Sentenza 9 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 09/06/2023, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2023
N. 00570/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00162/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 162 del 2019, proposto da
MA IO IE LO & C. Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Duchi, Maria Teresa Fanzini, Francesco Quirino Cavallaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Teresa Fanzini in Torino, corso Galileo Ferraris, 71;
contro
Comune di Candelo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Guarini, Alessandra Migliore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino, Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, non costituiti in giudizio;
MA Eri e Gio S.n.c. dei Dottori Giovanni Ferraris ed Erika Zampieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della deliberazione della Giunta comunale di Candelo n. 163 del 3.12.2018, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 10.12.2018 avente ad oggetto la revisione biennale della pianta organica delle farmacie di Candelo (BI), e di ogni atto ad essa conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Candelo e di MA Eri e Gio S.n.c. dei Dottori Giovanni Ferraris ed Erika Zampieri;
Vista la nota del 18.5.2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non avere più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2023 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, in vista della discussione del ricorso alla odierna Udienza Pubblica, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato, con nota del 18.5.2023, il venir meno dell’interesse alla decisione del proposto ricorso avverso gli atti di cui in epigrafe;
Rilevato che, con il successivo verificarsi delle circostanze rappresentate dal procuratore della parte ricorrente, si è realizzata l’elisione dell’interesse alla definizione nel merito del presente giudizio, cosicché al Collegio non resta che darne atto e dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese legali, ricorrendone giusti motivi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rosa Perna |
IL SEGRETARIO