Sentenza 10 settembre 2013
Massime • 1
In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che si dia alla fuga, alla guida di una autovettura, non limitandosi a cercare di sottrarsi all'inseguimento, ma ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida obiettivamente pericolosa, l'incolumità personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada.
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E' costituzionalmente illegittimo l'art. 80, comma 19, L. 388/00 nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti della pensione di cui all'art. 8 L. 66/62 (pensione del cd cieco civile ventesemista) e dell'indennità di cui all'art. 3, comma 1, L. 508/88 (indennità di accompagnamento del cd cieco civile ventesemista). Stante infatti la natura di detti benefici – intrinsecamente connessi alla necessità di assicurare a ciascuna persona, nella più ampia e compatibile misura , condizioni minime di vita e di salute – non può essere giustificata, nella dimensione costituzionale della convivenza solidale, …
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Reati contro la pubblica amministrazione La resistenza a pubblico ufficiale è un reato che consiste nell'opporre resistenza fisica o violenza ad un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio nel corso dell'esecuzione dei loro doveri. Il reato si consuma quando una persona ostacola o impedisce l'azione di un pubblico ufficiale nel corso del suo lavoro, utilizzando forza fisica o violenza verbale. Questo reato mira a garantire il corretto svolgimento delle funzioni pubbliche e a proteggere l'autorità e l'integrità degli agenti di polizia, degli ufficiali giudiziari e di altri operatori pubblici. Con la sentenza n.14729/22, la Suprema Corte ha affermato che, in tema di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 10/09/2013, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 10/09/2013
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 123
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - N. 51568/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
E.P. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 38/2012 CORTE APP. SEZ. MINORENNI di NAPOLI, del 08/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/09/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Pietro Gaeta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli - sez. minorenni ha confermato la sentenza emessa in data 20 dicembre 2011 dal G.U.P. del locale Tribunale per i minorenni, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva - per quanto in questa sede rileva - dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 337 c.p., (commesso in (OMISSIS) , in continuazione con altri reati), condannandolo (previo riconoscimento della diminuente per la minore età e delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanze aggravanti contestate) alla pena ritenuta di giustizia.
Contro il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato (con l'ausilio dell'avv. D. De Rosa, iscritto nell'apposito albo speciale), deducendo il seguente motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
I - erronea applicazione dell'art. 337 c.p.: lamenta, in particolare, che la mera fuga - unica condotta di resistenza nel caso di specie accertata - non possa integrare la materialità del reato de quo. Ha chiesto, conclusivamente, l'annullamento dell'impugnata sentenza con le determinazioni consequenziali.
All'odierna udienza pubblica, la parte presente ha concluso come da epigrafe, ed il collegio ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato.
1. Questa Corte Suprema ha già osservato, con orientamento ormai consolidato, in difetto di voci recenti difformi (per tutte, sez. 2^, sentenza n. 41419 del 18 settembre - 28 ottobre 2009, CED Cass. n. 245243) che, nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, integra l'elemento costitutivo della violenza l'opporsi, in maniera concreta ed efficace, all'atto che il pubblico ufficiale stia legittimamente compiendo.
E si è, in particolare, precisato che integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze dell'ordine, non si limiti alla fuga in macchina, ma ponga in essere una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica ed inducendo nell'inseguitore una percezione di pericolo per la propria incolumità (Sez. 2^, sentenza n. 46618 del 20 novembre - 3 dicembre 2009, CED Cass. n. 245420).
1.1. Invero, nel reato di resistenza a pubblico ufficiale la violenza consiste in un comportamento idoneo ad opporsi, in maniera concreta ed efficace, all'atto che il pubblico ufficiale stia legittimamente compiendo.
Ciò premesso, la fuga in quanto tale, ovvero astrattamente considerata, non può dirsi che trascenda i limiti del mero ed inerte comportamento passivo non collaborativo, e, pertanto, di per sè non integra il delitto di resistenza.
Diversamente, lo integra in tutti i casi in cui essa si estrinsechi in (o si accompagni ad) atti che non soltanto denotino in modo concreto il proposito d'interdire od ostacolare al pubblico ufficiale il compimento del proprio ufficio o servizio, ma mettano anche, e deliberatamente, in pericolo la vita e l'incolumità personale degli stessi operanti e/o dei passanti (come nel caso in cui l'autore della resistenza fugga in macchina, contromano: Cass. pen., sez. 6^, sentenza n. 3713 del 20 novembre 1979 - 15 marzo 1980, CED Cass. n. 144689).
1.2. Va, pertanto, conclusivamente affermato il seguente principio di diritto:
"In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che si dia alla fuga, alla guida di un'autovettura, non limitandosi a cercare di sottrarsi all'inseguimento, ma ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida obiettivamente pericolosa, l'incolumità personale degli agenti inseguitori e/o degli altri utenti della strada".
2. Nel caso di specie, la Corte di appello si è correttamente attenuta a questo principio, valorizzando, ad integrazione della materialità del reato contestato all'imputato, con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori, e per tale ragione incensurabili in questa sede, non il mero essersi dato alla fuga, ma la pericolosa condotta di guida dell'imputato (culminata in un impatto con altra autovettura parcheggiata in strada), che mise a repentaglio la vita e l'incolumità personale degli agenti operati e dei passanti.
3. Il rigetto totale del ricorso non comporta, nel caso di specie, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, trattandosi di imputato minorenne alla data di commissione del reato.
3.1. In caso di diffusione del presente provvedimento, andranno omesse le generalità dell'imputato e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, secondo quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2014