Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 02/05/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 519/2020
EPVBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE - SETTORE LAVORO
nella persona della dott.ssa Manuela Esposito, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 519/2020
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Scorza, giusta procura in atti;
Parte 1
RICORRENTE
E
"rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Piluso, Controparte 1 giusta procura in atti;
RESISTENTE
'anche quale mandatario della Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. CP 3 di cartolarizzazione dei crediti Controparte 4
Marcello Carnovale, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con ricorso depositato in data 12/02/2020, la ricorrente ha proposto opposizione avverso la intimazione di pagamento n. 03420199001715574/000, notificata da parte di Controparte_1
[...] in data 19/12/2019.
In particolare, tra gli atti sottesi all'intimazione, la ricorrente ha impugnato l'avviso di addebito n.
33420140000209670000, presuntivamente notificato in data 26/06/2014, lamentandone la mancata notifica e la prescrizione per decorso del termine di 5 anni.
Costituitisi in giudizio l' CP_5 e l'CP_4, hanno contestato con varie argomentazioni la domanda della ricorrente, sostenendo la regolare notifica e l'interruzione del termine di prescrizione;
hanno altresì eccepito, rispettivamente, la propria carenza di legittimazione passiva.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa, stante la natura documentale della stessa.
**** **
1. Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Controparte_1
Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione. Invero, per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza propria dell' in tal modo Controparte_1
,
rendendo l' CP_5 legittimata passiva sul punto. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore CP_4 in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
2. Ebbene, posto che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge, a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi, deve osservarsi che, nel caso di specie, la ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato l'omessa notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.;
b) un'opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza
23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni, di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi, per certi profili analoga, cfr. Cass. U., Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01). Ed infatti: "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (Così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento);
c) un'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di ("asserita” o “eventuale") notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ciò posto, l'opposizione risulta tardiva e, dunque, inammissibile nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti all'intimazione di pagamento, essendo stato il ricorso depositato in data 12/02/2020, oltre il termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 617 c.p.c., dalla notifica dell'intimazione, avvenuta in data 19/12/2019 (cfr. relata notifica in allegati CP_5
Analogamente, risulta tardiva e, dunque, inammissibile la domanda proposta “in funzione recuperatoria", essendo decorso il termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento opposta, risalente al 19/12/2019, rispetto alla data del deposito del ricorso giudiziale, effettuato in data 12/02/2020.
Pertanto, unico motivo di opposizione ammissibile in questa sede è l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica del titolo, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615
c.p.c.
3. La doglianza è fondata.
Ebbene, come risulta dalla documentazione in atti, deve evidenziarsi che, relativamente all'avviso di addebito n. 33420140000209670000, sotteso alla intimazione di pagamento impugnata, di cui vi è prova in atti della notifica, avvenuta per compiuta giacenza in data 26/06/2014, è decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive, in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi. Infatti, la intimazione di pagamento impugnata, è stata notificata in data 19/12/2019, e, dunque, non ha interrotto la prescrizione già precedentemente spirata. Conseguentemente, devono essere dichiarati estinti i relativi crediti vantati dall'ente impositore.
A tanto consegue l'accoglimento del ricorso. Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
4. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento dell'opposizione costituisce la conseguenza dell'accertata estinzione del credito contributivo per prescrizione quinquennale successiva alla notifica dell'atto presupposto, sicché le spese di lite devono essere imputate esclusivamente all'agente della riscossione e liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi delle cause di previdenza, scaglione da € 26.001 ad € 52.000, senza fase istruttoria, con riduzione del
30% per assenza di questioni di fatto e di diritto. Per lo stesso motivo, le spese si intendono CP integralmente compensate nei confronti di
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuti dalla ricorrente, in quanto estinti per prescrizione, i crediti previdenziali contenuti nell'avviso di addebito n. 33420140000209670000;
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delleControparte 1 spese del presente giudizio, che liquida in € 2.303,70, per compensi professionali, oltre IVA e CPA
e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
- compensa le spese nei confronti diCP
Castrovillari, 2.5.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Palumbo -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021