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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 29/01/2026, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 559/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SORRENTINO FEDERICO, Presidente e Relatore
SCARZELLA FABRIZIO, Giudice
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4470/2022 depositato il 18/08/2022
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 455/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MA sez. 6 e pubblicata il 18/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4768 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Roma Capitale ha proposto appello avverso la sentenza della dalla C.T.P. Roma Sez. n. 455/6/2022 del giorno 08/11/2021, depositata il 18/01/2022, in esito al ricorso presentato in primo grado da Resistente_1
, quale erede di Nominativo_1, con la quale sentenza è stato accolto (con compensazione delle spese) il ricorso proposto dalla medesima Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe per l'IMU 2015, avendo la CTP dato atto “della pacifica ammissione delle eccezioni sollevate dalla ricorrente da parte dell'Ufficio”
A sostegno del gravame è stato dedotto da un lato che “R Capitale ha emesso il PROVVEDIMENTO
DI ANNULLAMENTO PARZIALE prot. n. QB/2021/411824 del 01/10/2021, ai sensi della delibera di Giunta n. 131 del 2000, rettificando la rendita catastale dell'u. i. di cui al Foglio estremi catastali dall'altro che rimarrebbe comunque “una differenza di imposta pari ad € 6.725,87, dovuta all'insufficiente versamento”, dato che “a fronte di un'imposta dovuta pari ad € 7.812,88, di cui € 3.120,08 per Indirizzo_1 ed
€ 4.692,80, per Via Indirizzo_2 è stato effettuato un versamento di € 1.087,01”.
2. L'intimata contribuente, costituendosi in giudizio, ha dedotto quanto segue:
a) “in via preliminare – Nullità insanabile e/o inesistenza della notifica dell'atto di appello. Inammissibilità dell'appello.”;
b) “Violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/92 conseguente inammissibilità dell'appello formulato”;
c) “Nel merito. Infondatezza dell'atto di appello”.
3. In data odierna la controversia è stata ritenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Secondo l'ordine logico logico-giuridico delle questioni proposte dalle parti, ex art. 276, secondo comma,
c.p.c. vanno prese in esame, prima del merito, le prime due eccezioni della contribuente (dedotte) nelle proprie controdeduzioni d'appello, come in narrativa enunciate, in quanto, se fondate, potenzialmente assorbenti.
2. In primo luogo va considerata la questione afferente la “Nullità insanabile e/o inesistenza della notifica dell'atto di appello. Inammissibilità dell'appello. Il proprio difetto di legittimazione passiva e ha concluso per il rigetto del gravame.”.
Secondo la contribuente la “nullità insanabile dell'atto di appello e/o comunque la sua inesistenza” discenderebbe dal fatto che “lo stesso è stato notificato da tale indirizzo pec: "dre.contenzioso@pec.comune. roma.it" non iscritto nei pubblici registri.
2.1. Ad avviso del Collegio il vizio della notifica pec della cartella impugnata, così come dedotto dalla contribuente, non realizza un'ipotesi di inesistenza (o di nullità insanabile) per essere giuridicamente minata la certezza della provenienza dell'atto in relazione al fatto di non avere MA AL utilizzato un indirizzo risultante da “pubblici elenchi previsti dalle norme di cui all'art. 16-ter del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012, agli artt. 6 bis, 6 quater, 57 bis e 62 del D.Lgs. n. 82/2005.” (elenchi “IPA”, “Reginde”,
“Inipec”),.
Per risolvere la questione occorre richiamare la normativa applicabile ratione temporis al caso di specie con particolare riferimento all'indirizzo PEC utilizzato dall'ente impositore.
2.2. Invero ai fini della legittima utilizzazione della posta elettronica certificata da parte delle pubbliche amministrazioni, rileva l'art.
6-ter del cit. d.lgs. n. 82 del 2005 nel testo in vigore dal 27 gennaio 2018, che così dispone:
«Art.
6-ter (Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi).
1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi", nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.
2. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche.
3. Le amministrazioni di cui al comma 1 e i gestori di pubblici servizi aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.»
Rileva ancora, ratione temporis e in modo più stringente, l'art. 4 d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221, introduttivo dell'art.
3-bis del cit. d.lgs. n. 82 del 2005, il cui comma 4 dispone:
«4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L'utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.»
2.3. Tutto ciò premesso, a parere del Collegio, l'avere MA AL utilizzato un indirizzo pec diverso da risultante dai pubblici elenchi non inficia di inesistenza o di nullità insanabile detta notifica, costituendo al più una nullità, come ritenuto dalla Suprema Corte (Cass. SU n. 15979/2022), sia pure con riferimento ad altro soggetto istituzionale notificante (nella fattispecie, la Procura generale della Corte dei conti), avendo la Cassazione escluso che si tratti di “una definizione chiusa di pubblici elenchi, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia giudiziaria” [nel caso preso in esame dalla Cassazione si fa riferimento alle norme sui pubblici elenchi “previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del decreto n.179 del 2012, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, (convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), nonché per il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia ovvero (ai sensi del comma
1-ter) dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (art.
6-ter d.lgs. 7 marzo 2005, n.82)]. Invero, è fatto "obbligo alle amministrazioni aggiornare gli indirizzi dell'Indice, la cui gestione è affidata all'AGID, mentre l'eventuale incompletezza dell'elenco dei domicili digitali costituisce ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale (ex art.
6-ter co.3 d.lgs. n. 82 del 2005) ma non inficia la regolare provenienza dell'attività notificatoria da indirizzo PEC comunque ricompreso tra quelli indicati dall'amministrazione pubblica stessa”.
2.4. Mutatis mutandis e cioè, come detto, nel caso di specie con riferimento all'indirizzo utilizzato da MA AL, le richiamate norme l'art.
6-ter del cit. d.lgs. n. 82 del 2005 e, in modo più stringente, l'art. 4 d. l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221, introduttivo dell'art.
3-bis, comma 4, del cit.
d.lgs. n. 82 del 2005, che pure impongono alle amministrazioni pubbliche di usare “esclusivamente” i propri indirizzi PEC resi nei pubblici elenchi, non prevedono espressamente, in caso di comportamento o utilizzazione di altro indirizzo PEC, alcuna “nullità” o “sanzione”, ma solo una “ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale”.
E' chiaro che se la notifica dell'atto da una pubblica amministrazione fosse riconducibile ad un ordinario “atto amministrativo”, il vizio di violazione di legge comporterebbe di per sé l'illegittimità della notifica (anche in mancanza di una espressa sanzione di nullità).
E tuttavia l'illegittimità dell'atto amministrativo giammai potrebbe parificarsi all'inesistenza dell'atto stesso, ovvero alla carenza di potere in assoluto o in astratto (improduttivo di alcun effetto), risultando quindi solo annullabile, in difetto di un cattivo (o non conforme a legge) esercizio del potere.
2.5. Conforta tale interpretazione anche la considerazione che la normativa sopra richiamata (come nel caso affrontato dalla Suprema Corte) impone alla pubblica amministrazione solo un obbligo di aggiornamento degli indirizzi PEC utilizzati, aggiornamento nella specie non avvenuto con riferimento all'utilizzo di altro indirizzo PEC (diverso da quelli risultante da pubblici elenchi).
2.6. Una ulteriore considerazione va svolta anche sul piano “sostanziale” in ordine alla chiara riconoscibilità di tale indirizzo PEC come proveniente da MA AL, giacché nell'indirizzo di provenienza utilizzato
è espressamente indicato "comune.roma.it".
2.7. Ciò comporta, in conclusione, l'applicabilità della sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, secondo comma, c.p.c. (essendosi la contribuente costituita in giudizi), con conseguente infondatezza della prima eccezione della contribuente.
3. Stesso esito di infondatezza deve essere statuito con riferimento alla seconda eccezione della contribuente: b) “Violazione dell'art. 53 Dlgs. 546/92 conseguente inammissibilità dell'appello formulato”.
Violazione dedotta nel senso che: “Nel caso che ci occupa il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile attesa la carenza e/o comunque l'incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione.”.
Invero, per costante orientamento della Suprema Corte, nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (tra le tante, da ultimo: Cass., Sez. 6^-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez.
5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n.
15519; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2020, n. 27496; Cas., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3443; Cass., Sez.
5^, 10 marzo 2021, n. 6596; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2021, nn. 6850 e 6852; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020,
n. 15519; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, nn. 14562 e 14582; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2021, n. 14873).
Nel processo tributario vige, quindi, il principio per cui ove l'ente impositore si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d. lgs. n. 546 del 1992, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere "i motivi specifici dell'impugnazione''
e non già "nuovi motivi", atteso il carattere devolutivo pieno dell'appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito» (cfr., ex multis, Cass. n. 23532/2018, non massimata;
Cass. n. 7369/2017; Cass. n.
1200/2016; Cass. n. 3064/2012; così anche Cass. Sez. T, 25 febbraio 2022, n. 6302, Cass. 11 febbraio
2021, n. 3443 e la giurisprudenza ivi citata, nonché Cass., 6 marzo 2023, n. 6690; Cass. n. 1030 del 10/01/2024).
E, per di più, detta specificità deve essere correlata al tenore complessivo dell'atto di gravame, ove, dunque, le ragioni di critica del decisum fatto oggetto di impugnazione debbono desumersi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (v., ex plurimis, Cass., n. 30341/2019; Cass., n. 20379/2017; Cass., n. 7393/2011;
Cass., n. 346/2009; Cass., n. 1224/2007).
Non è, allora, dato comprendere in quali termini difettasse di specificità l'atto di appello in esame con il quale, nel richiamare anche il proprio atto di annullamento parziale, ribadisce la debenza della differenza ancora dovuta dalla contribuente.
4. Nel merito si evince che MA AL, a sostegno del gravame, ha dedotto da un lato che “R
Capitale ha emesso il PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO PARZIALE prot. n. QB/2021/411824 del
01/10/2021, ai sensi della delibera di Giunta n. 131 del 2000, rettificando la rendita catastale dell'u. i. di cui al estremi catastali”, dall'altro che rimarrebbe comunque “una differenza di imposta pari ad
€ 6.725,87, dovuta all'insufficiente versamento”, dato che “a fronte di un'imposta dovuta pari ad € 7.812,88, di cui € 3.120,08 per Indirizzo_1 ed € 4.692,80, per Via Indirizzo_2 è stato effettuato un versamento di € 1.087,01”.
Sul punto, con la memoria d'appello della contribuente è stato evidenziato quanto segue: “Oltre a ribadire l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello proposto da controparte, bisogna sottolineare come la maggior imposta IMU richiesta dall'Ente sia fondata su una rendita catastale aumentata a seguito di accertamento catastale annullato con sentenza n. 432/2025 del 22/01/2025 CGT Lazio. Infatti, la rendita catastale dell'immobile sito in Roma, Indirizzo_1 – oggetto di accertamento – era quantificata in € 5.395,95. Tuttavia, tale valore catastale, a seguito di accertamento, era stato aumentato ad € 15.535,02. La rivalutazione castale è stata definitivamente annullata con la Sentenza n. 432/2025 sopra richiamata che ha annullato l'accertamento n. 2013RM1018650 riportando, quindi, il valore catastale dell'immobile a quello iniziale di € 5.395,95.”
4.1. In punto di ricostruzione fattuale, anche ai fini dell'esatta individuazione della materia del contendere, va rilevato che l'accertamento impugnato riguardava la maggiore IMU dovuta su due unità immobiliari, site in: a) “Indirizzo_1, P.T”; b) “Indirizzo_2, S1. INT 10” (vedi accertamento).
Con il ricorso introduttivo la contribuente si limitava alla seguente contestazione: “Errata indicazione della rendita catastale dell'unità immobiliare sita in Indirizzo_1 , con conseguente errata determinazione dell'imposta dovuta. Illegittimità dell'accertamento” (vedi ricorso).
4.2. Chiarito dunque che l'oggetto del contendere è circoscritto alla sola unità immobiliare di Indirizzo_1 per errata indicazione della rendita catastale (con conseguente calcolo dell'IMU dovuta), va preso atto dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 432/2025 del 22/01/2025 di questa CGT
Lazio, che ha definitivamente annullato la maggiore rendita ad essa attribuita (si legge in sentenza) ai sensi dell'art. 1 comma 335 d.l. 331/2004, da “€ 5.395,94 a € 15.535,02”.
Trattandosi di imposta (l'IMU) consequenziale alla rendita, questo Collegio deve dunque rigettare l'appello di Roma Capitale, dovendosi l'IMU calcolare sulla rendita originaria di € 5.395,94 (senza che possa rilevare, nella circoscritta materia del contendere, come base di calcolo dell'IMU dovuta una rendita comunque superiore a quella originaria di € 5.395,94, indicata nell'annullamento parziale di MA AL).
5. Si ritiene conforme a giustizia compensare le spese di lite, tenuto conto delle ragioni sopra esposte circa la parziale validità dell'avviso di accertamento (con riferimento alla non contestata pretesa relativa all'unita immobiliare di Indirizzo_2 , S1. INT 10), nonché della decisività della controversia sul classamento, il cui esito definitivo si è consolidato in corso di causa.
P.Q.M.
rigetta l'appello; compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma in data 28/01/2026
Il Presidente relatore est.(Federico Sorrentino)
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SORRENTINO FEDERICO, Presidente e Relatore
SCARZELLA FABRIZIO, Giudice
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4470/2022 depositato il 18/08/2022
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 455/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MA sez. 6 e pubblicata il 18/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4768 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Roma Capitale ha proposto appello avverso la sentenza della dalla C.T.P. Roma Sez. n. 455/6/2022 del giorno 08/11/2021, depositata il 18/01/2022, in esito al ricorso presentato in primo grado da Resistente_1
, quale erede di Nominativo_1, con la quale sentenza è stato accolto (con compensazione delle spese) il ricorso proposto dalla medesima Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe per l'IMU 2015, avendo la CTP dato atto “della pacifica ammissione delle eccezioni sollevate dalla ricorrente da parte dell'Ufficio”
A sostegno del gravame è stato dedotto da un lato che “R Capitale ha emesso il PROVVEDIMENTO
DI ANNULLAMENTO PARZIALE prot. n. QB/2021/411824 del 01/10/2021, ai sensi della delibera di Giunta n. 131 del 2000, rettificando la rendita catastale dell'u. i. di cui al Foglio estremi catastali dall'altro che rimarrebbe comunque “una differenza di imposta pari ad € 6.725,87, dovuta all'insufficiente versamento”, dato che “a fronte di un'imposta dovuta pari ad € 7.812,88, di cui € 3.120,08 per Indirizzo_1 ed
€ 4.692,80, per Via Indirizzo_2 è stato effettuato un versamento di € 1.087,01”.
2. L'intimata contribuente, costituendosi in giudizio, ha dedotto quanto segue:
a) “in via preliminare – Nullità insanabile e/o inesistenza della notifica dell'atto di appello. Inammissibilità dell'appello.”;
b) “Violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/92 conseguente inammissibilità dell'appello formulato”;
c) “Nel merito. Infondatezza dell'atto di appello”.
3. In data odierna la controversia è stata ritenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Secondo l'ordine logico logico-giuridico delle questioni proposte dalle parti, ex art. 276, secondo comma,
c.p.c. vanno prese in esame, prima del merito, le prime due eccezioni della contribuente (dedotte) nelle proprie controdeduzioni d'appello, come in narrativa enunciate, in quanto, se fondate, potenzialmente assorbenti.
2. In primo luogo va considerata la questione afferente la “Nullità insanabile e/o inesistenza della notifica dell'atto di appello. Inammissibilità dell'appello. Il proprio difetto di legittimazione passiva e ha concluso per il rigetto del gravame.”.
Secondo la contribuente la “nullità insanabile dell'atto di appello e/o comunque la sua inesistenza” discenderebbe dal fatto che “lo stesso è stato notificato da tale indirizzo pec: "dre.contenzioso@pec.comune. roma.it" non iscritto nei pubblici registri.
2.1. Ad avviso del Collegio il vizio della notifica pec della cartella impugnata, così come dedotto dalla contribuente, non realizza un'ipotesi di inesistenza (o di nullità insanabile) per essere giuridicamente minata la certezza della provenienza dell'atto in relazione al fatto di non avere MA AL utilizzato un indirizzo risultante da “pubblici elenchi previsti dalle norme di cui all'art. 16-ter del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012, agli artt. 6 bis, 6 quater, 57 bis e 62 del D.Lgs. n. 82/2005.” (elenchi “IPA”, “Reginde”,
“Inipec”),.
Per risolvere la questione occorre richiamare la normativa applicabile ratione temporis al caso di specie con particolare riferimento all'indirizzo PEC utilizzato dall'ente impositore.
2.2. Invero ai fini della legittima utilizzazione della posta elettronica certificata da parte delle pubbliche amministrazioni, rileva l'art.
6-ter del cit. d.lgs. n. 82 del 2005 nel testo in vigore dal 27 gennaio 2018, che così dispone:
«Art.
6-ter (Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi).
1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi", nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.
2. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche.
3. Le amministrazioni di cui al comma 1 e i gestori di pubblici servizi aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.»
Rileva ancora, ratione temporis e in modo più stringente, l'art. 4 d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221, introduttivo dell'art.
3-bis del cit. d.lgs. n. 82 del 2005, il cui comma 4 dispone:
«4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L'utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.»
2.3. Tutto ciò premesso, a parere del Collegio, l'avere MA AL utilizzato un indirizzo pec diverso da risultante dai pubblici elenchi non inficia di inesistenza o di nullità insanabile detta notifica, costituendo al più una nullità, come ritenuto dalla Suprema Corte (Cass. SU n. 15979/2022), sia pure con riferimento ad altro soggetto istituzionale notificante (nella fattispecie, la Procura generale della Corte dei conti), avendo la Cassazione escluso che si tratti di “una definizione chiusa di pubblici elenchi, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia giudiziaria” [nel caso preso in esame dalla Cassazione si fa riferimento alle norme sui pubblici elenchi “previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del decreto n.179 del 2012, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, (convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), nonché per il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia ovvero (ai sensi del comma
1-ter) dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (art.
6-ter d.lgs. 7 marzo 2005, n.82)]. Invero, è fatto "obbligo alle amministrazioni aggiornare gli indirizzi dell'Indice, la cui gestione è affidata all'AGID, mentre l'eventuale incompletezza dell'elenco dei domicili digitali costituisce ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale (ex art.
6-ter co.3 d.lgs. n. 82 del 2005) ma non inficia la regolare provenienza dell'attività notificatoria da indirizzo PEC comunque ricompreso tra quelli indicati dall'amministrazione pubblica stessa”.
2.4. Mutatis mutandis e cioè, come detto, nel caso di specie con riferimento all'indirizzo utilizzato da MA AL, le richiamate norme l'art.
6-ter del cit. d.lgs. n. 82 del 2005 e, in modo più stringente, l'art. 4 d. l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221, introduttivo dell'art.
3-bis, comma 4, del cit.
d.lgs. n. 82 del 2005, che pure impongono alle amministrazioni pubbliche di usare “esclusivamente” i propri indirizzi PEC resi nei pubblici elenchi, non prevedono espressamente, in caso di comportamento o utilizzazione di altro indirizzo PEC, alcuna “nullità” o “sanzione”, ma solo una “ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale”.
E' chiaro che se la notifica dell'atto da una pubblica amministrazione fosse riconducibile ad un ordinario “atto amministrativo”, il vizio di violazione di legge comporterebbe di per sé l'illegittimità della notifica (anche in mancanza di una espressa sanzione di nullità).
E tuttavia l'illegittimità dell'atto amministrativo giammai potrebbe parificarsi all'inesistenza dell'atto stesso, ovvero alla carenza di potere in assoluto o in astratto (improduttivo di alcun effetto), risultando quindi solo annullabile, in difetto di un cattivo (o non conforme a legge) esercizio del potere.
2.5. Conforta tale interpretazione anche la considerazione che la normativa sopra richiamata (come nel caso affrontato dalla Suprema Corte) impone alla pubblica amministrazione solo un obbligo di aggiornamento degli indirizzi PEC utilizzati, aggiornamento nella specie non avvenuto con riferimento all'utilizzo di altro indirizzo PEC (diverso da quelli risultante da pubblici elenchi).
2.6. Una ulteriore considerazione va svolta anche sul piano “sostanziale” in ordine alla chiara riconoscibilità di tale indirizzo PEC come proveniente da MA AL, giacché nell'indirizzo di provenienza utilizzato
è espressamente indicato "comune.roma.it".
2.7. Ciò comporta, in conclusione, l'applicabilità della sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, secondo comma, c.p.c. (essendosi la contribuente costituita in giudizi), con conseguente infondatezza della prima eccezione della contribuente.
3. Stesso esito di infondatezza deve essere statuito con riferimento alla seconda eccezione della contribuente: b) “Violazione dell'art. 53 Dlgs. 546/92 conseguente inammissibilità dell'appello formulato”.
Violazione dedotta nel senso che: “Nel caso che ci occupa il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile attesa la carenza e/o comunque l'incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione.”.
Invero, per costante orientamento della Suprema Corte, nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (tra le tante, da ultimo: Cass., Sez. 6^-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez.
5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n.
15519; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2020, n. 27496; Cas., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3443; Cass., Sez.
5^, 10 marzo 2021, n. 6596; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2021, nn. 6850 e 6852; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020,
n. 15519; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, nn. 14562 e 14582; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2021, n. 14873).
Nel processo tributario vige, quindi, il principio per cui ove l'ente impositore si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d. lgs. n. 546 del 1992, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere "i motivi specifici dell'impugnazione''
e non già "nuovi motivi", atteso il carattere devolutivo pieno dell'appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito» (cfr., ex multis, Cass. n. 23532/2018, non massimata;
Cass. n. 7369/2017; Cass. n.
1200/2016; Cass. n. 3064/2012; così anche Cass. Sez. T, 25 febbraio 2022, n. 6302, Cass. 11 febbraio
2021, n. 3443 e la giurisprudenza ivi citata, nonché Cass., 6 marzo 2023, n. 6690; Cass. n. 1030 del 10/01/2024).
E, per di più, detta specificità deve essere correlata al tenore complessivo dell'atto di gravame, ove, dunque, le ragioni di critica del decisum fatto oggetto di impugnazione debbono desumersi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (v., ex plurimis, Cass., n. 30341/2019; Cass., n. 20379/2017; Cass., n. 7393/2011;
Cass., n. 346/2009; Cass., n. 1224/2007).
Non è, allora, dato comprendere in quali termini difettasse di specificità l'atto di appello in esame con il quale, nel richiamare anche il proprio atto di annullamento parziale, ribadisce la debenza della differenza ancora dovuta dalla contribuente.
4. Nel merito si evince che MA AL, a sostegno del gravame, ha dedotto da un lato che “R
Capitale ha emesso il PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO PARZIALE prot. n. QB/2021/411824 del
01/10/2021, ai sensi della delibera di Giunta n. 131 del 2000, rettificando la rendita catastale dell'u. i. di cui al estremi catastali”, dall'altro che rimarrebbe comunque “una differenza di imposta pari ad
€ 6.725,87, dovuta all'insufficiente versamento”, dato che “a fronte di un'imposta dovuta pari ad € 7.812,88, di cui € 3.120,08 per Indirizzo_1 ed € 4.692,80, per Via Indirizzo_2 è stato effettuato un versamento di € 1.087,01”.
Sul punto, con la memoria d'appello della contribuente è stato evidenziato quanto segue: “Oltre a ribadire l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello proposto da controparte, bisogna sottolineare come la maggior imposta IMU richiesta dall'Ente sia fondata su una rendita catastale aumentata a seguito di accertamento catastale annullato con sentenza n. 432/2025 del 22/01/2025 CGT Lazio. Infatti, la rendita catastale dell'immobile sito in Roma, Indirizzo_1 – oggetto di accertamento – era quantificata in € 5.395,95. Tuttavia, tale valore catastale, a seguito di accertamento, era stato aumentato ad € 15.535,02. La rivalutazione castale è stata definitivamente annullata con la Sentenza n. 432/2025 sopra richiamata che ha annullato l'accertamento n. 2013RM1018650 riportando, quindi, il valore catastale dell'immobile a quello iniziale di € 5.395,95.”
4.1. In punto di ricostruzione fattuale, anche ai fini dell'esatta individuazione della materia del contendere, va rilevato che l'accertamento impugnato riguardava la maggiore IMU dovuta su due unità immobiliari, site in: a) “Indirizzo_1, P.T”; b) “Indirizzo_2, S1. INT 10” (vedi accertamento).
Con il ricorso introduttivo la contribuente si limitava alla seguente contestazione: “Errata indicazione della rendita catastale dell'unità immobiliare sita in Indirizzo_1 , con conseguente errata determinazione dell'imposta dovuta. Illegittimità dell'accertamento” (vedi ricorso).
4.2. Chiarito dunque che l'oggetto del contendere è circoscritto alla sola unità immobiliare di Indirizzo_1 per errata indicazione della rendita catastale (con conseguente calcolo dell'IMU dovuta), va preso atto dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 432/2025 del 22/01/2025 di questa CGT
Lazio, che ha definitivamente annullato la maggiore rendita ad essa attribuita (si legge in sentenza) ai sensi dell'art. 1 comma 335 d.l. 331/2004, da “€ 5.395,94 a € 15.535,02”.
Trattandosi di imposta (l'IMU) consequenziale alla rendita, questo Collegio deve dunque rigettare l'appello di Roma Capitale, dovendosi l'IMU calcolare sulla rendita originaria di € 5.395,94 (senza che possa rilevare, nella circoscritta materia del contendere, come base di calcolo dell'IMU dovuta una rendita comunque superiore a quella originaria di € 5.395,94, indicata nell'annullamento parziale di MA AL).
5. Si ritiene conforme a giustizia compensare le spese di lite, tenuto conto delle ragioni sopra esposte circa la parziale validità dell'avviso di accertamento (con riferimento alla non contestata pretesa relativa all'unita immobiliare di Indirizzo_2 , S1. INT 10), nonché della decisività della controversia sul classamento, il cui esito definitivo si è consolidato in corso di causa.
P.Q.M.
rigetta l'appello; compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma in data 28/01/2026
Il Presidente relatore est.(Federico Sorrentino)