Sentenza 28 marzo 2013
Massime • 1
In tema di correzione degli errori materiali, l'omissione di una statuizione prevista dalla legge che non discenda da una dimenticanza, ma sia ricollegabile a una determinata, anche se - in ipotesi - errata, interpretazione della norma, ha la stessa portata dell'errore positivo di interpretazione ed è emendabile soltanto con l'impugnazione e non con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto inammissibile l'istanza di correzione, presentata dal soggetto in favore del quale era stato disposto il dissequestro di un bene, di un'ordinanza emessa ex art. 322 bis cod. proc. pen. nella parte in cui, rigettando l'appello avverso il dissequestro, non aveva condannato l'impugnante alla rifusione delle spese processuali in favore del soggetto al quale il bene era stato restituito, per aver ritenuto inapplicabile alla procedura incidentale il disposto dell'art. 592, comma quarto, cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2013, n. 25861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25861 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 28/03/2013
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 615
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 4508/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NU MI N. IL 30/06/1967;
avverso l'ordinanza n. 111/2010 TRIB. LIBERTÀ di TRANI, del 07/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. GAETA Pietro che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7 dicembre 2012 il Tribunale del riesame di Trani ha dichiarato inammissibile l'istanza di correzione, ex art. 130 c.p.p., avanzata nell'interesse della "Alice società cooperativa edilizia a r.l.", in persona del legale rappresentante ZI LE, in relazione all'ordinanza emessa dallo stesso Tribunale in data 15 - 16 febbraio 2011, quale giudice d'appello ex art. 322-bis c.p.p.. 2. Il Tribunale di Trani, con la precedente ordinanza sopra citata, aveva rigettato l'appello proposto da AZ MA, in qualità di legale rappresentante della "AZ costruzioni" s.r.l., avverso il provvedimento con cui il P.M. presso il medesimo Tribunale aveva revocato in data 10 dicembre 2010 il decreto di sequestro preventivo di un cantiere edile sito in Barletta, senza condannare la parte appellante alla rifusione delle spese procedimentali sostenute dalla società cooperativa a r.l. "Alice", sebbene la stessa fosse intervenuta nel giudizio di appello a sostegno delle proprie ragioni, avendo ottenuto il dissequestro e la restituzione del cantiere.
3. Avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Trani in data 7 dicembre 2012 LE ZI, in proprio e quale rappresentante legale della "Alice Società Cooperativa Edilizia" a r.l., ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente riassunto.
3.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale per violazione dell'art. 592 c.p.p., commi 1 e 4 e art. 541 c.p.p., comma 2, in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b), avendo il Tribunale
del riesame erroneamente interpretato le suddette disposizioni normative, oltre a quella dettata dall'art. 91 c.p.c., dal cui contenuto è possibile desumere che la statuizione sulle spese in favore della parte che ne fa richiesta deve essere adottata anche nei procedimenti di impugnazione, in base al principio generale di causalità e soccombenza: quando un giudizio di impugnazione, pur ispirato da finalità anche di ordine penale, è promosso ad iniziativa di una parte privata rimasta soccombente nei confronti di un'altra, pone la necessità di delibare anche in ordine alla regolamentazione delle spese sostenute dalla parte vittoriosa. Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto delibare nel merito l'istanza, applicando il principio di soccombenza in ordine alla regolamentazione delle spese.
3.2. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato in riferimento all'art. 606 c.p.p., lett. e), atteso che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale del riesame - laddove argomenta nel senso che la pretesa economica del ricorrente non sarebbe priva di rimedi e che, in ogni caso, la sede prescelta dal legislatore per regolare le spese tra privati sarebbe quella della sentenza definitiva, aggiungendo, altresì, che le spese competerebbero in caso di eventuale atteggiamento colposo o temerario del querelante - l'istanza dal ricorrente formulata si riferiva solo alla regolamentazione delle spese, e non al risarcimento del danno, essendo, quest'ultima, una pretesa mai avanzata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge.
5. Nel caso di specie, l'oggetto del petitum su cui si è pronunziato il Tribunale del riesame si fonda su un'interpretazione del principio generale stabilito dall'art. 592 c.p.p., in forza della quale il provvedimento di reiezione dell'appello avrebbe dovuto essere integrato, attraverso il meccanismo della correzione di errore materiale di cui all'art. 130 c.p.p., con la condanna dell'impugnante, querelante e persona offesa nel procedimento principale, alla rifusione delle spese sostenute dalla società - soggetto diverso dall'imputato - che ha ottenuto il dissequestro e la restituzione del bene, intervenendo nel giudizio di appello per ribadire la legittimità della decisione del P.M..
6. Nel percorso motivazionale tracciato dall'impugnata ordinanza vengono dal Tribunale del riesame esplicitate le ragioni della pronunciata declaratoria d'inammissibilità dell'istanza di correzione della su citata ordinanza del 15 febbraio 2011, coerentemente individuate nell'impossibilità di applicare al caso di specie il disposto di cui all'art. 592 c.p.p., comma 4, che consente la condanna della parte privata soccombente nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, e dunque collegandone le possibilità di statuizione solo ai meccanismi tipici dell'azione civile proposta nell'ambito del processo penale, senza prevedere alcuna rifusione immediata delle spese sostenute nel procedimento incidentale.
7. Al riguardo, tuttavia, occorre preliminarmente considerare che nel sistema processuale costituisce ius receptum il principio secondo cui non è consentito ricorrere alla procedura per la correzione degli errori materiali al fine di emendare gli errori di fatto in cui, eventualmente, sia incorso il giudice: in tal modo, infatti, verrebbe dato ingresso ad un mezzo volto non già ad un'emenda del testo del provvedimento giurisdizionale, ma ad una inammissibile modifica della decisione, in violazione dei canoni imposti dall'art. 130 cod. proc. pen. (arg. ex Sez. Un., n. 19 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Rv.
206176).
Ne discende che, in tema di correzione degli errori materiali, l'omissione di una statuizione prevista dalla legge che non discenda da una dimenticanza, ma sia ricollegabile alla prospettazione di una determinata, anche se, in ipotesi, errata interpretazione della norma, ha la stessa portata dell'errore positivo di interpretazione ed è, pertanto, emendabile esclusivamente con l'impugnazione e non con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 2768 del 06/06/1997, dep. 31/07/1997, Rv. 208363).
8. Il ricorso è dunque inammissibile ed il ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., va condannato al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene equo determinare nella misura di Euro 500,00, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali ed alla somma di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2013