Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza dell'11 febbraio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.7134/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente in [...], Cod. Fisc. ( ),, rappresentato e C.F._1 difeso dall'avv. Francesco Micali per procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò giusta procura generale alle liti in Notar Persona_1 di Fiumicino (Roma) del 22/03/2024 Repertorio n.37875 Raccolta n.7313;
- Resistente -
Oggetto: Opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/07/2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno ordinario di invalidità previsto dall'art. 1 della Legge 12 giugno 1984, n. 222) richiesta con domanda amministrativa (del 19/07/2021) e rigettata con provvedimento del
30/08/2021.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che CP_1 contestava il ricorso.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
L'udienza dell'11 febbraio 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
______________
Il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente deduce di essere affetta da infermità che determinano una riduzione della capacità lavorativa tale da legittimare i presupposti per l'assegno ordinario di
1
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che le patologie da cui è affetto il ricorrente (“Spondilodiscopatia in soggetto già sottoposto (2010) a coblazione discale, broncopatico e iperteso”) non riducono in atto la capacità lavorativa del ricorrente in misura superiore ai 2/3 (ai sensi dell'art. 1 L. 222 del
12.6.1984), così come aveva ritenuto il CTU in sede di ATP e la Commissione Medica dell' di Catania. Invero il CTU ha concluso “Il suddetto quadro clinico accertato CP_1 permette di giudicare il soggetto NON INVALIDO (ai sensi dell'art. 1 della L.
222/84), così come già correttamente valutato dall' di Catania e dal Consulente CP_1 medico legale nominato in fase di ATP” (cfr. conclusioni del CTU).
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi e alle valutazioni medico – legali sulla capacità di lavoro effettuate sulla scorta della documentazione media agli atti e dell'esame obiettivo.
Le spese di lite della fase di ATP e della presente fase vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp.att. c.p.c..
Le spese delle consulenze tecniche del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle di questa fase di opposizione, liquidate con separati decreti vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7134/2024 R.G.
Disattesa ogni altra domanda ed eccezione, dichiara che non è invalido, a mente della Legge 222/84; Parte_1
Dichiara irripetibili le spese di lite;
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, espletate CP_1 nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio, liquidate con separati decreti.
Catania, 11/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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