Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2013, n. 25861
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Sentenza 28 marzo 2013

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In tema di correzione degli errori materiali, l'omissione di una statuizione prevista dalla legge che non discenda da una dimenticanza, ma sia ricollegabile a una determinata, anche se - in ipotesi - errata, interpretazione della norma, ha la stessa portata dell'errore positivo di interpretazione ed è emendabile soltanto con l'impugnazione e non con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto inammissibile l'istanza di correzione, presentata dal soggetto in favore del quale era stato disposto il dissequestro di un bene, di un'ordinanza emessa ex art. 322 bis cod. proc. pen. nella parte in cui, rigettando l'appello avverso il dissequestro, non aveva condannato l'impugnante alla rifusione delle spese processuali in favore del soggetto al quale il bene era stato restituito, per aver ritenuto inapplicabile alla procedura incidentale il disposto dell'art. 592, comma quarto, cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2013, n. 25861
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25861
    Data del deposito : 28 marzo 2013

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