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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 2185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2185 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN IA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14867/2024 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 19/07/1965), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
SAMMARCO SERENA;
(CASAMASSIMA (BA), 10/06/1964), con il patrocinio CP_1
dell'avv. ROCCHI PAOLO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di aver contratto Parte_1 CP_1
matrimonio 24/09/2016, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente lo scioglimento del matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 340/2025 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1. Nulla disporre sulla casa coniugale avendo i signori e trovato Pt_1 CP_1
altre soluzioni abitative.
2. Il sig. verserà in favore della sig.ra a titolo di assegno divorzile Pt_1 CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di € 1.200,00 da adeguarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a decorrere dal deposito del ricorso congiunto.
3. Il sig. , inoltre, corrisponderà in favore della sig.ra le indennità Pt_1 CP_1
connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (tfr, tfs, indennità di buona uscita, liquidazione) quando il sig. cesserà dal servizio lavorativo e/o Pt_1
andrà in pensione e/o in caso di eventuale sua anticipata richiesta al datore di lavoro, nella misura prevista dalla legge e proporzionato al loro rapporto coniugale. Il sig. dichiara espressamente di non aver mai chiesto al Pt_1
datore di lavoro anticipazioni delle predette indennità.
4. I coniugi non dispongono di proprietà immobiliari.
5. Le vetture Fiat NT e LK LF rimarranno al sig. . Pt_1
6. I coniugi possiedono un cagnolino di piccola taglia, che è rimasto con la sig.ra . CP_1
7. I coniugi dichiarano di aver regolamentato ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra,
non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altro. Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 24/09/2016, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14867/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 24/09/2016
tra (ROMA (RM), 19/07/1965) e Parte_1 CP_1
(CASAMASSIMA (BA), 10/06/1964) trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Roma al n. 00357, Parte 01, Serie 27, Anno 2016,
alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 30/09/2025 Il Giudice estensore
Dott.ssa AN IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN IA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14867/2024 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 19/07/1965), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
SAMMARCO SERENA;
(CASAMASSIMA (BA), 10/06/1964), con il patrocinio CP_1
dell'avv. ROCCHI PAOLO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di aver contratto Parte_1 CP_1
matrimonio 24/09/2016, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente lo scioglimento del matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 340/2025 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1. Nulla disporre sulla casa coniugale avendo i signori e trovato Pt_1 CP_1
altre soluzioni abitative.
2. Il sig. verserà in favore della sig.ra a titolo di assegno divorzile Pt_1 CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di € 1.200,00 da adeguarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a decorrere dal deposito del ricorso congiunto.
3. Il sig. , inoltre, corrisponderà in favore della sig.ra le indennità Pt_1 CP_1
connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (tfr, tfs, indennità di buona uscita, liquidazione) quando il sig. cesserà dal servizio lavorativo e/o Pt_1
andrà in pensione e/o in caso di eventuale sua anticipata richiesta al datore di lavoro, nella misura prevista dalla legge e proporzionato al loro rapporto coniugale. Il sig. dichiara espressamente di non aver mai chiesto al Pt_1
datore di lavoro anticipazioni delle predette indennità.
4. I coniugi non dispongono di proprietà immobiliari.
5. Le vetture Fiat NT e LK LF rimarranno al sig. . Pt_1
6. I coniugi possiedono un cagnolino di piccola taglia, che è rimasto con la sig.ra . CP_1
7. I coniugi dichiarano di aver regolamentato ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra,
non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altro. Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 24/09/2016, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14867/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 24/09/2016
tra (ROMA (RM), 19/07/1965) e Parte_1 CP_1
(CASAMASSIMA (BA), 10/06/1964) trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Roma al n. 00357, Parte 01, Serie 27, Anno 2016,
alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 30/09/2025 Il Giudice estensore
Dott.ssa AN IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi