Sentenza 12 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2001, n. 3607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3607 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBL836003 6 07 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE benar me remuneratiowa Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21634/98Dott. Mario SPADONE Presidente e Relatore Consigliere Cron. 7464 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Rep. 1195 Dott. Giandonato NAPOLETANO Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud. 23/11/00 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig.IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 3,000 domiciliato in ROMA per diritti L. GENOVESE ANTONIO, elettivamente 12 MAR 2001 VIA C. MORIN 12, presso lo studio dell'avvocato CERTO IL CANCELLIERE LIRE 1500 G. difeso dall'avvocato CORRENTI VINCENZO, giusta CANCELLERIA delega in atti;
- ricorrente
contro
D523411 BARCA GIUSEPPE, ZAMUNER CARMELA, elettivamente D523412 domiciliati in ROMA VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell'avvocato BERRUTI P. difesi dall'avvocato D'ANNA GUGLIELMO, giusta delega in atti;
- controricorrenti 2000 avverso la sentenza n. 203/98 della Corte d'Appello di 1901 -1- MESSINA, depositata il 28/05/98; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE udita la relazione della causa svolta nella pubblica UFFICIO CORIE ERichieste udienza del 23/11/00 dal Presidente ed Estensore Dott. cápit legale N dal Sig BERRUTI Mario SPADONE;
per dititi 00016 QAPU 20.11. udito l'Avvocato D'ANNA Guglielmo, difensore del IL CANCELLIERE resistente che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso per mancata esposizione del fatto o il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore LIRE 2000 CANCELLERIA Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. AW484687 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia (secutive E376913 al Sig.D'ANNA per diritti L. 24000+6 17 LUG. 2001. IL CANCERLIERS LIRE 2000 CANCELLERIA AW484682 LE376914 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 13.12.1990 SE IO conveniva dinanzi il tribunale di Messina SE ME esponendo che con testamento pubblico 5.2.1987, in seguito revocato, quest'ultimo l'aveva nominato erede universale per ricompensarlo dell'assistenza prestatagli ininterrottamente dal 1985 al 1990; che l'atto di ultima volontà revocato costituiva in ogni caso una donazione remuneratoria con la conseguenza che doveva egli essere dichiarato proprietario di tutti i beni mobili ed immobili del convenuto;
chiedeva in ogni caso la condanna del SE al pagamento in suo favore della somma di lire 90 milioni. Il convenuto resisteva alla domanda chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento dei danni per l'illegittima trascrizione dell'atto di citazione. Espletata in parte una prova testimoniale, la causa veniva cancellata dal ruolo per la sopravvenuta competenza del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Riassunta da SE IO e completato l'espletamento della prova testimoniale, si costituivano in giudizio a seguito della morte di 3 SE ME, gli eredi testamentari RC US e MU LA che facevano proprie le difese del loro dante causa. Con sentenza 26.1.1995 il tribunale rigettava entrambe le domande condannando SE IO alle spese del giudizio. L'impugnazione principaledie SE ed incidentale del RC e della MU venivano respinte dalla Corte di Appello di Messina con sentenza 28.5.1998 che compensava in parte le spese del grado. Riteneva la Corte, per quanto ancora interessa, che nessuna prova era emersa in giudizio sia dell'attività di assistenza prestata dal SE IO al convenuto, sia dell'intento di quest'ultimo di remunerarlo attraverso le disposizioni di ultima volontà. Avverso la sentenza, notificata il 25.7.98, ha proposto ricorso con atto del 9.11.98 e con otto motivi di censura SE IO;
resistono con controricorso RC US e MU LA. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 132 c.p.c. con conseguente nullità della sentenza impugnata non contenendo essa l'esposizione dei fatti. Il motivo è infondato%; la concisa ma esauriente esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non è prescritta dall'art. 132, 2° comma n. 4 c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. stesso codice a pena di nullità della sentenza;
ne consegue che la mancanza di tale esposizione può riverberarsi sulla validità della sentenza solo quando la renda inidonea al raggiungimento dello scopo ex art. 156, 2° comma c.p.c. impedendo cioè di individuare con sufficiente certezza gli elementi di fatto considerati nella decisione delle varie questioni. Nella specie tali elementi sono chiaramente precisati nella motivazione del provvedimento impugnato. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 805 C.C. per avere la Corte d'Appello escluso che il testamento revocato contenesse una donazione remuneratoria in base al tenore letterale dell'atto ma senza indagare sulla volontà del disponente. Con il terzo motivo, connesso al precedente, il SE lamenta contraddittoria motivazione nella sentenza impugnata;
questa ritenendo che la 5 redazione del testamento da parte di un notaio non consentiva dubbi sulla qualificazione dell'atto, non ha considerato che la forma del negozio prescelto poteva essere stata determinata da scopi fiscali;
quanto poi alla non configurabilità della simulazione nei testamenti si doveva tenere conto del negozio realmente voluto e cioè della donazione della quale sussistevano i requisiti di forma e di sostanza. Le censure del secondo motivo sono infondate;
nell'interpretazione del testamento soggetta agli stessi principi dell'art. 1362 C.C. dev'essere ricercata la volontà del disponente quale risulta dalle parole che compongono la formulazione letterale dell'atto; la sentenza ha svolto questa indagine a pag. 3 ed è pervenuta alla conclusione che l'intento di SE ME di compensare il ricorrente per i servizi da quest'ultimo prestati poteva configurarsi soltanto attraverso la prova che con l'atto di ultima volontà si fossero voluti gli effetti della donazione;
ma tutto questo sarebbe stato in contrasto con l'art. 1414 c.c. che ammette la simulazione negli atti unilaterali ricett帐 e nei quali non è il testamento ricompreso. 6 Le censure del 3° motivo sono inammissibili perché prospettano questioni nuove;
la deduzione che la forma testamentaria per beneficiare il ricorrente venne prescelta da SE ME per scopi fiscali non venne prospettata nel giudizio di impugnazione;
altrettanto dicasi per quella di conversione ex art. 1424 C.C. del testamento in donazione. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata negando la configurabilità di una donazione remuneratoria nel testamento non ha considerato che essa ben poteva desumersi, oltreché da tale atto, anche da fatti concludenti. laIl motivo è inammissibile per irrilevanza;
sentenza impugnata ha escluso che le disposizioni di ultima volontà poi revocate di SE ME fossero ispirate ad intenti remuneratori;
il motivo di ricorso censura la possibilità che la sentenza a pag. 3 non esclude di inserire disposizioni del genere anche in un testamento, non anche l'assenza di tale volontà nell'atto in esame. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta illogica e contraddittoria valutazione delle prove in ordine all'attività lavorativa prestata a favore del de cuius e che doveva essere remunerata. 7 Il motivo è infondate;
la sentenza impugnata, precisando che nessuna prova era emersa in giudizio di un rapporto di prestazione di assistenza materiale di SE IO a SE ME, ha richiamato а sostegno di tale convincimento l'esito della prova orale;
il testatore era autosufficiente;
aveva una collaboratrice domestica;
il ricorrente si prestava ad assisterlo per pura amicizia tanto che in una occasione aveva rifiutato il denaro che gli era stato offerto. Con il sesto motivo il SE lamenta violazione degli artt. 2041 e 2042 C.C.; la sentenza impugnata, avrebbe dovuto accogliere la domanda di indebito arricchimento regolarmente proposta e considerare che i servizi erano stati prestati e proseguiti in virtù dell'atto di disposizione di SE ME. Il motivo è infondato. La sentenza pur ritenendo la domanda di cui si discute non proposta, l'ha esaminata nel merito e l'ha respinta perché la causa della prestazione dei servizi era ravvisabile in un intento di liberalità del ricorrente nei riguardi del testatore. Con il settimo motivo il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello non si è adeguata ai principi 008 enunciati dalla cassazione nelle pronunzie n. 2556/89; n. 2167/90; n. 3891/75 ed a quello di onerosità del mandato. La prima censura inammissibile per genericità; le sentenze di questa Corte richiamate riguardano l'interpretazione della volontà e il ricorrente non precisa in che testamentaria modo i criteri interpretativi nelle stesse indicati non siano stati osservati;
la seconda censura infondata perché a pag. 4 la sentenza impugnata ha escluso che vi fosse stato un rapporto di mandato fra i due SE. Con l'ottavo motivo il ricorrente lamenta che le spese del doppio grado dovevano essere compensate. Il motivo è inammissibile;
la compensazione per metà è stata disposta per le spese del giudizio di appello;
quella totale per entrambi i gradi rientrava nei poteri del giudice del merito non sindacabili in sede di legittimità. Respinto il ricorso, il SE è tenuto al pagamento delle spese del giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il D ( 9 ricorrente 220200 Roma 23 alle spese liquidate in lire oltre lire tre milioni per onorari. .11.2000. Se Pressure est. Spordane IL CANCELLIERE C1 Paolo TalaricO Lalaz DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 MAR. 2001 Roma CANCELLIERE C1 60000 310000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2DELLE ENTRA 2001 Registrato in data Serie A ~ 2 7 8 9 1 Gl now 1. vercate S. 310.000 trecentodiecimila (lire p. Il Dirigente Area Servici (Dott.ssa Maria Grazia DINPPO Responsabile Servizio Giudizian (Dr. M. RACC C 10