubblico ministero, la parte civile ha diritto al pagamento delle spese processuali sostenute in grado di appello, da porsi a carico dell'imputato impugnante incidentale, allorquando la sua partecipazione al giudizio sia stata sollecitata da tale impugnazione incidentale, anche in caso di sua inammissibilità (cfr. Sez. 4, n. 49718 del 04/11/2014, Vazzoler, Rv. 261180). Nella vicenda in esame, l'appello incidentale proposto dall'imputato risulta, come riconosce anche la difesa di quest'ultimo, nettamente anteriore agli appelli 16 M presentati dalle parti civili. Inoltre, gli appelli delle parti civili hanno conseguito un risultato utile mediante la riforma della formula assolutoria. Ed infatti, nel giudizio civile per il risarcimento del danno, nei confronti delle parti civili costituite, la sentenza di assoluzione, a norma dell'art. 652 cod. proc. pen., ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste, o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima», ma non esplica i medesimi effetti di vincolo negli altri casi, come quello, appunto, in cui è pronunciata perché il fatto non costituisce reato. Tale conclusione, del resto, resta ferma anche a voler considerare esclusivamente il reato di resistenza a pubblico ufficiale, posto che lo stesso è reato che offende sia le persone fisiche destinatarie della minaccia e della violenza, sia il buon andamento dell'amministrazione, e quindi legittima la pretesa risarcitoria tanto delle prime quanto della P.A. direttamente interessata. Per effetto di quanto appena rilevato, resta infine assorbita l'ulteriore doglianza avverso la decisione della Corte d'appello che ha respinto l'istanza di correzione di errore materiale presentata dall'imputato in relazione alla condanna dello stesso alla refusione delle spese in favore delle parti civili appellate. Peraltro, per completezza, può aggiungersi che, più volte, la giurisprudenza di legittimità, ha affermato che, in tema di correzione degli errori materiali, l'omissione di una statuizione prevista dalla legge che non discenda da una dimenticanza, ma sia ricollegabile a una determinata, anche se in ipotesi - errata, interpretazione della norma, ha la stessa portata dell'errore positivo di interpretazione ed è emendabile soltanto con l'impugnazione e non con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. (così Sez. 6, n. 25861 del 28/03/2013, Dinuzzi, Rv. 255669, nonché Sez. 5, n. 2768 del 06/06/1997, Montella, Rv. 208363).
4.3. Anche con riferimento alle censure relative alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali nel giudizio di appello, deve rilevarsi che la statuizione della sentenza impugnata è corretta. Invero, secondo un principio più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, l'appellante in via incidentale è soggetto al pagamento delle spese del procedimento quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile o è rigettata, poiché la parte che propone appello incidentale è appellante a tutti gli effetti e la regola secondo cui l'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità o di rinuncia a quello principale non determina una minore idoneità di esso a provocare eventuali modificazioni della decisione impugnata, anche per motivi diversi da quelli dell'appello principale (cfr. Sez. 6, n. 22425 del 03/05/2005, Pillot, Rv. 232030, nonché Sez. 4, n. 11828 del 05/11/1993, Arsighini, Rv. 196609). Questo principio è stato posto in discussione solo nel caso di "M 17 C inammissibilità dell'appello principale o di rinuncia allo stesso, e perché l'inefficacia dell'impugnazione incidentale non è assimilabile alla declaratoria di rigetto o di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 592 cod. proc. pen. (così Sez. 3, n. 2718 del 16/12/2009, dep. 2010, Caccavale, Rv. 245903). Resta pertanto incontestata la regola secondo cui, quando l'impugnazione principale non è dichiarata inammissibile, deve essere pronunciata condanna alle spese (anche) nei confronti di chi ha presentato appello incidentale, stante l'idoneità di tale atto a provocare eventuali modificazioni della decisione impugnata. Nella vicenda in esame, gli appelli del Pubblico ministero e delle parti civili non sono stati dichiarati inammissibili e nemmeno rigettati, avendo determinato una riforma della formula assolutoria in senso deteriore all'imputato.
5. All'accoglimento del ricorso della parte civile NI CO, nei limiti e per le ragioni precisate, segue l'annullamento agli effetti civili della sentenza impugnata, a vantaggio della sola ricorrente appena indicata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, affinché lo stesso esamini se la condotta ritenuta accertata a carico del LL abbia avuto idoneità eziologica rispetto alla morte dell'agente PE CO, e, in caso affermativo, se possa essere qualificata come colposa in relazione a tale evento. All'infondatezza dei motivi proposti dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Campobasso, dal TE dell'Interno e dall'imputato, segue il rigetto dei rispettivi ricorsi, nonché la condanna del TE dell'Interno e dell'imputato al pagamento delle spese processuali. Analoga condanna, invece, non deve essere disposta nei confronti del Pubblico ministero, stante quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen., che prevede tale statuizione esclusivamente a carico delle parti private.
P.Q.M.
Annulla agli effetti civili la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Rigetta i ricorsi del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Campobasso, del TE dell'Interno e dall'imputato. Condanna i ricorrenti TE dell'Interno e LL RO al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30 maggio 2017 I Presidente Il Consigliere estensore Domenico Carcano Antonio Corbo Depositato in Cancellerie 28 AGO 2017 GEMA DIC oggi, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera ESPOSITO