Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 29/01/2026, n. 559
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Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Notifica atto di appello

    Il Collegio ha ritenuto che l'utilizzo di un indirizzo PEC non risultante dai pubblici elenchi non inficia la notifica di inesistenza o nullità insanabile, ma al più una nullità sanabile per raggiungimento dello scopo, dato che l'indirizzo era comunque riconoscibile come proveniente dal Comune di Roma e la contribuente si è costituita in giudizio.

  • Rigettato
    Inammissibilità dell'appello per carenza di specificità dei motivi

    La Corte ha ritenuto che la sanzione di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi debba essere interpretata restrittivamente. Nel caso di specie, l'appello ha ribadito le argomentazioni già dedotte in primo grado a sostegno della legittimità dell'avviso di accertamento, assolvendo l'onere di impugnazione specifica.

  • Rigettato
    Merito dell'appello

    La Corte ha rigettato l'appello poiché la sentenza passata in giudicato (sentenza n. 432/2025) ha annullato la maggiore rendita catastale su cui si basava la pretesa dell'IMU. Pertanto, l'IMU deve essere calcolata sulla rendita originaria, senza che possa rilevare una rendita superiore indicata nell'annullamento parziale del Comune.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 29/01/2026, n. 559
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 559
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

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