REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari in persona del Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, Dott.ssa Assunta Napoliello, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di 1° grado iscritta al n. 680 del R.G affari contenziosi civili dell'anno 2020 – avente a oggetto: opposizione all'esecuzione tra in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Cagnetta Opponente Contro
in persona del legale rappresentante p.t., e per Controparte_1 essa la mandataria in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., r ese Opposta Ragioni di fatto e di diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
************** Con atto di citazione, notificato il 05.12.2019, la società Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bari la Controparte_1 opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc. Riferiva che la società Controparte_3
(oggi aveva stipulato, in data 05.12.2000, con la
[...] Parte_1 to di finanziamento a medio termine con Controparte_4 garanzia ipotecaria”; di aver versato la somma di € 203.948,80 a fronte di un importo erogato pari ad €.309.874,14 (L. 600.000.000). A seguito di notifica da parte della banca di atto di precetto e pignoramento (procedura esecutiva RGE 534/2018 pendente dinanzi al Tribunale di Bari), la società Parte_1 spiegava formale opposizione all'esecuzione con ricorso depositato il
[...]
09.04.2019. Cn ordinanza del 04/11/2019 comunicata a mezzo pec in data 08/11/2019, il G.E. rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione e veniva concesso il termine per l'instaurazione dell'odierno giudizio di merito. In relazione al contratto di mutuo, eccepiva l'usurarietà degli interessi di mora pattuiti, con conseguente nullità anche della trascrizione ipotecaria;
sosteneva l'usurarietà del mutuo anche in caso di risoluzione del contratto, asserendo, quindi, la gratuità del mutuo ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c.; il verificarsi dell'usurarietà anche in caso di estinzione anticipata, o risoluzione per inadempimento, o decadenza dal beneficio del termine.
Evidenziava che l'atto di precetto indicava in maniera generica l'importo richiesto, senza distinzione tra capitale ed interessi, con conseguente indeterminatezza del tasso applicato. Stante l'illegittimità degli interessi di mora, sosteneva l'impossibilità per il contratto di mutuo di costituire titolo esecutivo e l'illegittimità della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, atteso che alla data di notifica della comunicazione di messa in mora e richiesta di rientro dalla debitoria il contratto oggetto di controversia era in regolare ammortamento. Concludeva, quindi, chiedendo l'accertamento dell'esatto rapporto dare – avere, nonché la revoca della segnalazione alla Centrale Rischi e la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, vinte le spese di lite. Con comparsa del 28.02.2020 si costituiva in giudizio la e per
Controparte_1 essa la mandataria , chiedendo l'integrale rigetto
Controparte_2 dell'opposizione, sostenendo la legittimità di tutte le pattuizioni. In memoria ex
art. 183 co. 6 n. 1 cpc, parte opponente contestava l'applicazione nel piano di ammortamento alla francese della capitalizzazione composta, non dichiarata in contratto, con conseguente nullità della clausola relativa agli interessi, per indeterminatezza del tasso effettivamente applicato e violazione dell'
art. 117 TUB. Chiedeva, quindi, dichiararsi l'illegittimità e/o l'indeterminatezza del TAEG contrattuale e del piano di ammortamento, con applicazione del tasso sostitutivo ex
art. 117 TUB. Esperito con esisto negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, espletata ctu tecnico- contabile, la causa, istruita con prove documentali, chiamata all'odierna udienza per discussione orale e decisione ai sensi dell'
art. 281-sexies c.p.c., veniva discussa e decisa come da sentenza. Quanto all'eccepita usurarietà deve osservarsi che mentre il TAEG viene impiegato come tasso di riferimento per le operazioni di credito al consumo, il TEG (Tasso Effettivo Globale) viene impiegato per le verifiche di usurarietà delle operazioni di credito praticate da banche ed altri intermediari finanziari: la S. Corte ha precisato che ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario occorre avere riguardo al tasso effettivo globale (TEG) e cioè al tasso che indica il costo complessivo dell'operazione (
Cass. Ord. n. 39898/2021). La Banca d'Italia, trimestralmente comunica i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) applicati dagli intermediari, rilevati su delega del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della
Legge n.108/96, in base alle categorie omogenee di operazioni definite annualmente dal MEF stesso. I valori medi derivanti dalla rilevazione statistica periodica, corretti per le eventuali variazioni dei tassi sulle operazioni di politica monetaria successive al trimestre di riferimento, costituiscono la base per il calcolo dei “tassi soglia”. Questi ultimi rappresentano il limite oltre il quale gli interessi sono considerati “usurari”, da chiunque pretesi o incassati (
art. 644, comma 3 del c.p.,
Legge n.108/1996, art.2). Secondo quanto statuito dalle S.U. della Corte di Cassazione, la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori: al fine di stabilire se vi è usura, si confronta il tasso pattuito per gli interessi moratori con il tasso soglia del decreto ministeriale vigente al momento della convenzione, calcolato tenendo conto della rilevazione statistica del tasso moratorio medio praticato dagli operatori, ove riportata nello stesso decreto ministeriale. Ove il decreto ministeriale non riporti il tasso moratorio medio, se ne prescinde in sede di confronto tra tasso convenuto e tasso soglia (
Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19597). In ogni caso, tale omogeneità di applicazione della disciplina antiusura non comporta tuttavia la cumulabilità degli interessi corrispettivi ed interessi moratori, stante la diversa funzione assolta dai suddetti interessi (Tribunale Bari sez. IV, 19/07/2022, n.2919). Peraltro, nel caso in cui venga accertata la natura usuraria dei soli interessi moratori, solo questi non saranno dovuti, rimanendo invece valida e vigente la clausola che stabilisce il tasso degli interessi corrispettivi, stante la rilevata autonomia funzionale dei due diversi interessi. Infatti, nel caso di accertata usurarietà degli interessi di mora si applica l'
art. 1815, comma 2, c.c. (onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti), ma anche l'
art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti (
Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19597). Inoltre, ai fini della verifica del rispetto della soglia usura non concorre al calcolo la commissione di estinzione anticipata: questa costituisce una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore (mutuante) e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di sciogliersi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio. La commissione non è, dunque, collegata, se non indirettamente, all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello: non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (M.Fin.) (
Cassazione civile sez. III, 14/03/2022, n.8109). La commissione di estinzione anticipata del finanziamento, essendo una spesa meramente ipotetica in quanto volta ad indennizzare la Banca per il mancato pagamento degli ulteriori interessi che sarebbero maturati nel corso del tempo sul capitale residuo anticipatamente restituito, non rientra nel calcolo del TAEG contrattuale. L'inserimento di tale voce nel calcolo del TEG considererebbe unitariamente due voci conseguenti a due eventi alternativi operando una sorta di “sommatoria” fra voci eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori. Pertanto, atteso che la commissione di estinzione anticipata del finanziamento non costituisce una remunerazione in favore della banca per la durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, non deve essere presa in considerazione ai fini della verifica dell'usura (Corte appello Firenze sez. II, 16/03/2023, n.561). Ciò posto, si ritiene di aderire alle conclusioni rassegante dal ctu, in quanto condivisibili. Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, il perito nominato ha utilizzato quale categoria di riferimento quella relativa a “Mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile”; quanto agli interessi corrispettivi, ha accertato il mancato superamento della soglia usura, atteso che il TEG è risultato essere pari al 6,953% a fronte di un tasso soglia del 9,945%; parimenti il ctu ha escluso il superamento della soglia usura per gli interessi di mora, avendo riscontrato che, a fronte di un tasso soglia usura pari al 13,095%, il tasso di mora applicato era pari al 10,50%. Come statuito da giurisprudenza consolidata e precedentemente richiamata, in ogni caso, quand'anche il ctu avesse accertato il superamento del tasso soglia per gli interessi moratori, ciò non avrebbe comunque comportato la richiesta gratuità del mutuo, dovendosi, invece, applicare allo stesso gli interessi corrispettivi legittimamente pattuiti. Principio altrettanto consolidato, e qui richiamato, è quello per cui alla verifica del rispetto della soglia usura non concorre la commissione di estinzione anticipata: ad ogni buon conto, il ctu in risposta alle osservazioni di parte attrice, ha verificato che il superamento del tasso soglia si avrebbe nell'ipotesi di estinzione in corrispondenza della prima rata semestrale, ipotesi, però, in concreto non verificatasi. Il perito nominato, dunque, avendo accertato il rispetto della normativa antiusura, sia per gli interessi corrispettivi che per quelli moratori, non ha proceduto ad alcun ricalcolo. Per quanto attiene alla contestata applicazione al piano di ammortamento alla francese della capitalizzazione composta, non dichiarata in contratto, con conseguente nullità della clausola relativa agli interessi, per indeterminatezza del tasso effettivamente applicato e violazione dell'
art. 117 TUB, la doglianza va parimenti rigettata, in quanto sollevata tardivamente. Parte opponente, infatti, nell'atto introduttivo del giudizio non ha fatto menzione alcuna al regime di capitalizzazione concretamente applicato, né alla mancata indicazione in contratto di quest'ultimo, introducendo fatti ed elementi nuovi, utili a qualificare come nuova la domanda di nullità e rideterminazione avanzata con l'atto introduttivo del giudizio. Non si tratta, infatti, di mera precisazione/modifica della domanda originaria di un atto introduttivo, ma di una vera e propria mutatio libelli avendo introdotto pretese aggiuntive non presenti nell'atto introduttivo e domande riferite a fatti non dedotti nella domanda iniziale. Può solo aggiungersi che, il piano di ammortamento alla francese, prevede che il mutuatario provveda a versare periodicamente all'istituto mutuante delle rate costanti nel loro importo, ma non nella loro composizione. In tale piano di ammortamento ad essere uguale non è la quota capitale ma la rata, nel senso che con le prime rate si versano una maggiore quota di interessi e minore di capitale, e successivamente la quota di interessi decresce mentre si incrementa viceversa quella di capitale;
per cui nella prima metà delle rate versate sarà stata restituita una maggior quota di interessi piuttosto che di capitale;
nell'ammortamento alla francese è esclusa l'applicazione di interessi anatocistici, in quanto gli interessi corrispettivi vengono calcolati sempre e solo sul capitale residuo ed è escluso che gli interessi scaduti possano passare a capitale (Corte appello Campobasso, 19/12/2023, n.393). Infatti, la caratteristica del c.d. piano di ammortamento alla francese è quella di variare progressivamente la composizione delle rate, costanti nell'importo complessivo, in quanto al decrescere progressivo della parte di interessi dovuta si accompagna un progressivo aumento della quota di capitale restituito: ciò non determina un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma solo una diversa costruzione delle rate costanti. La mancata indicazione del regime di capitalizzazione non comporta di per sé violazione dell'
art. 117 TUB, pertanto la doglianza va rigettata. Da ultimo è dirimente il principio di diritto espresso dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ed applicabile ai mutui a tasso variabile (
Cass. S.U. n. 15130/2024), secondo cui in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Alla luce di quanto fin qui esposto, l'opposizione è infondata e va rigettata. L'accertamento del mancato superamento della soglia usura, con conseguente rigetto della relativa domanda, giustifica l'assorbimento delle altre. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, con spese di ctu definitivamente a carico della parte soccombente, nei minimi per la fase istruttoria solo documentale e svolgimento di ctu.
P.Q.M. Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato il 05.12.2019, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione alla esecuzione;
2. CONDANNA la società in persona del rappresentante
Parte_1 legale p.t., al pagamento, in favore di e per essa la
Controparte_1 mandataria , de in € 12.100,00
Controparte_2 oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA come per legge;
3. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 02.11.2022, definitivamente a carico della parte soccombente. Bari, 10/04/2025
Il Giudice Assunta Napoliello