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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 13/01/2026, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 462/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2601/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002245720165419333 724,88 2020
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002245720165419333 TARI 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 17945/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_1, difensore di sé stessa, con tempestivo ricorso notificato il dì 10.2.2025 e costituzione in giudizio effettuata il secondo giorno successivo, impugna:
- il preavviso di fermo amministrativo n. 20250002245720165419333 sull'autovettura targata Targa_1;
- emesso da: Resistente_1 srl
- Ente creditore: Comune di Napoli;
- data di notifica atto: 27.1.2025;
- importo complessivo: € 722,88;
- tributo: Tari;
- anno di imposta: 2020;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) illegittimità dell'atto così come emesso poiché “sottoscritto a quattro mani perché, per esempio, firmato da Municipia – sia in virtù dell'originaria concessione sia del preteso contratto di servizi – ma notificato da Resistente_1”;
-) omessa notifica dell'accertamento prodromico;
-) omesso invio dell'avviso ex art. 50 del DPR 6002/73.
Il 30.9.2025, a mezzo avvocato del libero foro, si costituisce Municipia che contesta l'eccezione dell'illegittimità dell'atto poiché emesso e sottoscritto da Municipia, inserita nell'Albo dei soggetti abilitati alla gestione di attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate degli Enti locali;
nel merito, assume l'accertamento presupposto notificato il 13.1.2024 ed in ordine all'eccepita omessa notifica dell'intimazione fa riferimento all'ordinanza 22018/2017 della Suprema Corte che avrebbe chiarito che l'intimazione sarebbe funzionale solamente all'esecuzione forzata e non anche al preavviso di fermo;
chiede i rigetto del ricorso. Con memoria, ex art. 32, comma 3, del 7.10.2025 la difesa attorea fa rilevare la tardiva produzione della documentazione allegata allo scritto difensivo della resistente, da ritenersi nulla ex art. 32, comma 1; ancora, insiste sulla nullità dell'atto per carenza di potere;
chiede, in via preliminare, la sospensione del procedimento in attesa della sentenza della Corte Costituzionale sulla questione della legittimazione di Resistente_1 ; nel merito, accogliere il ricorso ed annullare l'atto impugnato.
Il 17.10.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Superata, a seguito della novella legislativa (art. 15 L. 21.2.2025), la questione della carenza di legittimazione di Resistente_1 srl, pur consapevole che la questione è tuttora pendente innanzi alla Corte Costituzionale, tuttavia il G.U. concordando con le conclusioni della Suprema Corte sulla legittimità degli atti emessi da Resistente_1, ritiene di non procrastinare la decisione.
Per quanto riguarda il merito è palesemente fondata l'eccezione di tardività avanzata nella memoria attorea del 17.10.2025, infatti il termine per depositare documentazione scadeva, ex art. 32, comma 1, il 26.9.2025 – dieci giorni liberi prima dell'udienza del 17 ottobre – termine perentorio, questo, come da consolidata giurisprudenza di legittimità; avendo Municipia allegato la documentazione al proprio scritto difensivo, ex art. 23, depositato in data 30.9.2025, la documentazione prodotta non è vagliabile, con la conseguenza che va accolta l'eccezione attorea di omessa notifica dell'accertamento prodromico, pertanto, con assorbimento delle ulteriori questioni, il ricorso va accolto e l'atto impugnato annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U. accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
condanna Municipia alle spese in favore della ricorrente per € 278,00, oltre spese generali 15%, cp, iva e cut.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2601/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002245720165419333 724,88 2020
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002245720165419333 TARI 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 17945/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_1, difensore di sé stessa, con tempestivo ricorso notificato il dì 10.2.2025 e costituzione in giudizio effettuata il secondo giorno successivo, impugna:
- il preavviso di fermo amministrativo n. 20250002245720165419333 sull'autovettura targata Targa_1;
- emesso da: Resistente_1 srl
- Ente creditore: Comune di Napoli;
- data di notifica atto: 27.1.2025;
- importo complessivo: € 722,88;
- tributo: Tari;
- anno di imposta: 2020;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) illegittimità dell'atto così come emesso poiché “sottoscritto a quattro mani perché, per esempio, firmato da Municipia – sia in virtù dell'originaria concessione sia del preteso contratto di servizi – ma notificato da Resistente_1”;
-) omessa notifica dell'accertamento prodromico;
-) omesso invio dell'avviso ex art. 50 del DPR 6002/73.
Il 30.9.2025, a mezzo avvocato del libero foro, si costituisce Municipia che contesta l'eccezione dell'illegittimità dell'atto poiché emesso e sottoscritto da Municipia, inserita nell'Albo dei soggetti abilitati alla gestione di attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate degli Enti locali;
nel merito, assume l'accertamento presupposto notificato il 13.1.2024 ed in ordine all'eccepita omessa notifica dell'intimazione fa riferimento all'ordinanza 22018/2017 della Suprema Corte che avrebbe chiarito che l'intimazione sarebbe funzionale solamente all'esecuzione forzata e non anche al preavviso di fermo;
chiede i rigetto del ricorso. Con memoria, ex art. 32, comma 3, del 7.10.2025 la difesa attorea fa rilevare la tardiva produzione della documentazione allegata allo scritto difensivo della resistente, da ritenersi nulla ex art. 32, comma 1; ancora, insiste sulla nullità dell'atto per carenza di potere;
chiede, in via preliminare, la sospensione del procedimento in attesa della sentenza della Corte Costituzionale sulla questione della legittimazione di Resistente_1 ; nel merito, accogliere il ricorso ed annullare l'atto impugnato.
Il 17.10.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Superata, a seguito della novella legislativa (art. 15 L. 21.2.2025), la questione della carenza di legittimazione di Resistente_1 srl, pur consapevole che la questione è tuttora pendente innanzi alla Corte Costituzionale, tuttavia il G.U. concordando con le conclusioni della Suprema Corte sulla legittimità degli atti emessi da Resistente_1, ritiene di non procrastinare la decisione.
Per quanto riguarda il merito è palesemente fondata l'eccezione di tardività avanzata nella memoria attorea del 17.10.2025, infatti il termine per depositare documentazione scadeva, ex art. 32, comma 1, il 26.9.2025 – dieci giorni liberi prima dell'udienza del 17 ottobre – termine perentorio, questo, come da consolidata giurisprudenza di legittimità; avendo Municipia allegato la documentazione al proprio scritto difensivo, ex art. 23, depositato in data 30.9.2025, la documentazione prodotta non è vagliabile, con la conseguenza che va accolta l'eccezione attorea di omessa notifica dell'accertamento prodromico, pertanto, con assorbimento delle ulteriori questioni, il ricorso va accolto e l'atto impugnato annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U. accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
condanna Municipia alle spese in favore della ricorrente per € 278,00, oltre spese generali 15%, cp, iva e cut.